[ Art. 1 (Proroga dei contratti)
I contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione, dagli enti dipendenti e dagli enti locali operanti nell' ambito della Regione stessa, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della citata legge, sono prorogati a tale data. Per le esigenze determinate dallo svolgimento degli esami di idoneita' di cui al successivo articolo 2, i contratti di cui al precedente comma possono essere prorogati per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.
Art. 2 (Esami di idoneitą)
Prima del termine dei singoli progetti specifici previsti dall' articolo 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, i giovani utilizzati per l' attuazione dei progetti stessi e che abbiano portato a termine il contratto per il quale sono stati assunti, che siano in possesso dei requisiti determinati a norma del penultimo comma del presente articolo, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneita', indetto dalla Regione ed eventualmente espletato dai singoli enti interessati, ai fini dell' immissione nella graduatoria unica regionale di cui al successivo articolo 4. Gli esami sono distinti in relazione ai diversi livelli funzionali e, nell' ambito di ciascun livello, alle diverse qualifiche o ai diversi profili professionali previsti dalla normativa statale vigente. I giovani sono ammessi esclusivamente all' esame relativo alla posizione iniziale di ciascun livello nel cui ambito sono inseriti la qualifica o il profilo professionale in base ai quali e' stato stipulato il contratto ai sensi dell' articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285. L' esame si effettua per ogni progetto specifico o gruppi di progetti omogenei per settore di intervento e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante la esecuzione del progetto, nonche' in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio. I requisiti per l' ammissione agli esami di idoneita' nonche' i criteri e le modalita' di svolgimento degli esami stessi sono determinati con provvedimento della Giunta regionale, in conformita' a quanto disciplinato nel decreto di cui all' articolo 26 ter, terzo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentite l' unione regionale delle province del Lazio e l' associazione nazionale dei comuni d' Italia. Con il provvedimento di cui al comma precedente viene altresi' disciplinata l' ammissione agli esami di idoneita' degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale e' indetto l' esame, sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l' ammissione all' esame stesso.
Art. 3 (Soci di cooperative)
I soci di cooperative utilizzati dalla Regione e dagli altri enti di cui all' articolo 1 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e che abbiano portato a termine il contratto oggetto della convenzione possono, se in possesso dei requisiti determinati dal penultimo comma dell' articolo 2, partecipare, a domanda, all' esame di idoneita' previsto dallo articolo stesso.(3)
Art 4 (Graduatoria)
Presso la Regione e' istituita una graduatoria unica, articolata per livelli funzionali e, nell' ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. I giovani che hanno superato l' esame previsto dallo articolo 2 della presente legge sono iscritti, con deliberazione della Giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l' esame stesso. L' iscrizione nella graduatoria avviene secondo l' ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il progetto specifico per la cui esecuzione il giovane e' stato utilizzato. Nei confronti dei giovani utilizzati per l' esecuzione di uno stesso progetto l' ordine di precedenza nella graduatoria e' determinato dal punteggio riportato nell' esame. A parita' di posizione l' ordine di precedenza nella graduatoria e' determinato in base ai criteri indicati nello articolo 5 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.(4)
Art 5 (Utilizzazione temporanea)
I giovani che hanno superato l' esame di idoneita' continuano, di norma, a svolgere la propria attivita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l' ente che li ha utilizzati, fino all' immissione nei ruoli degli enti di cui all' articolo 1, compreso quelli che non hanno realizzato progetti specifici, o dalle amministrazioni statali a norma dell' articolo 26 septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Al fine di garantire una piu' razionale utilizzazione dei giovani e' tuttavia consentita la temporanea assegnazione degli stessi presso gli altri enti sopracitati che ne facciano richiesta, previo assenso degli interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza. Ai giovani di cui al precedente comma e' attribuito, fino all' immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente presso il quale prestano servizio ed e' corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianita' corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed appartenente al livello funzionale per l' accesso al quale i medesimi hanno superato l' esame di idoneita'(5) I giovani che non abbiano partecipato all' esame di idoneita' o che non l' abbiano superato continuano a svolgere la loro attivita' fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.
Art 6 (Riserva dei posti disponibili)
In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 26 septies - primo comma - del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione e gli altri enti indicati nell' articolo 1, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all' esaurimento della graduatoria stessa, cosi' come determinata alla data di scadenza dell' ultimo progetto specifico.
Art. 7 (Ricognizione delle disponibilita' dei posti nei ruoli organici)
La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all' articolo 1 per individuare le possibilita' di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, nonche' per adeguare alle effettive esigenze i corsi di formazione professionale previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285. A tal fine, gli enti locali e gli enti pubblici dipendenti operanti nel territorio regionale devono comunicare alla Regione, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche e profili professionali. Gli enti indicati al precedente comma devono, altresi', comunicare alla Regione le ulteriori disponibilita' entro trenta giorni dalla data del determinarsi delle disponibilita' stesse.
Art. 8 (Modalita' di inserimento nei ruoli organici)
Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici dipendenti, che abbiano o meno realizzato progetti specifici a norma della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla assegnazione dei giovani iscritti nella graduatoria unica di cui al precedente articolo 4 sulla base delle qualifiche o dei profili professionali richiesti, tenendo conto dello ordine di iscrizione nella graduatoria e delle esigenze di realizzare, sulla base delle disponibilita' degli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/ o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attivita' e quella prevista dall' ente interessato.
Art 9 (Corsi di formazione)
Gli enti di cui all' articolo 1, compresi gli enti che non hanno realizzato progetti specifici, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.
Art 10 (Eccedenza di giovani iscritti nella graduatoria)
Per l' attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell' articolo 26 septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore competente, individua con proprio provvedimento i giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, per i quali non e' possibile l' inserimento nei ruoli della Regione, degli enti locali e degli altri enti dipendenti operanti nell' ambito regionale, specificandone le qualifiche o i profili professionali, nonche' l' ordine di iscrizione nella graduatoria stessa. Tale provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredato delle dichiarazioni di assenso dei giovani interessati, ai fini dell' inserimento nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 11 (Norme finali)
Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un elenco nominativo, suddiviso per singoli progetti e per qualifiche o profili professionali, dei giovani che siano stati avviati alla data del 31 marzo 1980 per la attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Tale elenco e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione, da parte degli enti interessati, dell' avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro. Nell' elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative di cui al precedente articolo 3.
Art. 12 (Disposizione finanziaria)
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede: a) con gli stanziamenti disposti dall' articolo 26 octies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, numero 33; b) con gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione e faranno carico al capitolo n. 24001 del bilancio dello esercizio corrente denominato << Interventi per l' occupazione giovanile >>; c) con ogni altra eventuale disponibilita' che si determinasse in seguito a successivi provvedimenti.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 1980, n. 17
(2) Legge abrogata dal numero 5) dell'allegato G alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(3) Articolo intrerpretato autenticamente dall'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1987, n. 35 (4) Vedi l'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1987, n. 35 (5) Comma sostituito dall'articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22 autenticamente interpretato dalla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 63, abrogata dall'articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10
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