L.R. 06 Giugno 1985, n. 90 |
Istituzione della strada dei vini dell' Alta Tuscia (1) (2)
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(2) [ Art. 1 (Finalita', delimitazione della zona) La Regione, in conformita' con i propri obiettivi di sviluppo economico, agricolo e turistico, al fine di valorizzare i prodotti dell' agricoltura e dell' artigianato e di far conoscere la gastronomia tipica locale, di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico e monumentale e quello culturale delle tradizioni popolari, istituisce la << strada dei vini dell' Alta Tuscia >> nei comuni di Marta, Capodimonte, Valentano, Latera, Gradoli, Onano, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Acquapendente, Proceno, Montefiascone, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Graffignano, Civitella d' Agliano, secondo la delimitazione riportata nella cartografia in scala da 1: 100.000 che costituisce parte integrante della presente legge. Art. 2 (Programma triennale) La provincia di Viterbo, che, in attesa dell' applicazione della legge quadro per il turismo del 17 maggio 1983, n. 217, si avvale dell' ente provinciale del turismo, predispone, sentiti i comuni interessati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale, con articolazione annuale. Il programma, alla sua scadenza, dovra' essere rinnovato e aggiornato con le stesse procedure indicate nella presente legge. Art. 3 Il programma deve precisare i percorsi turistici e gastronomici, individua le botteghe del vino, le aziende agricole produttrici di vini tipici, le trattorie con cucina caratteristica, le botteghe del pesce allevato nel lago di Bolsena, le aziende ed i casali dove e' possibile svolgere agriturismo, i negozi ed i laboratori artigiani con oggetti di produzione locale, indica le manifestazioni folkloristiche piu' significative. Il programma, deve, inoltre, prevedere un' adeguata azione promozionale per la conoscenza e la divulgazione della strada dei vini in Italia e, soprattutto, all' estero allo scopo di convogliare nella zona un consistente flusso di correnti turistiche. La provincia dispone la stampa di una carta tematica nella quale, in particolare, siano riportati i percorsi enogastronomici, i piu' importanti monumenti storici, le aziende agricole produttrici di vino, le ricettivita' agrituristiche, le localita' turistiche. La provincia elaborera' e curera' l' affissione di quattro contrassegni cosi' denominati: << Bottega del vino >>, << Trattoria tipica dell' Alta Tuscia >>, << Bottega del pesce >> e << Bottega artigiana dell' Alta Tuscia >>; sempre la provincia provvedera' all' istituzione e realizzazione del simbolo, da registrare in campo internazionale, distintivo della strada dei vini dell' Alta Tuscia. Art. 4 (Approvazione del programma) Il programma triennale, sempre nel termine indicato all' articolo 2, e' approvato dal consiglio provinciale di Viterbo. Art. 5 (Gestione della strada) La gestione della strada dei vini e' delegata alla provincia di Viterbo che si avvale, in attesa dell' attuazione della legge quadro sul turismo, dell' ente provinciale del turismo. La provincia approva il bilancio preventivo e consuntivo ed istituisce un apposito capitolo nel proprio bilancio di previsione. Per l' attuazione del programma la provincia puo' concorrere con propri finanziamenti e possono essere previsti contributi finanziari da parte degli enti locali interessai, della prima comunita' montana, di istituti di credito, di associazioni di categorie ricreative, da parte di privati. La giunta provinciale e' autorizzata a stipulare, con soggetti pubblici o privati, a seguito di trattativa privata, uno o piu' contratti di sponsorizzazione delle iniziative previste nel programma triennale. I contratti di cui al comma precedente, determinano le modalita' di inserimento promozionale e pubblicitario dei soggetti sponsorizzati dietro versamento alla provincia di un corrispettivo monetario o in fornitura di servizi. Art. 6 (Contributi finanziari regionali) Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli interventi previsti nella presente legge, la Regione assegna alla provincia di Viterbo il contributo di L. 300 milioni per l' anno 1985. In relazione a quanto disposto nel precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 viene istituito il capitolo numero 01209 con lo stanziamento di competenza di L. 300 milioni. Alla copertura dell' onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto nel capitolo n. 29802, elenco n. 4 lettera o), del bilancio regionale di previsione per l' esercizio in corso. La regione puo' finanziare, con ulteriori contributi, specifici progetti ritenuti di particolare valore e corrispondenti alle finalita' della presente legge. Alla copertura degli interventi finanziari per gli anni successivi al 1985, non inferiori a L. 300 milioni in ragione di anno, si provedera' con la legge di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 22 luglio 1985, n. 20, s.o. n. 1 (2) Legge abrogata dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 della stessa l.r. 21/2001 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |