Realizzazione del polo di depurazione n. 5 ASI / Frosinone -Ceccano per il risanamento della valle del fiume Sacco (1)

Numero della legge: 40
Data: 12 settembre 1986
Numero BUR: 40
Data BUR: 30/09/1986

L.R. 12 Settembre 1986, n. 40
Realizzazione del polo di depurazione n. 5 ASI / Frosinone -Ceccano per il risanamento della valle del fiume Sacco (1)


Art. 1
(Finalita')

La Regione interviene per il risanamento delle acque del bacino imbrifero del fiume Sacco, attraverso la realizzazione delle opere previste nello studio di fattibilita' e nel progetto di massima per la depurazione delle acque della valle del Sacco, relativo al polo n. 5 denominato << ASI / Frosinone - Ceccano >>, elaborati dalla Termomeccanica italiana SpA, per conto della Regione in conseguenza dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 16 settembre 1983, n. 62.


Art. 2
(Concessione alla Termomeccanica italiana SpA)

Alla progettazione esecutiva, all' attuazione delle opere di cui al precedente articolo 1, nonche' all' esercizio delle stesse nei limiti fissati dalla convenzione di cui al successivo articolo 3, provvede in regime di concessione la Termomeccanica italiana SpA, in virtu' dell' esperienza specificamente acquisita attraverso lo studio di fattibilita' e l' elaborazione del progetto di massima per la depurazione delle acque della valle del Sacco, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli della presente legge.


Art. 3
(Convenzione)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, adotta con propria deliberazione uno schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra Regione e Termomeccanica italiana SpA in ordine alle attivita' di cui al precedente articolo 2.
Lo schema di convenzione deve, tra l' altro, prevedere:
a) procedure per la progettazione esecutiva delle opere comprese nel progetto di massima gia' elaborato dalla suddetta societa', fino al raggiungimento dell' importo di spesa indicata nel successivo articolo 8, nonche' procedure per l' approvazione del progetto medesimo;
b) modalita' per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti nel progetto di cui alla precedente lettera a);
c) criteri per la vigilanza sull' esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere;
d) modalita' per l' esercizio degli impianti da parte della Termomeccanica italiana SpA, per un periodo di tre anni dalla loro ultimazione, e formazione professionale del personale tecnico, da adibire al funzionamento degli impianti del soggetto destinatario degli impianti medesimi;
e) oneri finanziari ed obblighi delle parti contraenti, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di espropriazione, tempi per il conseguimento delle finalita' della presente legge e per il compimento delle fasi di cui alle precedenti lettere a), b) e d). Il termine per l'ultimazione dei lavori e per rendere funzionanti gli impianti, comunque, non puo' essere superiore a due anni a far data dall' inizio dei lavori;
f) modalita' per la contabilizzazione delle opere e dei lavori effettuati per le incombenze di cui alla precedente lettera b) e per i conseguenti pagamenti.
Il Presidente della Giunta regionale stipula la convenzione di cui al precedente primo comma con il rappresentante legale della Termomeccanica italiana SpA.


Art. 4
(Progetto esecutivo)

Il progetto esecutivo previsto dal precedente articolo 3, lettera a), deve contenere dettagliati capitolati speciali per le opere edili e per gli impianti, i macchinari, le attrezzature tecniche e le strumentazioni.
In detti capitolati speciali sono definiti i requisiti prestazionali relativi, nonche' le prove per la rispondenza ai requisiti stessi.
Gli elaborati estimativi devono essere redatti applicando i prezzi unitari di cui alla tariffa regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 1983, n. 7690, aggiornati ai valori attuali, ed eventuali prezzi aggiuntivi, non contemplati in detta tariffa e stabiliti sulla base di analisi conformi alla vigente normativa.
Il progetto di cui al precedente primo comma e' redatto entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al precedente articolo 3 ed e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.


Art. 5
(Consorzio od associazione temporanea di imprese)

La Termomeccanica italiana SpA, concessionaria ai sensi dell' articolo 2 della presente legge, ha facolta' di costituire, prima della stipulazione della convenzione di cui al precedente articolo 3, un consorzio od una associazione temporanea di imprese, nelle forme consentite dal codice civile e dalla legislazione statale in materia di lavori pubblici, allo scopo di progettare e realizzare le opere, e gestire i relativi impianti.


Art. 6
(Esercizi degli impianti)

Alla scadenza del periodo di esercizio degli impianti da parte della Termomeccanica italiana SpA, secondo le modalita' della convenzione di cui al precedente articolo 3, in attesa del riordino degli enti di gestione degli impianti acquedottistici e di depurazione, le opere e gli impianti saranno consegnati al consorzio per l' area di sviluppo industriale di Frosinone.
Il consorzio provvede alla gestione degli impianti suddetti.
La societa' concessionaria, su richiesta della Regione, prosegue la gestione degli impianti, a condizioni da stabilirsi, per un ulteriore periodo di due anni.


Art. 7
(Collaudazione)

Data la rilevanza delle opere e dei lavori da effettuare per le finalita' delle presente legge, il collaudo degli stessi e' disposto in corso d' opera, secondo le modalita' previste dall' articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.
Alla nomina della commissione di collaudo in corso d' opera provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.


Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 35.300 milioni di cui:
L. 15.300 milioni per l' anno 1986;
L. 15.000 milioni per l' anno 1987;
L. 5.000 milioni per l' anno 1988.
Lo stanziamento di L. 15.300.000.000 per l' anno 1986 viene iscritto in termini di competenza a favore del capitolo di nuova istituzione n. 10311 denominato << Spesa per la realizzazione del polo di depurazione n. 5 ASI / Frosinone - Ceccano per il risanamento della valle del fiume Sacco >>.
Alla copertura dell' onere di cui al precedente comma si provvede:
a) quanto a L. 6.300.000.000 con quota parte della somma iscritta al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera a), del bilancio 1986 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >>;
b) quanto a L. 9.000.000.000 con quota parte dei fondi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 10, il cui finanziamento per l' anno 1986 verra' inserito nella legge di assestamento del medesimo bilancio.
La copertura degli oneri previsti per gli anni 1987 e 1988 e' iscritta nel programma pluriennale, quadro D allegato alla legge regionale 11 giugno 1986, n. 19, relativa alle << Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 1986 >>.


Art. 9
(Definizione rapporti pendenti ed abrogazione di norme precedenti)

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 10, che concernono il consorzio per l' area di sviluppo industriale per la provincia di Frosinone.
Le risorse finanziarie occorrenti per gli interventi da realizzare di cui all' articolo 6 della legge regionale suddetta, sono fissate in L. 6.000 milioni e sono riservate al consorzio per il nucleo industriale di Rieti - Cittaducale.
Il consorzio per l' area di sviluppo industriale per la provincia di Frosinone, con propri atti deliberativi, provvede a definire, anche in via transattiva, i rapporti eventualmente pendenti relativi al completamento dell' impianto di depurazione, sito in comune di Ceccano, a servizio dell' agglomerato industriale di Frosinone - Ceccano.


Art. 10
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 settembre 1986, n.40

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.