L.R. 10 Novembre 1988, n. 67 |
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio (1) |
Art. 1 1. La Regione, in armonia con le indicazioni del piano agricolo nazionale 1986/ 1990 e della legge 8 novembre 1986, n. 752, promuove, a decorrere dall' anno 1988, la realizzazione di iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione economica, all' orientamento dei consumi ed all' incremento dei consumi dei prodotti agricoli e zootecnici ritenuti di particolare interesse e provenienti dalle aziende agricole zootecniche ricadenti nel territorio regionale. 2. I prodotti agricoli e zootecnici di cui al precedente comma comprendono sia quelli di base che quelli da essi derivati. Art. 2 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo possono essere ammesse ai benefici previsti nella presente legge le iniziative concernenti: a) la qualificazione dei prodotti anche attraverso gli strumenti di tutela delle denominazioni di origine e tipiche indicate dalla normativa nazionale vigente; b) l' attuazione di campagne di promozione commerciale sia in Italia che all' estero; c) l' attivazione di servizi di base e reali che facilitino la diffusione dei prodotti regionali in Italia e l' esportazione degli stessi nei paesi esteri, tra i quali sono compresi: 1) lo svolgimento di studi e di ricerche di mercato; 2) l' informazione e l' assistenza sui mercati; 3) indagini per la ricerca di canali commerciali; 4) l' assistenza per la realizzazione di servizi tecnici necessari sui mercati di penetrazione; d) l' informazione dei consumatori, l' orientamento dei consumi e l' educazione alimentare. Art. 3 1. I soggetti che possono presentare organici programmi di intervento nell' ambito di quanto indicato nel precedente articolo 2 sono: a) le associazioni dei produttori e le loro unioni costituite ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni; b) le cooperative agricole e loro consorzi; c) i consorzi fra le aziende di uno stesso settore produttivo o di diversi settori produttivi operanti sul territorio regionale ed aventi per scopo la realizzazione di una o piu' iniziative indicate nel precedente articolo 2; d) l' azienda comunale centrale del latte di Roma. Art. 4 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2 la Regione concede contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per quanto previsto al precedente articolo 3, lettera a), e fino al 70 per cento per quanto previsto al precedente articolo 3, lettere b), c), d). Art. 5 1. I programmi organici di cui al precedente articolo 2 devono essere presentati all' assessorato all' agricoltura della Regione Lazio. Essi devono riportare in dettaglio tutte le iniziative che si intendono realizzare, gli strumenti che si prevede di utilizzare, l' impegno finanziario conseguente, nonche' i quantitativi dei prodotti di cui al precedente articolo 1 sulla base dei quali si prevede di operare. 2. I programmi di cui al precedente comma sono esaminati dall' assessorato regionale all' agricoltura e proposti alla Giunta regionale che li approva, sentita la competente Commissione consiliare permanente all' agricoltura. 3. Con la deliberazione di approvazione della Giunta regionale di cui al precedente comma potra' essere liquidato il 50 per cento del contributo previsto. 4. Il saldo sara' erogato dalla medesima Giunta regionale, su proposta dell' assessorato regionale all' agricoltura il quale provvedera' alle verifiche tecnico - amministrative sull' attivita' svolta e sui quantitativi dei prodotti di cui al precedente articolo 1 che sono stati commercializzati nel periodo di operativita' dei programmi di intervento. 5. La valutazione circa la soglia minima dei quantitativi dei prodotti richiamati ai precedenti primo e quarto comma sufficiente per l' ammissione e saldo dei programmi di intervento sara' effettuata sulla base degli interventi proposti e dell' incidenza sulla produzione laziale. Art. 6 1. All' onere occorrente per l' applicazione dell' articolo 1 della presente legge per l' anno 1988, previsto in lire 3.000 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari somma dal fondo globale di cui alla legge concernente il bilancio di previsione per l' anno 1988 ed istituzione di apposito capitolo di spesa denominato << Oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1 della legge regionale concernente: " Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio" >>. All' onere occorrente per l' applicazione del medesimo articolo 1 a decorrere dall' anno 1989 si fara' fronte con gli stanziamenti indicati annualmente con la legge regionale di bilancio. Art. 7 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 novembre 1988, n. 32, S.O. n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |