L.R. 31 Luglio 2003, n. 23 |
Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (1) |
SOMMARIO Art. 2 - Destinatari Art. 3 - Interventi Art. 4 - Programma degli interventi Art. 5 - Giornata regionale dell’emigrazione laziale Art. 6 - Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati Art. 7 - Contributi alle associazioni Art. 8 - Consulta regionale per l’emigrazione Art. 9 - Costituzione e funzionamento della Consulta Art. 10 - Compiti della consulta Art. 11 - Comitato esecutivo della Consulta Art. 12 - Disposizioni finanziarie Art. 13 - Disposizione abrogativa Art. 14 - Disposizioni transitorie Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione interviene, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all’attività in campo internazionale, a favore dei lavoratori laziali emigrati residenti all’estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita, anche con iniziative finalizzate a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità degli stessi lavoratori, nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e rinsaldarne il legame con la terra d’origine. 2. La Regione interviene, altresì, a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio, agevolandone il reinserimento sociale e produttivo. 1. Gli emigrati destinatari degli interventi previsti nella presente legge sono: a) i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all’estero per motivi di lavoro; b) i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all’estero per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio; c) i figli ed il coniuge, anche superstite, nonché, se cittadini italiani, i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b), entro il terzo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali. 2. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documentazione equipollente di autorità dello stato straniero oppure di organismi od enti previdenziali stranieri o italiani. 3. Qualora gli emigrati rientrino in Italia a causa d’infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti, ovvero per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi d’immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all’estero per almeno due anni di cui al comma 1, lettera b). 4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di enti pubblici e organismi internazionali o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero. Art. 3
(Interventi) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione attua e promuove interventi diretti a: a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rimpatriati, agevolando la frequenza di appositi corsi o mediante iniziative formative specifiche; b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui contratti a tale fine, con priorità per le iniziative cooperative, ovvero favorendo l’assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili; c) favorire, mediante la concessione di contributi una tantum, il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell’esodo e con priorità per iniziative cooperative; d) favorire l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e l’agevolazione per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche attraverso il convenzionamento con gli organismi scolastici e con gli istituti di diritto allo studio universitario (ADISU); e) favorire per i lavoratori rimpatriati il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), contribuendo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l’Italia; f) mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria terra e il rapporto con la loro cultura di origine, anche in corcorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell’emigrazione, sia attraverso iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all’estero, sia divulgando la conoscenza della lingua italiana mediante specifici corsi ovvero promuovendo accordi con gli stati esteri per l’insegnamento della stessa nelle scuole frequentate da figli di immigrati; g) organizzare nel territorio della regione iniziative formative, soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per giovani figli di emigrati nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale; h) promuovere iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della regione; i) favorire l’informazione degli emigrati sulle attività della Regione, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale del Lazio, nonché sulle modalità per accedere ai benefici previsti da leggi regionali, a mezzo stampa, comunicazioni radio televisive e reti telematiche; l) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio finalizzati alla programmazione degli interventi regionali, istituendo, anche, una borsa di studio a favore di studenti o ricercatori impegnati a ricostruire la storia dell’emigrazione laziale; m) favorire, in modo organico e coordinato, le iniziative e le attività delle associazioni degli emigrati di cui all’articolo 6, sostenendo la formazione di cooperative tra emigrati laziali residenti all’estero nonché valorizzare il ruolo degli stessi anche attraverso scambi commerciali; n) agevolare forme di attività promozionali nei settori produttivi organizzate all’estero con il concorso delle associazioni di emigrati di cui all’articolo 6; o) agevolare la prima sistemazione degli emigrati rimpatriati, anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per se e per i propri familiari; p) contribuire alle spese per la traslazione nella regione delle spoglie degli emigrati e dei loro familiari deceduti all’estero, nonché rimborsare le spese stesse, non coperte da assicurazioni, in caso di decesso per infortuni sul lavoro; q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori emigrati. 2. Per gli interventi di cui alle lettere b), c), o) e p), costituisce titolo di preferenza la documentazione attestante lo stato di bisogno o le disagiate condizioni economiche del richiedente. Art. 4
(Programma degli interventi) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l’emigrazione di cui all’articolo 8 e previo parere della commissione consiliare competente, adotta, in coerenza con gli obiettivi della programmazione generale regionale, un programma triennale degli interventi a favore degli emigrati laziali, di seguito denominato programma. 2. Il programma individua: a) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione; b) la tipologia degli interventi di competenza dei comuni e i criteri e le modalità per il relativo finanziamento; c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 a favore delle associazioni di cui all’articolo 6; d) la tipologia degli interventi eventualmente attuabili da altri enti o organismi e i criteri e le modalità per il relativo finanziamento; e) le indicazioni di priorità geografiche per la realizzazione degli interventi, che tengano conto delle realtà socio-economiche dei Paesi di accoglimento, prevlegiando le situazioni di maggiori difficoltà degli emigrati laziali; f) i criteri di ripartizione delle risorse previsti nel bilancio regionale per tipologie d’intervento; g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti o dei contributi, in relazione alle lettere b), c) e d). 3. Il programma è adottato entro il 31 dicembre antecedente il triennio di riferimento ed è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio. Art. 5
(Giornata regionale dell’emigrato laziale) 1. La Regione celebra annualmente in un comune del Lazio, nella prima domenica del mese di agosto, la “Giornata regionale dell’emigrato laziale”, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale interessata e le associazioni, gli enti e le istituzioni che operano a favore dei laziali nel mondo. 2. La manifestazione di cui al comma 1 consiste in una giornata di iniziative socio-culturali e folcloristiche atte a riavvicinare gli emigrati laziali ai loro corregionali ed alle istituzioni locali e regionali ed è inserita tra gli interventi previsti nel programma di cui all’articolo 4. 3. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 2, rientrano anche attestati di benemerenza a favore di coloro che si sono distinti nell’ambito lavorativo, culturale, artistico, sociale, politico e sportivo promuovendo l’immagine del Lazio nel mondo. Ai beneficiari sono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio per il periodo relativo alla durata della manifestazione. I meritevoli dell’attestato, conferito con decreto del Presidente della Regione, sono individuati su proposta della Consulta regionale per l’emigrazione di cui all’articolo 8. 4. Il comune che ospita la “Giornata regionale dell’emigrato laziale” non può essere lo stesso individuato l’anno precedente. Art. 6
(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati) 1. La Regione riconosce e sostiene l’associazionismo tra gli emigrati laziali come mezzo di partecipazione alla politica regionale e come momento di aggregazione delle comunità dei laziali all’estero. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati, di seguito denominato registro. Nel registro sono iscritte le associazioni operanti da almeno tre anni, con carattere di continuità, a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie. Tali associazioni devono essere costituite da almeno cento soci emigrati laziali, con deroga per le associazioni ubicate in località dove non esistano altre associazioni iscritte nel registro per un raggio di cento chilometri, e devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza di fini di lucro; b) democraticità dell’organizzazione; c) elettività e gratuità delle cariche associative; d) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché dei loro diritti ed obblighi; e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione. 3. Per ottenere l’iscrizione al registro le associazioni presentano domanda corredata di: a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto autenticata dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero; b) documentazione da cui risulti l’idoneità ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare deve essere indicata la sede e la struttura organizzativa; c) relazione documentata sull’attività svolta a favore degli emigrati laziali, risalente almeno al triennio precedente la domanda; d) elenco degli associati, con indicazione dell’origine e delle generalità complete, vistata dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero. 4. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro i seguenti organismi in possesso dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale: a) le federazioni di associazioni di emigrati laziali iscritte e le confederazioni delle federazioni iscritte, con il limite d’iscrizione di una sola federazione per stato unitario o stato regionale o stato membro di stato federale ed una sola confederazione per stato federale, con il ruolo di coordinamento rispettivamente delle attività delle singole associazioni e delle attività delle federazioni; b) le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell’emigrazione ed aventi una sede nella regione. Art. 7
(Contributi alle associazioni) 1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel programma ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), la Regione concede alle associazioni iscritte nel registro contributi per: a) iniziative volte al recupero linguistico, alla pubblicazione di periodici e ad attività culturali rivolte ai giovani; b) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza; c) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della regione; d) affitto o manutenzione della sede; e) organizzazione di riunioni ed attività di comunicazione da parte delle federazioni e delle confederazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a). 2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 costituisce titolo di preferenza l’attribuzione di cariche associative a soggetti di età non superiore a trenta anni. 3. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, in deroga a quanto disposto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)”, entro il 31 dicembre di ciascun anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo. Art. 8
(Consulta regionale per l’emigrazione) 1. E’ istituita presso l’assessorato competente in materia di emigrazione la Consulta regionale per l’emigrazione, di seguito denominata Consulta, composta: a) dal presidente della commissione consiliare competente in materia di emigrazione o un suo delegato, che la presiede; b) dall’Assessore regionale competente in materia di emigrazione o un suo delegato; c) da otto consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale; d) da sedici emigrati, residenti da almeno cinque anni all’estero, designati, d’intesa, tra loro, dalle associazioni iscritte nel registro secondo la seguente ripartizione territoriale a maggior consistenza di comunità laziali: 1) Europa: 1.1 Francia: uno; 1.2 Belgio: uno; 1.3 Svizzera: uno; 1.4 Regno Unito: uno; 1.5 Germania: uno; 2) America del Sud: 2.1 Brasile: uno; 2.2 Argentina: due, di cui uno di età inferiore ai 30 anni; 2.3 Venezuela: uno; 2.4 Uruguay: uno; 2.5 Cile: uno; 3) America del Nord:
Art. 10
(Compiti della Consulta)
Art. 11
(Comitato esecutivo della Consulta)
2 bis. A decorrere dall’anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (3) Art. 13
(Disposizione abrogativa)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |