Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale. (1)

Numero della legge: 17
Data: 19 febbraio 1985
Numero BUR: 7
Data BUR: 11/03/1985

L.R. 19 Febbraio 1985, n. 17
Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale. (1)

Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE


Art. 1
(Obiettivi)

La Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri, partecipa con propri progetti alla formulazione ed all' attuazione delle attivita' e degli scambi previsti dai protocolli bilateriali e multilaterali e promuove iniziative tese a realizzare scambi di esperienze con lo scopo di favorire l' armonico sviluppo sociale della Regione.
Inoltre promuove attivita' di informazione, nell' ambito del proprio territorio, sulle politiche comunitarie in materia trasferite alle Regioni e sulle procedure per ottenere finanziamenti e contributi comunitari.


Art. 2 (1a)
(Interventi regionali)

Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, la Regione, nello spirito di cui al precedente articolo 1, promuove ed attua:
a) progetti di scambi ed attivita' di carattere sociale, culturale e professionale di particolare importanza per una migliore socializzazione, formazione e qualificazione dei giovani;
b) convegni e studi per lo scambio di esperienze tra giovani operatori pubblici o privati del Lazio e giovani operatori di altri Paesi impegnati in attivita' analoghe;
c) incontri di informazione tra esperti dei problemi giovanili della Regione Lazio, dei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali il Ministero degli affari esteri ha stipulato protocolli di scambi;
d) gemellaggio della Regione Lazio con enti di pari livello e di enti locali regionali con enti corrispondenti di Paesi esteri non previsti dalla legge regionale 25 maggio 1982, n. 21;
e) attivita' di informazione sulle politiche comunitarie e sugli strumenti di intervento finanziario con particolare riguardo all' applicazione dei regolamenti ed all' attuazione delle direttive della CEE (Comunita Economica Europea) in materie trasferite alle Regioni, ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 3 (2)
(Finanziamenti degli interventi ed enti beneficiari )

La Regione Lazio cura la realizzazione degli interventi, di cui all' articolo 2, direttamente e indirettamente mediante l'erogazione di contributi a enti pubblici o privati, associazioni anche non riconosciute e costituite per atto pubblico o per atto privato registrato e societa'. (3)

I contributi regionali non superiori all'ammontare del 50 per cento delle spese, detratti gli eventuali contributi o sussidi ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, sono concessi ai soggetti descritti al precedente comma, che hanno sede nella Regione Lazio e che operano nel settore della promozione culturale e socio-educativa.


Titolo II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI


Art. 4 (4)
(Competenze del Consiglio regionale)

Omissis


Art. 5
(Competenze della Giunta regionale)

La Giunta regionale:
1) promuove forme di collaborazione con gli enti di cui al precedente articolo 3 per finalizzare la presentazione di progetti di interventi regionali indiretti agli obiettivi di cui al precedente articolo 1;
2) omissis (5)
3) omissis (5)
4) collabora con gli enti di cui al precedente articolo 3 per offrire ai partecipanti agli scambi culturali la conoscenza della realta' geografica, storica, sociale ed istituzionale del Lazio;
5) emana, nel rispetto delle specifiche normative di carattere generale sia statali che regionali, proprie istruzioni per la presentazione dei progetti e per la rendicontazione e relativo controllo di conformita', congruita' ed inerenza delle spese concernenti gli interventi regionali.
A tal fine predispone i formulari che devono essere compilati dai proponenti le iniziative per l' uniformita' delle procedure amministrative e contabili inerenti le seguenti fasi:
a) presentazione alla Regione dei progetti e relative domande di contributi;
b) organizzazione e realizzazione delle iniziative ed erogazione contributi;
c) rendicontazione delle spese per tutti i tipi di interventi;
d) controllo da parte degli uffici regionali competenti delle documentazioni e dei rendiconti consuntivi delle spese effettuate per la realizzazione dei progetti.
Gli uffici regionali forniscono la collaborazione necessaria per la definizione dei progetti ed attuano verifiche specifiche nelle varie fasi di realizzazione degli stessi.


Titolo III
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE


Art. 6 (6)
(Presentazione progetti e domande)
Omissis

Art. 7 (6)
(Interventi straordinari)

Omissis

Art. 8 (6)
(Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese )

Omissis

Art. 9 (7)
(Disposizioni finanziarie)

Per far fronte agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per l' anno finanziario 1985 si autorizza la spesa complessiva di L. 1.000 milioni mediante prelevamento di identica somma dal capitolo n. 31001 del bilancio 1985 e relativa iscrizione in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli di nuova istituzione con le denominazioni e gli stanziamenti a fianco indicati:

capitolo n. 26162: << Spese relative all' attivita' di informazione, scambi internazionali, convegni e gemellaggi di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 >> L. 650.000.000;
capitolo n. 26163: << Contributi ad associazioni ed enti pubblici e privati per le iniziative di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 >> L. 350.000.000.
Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, si provvedera' con le leggi di autorizzazione dei bilanci di previsione.


Art. 10 (7)
(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito dalla presente legge per l' anno finanziario 1985 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, individuandole tra quelle recepite nei protocolli o negli accordi internazionali, fissando altresi' la misura del concorso nelle spese previste per l' attuazione delle iniziative.



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 11 marzo 1985 n .7, S.O. n. 1

(1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R33900

(2) Articolo sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 1997 , n. 46

(3) Comma modificato dall' articolo 64, comma 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(4) Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(5) Punto abrogato dall'articolo 15, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46

(6) Articolo abrogato dall'articolo 15, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46

(7) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 18; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R33900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.