L.R. 17 Luglio 1997, n. 25 |
Modifica delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 e 15 marzo 1990, n. 30 concernenti la disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (1) |
Capo I
Modifica alle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 e 15 marzo 1990, n. 30 Art. 1 1. (Omissis) (2). Art. 2 1. (Omissis) (3). Art. 3 1. (Omissis) (4). Art. 4 1. (Omissis) (5). Art. 5 1. (Omissis) (6). Art. 6 1. (Omissis) (7). Capo II Norme transitorie Art. 7 (Norme transitorie. ) 1. In sede di prima applicazione delle presenti norme l'accertamento deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti gestori richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione. 2. Nella determinazione del reddito annuo complessivo non si tiene conto della detrazione degli assegni familiari fino alla elaborazione dei dati del primo censimento reddituale utile, salvo conguaglio degli eventuali scostamenti. 3. la Regione, in conformitā ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalitā di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 513, fermo restando il versamento dello 0,50% al fondo di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 4. I canoni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1^ gennaio 1996. Ai fini della loro applicazione sono individuate le seguenti modalitā: a) l'aggiornamento dei canoni decorre dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; b) il canone di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 č di lire diecimila per i primi dodici mesi e di lire quindicimila dal tredicesimo mese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) i canoni di cui al comma 1, lettere f) e g), dell'articolo 4 sono incrementati di un'addizionale pari ad un punto in percentuale per ogni scaglione di cinque milioni di reddito a partire dal reddito imponibile di lire sessantuno milioni annui. Tale addizionale č destinata dagli IACP al finanziamento del fondo sociale di cui all'articolo 42 della L.R. 33/1987; d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone le modalitā di riscossione dei canoni aggiornati per il periodo dal 1^ gennaio 1996 alla data di effettiva applicazione di essi da parte degli enti gestori. 5. Qualora dall'applicazione delle norme contenute nel titolo V della legge regionale n. 33 del 1987, come modificato dal titolo I della presente legge, derivi un aumento del canone di locazione, per gli assegnatari collocati nelle fasce di reddito di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 4, la differenza tra canone in atto e canone corrispondente a ciascuna delle suddette fasce č ridotta del 50 per cento per i primi 4 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Gli enti soggetti all'applicazione della presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa l'anagrafe completa degli assegnatari degli alloggi. Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza. ) 1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1997, n. 21. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 51 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce l'art. 30 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33. (3) Sostituisce l'art. 31 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33. (4) Sostituisce l'art. 37 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come giā sostituito dall'art. 3 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30. (5) Sostituisce l'art. 39 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come giā sostituito dall'art. 4 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30. (6) Sostituisce l'art. 40 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33. (7) Sostituisce l'art. 41 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |