Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1995".

Numero della legge: 57
Data: 4 dicembre 1995
Numero BUR: 33
Data BUR: 07/12/1995

L.R. 04 Dicembre 1995, n. 57 (1)
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1995".


Art.1
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".


Art.2

1.Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".


Art.3

(Omissis) (2).


Art.4

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1996 i dirigenti dei settori regionali dovranno far pervenire al settore 10, dell'Assessorato regionale al bilancio relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1993 e non pagati negli anni 1993, 1994 e 1995 per i quali, al 31 dicembre 1995 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 15 del 1977, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1977.

2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 1977.

3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente
nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4 dell'articolo 3.


Art.5

1. Relativamente all'esercizio 1995, le somme attribuite dalla Regione Lazio per le finalità della terza Università, per le quali entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non risultino adottate deliberazioni di impegno da parte della medesima terza Università, saranno utilizzate dall'ADISU dell'Università La Sapienza per le proprie finalità istituzionali.


Art.6

1. Limitatamente all'anno 1995 per i fondi attribuiti dallo Stato alla Regione con vincolo di destinazione è consentita l'estensione del termine fissato dall'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17 agosto 1993, n. 38, fino al termine fissato per l'adozione delle determinazioni di competenza della Regione Lazio stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.

2. Resta confermato il divieto di assumere oneri pluriennali, per i quali venga disposto il rinvio dell'impegno contabile agli esercizi successivi al 1995 in assenza del necessario stanziamento finalizzato alla copertura dei medesimi oneri nell'ambito delle annualità comprese nel bilancio pluriennale successive a quella dell'anno in corso.


Art.7

1. Lo stanziamento per l'anno 1995 del capitolo 22217 "contributi alle imprese artigiane localizzate nelle aree dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno che realizzano investimenti fino a lire 2.000.000.000" è costituito dalla rimanenza non erogata entro il 31 dicembre 1994 dell'assegnazione a favore della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge n. 64 del 1986. A carico del predetto stanziamento e degli stanziamenti che, sulla base del medesimo criterio, saranno iscritti nei successivi bilanci annuali è consentita, tra l'altro, l'erogazione delle spese in annualità autorizzate con le modalità della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18 fino al totale esaurimento della assegnazione statale.

2. Ai fini della presente norma la rimanenza disponibile, a carico della quale è consentita l'assunzione di nuovi oneri, è data, per gli esercizi successivi dalla differenza tra lo stanziamento e l'intera somma assegnata agli aventi diritto anche per contributi in annualità fino all'ultima rata. E' consentita la registrazione delle obbligazioni in annualità che troveranno copertura sugli stanziamenti in termini di competenza determinati nei singoli esercizi come sopra indicati.


Art.8

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1995, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.


Art.9

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nei documenti unici di programmazione Lazio rispettivamente per l'obiettivo 2 1994-96 e per l'obiettivo 5b 1994-99 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 modificato con Regolamento (CEE) 2081/93, al fine di perseguire l'obiettivo della massima utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Lazio nel rispetto del principio della assoluta trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata a definire con propri provvedimenti gli idonei adeguamenti alle modalità e procedure volte alla più rapida attuazione dei programmi stessi.

2. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente nell'attività tecnico-amministrativa delle strutture regionali è data priorità di trattazione alle domande presentate nell'ambito dei programmi pluriennali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Per l'esame dei progetti relativi alle annualità 1994 e 1995, i termini di cui agli articoli 19 e 21 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, sono ridotti a 60 giorni. Qualora entro i termini stabiliti dalle disposizioni non sia stato completato il procedimento amministrativo, si ricorrerà alla conferenza dei servizi da tenersi entro i 15 giorni successivi.

3. I progetti inseriti nella graduatoria degli ammissibili ma non finanziati per limiti di stanziamento annuale nella specifica misura vengono inseriti nella graduatoria relativa all'annualità successiva a domanda del soggetto interessato, da presentarsi entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici.

4. In caso di decadenza di soggetti ammessi al beneficio, per rinuncia e/o revoca del contributo concesso, le disponibilità finanziarie risultanti possono essere destinate al finanziamento dei progetti ammissibili ma non finanziati inseriti nella stessa graduatoria con priorità per quelli per i quali sia stata regolarmente avviata la realizzazione, ordinati in ragione dello stato di avanzamento di ciascuno e, subordinatamente, per quelli di più immediata cantierabilità. Per gli investimenti immateriali si procederà secondo la graduatoria originaria.

5. Limitatamente al programma 5b 1994-1999, a decorrere
dall'annualità di programma 1996 i progetti ammissibili e non finanziati per limiti di stanziamento annuale saranno ammessi a contributo pubblico a titolo dell'annualità successiva a condizione che con la domanda reiterata venga documentato un regolare stato di avanzamento pari almeno al 20 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile. Ai progetti rientranti nella predetta categoria comunque potrà essere riservato al massimo il 25 per cento della quota finanziaria annuale della misura considerata.

6. Gli enti locali potranno utilizzare finanziamenti già attribuiti in applicazioni di leggi regionali, per interventi tipologicamente riconducibili nelle misure compresi nei documenti unici di programmazione approvati, a copertura della quota di spesa prevista a carico dell'ente beneficiario per progetti presentati ed ammessi a finanziamento a titolo dell'obiettivo 2 e dell'obiettivo 5b, restituendo alla Regione le eventuali quote esuberanti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la quota di spesa a carico dell'ente locale si configuri quale anticipazione da recuperare a carico di soggetti privati.


Art.10

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi, sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, relativi agli anni finanziari 1994 e 1995:
A) A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Formia;
B) A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Minturno;
C) A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Terracina;
D) A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Valle di Comino.


Art.11

1. Lo stanziamento del capitolo 44324 è finalizzato al finanziamento, subordinatamente alla presentazione di regolare rendiconto, della spesa debitamente autorizzata con la legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, (Quadro "A" in corrispondenza della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 richiamata per mero errore in luogo della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 88 - Laboratorio per la musica di Anzio) e non impegnata entro il termine del medesimo esercizio, concernente l'effettuazione del festival musicale di Anzio nel predetto anno 1993.


Art.12

1. Agli invalidi di guerra ed a quelli appartenenti alle categorie assimilate, ammessi nell'anno 1994 alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici e alle cure termali ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono corrisposti, secondo le disposizioni regolamentari della di
sciolta ONIG, i relativi contributi economici, sulla base dell'apposita domanda corredata da documentazione attestante le compiute cure, già presentata alla competente azienda unità sanitaria locale.

2. Alla spesa in argomento si fa fronte mediante l'utilizzazione dello stanziamento già iscritto al capitolo n. 42155 del bilancio di previsione dell'esercizio 1995 di cui al quadro allegato A: rifinanziamento legge regionale n. 34 del 1994, invalidi di guerra.

3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, al riparto del predetto stanziamento alle aziende unità sanitarie locali ed alla determinazione della misura dei contributi indicati al comma 1.



[Tabelle "A" e"B" ed elenchi: Omissis.]


Note:

(1) Pubblicata sul Bur 7 dicembre 1995, n. 33 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 4 maggio 1996, n. 17 (S. S. 3).

(2) Articolo rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.