Consorzio regionale per la tutela e la promozione dell' actinidia -marchio di qualita' (1) (2)

Numero della legge: 62
Data: 9 settembre 1988
Numero BUR: 26
Data BUR: 26/09/1988

L.R. 09 Settembre 1988, n. 62
Consorzio regionale per la tutela e la promozione dell' actinidia -marchio di qualita' (1) (2)


Art. 1

1. La Regione, al fine di tutelare la produzione e la commercializzazione dell' actinidia, promuove la costituzione di un consorzio regionale di tutela operante con proprio marchio di qualita'.

2. Possono far parte del consorzio le cooperative, i consorzi di cooperative, le associazioni dei produttori interessati alla produzione e commercializzazione dell' actinidia, gli enti pubblici economici operanti nell' intero territorio della Regione.


Art. 2

1. Il consorzio per la tutela del marchio di qualita' svolge campagne pubblicitarie in Italia ed all' estero finalizzate alla valorizzazione del prodotto, attraverso l' affermazione del proprio marchio di origine, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 4 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In particolare le campagne pubblicitarie e di valorizzazione dell' actinidia tendono a:
a) ad introdurre nuove tecniche di promozione e vendita del prodotto;
b) alla creazione di un rapporto tra programmazione, produzione, trasformazione, commercializzazione e consumo;
c) alla educazione del consumatore ed all' aumento del consumo pro - capite.


Art. 3

1. La Regione concede al consorzio di cui al precedente articolo 1, contributi in conto capitale nelle seguenti misure:
a) fino al massimo del 50 per cento sul totale delle spese generali di gestione;
b) fino al massimo dell' 80 per cento sulle spese sostenute per campagne pubblicitarie di valorizzazione dell' actinidia.


Art. 4

1. Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 3 il consorzio dovra' presentare alla Regione Lazio, assessorato all' agricoltura, per le campagne pubblicitarie e di valorizzazione del prodotto, un dettagliato programma di operativita'; per il contributo sulle spese generali di gestione il bilancio preventivo approvato dai competenti organi consortili.


Art. 5

1. La Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' agricoltura ed acquisito il parere della Commissione consiliare permanente competente, approva il programma annuale per la valorizzazione dell' actinidia predisposto dal consorzio e ne autorizza l' attuazione.

2. La Giunta regionale, al fine di facilitare la realizzazione del programma ad avvenuta approvazione del medesimo e' autorizzata ad anticipare al consorzio il 75 per cento del contributo concesso.

3. Il rimanente 25 per cento verra' liquidato dalla Giunta regionale a presentazione, da parte del consorzio, della documentazione idonea a comprovare le spese realmente sostenute.

4. La Giunta regionale, su proposta dell' assessorato all' agricoltura ed acquisito il parere della Commissione consiliare permanente competente, sulla base del bilancio preventivo del consorzio determina l' importo del contributo da concedere, ai sensi del precedente articolo 4.

5. La Giunta regionale, determinato il contributo di cui al precedente quarto comma, e' autorizzata a concedere al consorzio, sotto forma di anticipazione, il 75 per cento dell' importo dovuto.

6. Il rimanente 25 per cento del contributo verra' liquidato dalla Giunta regionale a presentazione, da parte del consorzio, del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi consortili.


Art. 6

1. La spesa per l' attuazione della presente legge prevista per il 1988 in L. 500 milioni viene iscritta, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. 01255 che viene istituito nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988 con la seguente dicitura: << Contributi per il consorzio di tutela del marchio di qualita' dell' actinidia >>.

2. Alla dotazione del predetto oneri si fa fronte, mediante riduzione di corrispondente quota del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera t), del bilancio 1988 e, per la cassa, del capitolo n. 31021 dello stesso bilancio.



Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 26 settembre 1988, n. 26, S.O. n. 2

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B15900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.