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Sommario
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto Art. 2 Finalità Art. 3 Ambito di applicazione Art. 4 Condizioni e requisiti per l’esercizio dell’attività Art. 4bis Sportello unico per le attività produttive
CAPO II FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ASSISTENZA TECNICA
Sezione I Formazione professionale
Art. 5 Formazione professionale degli operatori del commercio
Sezione II Assistenza tecnica
Art. 6 Centri di assistenza tecnica Art. 7 abrogato Procedimento di autorizzazione
CAPO III MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA
Art. 8 abrogato Osservatorio regionale per il commercio Art. 9 abrogato Attività dell’Osservatorio Art. 10 Raccordo con l’Osservatorio nazionale
TITOLO II ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE
CAPO I PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE
Art. 11 Documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali Art. 12 Adozione e revisione del documento programmatico per il commercio su aree private Art. 13 Ambiti territoriali
CAPO II CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE
Art. 14 Tipologia dei criteri Art. 15 Criteri generali Art. 16 Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita Art. 17 Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita Art. 18 Criteri per la viabilità Art. 19 Criteri per la dotazione di parcheggi Art. 20 Criteri per i centri storici
Art. 21 Criteri per i centri di minore consistenza demografica Art. 22 Strumenti urbanistici comunali e intervento sostitutivo regionale
CAPO III ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE
Sezione I Disposizioni preliminari
Art. 23 Definizioni Art. 24 Tipologia e classificazione degli esercizi di vendita
Sezione II Piccole strutture di vendita
Art. 25 Esercizi di vicinato Art. 26 Servizi commerciali plurifunzionali
Sezione III Medie strutture di vendita
Art. 27 Disposizioni per l’adozione dei criteri ai fini del rilascio dell’autorizzazione Sezione IV Grandi strutture di vendita
Art. 28 Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione Art. 29 Conferenza di servizi
Sezione V Efficacia e titolarità delle autorizzazioni
Art. 30 Proroga, revoca, reintestazione e cessazione delle autorizzazioni
CAPO IV ORARI DI VENDITA
Art. 31 Principi per l’adozione dei criteri in materia di orari di vendita Art. 32 Comuni e località a prevalente economia turistica e città d’arte Art. 32bis Sanzioni per l' attività di vendita all'ingrosso in aree vietate Art. 32ter Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio dell'attività
TITOLO III ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
CAPO I PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 33 Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche Art. 34 Adozione e revisione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche Art. 35 Adempimenti comunali ed interventi sostitutivi regionali
CAPO II ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Sezione I Disposizioni preliminari
Art. 36 Definizioni Art. 36bis Istituzione, spostamento ed ampliamento dei mercati Art. 37 Condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
Sezione II Disposizioni particolari
Art. 38 Vendita di prodotti artigianali
Sezione III Autorizzazione e concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
Art. 39 Rilascio dell’autorizzazione e della concessione Art. 40 Avviso pubblico comunale e procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell’autorizzazione Art. 41 Procedure per il rilascio dell’autorizzazione Art. 42 Disposizioni sull’uso del posteggio
Sezione IV Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 43 Rilascio dell’autorizzazione
Sezione V Efficacia e titolarità delle autorizzazioni
Art. 44 – Revoca e sospensione dell’autorizzazione Art. 45 – Reintestazione dell’autorizzazione Art. 45bis Valorizzazione degli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali
TITOLO IV OFFERTA DI VENDITA
CAPO I VENDITE STRAORDINARIE
Art. 46 Disposizioni preliminari Art. 47 Vendite di liquidazione Art. 48 Vendite di fine stagione Art. 49 Vendite promozionali
CAPO II ATTIVITA' DI VIGILANZA
Art. 50 Verifiche e controlli
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE
Art. 51 Criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita Art. 52 Indici per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita Art. 53 Disposizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita Art. 54 Applicazione dell’Art. 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. 114/1998 Art. 55 Applicazione dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 114/1998 Art. 56 Prima adozione del documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali
CAPO II VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 57 Adempimenti dei comuni Art. 58 Istituzione di nuovi mercati Art. 59 Rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio Art. 60 Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante Art. 61 Fiere Art. 62 Criteri in materia di orari Art. 62bis Autorizzazioni stagionali Art. 63 Conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 Art. 64 Prima adozione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche Art. 65 Procedimenti in corso
CAPO III REGIME TRANSITORIO DELL'OSSERVATORIO
Art. 66 Prima costituzione dell’osservatorio
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67 Abrogazione di norme Art. 68 Norma finanziaria Art. 69 Dichiarazione d'urgenza
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[TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. Con la presente legge la Regione disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di commercio, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed ai sensi dell'articolo 189, comma 1, e dell'articolo 191, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
2. Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla l.r. 14/1999.
Art. 2 (Finalità)
1. La disciplina di cui all’articolo 1 persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libera circolazione delle merci e la libertà di impresa, compatibilmente con gli interessi generali delle popolazioni e dei territori e non in contrasto con l’utilità sociale; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed alla sicurezza dei prodotti; c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l'equilibrio, all’interno di ciascun ambito territoriale, tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari; f) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali di settore; g) la valorizzazione della funzione commerciale, anche mediante la riqualificazione del tessuto urbano ed il recupero del patrimonio edilizio esistente; h) la garanzia alle imprese di un più facile accesso al mercato, anche attraverso procedure amministrative semplificate; i) la qualificazione dei servizi commerciali su tutto il territorio regionale in funzione dello sviluppo turistico; l) la promozione della qualificazione professionale degli operatori del commercio; m) la promozione dei processi di integrazione degli esercizi di vicinato; n) l’incentivazione e lo sviluppo del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la sua integrazione con il commercio su aree private; o) la valorizzazione del ruolo del commercio su aree pubbliche quale effettiva alternativa al commercio su aree private, nelle aree extraurbane, e quale completamento di quest’ultimo nelle aree urbane; p) l’incremento delle forme organizzative e gestionali degli imprenditori del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla cooperazione; q) la valorizzazione della produzione agricola ed artigiana locale.
Art. 3 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica alle attività di vendita al dettaglio e, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 5, anche alle attività di vendita all’ingrosso.
2. Sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione, oltre alle attività di vendita finalizzate a pubbliche raccolte di fondi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di volontariato, di quotidiani di partito o di singole iniziative a scopo benefico od umanitario, ai sensi dell’articolo 4, del d.lgs. 114/1998: a) i farmacisti ed i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici; b) i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni; c) le associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni; d) i produttori agricoli, singoli od associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni; e) le vendite di carburanti nonché degli olii minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni; per vendita di carburanti s'intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni; f) artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere od alla prestazione del servizio; g) i pescatori e le cooperative di pescatori, nonché i cacciatori, singoli od associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici, nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; h) coloro che vendano o espongano, per la vendita, le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; i) la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; l) l’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; m) gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Art. 4 (Condizioni e requisiti per l’esercizio dell’attività)
1. L’attività di vendita disciplinata dalla presente legge può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare, non alimentare o ad entrambi.
2. Non è fatto obbligo di porre in vendita l’intera gamma dei prodotti commercializzabili nei relativi settori.
3. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 114/1998, dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) della presente legge limitatamente al settore merceologico alimentare, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali. (1a)
3 bis. Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali: (1b) a) coloro che sono stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per le tabelle merceologiche relative al settore alimentare; b) coloro che, pur non essendo stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla l. 426/1971, abbiano frequentato con esito positivo apposito corso professionale, relativo al settore merceologico alimentare, autorizzato dalla Regione Lazio. (2) b bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; (2.1) b ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. (2.1)
Art. 4 bis (2.2)
(Sportello unico per le attività produttive)
1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e all’articolo 25, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), è l’unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l’accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento.
2. L’accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
3. Ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi dell’agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia (2.2.1).
4. A seguito dell’avvio delle procedure abilitative su base telematica e con modulistica unificata adottata a livello regionale, la Regione censisce periodicamente i dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali, anche ai fini del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali misure di supporto; valuta, altresì, gli interventi, effettuati o da effettuare, di semplificazione normativa e amministrativa e valuta l’impatto della regolamentazione sulle imprese.
5. La Regione provvede alla formazione, nell’ambito del piano di rafforzamento amministrativo, del personale addetto allo svolgimento delle funzioni del SUAP, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, mediante appositi corsi, da istituirsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgersi entro i successivi novanta giorni.
CAPO II FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ASSISTENZA TECNICA
Sezione I Formazione professionale
Art. 5 (2a) (Formazione professionale degli operatori del commercio)
1. Al fine di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo, la Regione promuove la formazione professionale di coloro che intendono avviare attività commerciali e l’aggiornamento degli operatori commerciali già in attività.
2. L’assessorato competente in materia di attività produttive, di concerto con l’assessorato competente in materia di formazione professionale, individua: a) appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, finalizzati allo sviluppo delle capacità professionali di coloro che intendono avviare attività commerciali; b) corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione per gli operatori del commercio già in attività.
3. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 2, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all’attività di vendita, alla salute, alla sicurezza ed all’informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l’acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti freschi e conservati.
4. I corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettera b), riguardano i settori dell’organizzazione e della gestione aziendale, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell’informazione dei consumatori.
5. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari. (2a1)
5 bis. Il requisito di cui alla lettera a), del comma 2, è valido anche ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. (2a2)
6. Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 2, possono essere previste forme di incentivazione dei titolari, dei collaboratori e dei soci di società di persone delle piccole e medie imprese del settore del commercio.
Sezione II Assistenza tecnica
Art. 6 (2b)
(Centri di assistenza tecnica)
1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l’attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l’assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali.
2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e aggiornamento in materia di:
a) innovazione tecnologica e organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria di impresa;
c) accesso ai finanziamenti, anche europei;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela dell’ambiente;
f) igiene e sicurezza sul lavoro;
g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali;
h) urbanistica commerciale;
i) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento della stessa;
l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori;
m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto.
3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio e rappresentate nei consigli provinciali delle CCIAA e che dispongono di un’adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.
4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione:
a) le CCIA e le loro aziende speciali;
b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale.
5. I CAT sono accreditati presso la Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e annualmente trasmettono alla Regione una relazione sull’attività svolta.
6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, nell’ottica del miglioramento e qualificazione della rete distributiva e della diffusione delle reti di imprese. A tal fine la Regione sostiene l’attività dei CAT mediante la concessione di contributi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio.
Art. 7 (2c)(Procedimento di autorizzazione)
[1. La Regione bandisce selezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell’albo regionale dei centri specializzati nell’attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione; tale albo è istituito con apposito atto deliberativo.
2. La Regione, con validità triennale, autorizza i centri di cui all’articolo 6, sulla base di: a) apposita domanda, presentata dai soggetti interessati iscritti all’albo regionale, attestante: 1) che la sede legale del centro è ubicata nel territorio regionale; 2) il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6; 3) l’ambito provinciale o regionale di intervento; (2c) 4) il numero degli sportelli operativi nell’ambito provinciale e la loro ubicazione; 5) la titolarità di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione; 6) lo svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa; 7) l’instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende; b) un dettagliato programma triennale, articolato in piani annuali, relativo alle attività che si intendono svolgere.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’attivazione del centro e per l’effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei requisiti e sull'attività svolta.
4. L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale.
5. La Regione può finanziare l’avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, o con appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale, sulla base del programma di attività di cui al comma 2, lettera b).
6. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 6, la Regione autorizza comunque i centri costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale, anche in deroga alle prescrizioni del comma 2, lettera a), numeri 6 e 7 del presente articolo. (2d)]
CAPO IIIMONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVAArt. 8 (2c)(Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)
[1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l’Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell’Osservatorio nel numero massimo di quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito e giuridico-economico nonché di un rappresentante dell’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e di un rappresentante del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC).
3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell’Osservatorio, essendo sufficiente, a tale fine, la presenza del 50 per cento dei componenti stessi.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì: a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA; b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti; c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 9, anche avvalendosi di enti strumentali regionali.
5. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.
6. Agli esperti esterni componenti dell’Osservatorio spettano, per la partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia.]
Art. 9 (2c)(Attività dell’Osservatorio)
[1. L’Osservatorio svolge le seguenti attività: a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici esercizi anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di tali settori rilevando: 1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province; 2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici esercizi suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province; 3) la tipologia e le variazioni dei consumi; 4) l’incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con riferimento all’evoluzione e trasformazione dei mestieri; 5) l’efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di quella dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei consumatori; 6) i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui ai numeri 1 e 2; 7) i problemi derivanti dall’applicazione degli indirizzi regionali e dei piani di sviluppo comunali per i pubblici esercizi; 8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei pubblici esercizi;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di commercio e di pubblici esercizi anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione all’organizzazione di seminari e convegni; c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza per i settori interessati, destinati alle imprese commerciali e dei pubblici esercizi, nonché alle organizzazioni imprenditoriali ed agli enti locali.
2. I comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell’Osservatorio, senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la situazione medesima in tempo reale.]
Art. 10 (Raccordo con l’Osservatorio nazionale)
(4a)
TITOLO II ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE
CAPO I PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE
Art. 11 (Documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali)
1. La Regione adotta il documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali, con validità triennale, in conformità alle indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigenti a livello regionale.
2. Il documento programmatico di cui al comma 1 definisce gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, tenendo conto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs.114/1998, delle caratteristiche degli ambiti territoriali così come individuati dall'articolo 13 della presente legge, nonché delle caratteristiche dei comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti, dei centri storici, delle aree montane, rurali ed insulari e delle aree integrate, individuate, all'interno delle aree sovracomunali e metropolitana, ai sensi dello stesso articolo 13.
3. Il documento programmatico definisce inoltre: a) i criteri e le modalità ai fini del riconoscimento delle priorità alle domande di rilascio dell’autorizzazione; b) le possibilità di intervento per la valorizzazione degli addensamenti commerciali e per il recupero delle piccole e medie imprese; c) le possibilità d'intervento a favore del mantenimento e della ricostituzione del tessuto commerciale nelle zone montane, rurali ed insulari; d) gli indici di presenza e di sviluppo da utilizzare da parte dei comuni nel triennio di validità del documento programmatico, per le medie e grandi strutture di vendita, riferiti a ciascun ambito territoriale di cui al comma 2, anche in relazione ai programmi di riqualificazione e di recupero urbano.
4. I comuni di ciascun ambito territoriale di cui al comma 2 provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del documento programmatico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, a definire l’assetto della rete distributiva, sulla base: a) della stima dell’offerta di beni e di servizi nei confronti della domanda potenziale; b) dell’esame e dell’analisi del comportamento dei consumatori, nonché dei flussi di domanda da località minori, che determinano aree di attrazione commerciale.
Art. 12 (Adozione e revisione del documento programmatico)
1. Il documento programmatico proposto dalla Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali e delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del settore delle costruzioni e dei lavoratori, è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Centoventi giorni prima della scadenza del triennio di validità del documento programmatico, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, per l’adozione, la proposta di revisione del documento programmatico stesso, con le modalità di cui al comma 1, tenuto anche conto dell'attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio di cui all’articolo 8, delle esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato e dei mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali di cui all’articolo 13.
3. Fino alla data di pubblicazione della revisione del documento programmatico continua ad applicarsi quello precedente.
4. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune interessato, può proporre al Consiglio regionale parziali modifiche dei contenuti del documento programmatico, anche prima dello scadere del triennio di validità, nel rispetto degli indirizzi generali definiti nel documento stesso.
5. In caso di mancata definizione da parte dei comuni dell’assetto della rete distributiva di cui all’articolo 11, comma 4, provvede la Regione.
