Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985,n. 47 (1)

Numero della legge: 76
Data: 21 maggio 1985
Numero BUR: 16
Data BUR: 15/06/1985

L.R. 21 Maggio 1985, n. 76
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985,n. 47 (1)


Art. 1
(Disposizioni generali)

Ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e della sanatoria delle opere abusive si applicano le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione delle disposizioni in contrasto con le norme della legge 28 febbraio 1985, n. 47, attinenti agli oggetti di competenza statale e con i principi fondamentali in essa stabiliti.
La legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e' modificata ed integrata con gli articoli che seguono.



Art. 2
(Modifica dei termini per il recupero urbanistico )

In tutte le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni la data dell' 8 ottobre 1979 cui e' riferito il recupero urbanistico e la sanatoria delle opere abusive e' sostituita con quella del 1° ottobre 1983.
Le varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, adottate in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, estendono i loro effetti a tutte le costruzioni abusive ultimate alla data del 31 dicembre 1993. (2)
Qualora per effetto di tale estensione si renda necessario modificare l' indice territoriale assegnato alla zona, l' approvazione dello strumento attuativo che apporta la relativa variante e' delegata al comune ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora per effetto della suddetta estensione si debba procedere ad ulteriore perimetrazione ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed alla variante di cui all' articolo 6 della legge stessa, i comuni adottano i relativi provvedimenti.
I termini finali previsti dall' articolo 2, primo comma, e dall' articolo 5, primo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 3
(Modifica dell' articolo 6- bis della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 introdotto dall' articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 27.)

Il secondo comma dell' articolo 6- bis della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, quale risulta dall' integrazione effettuata con legge regionale 28 aprile 1983, n. 27, e' sostituito dal seguente:
"omissis"


Art. 4
(Poteri sostitutivi)

All' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, e' aggiunto il seguente comma:

"omissis"


Art. 5
(Insediamenti abusivi in zona sismica)

Le varianti speciali dirette al recupero urbanistico dei nuclei abusivi esistenti nei comuni classificati zona sismica debbono, prima della loro adozione, riportare il parere previsto dall' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Alle varianti previste nel comma precedente, che siano state adottate anteriormente alla classificazione del comune a zona sismica, si applicano le disposizioni dell' articolo 18 della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4.
Il parere di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non e' richiesto nel caso in cui la variante speciale diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi preveda esclusivamente interventi diretti a dotare i nuclei stessi di aree per verde pubblico e parcheggi e non consenta ulteriori incrementi di volumi rispetto a quelli legittimamente eseguiti o sanati in base alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, salvi i volumi strettamente necessari per la dotazione dei servizi igienico - sanitari.
Qualora le varianti di cui all' articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, vengano adottate senza il parere previsto dall' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la Giunta regionale puo' procedere alla loro approvazione ma l' attuazione delle previsioni in esse contenute resta comunque subordinata all' approvazione dello strumento urbanistico attuativo che dovra' riportare prima della sua adozione il parere di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.


Art. 6
(Criteri per la costituzione di consorzi fra proprietari)

Le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, trovano applicazione anche al fine della costituzione di consorzi tra proprietari di immobili aventi lo scopo di realizzare la sistemazione urbanistica dei nuclei abusivi o di parte dei medesimi.


Art. 7
(Programma finanziario)

Per i comuni obbligati, ai sensi dell' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, alla formazione del programma pluriennale, il programma finanziario per l' attuazione degli interventi necessari al recupero urbanistico dei nuclei abusivi deve essere contenuto in detto programma pluriennale; per gli altri comuni il programma finanziario deve essere incluso nel programma di attuazione urbanistica di cui all' articolo 9 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72.


Art. 8
(Rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria )

I presupposti, le modalita' ed i termini per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria sono quelli previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 479
Il termine ultimo entro il quale il sindaco deve notificare all' interessato le proprie determinazioni ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, e' quello fissato dall' articolo 35, dodicesimo e tredicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Il decorso del termine, senza che il sindaco abbia provveduto, produce gli effetti di cui all' articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Nel caso previsto dall' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco e' tenuto a comunicare alle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo il provvedimento adottato sulla domanda di concessione od autorizzazione in sanatoria.



Art. 9
(Contributo in concessione)

Ai fini della determinazione del contributo da corrispondersi in base all' articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si osservano in sostituzione delle norme previste nell' articolo 18 primo comma e nell' articolo 19 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, le disposizioni che seguono:
a) per le costruzioni che risultino ultimate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 e' dovuto un contributo commisurato all' incidenza delle opere di urbanizzazione, salvo che queste siano state integralmente eseguite a cura e spese degli interessati e siano riconosciute idonee dal comune e salvo lo scomputo di cui all' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28. La misura del contributo e' determinata in base a quanto stabilito dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni con l' applicazione dell' ulteriore coefficiente 0,1;
b) per le costruzioni che risultino ultimate dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983 il contributo di concessione dovuto in applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quale determinato dalle vigenti disposizioni regionali, e' assoggettato all' ulteriore coefficiente 0,5;
b-bis) per le costruzioni abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per cui sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, e per le quali non sia stata ancora definita la misura del contributo di concessione, la misura stessa e' determinata in base a quanto stabilito dalla normativa regionale di attuazione degli articoli 5, 6 e 10, della legge n. 10 del 1977 come modificata dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con l'applicazione dell'ulteriore coefficiente 0,7. Resta salva la possibilita' di scomputo della quota di contributo per opere di urbanizzazione previsto dall'articolo 39, comma 9, della legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni;(3)
c) i coefficienti di cui alle precedenti lettere a) e b) e b-bis) sono elevati rispettivamente a 0,3 ed a 0,65 ed a 0,85 quando la richiesta di sanatoria abbia ad oggetto opere abusive di superficie complessiva, determinata ai sensi dell' articolo 51 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, superiore a 400 metri quadrati, ovvero, per le opere a destinazione industriale od artigianale, superiore a 1.000 metri quadrati; (4)
d) i coefficienti di cui alle precedenti lettere a) e b) e b-bis) sono elevati rispettivamente a 0,5 ed a 0,8 ed a 1 quando la richiesta di sanatoria abbia ad oggetto opere abusive di superficie complessiva, determinata ai sensi dell' articolo 51 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, superiore a 800 metri quadrati ovvero, per le opere a destinazione industriale od artigianale, superiore a 3.000 metri quadrati; (5)
e) per le unita' immobiliari abusive aventi destinazione d' uso ad abitazione secondaria non si applicano i coefficienti previsti dalle precedenti lettere c) e d) e quelli di cui alle lettere a) e b) e b-bis) sono elevati ad 1. (6)
Per abitazioni secondarie si intendono quelle possedute dal richiedente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate dallo stesso e comunque tenute a propria disposizione;
f) per le costruzioni di cui alla precedente lettera a) non e' dovuto contributo quando la richiesta di sanatoria abbia per oggetto opere abusive che siano state ristrutturate, ripristinate o ricostruite per riparare danni conseguenti ad evento sismico.
(7)

Art. 10

(Integrazione della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nelle sedute del 5 dicembre 1984, del 23 gennaio e del 6 marzo 1985 concernente << Strutture ed organizzazione regionale >>.) (8)

Per gli adempimenti previsti dalle norme del capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e' istituito, presso il settore n. 46 << vigilanza in materia di edilizia e di pianificazione delegata ai comuni >>, l' ufficio << interventi sostituitvi in materia di sanzioni edilizie >>.





Note:



(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 giugno 1985, n. 16, s. o. n. 1

(2) Comma modificato dall'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58

(4) Lettera modificata dall'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58

(5) Lettera modificata dall'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58

(6) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58

(7) Comma abrogato dall'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58

(8) Si riferisce alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 36 poi abrogata dall'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.