Partecipazione finanziaria della Regione Lazio alla realizzazione di opere viarie di interesse regionale (1)

Numero della legge: 60
Data: 4 maggio 1985
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1985

L.R. 04 Maggio 1985, n. 60
Partecipazione finanziaria della Regione Lazio alla realizzazione di opere viarie di interesse regionale (1)


Art. 1
(Piano pluriennale di interventi regionali per la viabilita' )
La presente legge disciplina l' attuazione del piano pluriennale di interventi regionali relativo alla realizzazione di opere di viabilita' la cui spesa, gia' autorizzata con legge regionale 8 giugno 1984, n. 23, concernente: << Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984 >>, e' stata riprodotta nel bilancio per l' esercizio finanziario 1985 nonche' di opere di viabilita' la cui spesa sara' finanziata con le modalita' di cui al successivo articolo 8.
Il piano finanziario di cui al precedente comma prevede la realizzazione di lavori attinenti a:
a) strade di competenza statale in quanto classificate strade statali o di grande comunicazione ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1984 che non possono essere eseguite con le provvidenze del piano della grande viabilita' di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, in tempi compatibili con le esigenze regionali o che non rientrano nelle previsioni del piano stesso la cui realizzazione e' ritenuta necessaria ed urgente dalla Regione;
b) strade di competenza non statale in quanto non classificate statali o di grande comunicazione ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1984.



Titolo I
STRADE DI COMPETENZA STATALE


Art. 2
(Opere incluse nel piano pluriennaledi interventi regionali per la viabilita' )

Le opere relative alle strade di competenza statale di cui al precedente articolo 1, lettera a), riguardano:
1) il completamento della trasversale nord (Civitavecchia - Tarquinia - Viterbo - Orte - Terni - Rieti);
2) il potenziamento della strada statale n. 7 << Appia >> nel tratto da Terracina a Formia, compresa la penetrazione al porto di Gaeta;
3) il collegamento dell' area pontina nord con la A/ 2 (A/ 2- Cisterna - strada statale n. 148);
4) la variante alla strada statale n. 311 << Nepesina >> per l' abitato di Civitacastellana;
5) l' ammodernamento della strada statale n. 411 << Sublacense >>.


Art. 3
(Contributo regionale)

In considerazione che alle esigenze prioritarie di esecuzione di lavori sulle strade di cui al precedente articolo 1, lettera a), non corrisponde adeguata disponibilita' finanziaria del bilancio ordinario dell' ANAS (azienda nazionale autonoma delle strade), per legge competente, la Regione concorre alla realizzazione dei predetti lavori con contribuzioni finanziarie a favore dell' ANAS in misura non inferiore al 35 per cento della spesa necessaria per l' attuazione delle opere previste nel piano stesso.


Art. 4
(Primo stralcio del piano pluriennale
di interventi regionali per la viabilita' )

La realizzazione della parte del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilita' comprendente le opere di cui al precedente articolo 2, e' effettuata per stralci tenuto conto della ridotta disponibilita' finanziaria dei bilanci dell' ANAS (azienda nazionale autonoma delle strade) e della Regione.
L' attuazione del primo stralcio del piano comporta per la Regione nell' anno 1985 un onere di L. 62.000 milioni di cui L. 61.000 milioni per la realizzazione a cura dell' ANAS delle seguenti opere:
a) costruzione del tratto trasversale nord dalla bretella di allaccio alla strada statale n. 2 Cassia alla strada provinciale Vetralla - Tuscania;
b) completamento del tratto di trasversale nord dal porto di Civitavecchia all' innesto con la strada statale n. 1 << Aurelia >>;
c) variante alla strada statale n. 311 << Nepesina >> per l' abitato di Civitacastellana;
d) ammodernamento della strada statale n. 411 << Sublacense >> dalla strada statale n. 5 Tiburtina a Subiaco; e L. 1.000 milioni per la progettazione delle seguenti opere, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6:
e) potenziamento della strada statale n. 7 << Appia >> nel tratto Terracina - Formia, compresa la penetrazione al porto di Gaeta;
f) collegamento dell' area pontina nord con l' autostrada A/ 2 (A/ 2- Cisterna - strada statale n. 148).


Art. 5
(Convenzioni)

La Regione per la regolamentazione dei rapporti connessi all' attuazione del precedente articolo 3, con particolare riferimento alle modalita' di partecipazione finanziaria ed ai reciproci impegni di natura operativa, stipula con l' ANAS (azienda nazionale autonoma delle strade) apposite convenzioni.
E' approvato e forma parte integrante della presente legge lo schema di convenzione tra la Regione e la ANAS relativo al primo stralcio de piano, previsto al precedente articolo 4.
La Giunta regionale e' autorizzata ad approvare gli schemi di convenzione, riferiti agli stralci successivi, che eventualmente saranno redatti per l' ulteriore attuazione del piano, nel rispetto dei criteri contenuti nello schema di convenzione di cui al precedente comma.
Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale ai lavori pubblici. Le convenzioni stesse sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 6
(Concorso di idee per la progettazione)

Per consentire l' avvio della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettere e) ed f), la Regione promuove due concorsi di idee per la progettazione.
A tal fine entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione determina i requisiti e le modalita' di partecipazione ai concorsi.
Gli elaborati presentati dai partecipanti saranno esaminati da una commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, presieduta dallo assessore regionale ai lavori pubblici e composta da due rappresentanti regionali designati dagli Assessori regionali ai lavori pubblici ed all' urbanistica, da un rappresentante dell' ANAS (azienda nazionale autonoma delle strade) compartimento di Roma e da un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale interessata.
Su parere della commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale individua i vincitori dei concorsi di idee affidando a ciascuno di essi la progettazione di massima delle opere.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalita' ed i tempi per l' esperimento dell' incarico. La Regione organizza incontri con la partecipazione dei progettisti, dell' ANAS e delle amministrazioni comunali e provinciali che operano nell' ambito territoriale in cui insiste il tracciato delle strade da progettare, affinche' la progettazione di massima sia realizzata secondo le indicazioni della Regione, d' intesa con l' ANAS e sentiti gli enti locali interessati.



Titolo II
STRADE DI COMPETENZA NON STATALE



Art. 7
(Opere incluse nel piano pluriennale
di interventi regionali per la viabilita' )


I lavori relativi alle strade di competenza non statale di cui al precedente articolo 1, lettera b), da realizzare con fondi del bilancio regionale riguardano:
1) il completamento della superstrada Sora - Frosinone;
2) la realizzazione dell' asse attrezzato per l' area metropolitana di Roma;
3) la realizzazione delle tangenziali alla strada statale n. 7 << Appia >> compresi gli ammodernamenti e gli svincoli urbani in corrispondenza con i comuni dei Castelli Romani ed il comune di Cisterna di Latina;
4) la costruzione della superstrada Sora - Ceprano - Vallecorsa - Fondi - Gaeta;
5) la costruzione della superstrada Cassino - Suiomare;
6) l' ammodernamento della strada << Tancia >> da Rieti a Poggio Mirteto;
7) il completamento e l' ammodernamento della strada << Turanense >> da via Salaria per Roma a Carsoli;
8) l' adeguamento della strada carpinetana. Alla classificazione delle predette strade si provvedera' in conformita' su quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 1980, n. 72.



Art. 8
(Finanziamento e realizzazione delle opere )

La specificazione delle opere di cui al precedente articolo 7, la misura e le modalita' di finanziamento, nonche' le procedure di realizzazione delle opere stesse, non disciplinate nei successivi articoli della presente legge, sono effettuate con apposito provvedimento legislativo.



Art. 9
(Progettazione)

Qualora alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 7 provveda direttamente la Regione e l' affidamento dei relativi lavori non sia disposto mediante appalto - concorso o concessione, la Regione stessa ne cura la progettazione a mezzo dei propri uffici tecnici.
La progettazione delle opere di cui al precedente comma e' attuata tenendo conto della vigente normativa statale e regionale.



Art.10
(Approvazione dei progetti esecutivi)

I progetti esecutivi, redatti dalla Regione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituito con la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.
Con la stessa procedura di cui al precedente comma sono aggiudicati i lavori ed e' approvato il progetto esecutivo, prescelto a seguito di appalto - concorso da apposita commissione giudicatrice composta da:
a) l' assessore regionale ai lavori pubblici che la presiede o suo delegato;
b) il responsabile del settore competente in materia di opere stradali;
c) due esperti nella specifica materia delle opere stradali, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.



Art. 11
(Affidamento dei lavori in concessione)

Qualora la progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto degli interventi di cui al presente titolo II, riferiti ad opere realizzate direttamente dalla Regione, siano affidati in concessione ad imprese ovvero ad associazioni anche temporanee di imprese od a consorzi di imprese, la Regione stessa deve indire un bando nel quale sono contenute le indicazioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonche' i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacita' tecnica ed economica del concorrente con riferimento, tra l' altro, all' iscrizione all' albo nazionale per la categoria e per l' importo indicato nell' avviso di gara.
L' affidamento in concessione e' disposto dalla Giunta regionale con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte presentate a seguito del bando di cui al precedente comma.
A tale scopo la Giunta regionale si avvale dell' apporto tecnico di apposita commissione istituita con la medesima composizione di quella prevista nel precedente articolo 10 per l' esame delle offerte presentate a seguito di appalto - concorso.
Entro sessanta giorni dal perfezionamento del provvedimento di cui al precedente comma e' redatto ed approvato dalla Giunta regionale apposito schema di convenzione tra la Regione concedente e la concessionaria. La convenzione dovra', tra l' altro, prevedere:
1) le procedure relative all' elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere nonche' le procedure per l' approvazione dei progetti medesimi;
2) le modalita' di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;
3) le modalita' per le forniture e per l' esecuzione dei lavori che la concessionaria dovra' realizzare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalita' per l' affidamento di opere a terzi;
4) l' importo della cauzione definitiva da prestare ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
5) i criteri per la vigilanza sull' esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere;
6) i criteri per la determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalita' ed i tempi del relativo pagamento alla concessionaria;
7) le penali per i ritardi, le ipotesi della decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonche' i tempi e le modalita' per la consegna delle opere e delle attrezzature gia' eseguite;
8) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni alla concessionaria per una percentuale massima non superiore al 20 per cento dell' intero importo contrattuale e previa prestazione di idonea garanzia;
9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale composto da:
a) un consigliere del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, designato dallo stesso Tribunale;
b) un magistrato di Corte d' Appello nominato dal Presidente della medesima Corte d' Appello;
c) un competente tecnico del comitato tecnico consultivo regionale nominato dal presidente della sezione seconda dello stesso comitato;
d) un funzionario regionale direttivo amministrativo di qualifica dirigenziale;
e) un libero professionista incaricato dall' impresa appaltatrice;
f) un segretario, funzionario regionale direttivo, per le eventuali controversie relative all' applicazione del contenuto della convenzione.
All' atto della stipula della convenzione la concessionaria deve dimostrare di aver prestato cauzione definitiva. La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 12
(Collaudo delle opere)

La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere finanziate ai sensi del presente titolo II, realizzate direttamente dalla Regione, e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di redazione del certificato di ultimazione dei lavori.
Su iniziativa della Regione l' incarico puo' essere attribuito anche in corso d' opera.
In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi sono scelti anche tra i dipendenti regionali.
In ordine agli incarichi di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto nell' articolo 11, quarto e quinto comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.
Il Presidente della Giunta regionale approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, determina la spesa definitivamente occorsa per la realizzazione dell' opera ed accerta l' eventuale economia.



Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


Art.13
(Copertura finanziaria)

La spesa di L. 62.000 milioni, occorrente nel 1985 per l' attuazione del primo stralcio della parte del piano riferito alle opere di competenza statale di cui al precedente articolo 4, e' iscritta nel bilancio regionale al capitolo n. 11224 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: << Partecipazione finanziaria della Regione Lazio alla realizzazione delle opere di viabilita' di particolare importanza >>.
All' onere di cui al precedente comma si fara' fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza per l' esercizio finanziario 1985 al capitolo n. 11195.
La copertura degli oneri degli anni successivi e' assicurata nell' ambito degli stanziamenti del bilancio pluriennale.



Art. 14
(Integrazione dei sistemi di grande comunicazione )

Al fine di perseguire l' obiettivo di integrazione dei sistemi di grande comunicazione (viaria, ferroviaria, aerea, navale), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, formula, entro il 31 dicembre 1985, una mappa organica, corredata di relazione illustrativa, di detti sistemi di grande comunicazione, con particolare riferimento ai nodi di interscambio fra i diversi modi di comunicazione.
La mappa di cui al precedente comma, comprensiva della indicazione delle priorita' degli interventi, dovra' fare riferimento agli atti formali degli organi nazionali, regionali, delle provincie e dei comuni riguardanti i sistemi di grande comunicazione.


Art. 15
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 maggio 1985, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.