L.R. 26 Febbraio 1987, n. 22 |
Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilita' approvato con la legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 (1)
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Art. 1 (Specificazione delle opere) In adempimento del disposto dall' articolo 8 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60, sono individuati i seguenti interventi previsti nell' articolo 7 punti 1), 3), 6), 7), 8), della legge regionale n. 60 del 1985, che saranno realizzati direttamente dalla Regione: A) intervento regionale per la superstrada Sora - Frosinone; B1) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 << Appia >> in corrispondenza con i comuni dei castelli romani; B2) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 << Appia >> in corrispondenza con il comune di Cisterna di Latina; C) ammodernamento della strada << Tancia >> da Rieti a Poggio Mirteto; D) completamento ed ammodernamento della strada << Turanense >> dalla via Salaria per Roma a Carsoli; E) adeguamento della strada << Carpinetana >>. In attesa delle determinazioni finanziarie relative alla costruzione della superstrada di cui al citato articolo 7, punti 4) e 5), della legge regionale n. 60 del 1985, da assumere nell' ambito di un successivo provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali, la Regione, mediante apposita convenzione da stipularsi con l' ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade), concorrera' al miglioramento ed al potenziamento delle strade statali n. 637 (Fondi - Frosinone), n. 630 (Ausonia, Cassino - Frosinone) e n. 156 (dei Monti Lepini, Frosinone - Prossedi). f) semianello viario tangenziale di Viterbo; (2) g) intervento sulla strada statale n. 155 Frosinone - Alatri - Fiuggi; (2) g bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del parcheggio Soratte, sull'Autostrada A1 Roma-Firenze. (3) Art. 2 (Classificazione delle strade regionali) Le opere indicate al precedente articolo, punti A), B1), B2), C), D), E), saranno classificate regionali secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72. Art. 3 (Convenzione Regione- ANAS) La convenzione prevista dal precedente articolo 1 e' stipulata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici. La convenzione, redatta nel rispetto dei criteri di cui allo schema di convenzione allegato alla citata legge regionale n. 60 del 1985, sara' approvata con deliberazione della Giunta regionale. Art. 4 (Procedure per la realizzazione delle opere ) Ai lavori relativi alle strade di cui al precedente articolo 1, punti A), C), D), E), sara' provveduto mediante affidamento in concessione con le modalita' di cui all' articolo 11 della citata legge regionale n. 60 del 1985, mentre per i lavori relativi alle strade di cui al precedente articolo 1, punti B1, B2, sara' provveduto mediante appalto - concorso sulla base di appositi progetti di massima, con le modalita' di approvazione dei progetti esecutivi previste dall' articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60. Art. 5 (Piano della viabilita') Al fine di perseguire l' obiettivo di un sistema integrato di infrastrutture viarie il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con proprio atto deli berativo formula, entro il 30 giugno 1987, un piano organico della viabilita' della Regione Lazio. Art. 6 (Misura del finanziamento) Gli interventi di cui al prevedente articolo 1 saranno realizzati con fondi del bilancio cosi' ripartiti: A) intervento regionale per la superstrada Sora - Frosinone L. 14.000.000.000 B1) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 << Appia >> in corrispondenza con i comuni dei castelli romani L. 3.000.000.000 B2) realizzazione della tangenziale sulla strada statale n. 7 << Appia >> in corrispondenza con il comune di Cisterna di Latina L. 400.000.000 C) ammodernamento della strada << Tancia >> da Rieti a Poggio Mirteto L. 1.000.000.000 D) completamento ed ammodernamento della strada << Turanense >> da via Salaria per Roma a Carsoli L. 1.000.000.000 E) adeguamento della strada << Carpinetana >> L. 300.000.000 f) semianello viario tangenziale di Viterbo, L. 15.000.000.000 ; (4) g) intervento sulla strada statale n. 155 Frosinone - Alatri - Fiuggi, L. 500.000.000; (4) g bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del parcheggio Soratte, sull'autostrada Al Roma-Firenze L. 5.000.000.000. Per l'attuazione dell'intervento previsto si provvede mediante apposita convenzione da stipulare con la Societa' autostrade concessioni e costruzioni S.p.a. e con l'E.N.A.S. (Ente nazionale autonomo strade). La convenzione prevista nel presente articolo e' stipulata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici. La convenzione stessa e' approvata con deliberazione della Giunta regionale. (5) 2. All' affidamento dei lavori relativi alle predette strade sara' provveduto mediante affidamento in concessione con le modalita' di cui all' articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60. (6) Art. 7 Per l' anno 1987 la spesa di L. 20.700 milioni occorrente per l' attuazione del primo stralcio delle opere specificate al precedente articolo 1, e' iscritta nel bilancio regionale al capitolo n. 11230 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione << Esecuzione di infrastrutture viarie regionali >>. All' onere di cui al precedente comma si fara' fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza per l' esercizio finanziario 1986 ai capitoli n. 11195 e n. 29822, elenco n. 4, lettera p), che offrono sufficienti disponibilita'. Note: (1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 marzo 1987, n. 8 (2) Lettera aggiunta dall'articolo 31 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30 (3) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 41 (4) Lettera aggiunta dall'articolo 31 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30 (5) Lettera aggiunta dall'articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 41 (6) Comma aggiunto dall'articolo 31 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 41 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |