L.R. 08 Giugno 2007, n. 7 |
Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio (1) |
SOMMARIO
Art. 13bis Istituti a custodia attenuata per detenute madri - ICAM CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Principi) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 27 della Costituzione e in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale: a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche; b) adotta, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni. CAPO II DIRITTO ALLA SALUTE Art. 2 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali minorili e nei centri di prima accoglienza di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), di seguito denominati istituti, ubicati nel territorio regionale. 2. In attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della l. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modifiche, è riconosciuta la parità di trattamento, in materia di assistenza sanitaria, fra cittadini liberi e cittadini detenuti ed internati, ivi compresi i minori. 3. La Regione, attraverso le aziende USL, assicura ai detenuti e agli internati, ivi compresi i minori, livelli di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, analoghi o equiparabili a quelli previsti per gli individui in stato di libertà. Art. 3 (Protocolli di intesa) 1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, provvede a verificare, in collaborazione con le competenti amministrazioni, il rispetto del diritto alla salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, negli istituti e con apposita relazione scritta riferisce agli organi regionali, i temi, i problemi e gli interventi da realizzare nell’ambito del progetto obiettivo di cui all’articolo 4. 2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, sentito il tavolo interassessorile di cui all’articolo 13, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi del d.lgs. 230/1999, stipula appositi protocolli d’intesa da sottoscrivere con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati: a) gli impegni che la Regione e gli organi del Ministero della Giustizia assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori; b) le modalità di potenziamento ed integrazione dei servizi e di collaborazione tra gli istituti penitenziari e le aziende sanitarie nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, sottoposti a provvedimenti penali e cautelari; c) i criteri per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità che spettano all’amministrazione penitenziaria per la tutela del diritto alla sicurezza; d) il personale, i beni strumentali e le risorse economiche messi a disposizione da ciascuna delle amministrazioni contraenti per le finalità di cui alle lettere a), b) e c). Art. 4 (Progetto obiettivo) 1. La Giunta regionale, in attuazione dei protocolli di cui all’articolo 3, comma 2, sentiti gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con le procedure previste dalle norme sulla programmazione sanitaria, approva, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, in attuazione del piano sanitario regionale, che deve contenere tra l’altro: a) le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti, con priorità per la prevenzione, per l’assistenza ai tossicodipendenti, ai minori, alle detenute madri e ai malati mentali; b) le modalità organizzative del servizio sanitario presso gli istituti attraverso modelli integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, differenziati sulla base della tipologia degli istituti; c) programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali, favorendo, nel quadro delle intese con l’amministrazione penitenziaria, il coinvolgimento del personale penitenziario; d) programmi di assistenza medico-specialistica e di prevenzione da realizzarsi presso le aziende USL a favore degli operatori, con particolare attenzione alle malattie professionali ed ai rischi di chi opera a contatto con detenuti affetti da malattie infettive, anche acquistando materiali igienico sanitari. Art. 5 (Interventi a favore dei minori) 1. La Regione, d’intesa con l’amministrazione penitenziaria, attiva specifici interventi di carattere sociale ed educativo nei confronti dei minori che si trovano negli istituti a causa della detenzione della madre. Art. 6 (Compiti della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, sentiti gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adotta le linee guida nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per il buon funzionamento dei servizi sanitari all’interno degli istituti, per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie e per la individuazione di indicatori di valutazione dell’assistenza erogata. 2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, presenta annualmente al Consiglio regionale, nell’ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione del Lazio di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, una specifica relazione, la quale diventa parte integrante del progetto obiettivo, da inviare tramite i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, al Ministero della Salute e al Ministero della Giustizia e al Garante regionale, che dia conto dello stato di salute dei detenuti, degli internati, ivi compresi i minori, e del funzionamento dei servizi. 1. Nel rispetto degli atti di indirizzo di cui all’articolo 6, comma 1, tenuto conto del protocolli d’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, le aziende sanitarie, nel cui territorio vi siano istituti, assicurano: a) gli obiettivi di salute contenuti nel progetto obiettivo di cui all’articolo 4, adeguato alle specificità detentive e organizzano attraverso specifiche articolazioni operative al fine di garantire l’erogazione di prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, con particolare riguardo all’assistenza e prevenzione delle tossicodipendenze e delle patologie correlate, al fabbisogno farmaceutico, all’assistenza per la medicina di base, all’assistenza medico specialistica, all’assistenza psicologica, alla medicina del lavoro e all’igiene e prevenzione; b) il ricovero ospedaliero attraverso modalità adeguate alle specifiche problematiche del paziente detenuto; c) il trattamento sanitario e psicologico dei detenuti “nuovi giunti” allo scopo di ridurre i rischi di suicidio; d) idonee misure di protezione di particolari fasce di detenuti, quali minori, stranieri, diversamente abili, tossicodipendenti e soggetti affetti da problematiche di salute mentale, garantendo a questi ultimi la predisposizione, entro novanta giorni dal loro ingresso nell’istituto penitenziario, di percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati. (1a) Art. 8
(Personale sanitario) l. Nell’ambito del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, sono definite le modalità di integrazione funzionale tra i servizi e gli operatori preposti alla tutela della salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, nella Regione Lazio. Art. 9
(Programma degli investimenti) 1. I programmi regionali di edilizia sanitaria tengono conto delle esigenze di adeguamento della rete ospedaliera anche in ordine al ricovero dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori. CAPO III DIRITTO AL LAVORO Art. 10 (Principi) 1. La Regione adotta opportune misure per garantire l’effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla formazione professionale da parte dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna. 2. La Regione, al fine di garantire la sicurezza sociale e ridurre il rischio di recidiva, promuove interventi volti al reinserimento sociale dei soggetti, adulti o minori, di cui al comma 1 o comunque sottoposti a misura penale, privilegiando il lavoro quale strumento principale di risocializzazione. Art. 11 (Interventi a favore dell’occupazione e della formazione professionale) 1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di lavoro, formazione professionale ed enti locali, definisce gli indirizzi nei confronti di province e comuni, al fine di garantire il rispetto del principio della universalità delle prestazioni in materia di lavoro e formazione professionale relativamente ai servizi offerti alle persone in esecuzione penale. 2. La Regione: a) favorisce l’accesso al lavoro di persone in esecuzione penale; b) promuove iniziative di sensibilizzazione verso i privati affinché assumano detenuti e internati, in applicazione della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti); c) individua, con provvedimento della Giunta regionale, misure di inclusione lavorativa di persone in esecuzione penale ed eventuali misure di defiscalizzazione degli oneri sociali per chi assume persone detenute o ex detenute; d) promuove e sostiene la partecipazione di persone in esecuzione penale a programmi e iniziative, in particolare sotto forma di cooperazione, di imprenditorialità e autopromozione sociale; e) propone e sperimenta strumenti propedeutici all’impiego, quali stages, tirocini, nonché percorsi individualizzati e mirati di lavoro; f) attua un piano straordinario di integrazione lavorativa per quanti sono dimessi dagli istituti del Lazio nell’anno di approvazione della legge; g) individua tutti gli strumenti necessari per la messa in commercio ed alla distribuzione, con particolare evidenza per le attività commerciali svolte presso le strutture della Regione, dei prodotti e dei manufatti realizzati dai detenuti degli istituti di pena presenti nel territorio laziale. 3. La Giunta regionale redige, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano annuale per la formazione professionale negli istituti. L’assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, realizza le iniziative previste in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nonché con i competenti assessorati comunali e provinciali. 4. Il piano di cui al comma 3 è preceduto da una ricognizione dei bisogni formativi della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, e tiene conto dell’offerta formativa pubblica e privata già esistente e delle esigenze del mercato del lavoro. CAPO IV DIRITTO AL TRATTAMENTO Art. 12 (Principi)
a bis) favorire la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli di età non superiore ai sei anni ai sensi della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori); (3)
Art. 13 bis (4) (Istituti a custodia attenuata per detenute madri - ICAM) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera a bis), promuove la costituzione di un gruppo interistituzionale con le amministrazioni competenti per definire i requisiti e le procedure per l’individuazione di immobili regionali che possono essere destinati ad accogliere gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Art. 14
(Personale) 1. La Regione, nel quadro delle funzioni demandate agli enti locali, ai sensi della l. 328/2000, dispone appositi finanziamenti in favore dei comuni per l’assunzione di educatori, mediatori culturali, psicologi e assistenti sociali da destinare all’attività individuate dall’ente locale in appositi piani di intervento sulle problematiche delle strutture penitenziarie e delle attività di rieducazione e reinserimento sociale. Tale personale è alle dirette dipendenze dell’ente e collabora, con le modalità definite dagli accordi di programma, con le direzioni degli istituti competenti. 2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i comuni nel cui territorio hanno sede istituti. Il personale viene utilizzato dall’amministrazione penitenziaria sulla base di apposite convenzioni, adottate con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e i comuni interessati. 3. Le procedure di selezione e i requisiti per l’attribuzione degli incarichi al personale di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti. Art. 15 (Personale penitenziario) 1. La Regione provvede alla elaborazione ed alla gestione di programmi volti al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, assumendo iniziative finalizzate alla promozione del benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione. Art. 16 (Funzioni di coordinamento e di controllo) 1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l’attuazione della presente legge, in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, avvalendosi, altresì, del Consiglio delle autonomie locali. 2. La Giunta regionale, contestualmente all’illustrazione al Consiglio regionale del documento di programmazione economica e finanziaria, espone lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, indicando l’entità e l’origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte. 3. Il Consiglio regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l’approvazione attraverso apposita risoluzione. 4. Presso l’assessorato competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è istituito il nucleo di progettazione relativo ai fondi comunitari per interventi in favore della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori. 5. La Regione, d’intesa con il Ministero della Giustizia concorda le modalità di accesso del Garante regionale e dei garanti comunali negli istituti e nei reparti di medicina penitenziaria degli ospedali della Regione. (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Casa circondariale e altri servizi” della missione 02 “Giustizia” di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale: a) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”; b) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (1a) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 25, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (3) Lettera inserita dall'articolo 71, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (4) Articolo inserito dall'articolo 71, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |