Norme per l'attuazione del diritto allo studio. (1)

Numero della legge: 29
Data: 30 marzo 1992
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1992

L.R. 30 Marzo 1992, n. 29
Norme per l'attuazione del diritto allo studio. (1)


Titolo I
PRINCIPI GENERALI




Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio interviene per rendere effettivo il diritto allo studio, il definitivo superamento delle condizioni di analfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva dell'educazione permanente e continua e, a tal fine, promuove ed attua, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo.


Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo concorre a:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, l'emarginazione e l'abbandono scolastico;
b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi;
c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;
d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;
e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalità di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio;
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992, n. 38 (S.S. n. 3).
f) favorire il definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e l'elevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta nonchè promuovere ogni altra attività di promozione educativa nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente e continua diretto anche a contrastare nuove forme di emarginazione educativa;
g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome e consapevoli per la prosecuzione degli studi e per i processi di transizione;
h) favorire la circolarità e la diffusione di esperienze tra le diverse realtà educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea;
i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli di scolarità, per le fasce di utenza disagiate o in particolari difficoltà.


Art. 3
(Beneficiari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a favore degli alunni della scuola materna statale e non statale, della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

2. Gli alunni di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici, possono fruire degli interventi nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato.

3. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunità Economica Europea (CEE) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli alunni di nazionalità italiana nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti disposizioni.


Titolo II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI




Capo I

Competenza e Programmazione


Art. 4
(Competenze dei comuni)

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. I comuni deliberano in ordine:
a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;
d) istituzione di residenze e convitti;
e) servizio mensa scolastica;
f) servizio trasporto;
g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico e pedagogico in armonia con il calendario scolastico.

4. I comuni, d'intesa con i consigli di circolo e d'istituto, concorrono all'attuazione delle attività integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato, programmate nel rispetto della legislazione vigente in materia.

5. Per realizzare una migliore funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartengono secondo le norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, o, nei limiti previsti al capo IX della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della comunità montana.

6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare permanente.

7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale.


Art. 5
(Partecipazione degli organi collegiali scolastici)

1. I comuni decidono, d'intesa con il consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola.


Art. 6
(Piano annuale comunale)

1. I comuni o gli organismi da questi delegati, sentiti i consigli di circolo e di istituto, nonchè il consiglio scolastico distrettuale, tenuto conto delle necessarie priorità e delle disponibilità di bilancio, deliberano, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo.

2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro il termine di cui al primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano un rendiconto delle attività svolte nell'anno scolastico precedente.

3. I comuni o gli organismi da questi delegati che intendono beneficiare degli interventi integrativi di cui al successivo art. 25, entro gli stessi termini di cui al precedente primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano il piano finanziario della gestione relativa al servizio per il quale si chiede l'integrazione.

4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, deve essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il 30 giugno di ogni anno.


Capo II
Modalità e realizzazione dei servizi



Art. 7
(Libri e materiale didattico)


1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine alle procedure per l'acquisto e la distribuzione dei testi scolastici, forniscono gratuitamente i libri di testo, compresi quelli per ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano le scuole elementari.


1 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l’anno scolastico 2019/2020, con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse. (1a)

2. Per le classi di scuole elementari che svolgono le sperimentazioni richiamate nell'art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute.

3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale didattico ad uso individuale, anche a titolo di comodato, tenendo conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

4. I comuni provvedono d'intesa con i consigli di circolo o di istituto nell'ambito di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alla fornitura di libri e di sussidi multimediali a favore delle biblioteche di classe e di istituto, e di materiale didattico di uso collettivo, nonchè di materiale diretto a favorire la sperimentazione.

5. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi multimediali e materiale didattico di uso collettivo utile allo sviluppo della personalità e al processo di maturazione proprio dell'età evolutiva.

Art. 8
(Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate)

1. I comuni, nell'ambito della rete territoriale dei servizi sociali, attivano un servizio diretto a:
a) favorire le attività scolastiche di integrazione e di sostegno di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
b) superare i fattori sociali che determinano il condizionamento precoce;
c) rimuovere le condizioni sociali che impediscono l'assolvimento dell'obbligo scolastico, o determinano lo scarso rendimento, la ripetenza, l'emarginazione o favoriscono la dispersione, l'abbandono;
d) superare condizioni ad alto rischio educativo connesse con la presenza sul territorio comunale di fasce di utenza con particolari difficoltà;
e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni minorati, invalidi e disadattati;

2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente i comuni possono erogare provvidenze anche economiche correlate con le condizioni delle famiglie degli alunni.

3. Il servizio di cui al precedente primo comma, ove le circostanze lo richiedano, può essere integrato con azioni di assistenza medico-psichica.

4. Il comune può dotare gli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge, di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato, riserva di assegni di studio o di posti in convitto nonchè di mezzi e strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali, ivi compreso l'accompagnamento, nonchè la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici.

5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della legge stessa.

6. I comuni, d'intesa con i competenti organi collegiali della scuola, promuovono la realizzazione di corso di italiano e di informazione socio-economica diretti a favorire la piena integrazione degli alunni appartenenti a gruppi etnici con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli immigrati e le altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39.


Art. 9
(Mense scolastiche)

1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane.

2. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terrà anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati.

3. Il comune può gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio.

4. L'intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche.

5. Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purchè concorra al costo del servizio.

6. Il servizio mensa può essere effettuato anche con forme sostitutive purchè idonee ad assicurare la frequenza alle attività didattiche.


Art. 10
(Servizio trasporto)

1. Il servizio trasporto deve essere attuato in favore degli alunni:
a) che frequentano le scuole materne;
b) che frequentano le scuole dell'obbligo;
c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare;
d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge.

2. Il servizio può essere costituito, in tutto o in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze.


Art. 11
(Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori)

1. I comuni possono istituire assegni di studio a favore degli alunni residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado.

2. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono conferiti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:
a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado;
b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio;
c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità alla classe successiva.

3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tenere conto del merito scolastico e delle condizioni economiche e sociali della famiglia.

4. L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, con il posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni, nonchè con altri benefici previsti dalla presente legge. All'alunno è data facoltà di opzione.


Art. 12
(Residenze e convitti)

1. I comuni, per consentire la frequenza di scuole secondarie superiori presenti nel territorio comunale, possono istituire, anche mediante convenzioni, residenze e convitti riservati ad alunni provenienti da altri territori con rette a carico dei comuni di residenza dell'alunno, secondo le norme indicate nei commi successivi.

2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati, che possono consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli alunni delle scuole secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino nella necessità di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata.

3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi in danaro e per lo svolgimento del relativo concorso.

4. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli deve tenersi conto del merito scolastico e delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni.

5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'assegnazione di posti presso i convitti nazionali, educandati femminili e convitti annessi a scuole statali aventi sede nella Regione.


Capo III
Finanziamenti


Art. 13
(Ripartizione fondi)

1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi degli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente, dei frequentanti le scuole in ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, della popolazione residente in età scolare, della polazione residente in centri, nuclei urbani e case sparse, delle fasce di utenza disagiate presenti sul territorio comunale.

2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle somme di cui al comma 1 è disposta dalla Giunta regionale ed opera sull'85 per cento dei fondi disponibili.

3. Il restante 15 per cento dei fondi è utilizzato per finanziare gli interventi di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26. (2)




Art. 14

(Omissis) (3).




Titolo III
INTERVENTI REGIONALI



Capo I

Competenza


Art. 15
(Competenze regionali)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione promuove ed attua:
a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge e dei docenti della scuola materna comunale;
b) interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa;
c) iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;
d) assicurazione dei beneficiari di cui al precedente art. 3 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;
e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;
f) interventi in favore dei comuni per l'adeguamento e il potenziamento delle attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici;
g) interventi in favore dei comuni per dotare gli stessi di scuolabus;
h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici;
i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi del precedente art. 4;
l) interventi per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative;
m) ogni altro intervento ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. L'onere per gli interventi previsti nel presente articolo, aggiuntivi rispetto alle funzioni attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovrà essere contenuto nei limiti stabiliti al terzo comma del successivo art. 38.


Capo II
Modalità di attuazione degli interventi


Art. 16
(Iniziative di aggiornamento)

1. Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge sono attuate d'intesa con i comuni interessati sulla base di progetti a livello distrettuale.

2. La Regione, d'intesa con i comuni interessati, predispone adeguati progetti per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti della scuola materna comunale.

3. I progetti di cui al presente articolo, redatti per obiettivo e per figure professionali omogenee, tengono conto dei livelli professionali e dell'assetto organizzativo e funzionale dei servizi e sono diretti a migliorare le condizioni di fruibilità dei servizi stessi in coerenza con le indicazioni previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35.

4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.



Art. 17
(Educazione permanente)

1. Gli interventi in materia di educazione permanente, ricorrente e continua, attuati in forma progettuale, sono diretti a favorire lo sviluppo e la crescita educativa dei cittadini, anche mediante processi mirati all'elevamento dei livelli di scolarità e al superamento dell'analfabetismo.

2. I progetti di cui al comma precedente, articolati per aree culturali, privilegiano i territori a rischio educativo e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35.

3. Per ciascun progetto, dovrà essere indicato:
a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi;
b) il numero e la tipologia dei destinatari;
c) la durata ed i tempi di realizzazione;
d) i soggetti coinvolti e le figure professionali degli operatori o dei relatori;
e) il costo per gli operatori o relatori, per i sussidi didattici e per l'organizzazione generale;
f) i criteri di valutazione e di efficacia.

4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

5. Tra gli interventi di cui al presente articolo rientrano anche le iniziative a sostegno della frequenza di corsi di studio di rilevante valore educativo promossi da istituzioni nazionali o internazionali cui possono accedere giovani del territorio del Lazio.

6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma, provvede la Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35


Art. 18
(Realizzazione progetti)

1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui ai precedenti artt. 16 e 17, provvede direttamente la Regione anche con affidamenti a enti pubblici o privati.

2. Ove si proceda mediante affidamenti il rapporto sarà regolato da apposito contratto, il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale, contenente:
a) oggetto dell'affidamento;
b) tempi e modi di realizzazione;
c) importo, nei limiti della vigente normativa in materia, della cauzione e modalità di restituzione;
d) modalità di pagamento del corrispettivo;
e) entità delle anticipazioni e modalità di recupero delle stesse;
f) penali.

3. I provvedimenti di affidamento sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e i relativi contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall'art. 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e controfirmati dall'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio.

4. Alla individuazione dei contraenti si procede mediante trattativa privata da farsi, con non meno di tre soggetti per gli enti privati o direttamente con l'ente pubblico interessato, mediante invio ai contraenti stessi dello schema di contratto, con invito a restituirlo munito con la propria firma e con l'offerta del prezzo per il quale sono disposti ad eseguire l'incarico.

5. Per progetti di rilevante interesse scientifico-educativo i contraenti possono essere individuati secondo le procedure di gara previste dalla legislazione vigente.

6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non si fa luogo all'approvazione del contratto stesso.

7. Per i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non si fa luogo all’approvazione del contratto stesso.

8. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga affidata a terzi, l'approvazione dello stesso può avvenire con il medesimo provvedimento di affidamento per la realizzazione di cui al precedente terzo comma.


Art. 19
(Promozione e diffusione esperienze educative)

1. La Regione, d'intesa con i competenti organi collegiali scolastici, al fine di favorire la più ampia diffusione delle esperienze educative, con articolare riguardo ai processi di integrazione europea, promuove e sostiene la effettuazione di scambi di esperienze sia nell'ambito del territorio nazionale che, previe intese con il ministero degli Affari Esteri, con realtà educative di paesi esteri.

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attivate sulla base di specifici progetti da presentarsi entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

3. Ciascun progetto, redatto in coerenza con le indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui al successivo art. 34, a pena di non ammissibilità, dovrà riportare:
a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto proponente;
b) obiettivi che si intendono perseguire;
c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante l'istituto di destinazione, completa degli elementi identificativi della realtà educativa con la quale si intende operare lo scambio. Per le istituzioni scolastiche estere, la predetta lettera di intenti deve recare il visto della locale autorità consolare italiana;
d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno;
e) numero e qualifica professionale degli eventuali accompagnatori;
f) durata e periodo di svolgimento;
g) modalità di valutazione dei risultati conseguiti;
h) copia conforme della deliberazione, adottata dal competente organo collegiale, di approvazione del progetto e di definizione del previsto piano finanziario di spesa con la indicazione anche di eventuali entrate;
i) nulla-osta rilasciato dalla amministrazione scolastica competente per territorio..

4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 20
(Orientamento educativo)

1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome e consapevoli la Regione, in coerenza con l'indirizzo culturale prevalente che vede l'orientamento quale processo educativo che si sviluppa all'interno del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali:
a) realizza un sistema informativo diretto a supportare il processo educativo che si sviluppa all'interno del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; (3.1)
b) effettua la raccolta e diffusione di informazioni quantitative e qualitative dirette all'utenza istituzionale ed a quella finale;
c) provvede all'elaborazione di sussidi orientativi ed alla loro diffusione anche attraverso i mezzi telematici; (3.1)
d) promuove, in collaborazione con la competente amministrazione scolastica, iniziative per la realizzazione di processi orientativi a carattere sperimentale e innovativo da acquisire al sistema informatico regionale;
e) promuove, la realizzazione di sistemi informativi locali, interconnessi con il sistema informativo regionale, che costituiscano punti di ripetizione delle informazioni disponibili, e, al contempo, di acquisizione delle informazioni da immettere nel predetto sistema informativo regionale;
f) attua e promuove centri di studio, nell'ambito del sistema informativo di cui alla precedente lettera a), dotati di sussidi multimediali diretti ad evidenziare agli utenti le condizioni ottimali di fruibilità delle informazioni disponibili;
g) sostiene, anche con interventi finanziari, le attività di orientamento promosse dai distretti scolastici. (3.1)

2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attivate in modo da favorire la loro integrazione con le corrispondenti attività previste nell'ambito del diritto allo studio universitario.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca, dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori) e di altri soggetti che operano nel campo dell'orientamento educativo.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni previste dal piano annuale di cui al successivo art. 35, provvede all'assegnazione ed all'erogazione dei finanziamenti ai distretti scolastici diretti a sostenere le attività di orientamento da questi promosse.


Art. 21
(Istruzione tecnica e professionale)

1 Al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, la Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35 e d'intesa con gli organi collegiali scolastici interessati:
a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare in favore degli istituti tecnici e professionali per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975;
b) determina l'ammontare dei contributi da assegnare ai distretti scolastici per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, da utilizzare nell'ambito delle strutture scolastiche presenti nel territorio di competenza per sviluppare l'istruzione tecnica e professionale;
c) provvede alla realizzazione, anche mediante affidamenti a terzi, di sussidi multimediali, da assegnare in uso gratuito agli istituti tecnici e professionali e dai distretti scolastici, destinati a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale.


Art. 22
(Assicurazione)

1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 3, iscritti negli appositi registri scolastici previsti dalle norme vigenti, nonchè il personale incaricato della vigilanza degli stessi durante il trasporto.

2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque parte del mondo; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga.

3. Alla stipula della polizza di cui al precedente primo comma, provvede la Giunta regionale.



Art. 23
(Contributi per acquisto scuolabus)

1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto di scuolabus ecologici, con alimentazione a metano gas petrolio liquido, idrogeno, biodisel, elettrica, bifuel, ibridi, per il trasporto alunni. (3a)

2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia l'acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli alunni:
a) della scuola materna e di quella dell'obbligo;
b) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" e protetti dalla legge;
bbis) residenti nei comuni fino a 5.000 abitanti; (3b)
c) residenti in zone che, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non permettano la regolare frequenza.

3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio di trasporto attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno dei mezzi di trasporto per l'anno scolastico successivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovrà essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno.

4. L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

4 bis. (3c)

5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con la
quale l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.



Art. 24
(Contributi per acquisto attrezzature per cucine e refettori scolastici)

1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

2. L'intervento di cui al presente comma privilegia l'acquisto di attrezzature destinate alle mense per gli alunni:
a) delle scuole materne ad orario completo;
b) delle scuole dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato.

3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio mensa attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno delle cucine e dei refettori scolastici per l'anno scolastico successivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovrà essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno.

4. L'intervento di cui al presente articolo, al fine di realizzare una riduzione dei costi connessa ad una migliore funzionalità, favorisce le richieste dirette ad organizzare il servizio mensa che preveda l'impiego di cucine centralizzate.

5. L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

6. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.


Art. 25
(Interventi integrativi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel piano annuale di cui al successivo art. 35, assegna ed eroga i finanziamenti previsti nel piano stesso in favore dei comuni ad integrazione dei fondi assegnati ai sensi del precedente art. 13, avuto presente il piano finanziario della gestione del servizio oggetto di intervento:
a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione scolastica correlata al volume dei servizi erogati;
b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto alla domanda di fruizione correlata al servizio erogato;
c) per gli interventi di cui al precedente art. 8 in rapporto al numero dei fruitori correlato con il totale degli appartenenti alle fasce di utenza disagiata in età scolare.

2. I dati di riferimento per la determinazione dei valori di cui al comma precedente, sono rappresentati da quelli relativi all'anno scolastico precedente desunti dal rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6.

3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti a favore dei comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati sulla base di criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35.

4. In carenza di interventi da parte dei comuni e sulla base dei criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale fornisce di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino gli accessi ai locali scolastici.

5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la localizzazione sul territorio comunale di strutture specializzate operanti in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina l'ammontare dell'incentivo finanziario da attribuire ai comuni che, nei modi di legge, si sono associati per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, nonchè la ripartizione tra i comuni stessi.

7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per l'attuazione di specifici progetti straordinari diretti al superamento di particolari difficoltà connesse con la presenza sul territorio comunale di rilevanti fasce di utenza disagiate o ad alto rischio educativo, ovvero di nomadi, di stranieri o delle altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39.


Art. 26
(Documentazione e bollettino di informazione)

1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata:
a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del sistema educativo correlati con i caratteri strutturali ambientali e sociali;
b) attiva un sistema di osservazione permanente della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo;
c) cura la socializzazione dei dati stessi, assicurandone la circolarità, con apposito bollettino di informazione;
d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma precedente, può avvalersi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti delegati, nonchè di enti pubblici e di altri soggetti professionalmente idonei.



Capo III
Delega e funzioni


Art. 27
(Delega di funzioni amministrative alle province)

1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di aggiornamento educativo e di educazione permanente di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18, nonchè in materia di promozione e diffusione esperienze educative e di istruzione tecnica e professionale di cui agli artt. 19 e 21 (4).

1.bis. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 13, 23, 24 e 25, nonchè, in regime di sussidiarietà, le funzioni di cui agli artt. 20 e 26 (5).

2. A tal fine nei predetti articoli gli organi regionali, sono sostituiti con i corrispondenti organi dell'amministrazione provinciale.

3. Le funzioni di cui al precedente primo comma sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle direttive di attuazione ed organizzazione impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, nonchè dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35.


Art. 28
(Vigilanza e controllo nell'esercizio delle funzioni delegate)

1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle funzioni delegate, sono esercitate dalla Regione nella forma stabilita dall'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.


Art. 29
(Personale per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, al comando di un contingente di personale regionale presso gli enti delegati a norma della presente legge, sulla base di specifiche esigenze connesse con l'esercizio delle funzioni delegate.


Art. 30
(Assegnazione dei mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale, di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna i finanziamenti in favore delle amministrazioni provinciali destinati all'esercizio delle funzioni delegate.


Art. 31
(Potere sostitutivo e revoca della delega)

1. In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per l'eventuale revoca della delega, da adottare a norma dell'art. 42 dello Statuto regionale, anche nei confronti della sola amministrazione provinciale inadempiente, si osservano le disposizioni di cui all'art. 14 della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.



Art. 32
(Deroga alle procedure per la delega delle funzioni)

1. La delega di cui al precedente art. 27 è conferita in deroga alle disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l'esperienza già consolidata con i piani di intervento in materia attuati con il concorso delle amministrazioni provinciali.



Art. 33
(Modalità di programmazione)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, adotta il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli obiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici provinciali di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione, anche sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 13 aprile 1985, n. 46.


Art. 34
(Piano pluriennale)

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, una proposta di "Piano pluriennale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente", predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento.

2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall'art. 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:
a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale degli interventi in favore del diritto allo studio e dell'educazione permanente;
b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale;
c) le risorse da impiegare, il cui ammontare a carico del bilancio regionale dovrà essere contenuto entro gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per i capitoli di spesa di cui al successivo art. 38.

3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sugli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente attivati nell'ambito del piano pluriennale precedente.


Art. 35
(Piano annuale)

1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il "Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente" per l'anno scolastico successivo, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano pluriennale.

2. Nel piano annuale devono essere precisati:
a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale;
b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale;
c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate alle province;
d) gli interventi in materia di orientamento educativo;
e) i criteri di intervento per lo sviluppo e perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;
f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo II, articolati per ciascun servizio, erogati dai comuni stessi;
g) i criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati;
h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la presenza sul territorio comunale di strutture specializzate che operano in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge;
i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus;
l) i criteri di intervento per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici;
m) i criteri di intervento per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.

3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano pluriennale, è autorizzata ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente primo comma.


Art. 36

(Omissis) (6).


Art. 37
(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, assicurandone la circolarità e la socializzazione anche mediante pubblicazione con i diversi supporti disponibili;
c) impartisce le direttive per la raccolta ed il trattamento, anche con sistemi automatizzati, dei dati da assumere a supporto della programmazione degli interventi;
d) predispone la modulistica di riferimento per l'acquisizione dei dati relativi ai servizi attivati dai comuni e per la rilevazione della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo, nonchè per gli interventi integrativi di cui
al precedente art. 25;
e) approva sentita la competente commissione consiliare permanente, i piani di attività degli istituti professionali di Stato;
f) esprime parere sulla istituzione di scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche;
g) approva l'ordine vincolante di priorità per la programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi relativo agli istituti professionali da istituire dallo Stato;
h) formula, d'intesa con la competente commissione consiliare permanente, le proposte di distrettualizzazione del territorio regionale;
i) promuove la realizzazione di intese con le competenti autorità scolastiche per un integrato utilizzo delle strutture educative per le finalità di cui alla presente legge.


Titolo IV
NORME FINANZIARIE E FINALI




Art. 38 (6a)
(Norme finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del successivo comma.

2. La spesa per gli interventi indicati nel comma 1, fissata annualmente con legge di bilancio, è iscritta la capitolo di nuova istituzione n. 44102 con la seguente denominazione: "Assegnazione alle province e agli enti locali dell'esercizio delle funzioni delegate, in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)" alla cui copertura per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione, per l'importo di lire 29.478.734.100, del capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio per la sola gestione dei residui e per il completamento dei piani per il diritto allo studio 1996/97 e 1997/98 (7).

3. La Regione è, altresì, autorizzata ad integrare i predetti finanziamenti nella misura minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse per l'imputazione delle seguenti spese:
a) interventi di orientamento educativo e attività di supporto (art. 20 e 26) (8);
b) assicurazione alunni (art. 22) (8);
c) interventi diretti della Regione (art. 37) (8);
e) (Omissis) (9);
f) (Omissis) (9);
g) assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni delegate (art. 30).

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede:
a) per gli interventi di cui alle lettere a), c) e g), mediante le disponibilità del capitolo F11502;
b) per gli interventi di cui alla lettera b), mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F11, di un apposito capitolo denominato: “Spese connesse alla copertura assicurativa degli alunni e del personale incaricato alla vigilanza degli stessi, di cui all’articolo 22 della l.r. n. 29/1992 – spesa obbligatoria” con uno stanziamento, pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo F11502. (10)

4bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi dell'articolo 23, comma 2, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB F18, denominato "Contributo per l'acquisto di scuolabus ecologici", con uno stanziamento per l'esercizio 2009 pari a 1 milione e 800 mila euro. (11)

Art. 39
(Assetto organizzativo)


1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla riorganizzazione del 37^ settore: diritto allo studio, di cui alla tabella b) allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, dovranno essere rideterminate le competenze degli uffici del citato 37^ settore e delle relative sezioni.

Art. 40
(Abrogazioni)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali:
a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: "Scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica";
b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
c) 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 settembre 1979 (n. 78; n.d.r:) recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

d) 12 dicembre 1989, n. 76, concernente: "Utilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

Art. 41
(Norma transitoria)


1. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6 dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di invio della modulistica predisposta dalla Giunta regionale.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione lazio del 10 aprile 1992, n. 10 (S.O. n. 10).

(1a) Comma inserito dall'articolo 22, comma 12, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2) Articolo già modificato dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(3) Soppresso dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(3.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede con il capitolo di spesa F11900

(3a) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(3b) Lettera inserita dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(3c) Comma abrogato dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(4) Comma così modificato dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(5) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(6) Articolo abrogato dall'art.icolo 32, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38.

(6a)
Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa F11900

(7) Comma così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e da ultimo dall'articolo 1, comma 35 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(8) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lettera d, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(9) Lettere soppresse dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(10) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 28 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(11) Comma aggiunto dall'articolo 59, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.