Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, recante: << Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 >>.(1)

Numero della legge: 4
Data: 27 gennaio 1982
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1982

L.R. 27 Gennaio 1982, n. 4
Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, recante: << Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 >>.(1)


Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 2, lettere b) e c), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, limitatamente ai danni verificatisi nel comune di Leonessa, gli interessati, che non abbiano in precedenza richiesto alcun beneficio di cui alla predetta legge, potranno presentare le relative domande con la documentazione di cui all' articolo 15 della citata legge regionale n. 17, entro il termine perentorio di giorni venti dall' entrata in vigore della presente legge.


Art. 2

Il comune di Leonessa entro i 30 giorni successivi a quelli di cui al precedente articolo, procede all' istruttoria ed alla graduatoria e determinazione della spesa ammissibile a finanziamento pubblico, con le modalita' previste dall' articolo 16 e dall' articolo 17 della legge regionale n. 17 del 1981.


Art. 3

Il comune di Leonessa adotta i piani di attuazione per gli anni 1981 e 1982 entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 febbraio 1982, n. 4

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.