Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993. (1)

Numero della legge: 22
Data: 27 aprile 1993
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1993

L.R. 27 Aprile 1993, n. 22
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993. (1)

Art. 1
1. Il totale generale delle entrate della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993 è approvato in L. 28.062.107.348.079 in termini di competenza ed in L. 30.155.703.896.079 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1993, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella "A").


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993 è approvato in L. 28.062.107.348.079 in termini di competenza ed in L. 30.155.703.896.079 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l'anno finanziario 1993 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (Tabella "B"). L'erogazione delle spese comprese nel settore 32^ "Partite di giro" è costituita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993.


Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l'arco di tempo relativo agli anni 1993/1995.

Art. 4

1. E' approvato l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli n. 16310, n. 16313, n. 16316 e n. 16319.
Per il pagamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori è consentita con le modalità previste dal comma 1 e previa verifica della ricognizione delle relative partite contabili nei modi previsti dalle leggi l'istituzione, all'interno di ciascuna rubrica, di quattro capitoli di spesa destinati, rispettivamente, al pagamento di spese correnti e di spese in conto capitale e, distintamente, per oneri provenienti da fondi regionali e da attribuzioni da parte dello Stato con finalizzazione vincolata.


Art. 5

1. E' approvato l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Oltre che nei casi previsti dalla lettera i), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento anche a favore di dirigenti della prima qualifica funzionale preposti agli uffici tecnico-strumentali, dell'ufficio (rectius: "all'ufficio"; n.d.r.) 2^ del settore 2^ e degli uffici (rectius: "agli uffici"; n.d.r.) del settore 16^, dei funzionari amministrativi contabili delle strutture di cui all'art. 24, lettera b), ruolo della formazione professionale, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, i funzionari (rectius: "dei funzionari"; n.d.r.) preposti alla sezione economato e contabilità dell'ufficio ATS dell'Assessorato urbanistica, nonchè dei dirigenti preposti ad uffici pienamente autonomi rispetto alle strutture presso cui operano, semprechè a queste ultime non competano per le medesime gestioni gli adempimenti previsti dalla lettera l), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992 (2) (3).

2. Nei casi di coincidenza del funzionario delegato di cui all'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con il dirigente cui, ai sensi dell'art. 9, competa la gestione del capitolo a carico del quale sia tratto il correlato ordine di accreditamento, i conseguenti adempimenti previsti dal comma 3 e successivi dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992, saranno provvisoriamente attribuiti a settori diversi individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in attesa dell'adozione della legge regionale di ristrutturazione dell'Amministrazione.

3. Sono confermati, per l'anno 1993, i limiti di ammontare degli ordini di accreditamento recepiti con il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37.


Art. 6

1. E' approvato l'elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 15 del 1977.

Art. 7

1. E' approvato l'elenco n. 4 concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti ai seguenti capitoli:

- cap. n. 19002 L. 4.300 milioni;
- cap. n. 29001 " 400 milioni;
- cap. n. 29002 " 26.000 milioni;
- cap. n. 39002 " 73.400 milioni;
- cap. n. 49001 " 6.400 milioni;
- cap. n. 49002 " 6.400 milioni;
- cap. n. 59001 " 2.450 milioni;
- cap. n. 59002 " 19.600 milioni.


Art. 8

1. E' approvato l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione Lazio viene autorizzata per l'anno 1993 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di L. 1.012.672.000.000. In applicazione della facoltà prevista dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/b concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di L. 1.345.517.000.000.

2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di L. 2.358.189.000.000 saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 16 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni (4).

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, tale onere è valutato in annue L. 279.000 milioni (capitoli n. 15417 e n. 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1993.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, agli adempimenti relativi all'entità degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.


Art. 9

1. Agli effetti della individuazione della titolarità delle funzioni dirigenziali previste dalla legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, aventi attinenza con la gestione del bilancio regionale, il settore cui competono le relative attribuzioni, secondo la numerazione prevista dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive integrazioni, è stabilito nell'indicazione contenuta, per ciascun capitolo di spesa, tra il numero e la denominazione dello stesso.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è consentito apportare modifiche ed integrazioni alla predetta individuazione.


Art. 10

1. Sono confermate per l'anno 1993 e per il bilancio pluriennale 1993/1995 le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37.


