Art. 1
I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in conformita' a quanto sara' stabilito dai decreti delegati emanati ai sensi dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L' iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unita' sanitarie locali e' disciplinata dai seguenti articoli.
Art. 2
Per i fini indicati al primo comma dell' art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' art. 66 della legge medesima nonche' i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da: a) enti ospedalieri con esclusione dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati ai servizi igienici o sanitari e non inerenti comunque a funzioni in materia igienica o sanitaria. (2) b) enti pubblici di cui al quarto comma dell' art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con esclusione dei servizi per la gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque a funzioni in materia igienica o sanitaria; (2a) c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico - sanitari; d) province, limitatamente agli uffici igienico - sanitari comunque non denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, agli istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri; e) comuni, limitatamente agli uffici igienico - sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito.
Art. 3
Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura dell' assessorato regionale alla sanita', devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge: a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti; c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti; d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario. I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell' ente, devono essere trasmessi all' assessorato regionale alla sanita' entro sessanta giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo. Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, devono, altresi', essere comunicate le variazioni intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell' ambito di quanto previsto al primo comma, lettera b), del presente articolo, nonche' di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Dopo l' entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate dall'unita' sanitaria locale presso la quale il personale e' utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 4
Per i fini indicati al quinto comma, lettera c), dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all' art. 2 devono trasmettere all' assessorato regionale alla sanita', con le modalita' e nei termini stabili al secondo comma dell' art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, ed in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all' atto dell' entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, numero 833. In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato in un settore sanitario. Nel caso di servizio prestato presso piu' enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera c), dell' art. 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall' ente presso cui il personale era in servizio all' atto dell' entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5
Gli enti indicati all' art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 prima della loro trasmissione all'assessorato regionale alla sanita'. Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicizzazione degli elenchi, all' ente di appartenenza, il quale e' tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l' istanza deve intendersi non accolta.
Art. 6
Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare permanente per la sanita', alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.
Art. 7
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', il personale di ruolo compreso negli elenchi di cui all' art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 9, e' iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformita' ai criteri e con le modalita' stabiliti ai sensi dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalita' di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all' art. 4, salvo quanto previsto al successivo art. 9, che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera c), dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L' iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza, decorre dalla data dell' effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni degli enti di provenienza stessi per effetto dei provvedimenti di cui all' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 8
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', e' iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformita' ai criteri e con le modalita' stabiliti ai sensi dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, specificamente previste, per la sua individuazione dalla legge medesima: a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell' art. 67), salvo quanto previsto al successivo art. 9; b) personale dipendente, alla data del 1Ø dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all' art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, (terzo comma dell' art. 67); c) personale della Croce Rossa Italiana (primo e secondo comma dell' art. 70); d) personale dell' ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell' associazione nazionale per il controllo della combustio ne (quarto comma dell' art. 72); e) personale statale addetto alle attivita' di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73); f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell' art. 42); g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessita' della Regione (secondo comma dell' art. 67); h) personale tecnico sanitario, trasferito e gia' inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali (secondo comma dell' art. 68); i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell' art. 68). Ove non sia, nel frattempo, intervenuta la legge regionale prevista dal secondo comma dell' art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale regionale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale puo' chiedere, entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto delegato di cui all' art. 47 della legge medesima, anziche' di mantenere la propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni interessate devono fornire all' assessorato regionale alla sanita', con le modalita' e nei termini stabiliti al secondo comma dell' art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo. Le amministrazioni stesse devono altresi' comunicare tempestivamente le variazioni da apportate agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa. Dopo l'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate dall' unita' sanitaria locale presso la quale il personale e' utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 9
Il personale gia' comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, salvo quanto previsto al successivo comma, e' inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali. Tale inquadramento e' effettuato con le modalita' ed i criteri che saranno fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all' art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e decorre dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. Il personale di cui al precedente comma che voglia essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale deve avanzarne richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma. L' iscrizione e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma e decorre dalla data della deliberazione stessa.
Art. 10
Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita'. Le deliberazioni d' iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11. (3)
1. Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Presidente della Giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 12
Il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico dei cessati enti ospedalieri la cui gestione e' stata trasferita alle amministrazioni comunali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e' distaccato dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali presso i comuni nel cui territorio sono ubicati i servizi farmaceutici per essere utilizzato ad assicurare la continuita' dei servizi medesimi.(4) I provvedimenti di distacco, disposti su richiesta dei comuni, possono essere adottati fino all' entrata in vigore delle piante organiche di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.(4) La posizione di distacco non pregiudica l' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario ne' prefigura un assetto giuridico di vantaggio per gli operatori ne' comporta l' attribuzione di alcuna indennita', emolumento o compenso aggiuntivo. (4) Al personale indicato nei precedenti commi, in servizio alla data del 30 settembre 1980, e' fatta salva la facolta' di formulare apposita istanza, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per essere trasferito ai comuni nell'ambito del servizio farmaceutico presso cui e' attuata la posizione del distacco.(4) L' inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici dei comuni di cui al precedente comma sara' effettuato con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna enti locali - previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con l' osservanza dei principi del riconoscimento dell' anzianita' di servizio e fermo restando l'eventuale mantenimento ad personam di trattamenti economici superiori in godimento. (4) Il personale dei cessati enti ospedalieri addetto alla gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinate a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque a funzione in materia igienica o sanitaria, assegnato in via provvisoria al comune di Roma per assicurare la continuita' dei servizi medesimi (con fonogramma n. 3808/ 5050 del 18 febbraio 1981) ed utilizzato dallo stesso comune per la gestione provvisoria dei beni a reddito di cui alla legge regionale n. 58 del 1980, Titolo VII (deliberazione della giunta municipale n. 4391 del 9 giugno 1981), e' trasferito al comune presso cui e' stato utilizzato.(5) L' inquadramento di tale personale nei ruoli organici del comune sara' effettuato con riferimento alle tabelle di equiparazione, allegato n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto dall' articolo 64, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, per le qualifiche non espressamente indicate, fermo restando l' eventuale mantenimento << ad personam >> di trattamenti economici superiori in godimento.(5) Il personale medesimo, che voglia essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, deve avanzare apposita istanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta all'assessorato alla sanita' della Regione Lazio, all' unita' sanitaria locale ed al comune. (5) Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarera' presidi e servizi multizonali delle unita' sanitarie locali gli stanziamenti e le aziende termali indicate al terzo e quarto comma dell' art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sara' disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture. Dopo l' approvazione del piano sanitario regionale, la Regione nei casi in cui nel territorio provinciale non esistono strutture pubbliche psichiatriche e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unita' sanitarie locali, disciplina con legge la destinazione del personale che ne faccia richiesta delle strutture psichiatriche private che all' atto dell' entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano assistenza in regime di convenzione. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 gennaio 1980, n. 2 (2) Lettera sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 15.
(2a) Lettera modificata dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (3) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 febbraio 1988, n. 13. (4) Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 15, i commi primo e secondo sono sostituiti dai presenti. (5) Ai sensi dell'articolo unico della legge regionale 15 giugno 1985, n. 93, il terzo comma è sostituito dai presenti.
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