Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco (1) (2) (3)

Numero della legge: 1
Data: 8 gennaio 1975
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1975

L.R. 08 Gennaio 1975, n. 1
Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco (1) (2) (3)


Art. 1

E' costituito presso l'Assessorato al turismo, spettacolo e sport della Regione l'albo regionale delle associazioni pro-loco.


Art. 2

Per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:
1) che l'associazione pro-loco sia stata costituita in localitą dove non operi altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale e comunque non si costituisca ove abbiano sede gli uffici di enti turistici sub-regionali;
2) che la costituzione dell'associazione sia avvenuta con atto pubblico;
3) che la previsione di bilancio per quote associative, enti locali e contributi vari sia ritenuta adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione.


Art. 3

Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'associazione pro-loco interessata presenterą domanda, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchč della previsione di bilancio di cui al punto n. 3 del precedente art. 2, alla Regione Lazio - Assessorato al turismo, per il tramite dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.


Art. 4

Le associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, oltre ai compiti fissati dalla statuto:
a) promuovono iniziative atte a preservare e a diffondere tradizioni culturali e folkloristiche pił significative della localitą;
b) svolgono opera di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; al riguardo, le associazioni potranno formulare un inventario del patrimonio storico, artistico e monumentale presente nel territorio sul cui ambito esse operano, il quale possa costituire coefficiente di attrazione turistica allo scopo di razionalizzare eventuali interventi nel settore; copia di tale inventario sarą inviata all'Assessorato regionale al turismo;
c) si adoperano affinchč sia richiamata l'attenzione delle autoritą competenti su specifici problemi locali, la soluzione dei quali sia di interesse, direttamente o indirettamente,
anche per il movimento turistico del luogo.


Art. 5

Allo scopo di incoraggiare l'attivitą delle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, a partire dall'anno 1975 saranno previsti nel bilancio di previsione i fondi necessari per poter disporre, da parte della Regione sentita la competente commissione consiliare permanente, l'erogazione di contributi in relazione anche ai programmi di attivitą ed alla potenzialitą turistica della localitą.


Art. 6

Le associazioni pro-loco promuovono lo sviluppo e la valorizzazione turistica locale e sono considerate fondamentali della partecipazione democratica alla determinazione della programmazione turistica regionale.



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 24 gennaio 1975, n. 2 (S.O.).

(2) Vedi anche la legge regionale 20 giugno 1990, n. 78, relativa ai finanziamenti a favore delle associazioni in questione per le attivitą di promozione e propaganda turistica.

(3) Legge abrogata dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, a decorrere, ai sensi del comma 1bis del medesimo artcolo 59, dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dalla presente legge

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.