Art. 11

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1993 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati:
a) I.Di.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, università degli studi della Tuscia-Viterbo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 103 del 21 settembre 1992;
b) I.Di.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, università degli studi di Cassino, deliberazione del consigli di amministrazione n. 115 del 23 settembre 1992;
c) E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Roma, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 53 del 29 settembre 1992;
d) E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Latina, deliberazione del consiglio di amministrazione n. C/105 del 29 settembre 1992;
e) E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Viterbo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 83 del 2 ottobre 1992;
f) E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Rieti, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 18 del 9 ottobre 1992;
g) E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Frosinone, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del 25 settembre 1992;
h) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di S. Marinella, deliberazione del commissario straordinario n. 93 del 23 settembre 1992;
i) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cassino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 17 ottobre 1992;
l) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Terracina, deliberazione del commissario straordinario n. 309 del 27 ottobre 1992;
m) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Civitavecchia, deliberazione del commissario straordinario n. 138 del 30 settembre 1992;
n) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Viterbo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 113 del 20 novembre 1992;
o) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Anzio, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 78 del 30 settembre 1992;
p) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Formia, deliberazione del commissario straordinario n. 60/comm. del 20 novembre 1992;
q) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Velletri, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 71 del 25 settembre 1992;
r) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gaeta, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 21 del 28 settembre 1992;
s) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Laghi e Castelli Romani, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 33 dell' 8 ottobre 1992;
t) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Lago di Bracciano, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 61 del 23 settembre 1992;
u) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Tuscolo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 26 del 16 ottobre 1992;
v) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Rieti-Terminillo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 59 del 13 ottobre 1992;
z) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Minturno, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 59 del 23 settembre 1992;
aa) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Subiaco, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 39 del 30 settembre 1992;
bb) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Tarquinia, deliberazione del commissario straordinario n. 48 del 30 settembre 1992;
cc) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Tivoli, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 33/c del 29 settembre 1992;
dd) A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo della Valle del Comino, deliberazione del commissario straordinario n. 59 del 28 settembre 1992.

2. L'erogazione delle spese di funzionamento degli enti di cui al presente articolo, relativamente alle somme iscritte nel bilancio regionale, verranno erogate in rate trimestrali, a seguito di provvedimenti ai sensi della lettera l) (5) dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35 e con la procedura di cui all'ultima parte della lettera h) dell'art. 24 della medesima legge n. 35 del 1992.


Art. 12

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, il bilancio di previsione dell'anno finanziario 1993 presentato dall'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economia e territoriale del Lazio (IRSPEL) è approvato nelle risultanze contenute nella deliberazione del consiglio di amministrazione n. 210 del 4 dicembre 1992.


Art. 13

1 L'Istituto per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.), Università degli studi di Roma "La Sapienza" ed l'ISEF di Roma è tenuto ad apportare al proprio bilancio di previsione 1993, deliberato dal consiglio di amministrazione con atto n. 455 del 18 dicembre 1992, le variazioni necessarie a ricondurre le previsioni formulate nel bilancio stesso ai finanziamenti previsti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993 secondo le indicazioni fornite dal competente Assessorato.


Art. 14

1. L'I.Di.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, università degli studi di Roma "Tor Vergata" è tenuto ad apportare al proprio bilancio di previsione 1993 deliberato dal consiglio di amministrazione con atto n. 110 del 29 settembre 1992 le variazioni necessarie a ricondurre le previsioni formulate nel bilancio stesso ai finanziamenti previsti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993 secondo le indicazioni fornite dal competente Assessorato.


Art. 15

1. L'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio (ERSAL), è tenuto ad apportare al bilancio di previsione dell'anno finanziario 1993 deliberato dal consiglio d'amministrazione il 23 dicembre 1992 con atto n. 180/C le variazioni necessarie a ricondurre le previsioni di entrata ai finanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993, in corrispondenza dei capitoli n. 21227 (già capitolo n. 01502) e n. 21229 (già capitolo n. 01503).


Art. 16

1. I bilanci di previsione per l'anno finanziario 1993 degli Istituti autonomi case popolari della Regione Lazio saranno approvati con successivo provvedimento del Consiglio regionale non appena il competente Assessorato ai lavori pubblici, a seguito dell'espletamento degli adempimenti istruttori, avrà proposto l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

2. Per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Istituti autonomi case popolari della Regione Lazio dell'anno finanziario 1992 sono confermate le disposizioni previste all'art. 36 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.


Art. 17

1. (Omissis) (6).




Tabelle "A" e "B" ed elenchi: (Omissis)



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 13 maggio 1993, n. 13 (S.O. n. 4).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 novembre 1993, n. 47 (S.S. n. 3).
(2) Comma così modificato dall'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69.
(3) Disposizioni confermate dall'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il predetto art. 5 è stato a sua volta confermato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1995, n. 26, dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1997, n. 12 e dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.
(4) L'autorizzazione di cui al presente comma è elevata di un importo di L. 3.172.021.666.892 ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69, per un totale complessivo di L. 5.530.210.666.892.
(5) La lettera indicata è stata così modificata dall'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69.
(6) Aggiunge un comma all'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 54.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.