L.R. 29 Maggio 1998, n. 16 (1) |
Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 articolo 5, comma 2. (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993). |
1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale, è posticipato, per il corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1998. Art. 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1998, n. 16. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 41 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |