L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 |
Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie (1) (1a) |
1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso. (2) Art. 1 bis (2a)
(Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie) 1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie” da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale. Art. 1 ter (2b)
(Istituzione del premio regionale “Legalità contro tutte le mafie”) 1. E’ istituito il premio regionale “Legalità contro tutte le mafie” che viene conferito annualmente a personalità o istituzioni che si sono distinte nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata. 2. Il premio di cui al comma 1 viene conferito, ogni 21 marzo, in occasione della giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie, istituita, ai sensi dell’articolo 1 bis, dal Presidente della Regione su proposta dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8.
b bis) opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato; (3.1) c quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati. (3b)
b bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia”, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (4c) 1 bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis). (4d) Art. 3 bis (4f) (Formazione professionale) 1. La Regione, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative, anche in convenzione con le istituzioni formative accreditate, collegate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alla formazione congiunta dei docenti, dei genitori e degli operatori degli enti locali. (5) 1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose, ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare: (5.2) a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari; b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l’elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento; c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie; d) le quote massime ammesse al finanziamento.” (5.3) (5.3) Art. 8 (Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione) (5a) 1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore. (5a.1) 1 bis. L’Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalle commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose e dall’assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e dei presidenti delle commissioni di cui al primo periodo svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni. (5a.2) 2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (5.1) ed è composto da: a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente previa audizione presso la commissione consiliare competente; (5a.3) b) un membro designato dall’ufficio scolastico regionale per il Lazio; (5a.4) c) un rappresentante del Comando Legione Carabinieri; (5a.5) d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza; e) un rappresentante della Polizia di Stato. f) il Prefetto o altro rappresentante dell’ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione; g) un rappresente delle polizie locali del Lazio designato al Presidente della Giunta regionale. g bis) (5b) (5b1) g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità; (5b) g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell’impresa; (5b) g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore. (5b) g sexies) un rappresentante della sicurezza penitenziaria designato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP); (5c) g septies) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA). (5c1)
Art. 8 bis (9a) (Clausola valutativa) 1. L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso. 2. A tal fine, annualmente l’Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all’articolo 8, comma 4. 3. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell’Osservatorio. Relativamente alla prima applicazione della presente legge: a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 93 della legge regionale 15 giugno 1999, n. 6; b) l’Osservatorio provvede ai compiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento. (Disposizioni finanziarie) (10) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, relativo all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, si provvede mediante la voce di spesa iscritta nel programma 02 della missione 03, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (3.1) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (3.2) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (3b) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (4c) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (4d) Comma inserito dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (4e) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 2, lettera b), numero 3), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (5.1) Al riguardo si fa presente che il primo Osservatorio è stato costituito con decreto del Presidente della Regione del 24 luglio 2013, n. T00191 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |