L.R. 11 Aprile 1985, n. 40 |
ARTICOLO UNICO Alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17: << Istituzione del difensore civico >> sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni: 1) all' articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: "omissis"; 2) all' articolo 5 e' aggiunto il seguente comma: "omissis"; 3) all' articolo 8, dopo la prima parte dell' ultimo comma, terminante con le parole: << Il commercio o professione >> va aggiunto il periodo di seguito riportato: "omissis" 4) l' articolo 10 e' cosi' sostituito: "omissis"; 5) l' articolo 11 e' cosi' sostituito: "omissis" Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 aprile 1985, n. 12 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |