L.R. 19 Febbraio 1998, n. 7 |
Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane (1) |
Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Finalità e destinatari) Art. 2
(Programmazione e risorse) (2) Capo II
Sostegno al credito 1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento dell'artigianato attraverso l'associazionismo artigiano di garanzia, prevede la costituzione, come strumento funzionale, di un consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi artigiani previsti dalla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2, denominato Artigiancredito del Lazio. 1-bis. L'Artigiancredito del Lazio è costituito con la partecipazione di almeno una cooperativa artigiana di garanzia per ognuna delle cinque province della Regione Lazio e di almeno un consorzio fidi regionale, costituito ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 (3). 2. All'Artigiancredito del Lazio possono partecipare altri soggetti di diritto pubblico o privato nonchè associazioni di categoria. Art. 4 (Natura degli interventi) 1. (2) 2. (2) 3. Per garantire l'accesso al credito delle imprese socie, l'Artigiancredito del Lazio interviene, anche attraverso apposite convenzioni con la società Unionfidi Lazio di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, utilizzando i fondi che, ai sensi della citata normativa, sono destinati al comparto artigiano. 1. La Giunta regionale può avvalersi prioritariamente dell'Artigiancredito del Lazio quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori. 1 bis. La Giunta regionale può altresì affidare ad Artigiancredito del Lazio, attraverso apposita convenzione, la realizzazione di specifici progetti destinati alla valorizzazione, al sostegno ed alla diffusione di iniziative a supporto dell’Artigianato. (4) Art. 6
(Statuto dell'Artigiancredito del Lazio) 1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui alla presente legge, lo statuto dell'Artigiancredito deve contenere i seguenti requisiti: a) fini di mutualità e scopi non di lucro; b) possibilità di accesso senza limiti partecipativi prefissati; c) diritto di voto negli organi sociali da parte dei soci riferito all'entità dei volumi di prestazione di garanzia esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente e dichiarati in bilancio; d) compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione, oltre i compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza amministrativa; e) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione, designato dalla Giunta regionale, e un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative; (5) f) istituzione di un collegio dei probiviri; g) designazione da parte della Regione di un componente effettivo del collegio sindacale scelto tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; h) osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni dell'Artigiancredito del Lazio da parte della cooperativa o consorzio associato e rispetto, entro le linee di indirizzo fornite dalla Regione e/o dagli organismi finanziari collegati, delle procedure stabilite dal consiglio di amministrazione dello stesso Artigiancredito per la gestione dei fondi regionali. 2. Inoltre l'Artigiancredito fornisce annualmente alla Giunta regionale comunicazione e rendicontazione: a) dello stato di utilizzo dei contributi; b) delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito; c) del corretto adempimento degli obblighi da parte dei soci. 1. La Regione concede contributi alle forme associative tra imprese artigiane che abbiano lo scopo di favorire l'accesso al credito alle imprese anche attraverso la prestazione di garanzie. 2. Sono ammesse ai benefici di cui al comma 1 le cooperative artigiane di garanzia fidi, operanti nella Regione, che rispondono ai requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133 e che associno almeno cinquecento imprese 3. (2) 4. (2) 5. (2) 6. (2) 7. Gli statuti adottati dalle cooperative artigiane di garanzia, conformi allo statuto tipo approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, determinano le operazioni consentite alle cooperative artigiane di garanzia e ne fissano i limiti. Le variazioni allo statuto tipo devono essere preventivamente approvate dalla Regione. 1. Alle cooperative di garanzia di cui all'articolo 7, comma 2, purchè abbiano operato nel corso dell'esercizio precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo, anche attraverso prestazioni di garanzia a favore delle imprese socie, per un ammontare non inferiore al 50 per cento del capitale sociale, la Regione concede i seguenti contributi: a) contributo di lire 10.000= per ciascun socio effettivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo; b) contributo pari ad un settantacinquesimo dell'ammontare dei finanziamenti concessi nello stesso periodo. Per i finanziamenti a favore di imprese iscritte all'albo da non oltre un anno, il contributo viene calcolato sulla base di un cinquantesimo dell'ammontare concesso; c) contributi una tantum per l'esclusiva attività gestionale delle cooperative, finalizzati all'acquisto di hardware e software nella misura del 50 per cento del costo documentato. 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata alla Regione entro il 31 maggio dell'anno per il quale il contributo viene richiesto; contestualmente deve essere prodotto il bilancio dell'esercizio decorso e la dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risultino il numero dei soci effettivi al 31 dicembre dell'anno precedente e l'ammontare dei finanziamenti concessi dalla cooperativa alla stessa data. 3. Le domande di cui al comma 1, lettera c), devono essere inoltrate entro il 31 maggio dell'anno nel quale si realizzano gli interventi oggetto di contributo. La documentazione giustificativa deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla data della documentazione delle spese sostenute. Capo III
Incentivazioni alla qualificazione del sistema produttivo Art. 10
(Progetti speciali) (2) Art. 11 (Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro) (2) (2) Art. 12 bis (Procedimento a sportello) (2) Art.13 (Servizi reali alle imprese artigiane) (2) Capo IV
Associazionismo economico Art. 14
(Finalità e destinatari) (2) Art. 15 (Statuti) (2) Art. 16 (Interventi) (2) Art. 17 (Programmi straordinari) (2) Art. 18 (Investimenti per la realizzazione dei programmi straordinari) (2) Capo V
Artigianato artistico e tradizionale Art. 19
(Sostegno all'artigianato artistico e tradizionale) (2) Art. 20 (Settori tutelati) (2) Art. 21 (Contrassegno di origine e qualità) (2) Art. 22 (Riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico) (2) Art. 23 (Comitato per il contrassegno di origine e qualità) (2) Art. 24 (Disciplinare di produzione) (2) Capo VI
Corsi di formazione nel settore dell'artigianato: "Bottega-Scuola" Art. 25
(Corsi di formazione) (2) Art. 26 (Programmazione dei corsi di formazione) (2) Art. 27 (Domande di ammissione ai corsi di formazione) (2) Art. 28 (Botteghe-scuola) (2) Art. 29 (Trattamento economico degli allievi) (2) Art. 30 (Rimborsi e pagamenti) (2) Art. 31 (Attribuzione della qualifica lavorativa) (2) Capo VII
Disposizioni finali e transitorie Art. 32
(Regolamento di attuazione) (2) Art. 33 (Abrogazioni) (2) Art. 34 (Disposizioni transitorie) (2) Art. 35 (Disposizioni finanziarie) (2) Art. 36 (Dichiarazione d'urgenza) (2) Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 marzo 1998, n. 7, S.O. n. 3 (2) Abrogata dall'articolo 86, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (3) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 19 gennaio 1999, n. 3. (3a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B23900 (4) Comma aggiunto dall'articolo 81della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (5) Lettera sostituita dall'articolo 268 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (6) Articolo parzialmente modificato dall'articolo 16 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20, nel senso di prevedere che le cooperative artigiane di garanzia, operanti nella Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ammettere nella loro compagine soci sovventori. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |