L.R. 05 Aprile 1985, n. 31 |
Interventi urgenti per il consolidamento della rupe e per la difesa dell' abitato del comune di Orte. (1)
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Art. 1 La Regione Lazio interviene per il consolidamento della rupe e per la difesa dell' abitato del comune di Orte, allo scopo di porre fine ai ripetuti crolli di case ed al lento movimento della rupe tufacea sulla quale poggiano le abitazioni, cosi' come accertato dal servizio geologico d' Italia che ha redatto un' apposita relazione. Art. 2 Il settore decentrato di Viterbo dell' assessorato ai lavori pubblici della Regione predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con l' ufficio tecnico del comune di Orte e con il servizio geologico d' Italia, un progetto esecutivo, suddiviso in tre lotti annuali, per il consolidamento della rupe e per la difesa dell' abitato, compresi i necessari interventi di sistemazione idraulica. Il progetto e' approvato dal comune di Orte, il quale provvede alla sua realizzazione, sotto il controllo tecnico della struttura decentrata di Viterbo e dell' assessorato ai lavori pubblici della Regione. Art. 3 La Regione dispone la concessione di contributi annuali in conto capitale, nella misura del 100 per cento della spesa necessaria, al comune di Orte sulla base dei lotti nei quali e' suddiviso il progetto esecutivo, redatto ed approvato secondo quanto previsto dall' articolo 2 della presente legge, con le modalita' contenute nella legge di approvazione del bilancio di previsione 1985. Art. 4 Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva, omnicomprensiva, di L. 10.000 milioni. La quota parte afferente l' esercizio 1985, di L. 2.000 milioni, viene iscritta in termini di competenza al capitolo di nuova istituzione n. 11725 denominato: << Interventi urgenti per il consolidamento della rupe di Orte e per la difesa dell' abitato medesimo >>. All' onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di analoga somma del << fondo globale per provvedimenti legislativi in corso >> iscritta al capitolo numero 29822 elenco n. 4, lettera q), del bilancio 1985. Con i provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali da adottare in occasione dei bilanci degli esercizi successivi, si provvedera', entro il limite di L. 10.000 milioni autorizzato e tenuto conto dello stato di attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e delle disponibilita' di bilancio, ai finanziamenti dei rispettivi esercizi. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 1985, n.11 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |