Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi (1) (1a)

Numero della legge: 22
Data: 5 marzo 1990
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1990

L.R. 5 Marzo 1990, n. 22
Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi (1) (1a)


[ Art. 1


1. La Regione promuove e finanzia interventi destinati ad assicurare la salvaguardia igienico-sanitaria dei territori ricadenti nei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena mediante la riconversione e lo sviluppo di attività agricole compatibili con i vincoli connessi all'utilizzo idropotabile delle acque del lago.

2. I territori interessati dagli interventi previsti dalla presente legge sono inclusi nei comuni di Trevignano Romano, Roma per la parte ricadente nella zona 59 dell'agro romano exclave di Polline Martignano, Anguillara Sabazia e Bracciano, per quanto riguarda il lago di Bracciano, e nei comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro, per quanto riguarda il lago di Bolsena, ai comuni di Caprarola e Ronciglione, per quanto riguarda il lago di Vico (2).

Art. 2

1. Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione:
a) concede ai comuni di Trevignano Romano, Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, nonchè ai comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro, Caprarola e Ronciglione contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa necessaria per la progettazione e realizzazione di:
1) impianti di irrigazione ed opere connesse, finalizzati al risparmio dell'acqua;
2) completamenti e/o ammodernamenti di acquedotti rurali;
3) sistemazione di case rurali di competenza comunale;
4) completamento e/o ammodernamento di elettrodotti rurali;
5) progetti agricoli integrati;
6) aziende agricole sperimentali;
7) sistemazione idraulico-forestale e rimboschimenti protettivi;
8) aziende faunistiche per allevamento di selvatici;
b) concede ad imprenditori agricoli a titolo principale, singoli e/o associati ed alle università agrarie contributi in conto capitale nella misura massima del 45 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e degli impianti privati necessari al completamento funzionale delle opere descritte alla precedente lettera a);
c) La Regione organizza specifici centri di servizi ed assistenza tecnica e centri di ricerca in agricoltura (3).


Art. 3

1. Il finanziamento regionale per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 2 è disposto dalla Giunta regionale a seguito di presentazione di domanda corredata da programma operativo contenente la dettagliata descrizione tecnica delle opere da realizzare e la relativa previsione di spesa. Nel caso di richiesta formulata da più comuni il finanziamento regionale è disposto in proporzione alla superficie dei rispettivi territori agricoli ricadenti all'interno del bacino imbrifero del lago di Bracciano e del lago di Bolsena.

2. I programmi operativi devono contenere per i singoli interventi la valutazione dei risultati previsti agli effetti della tutela igienico-sanitaria del territorio. Pertanto possono prevedere anche:
a) la riconversione culturale comprensiva delle infrastrutture necessarie alla attuazione della stessa;
b) i progetti di lotta guidata, biologica ed integrata ai parassiti delle piante;
c) lo sviluppo di attività produttive agricole biologiche;
d) la costituzione di aziende agricole nel settore dell'ortofrutta ordinate colturalmente secondo i principi dell'agricoltura biologica;
e) la realizzazione ed il potenziamento di incubatoi ittici e di impianti per la produzione del novellame (4).

3. I programmi operativi sono approvati e finanziati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sentita a competente commissione consiliare permanente.

4. I comuni interessati ricevono le domande per gli interventi di cui alla lettera b) del recedente art. 2, le esaminano, ne verificano la compatibilità con i programmi operativi approvati e con normativa vigente e trasmettono le domande medesime, corredate del parere di competenza, all'Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca per i provvedimenti di finanziamento.


Art. 4

1. Le domande relative agli interventi di cui al quarto comma del precedente art. 3 debbono essere presentate ai comuni interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. I comuni debbono presentare all'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca la documentazione di cui ai precedenti articoli per gli interventi di cui alla lettera a) e le domande ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla
lettera b) del precedente art. 2 entro i termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.


Art. 5

1. L'erogazione dei contributi viene disposta secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 6

1. Per l'esercizio 1990, i termini di presentazione delle domande per gli interventi di cui al precedente art. 2 sono così stabiliti:
a) per la presentazione da parte dei comuni delle domande e dei programmi operativi di cui alla lettera a), in novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i soggetti di cui alla lettera b), debbono presentare le domande ai comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni provvedono nei successivi trenta giorni a presentare all'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca le domande ritenute ammissibili, in quanto compatibili con i programmi operativi elaborati e con le norme vigenti.


Art. 7

1. La Regione concede agli imprenditori agricoli singoli e associati che operano sui terreni agrari adiacenti al lago di Bracciano sui quali è stato interdetto l'utilizzo del bromuro di metile di cui al'art. 6, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2, contributi nella misura del 100 per cento sulle spese occorrenti per la disinfestazione del terreno effettuata con vapore acqueo o, in alternativa, sulle spese occorrenti per la disinfestazione con il metodo della solarizzazione.

2. Qualora si applichi il metodo della solarizzazione possono essere concessi, oltre al contributo di cui al precedente comma, anche contributi nella misura del 50 per cento sulle spese sostenute per l'impiego di materiale vegetale di moltiplicazione resistente ai parassiti radicali, nonchè per l'impiego di sostanza organica nella fertilizzazione e nell'ammendamento dei terreni
compatibile con le esigenze di salvaguardia delle acque del lago.

3. I contributi di cui ai precedenti primo e secondo comma saranno liquidati dal comune territorialmente competente previo accertamento dell'avvenuta disinfestazione del terreno, dell'impiego del materiale di moltiplicazione e dell'uso della sostanza organica, nonchè dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, entro venti giorni dalla richiesta.

4. Il comune, ai fini del rimborso dovrà presentare all'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca apposita richiesta, a mezzo di atto deliberativo della Giunta, dal quale risultino i beneficiari del contributo e le somme erogate.

5. L'intervento regionale di cui al precedente primo comma è autorizzato a decorrere dal 1990 fino alla concorrenza di L. 500 milioni su apposito capitolo da istituirsi sul bilancio della Regione (5).


Art. 8


1. La spesa di L. 10.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene autorizzata:
a) quanto a L. 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990;
b) quanto a L. 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
L'importo di L. 6.000 milioni, al capitolo previsto per il 1990 viene così ripartito tra i sottoindicati capitoli:
a) quanto a L. 4.000 milioni, al capitolo di spesa n. 01017, di nuova istituzione, denominato: <>;
b) quanto a L. 2.000 milioni, al capitolo di spesa n. 01018, di nuova istituzione, denominato: <>.

3. Alla copertura dell'onere di L. 6.000 milioni per l'esercizio 1990 si provvede mediante utilizzo di quota parte dei fondi iscritti nel bilancio regionale 1990, al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera b) <>, la cui proiezione nel bilancio pluriennale 1990-1992 costituisce sede di riscontro della copertura dell'onere di L. 4.000 milioni, afferente all'esercizio 1991.


Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ]





Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 marzo 1990, n. 8

(1a) Legge abrogata dal numero 57) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(2) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 69.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 69.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 69.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 69.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.