Art. 13 (Ambiti territoriali)
1. Sono considerati ambiti territoriali, ai fini della programmazione commerciale, i seguenti: a) area metropolitana omogenea coincidente con il comune di Roma; b) aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, così distinte: 1) provincia di Frosinone; 2) provincia di Latina; 3) provincia di Rieti; 4) provincia di Roma, escluso il comune di Roma; 5) provincia di Viterbo.
2. Il documento programmatico di cui all'articolo 11 può individuare, su proposta dei comuni interessati, aree integrate all'interno degli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo.
CAPO II CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE
Art. 14 (Tipologia dei criteri)
1. Al fine di favorire l’insediamento di attività commerciali, gli atti di pianificazione territoriale delle province e dei comuni devono essere adeguati ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale di cui al presente capo. Tali criteri si articolano in: a) criteri generali; b) criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita; c) criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita; d) criteri per la viabilità; e) criteri per i parcheggi; f) criteri per i centri storici; g) criteri per i centri di minore consistenza demografica.
Art. 15 (Criteri generali)
1. Costituiscono criteri generali per la programmazione territoriale degli insediamenti commerciali: a) utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che consenta contemporaneamente pluralità di scelte di aree alle imprese; b) promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio, ove necessario, dell’impatto ambientale; c) integrazione e riqualificazione socio-economica-territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali; d) miglioramento delle modalità di trasporto su tutto il territorio regionale; e) riequilibrio funzionale dei sistemi territoriali locali identificati dal vigente strumento di pianificazione territoriale regionale, assumendoli come riferimento per le analisi del dimensionamento delle varie tipologie di offerta, in relazione anche alla domanda.
Art. 16 (Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita)
1. Per la localizzazione delle medie strutture di vendita i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) tendere a favorire l’insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture, anche attraverso l’ampliamento e la trasformazione delle attività già insediate; b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti; c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree e di tessuti urbani degradati, instabili, da qualificare; d) assicurare la migliore accessibilità da parte dell’utenza al fine di ridurre la necessità di mobilità; e) tenere conto: 1) dell’esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie; 2) dell’esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata e comunque non inferiore alle misure minime di cui all’articolo 19; f) favorire l’insediamento di strutture di vendita connesse allo sviluppo della cultura, dell’informazione e delle tradizioni, quali gallerie d’arte, librerie ed esercizi commerciali concernenti prodotti di attività editoriali.
Art. 17 (Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita)
1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) tendere a favorire l’insediamento delle grandi strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture; b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela ed alla valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti; c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili, da qualificare; d) prevedere specifiche disposizioni per garantire la necessaria compatibilità e correlazione tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali; e) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni e di servizi di livello regionale esistenti o in corso di realizzazione, quali strutture ospedaliere, strutture universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi ed aree protette regionali, impianti tecnologici e del trasporto dell’energia; f) assicurare la ottimale accessibilità da parte dell’utenza, al fine di ridurre la necessità di mobilità; g) privilegiare la vicinanza alle infrastrutture di livello primario, in particolare agli svincoli stradali ed autostradali, in modo da consentire la massima accessibilità ai complessi stessi; h) tenere conto: 1) dell’esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie; 2) della fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell’area interessata; 3) dell’esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata, e comunque non inferiore alle misure minime di cui all’articolo 19.
Art. 18(Criteri per la viabilità)
1. Per la localizzazione delle strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) assicurare il raccordo tra: 1) parcheggio e viabilità; 2) zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilità; 3) sistemi di accesso interni all’area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilità specializzata esterna pedonale, ciclabile o preferenziale, con relativo abbattimento delle barriere architettoniche; b) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che nelle zone di espansione e nelle aree soggette a piani attuativi di riqualificazione urbana sia prevista l’apposita zona di parcheggio di pertinenza con le seguenti caratteristiche: 1) il raccordo tra parcheggio di pertinenza destinato ai clienti e viabilità pubblica o comunque di accesso sia indipendente e separato da ogni altro accesso; 2) il percorso di accesso al parcheggio di cui al numero 1) sia segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; c) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che, indipendentemente dalla loro ubicazione: 1) sia garantito quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b); 2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale e l’entrata e l’uscita siano affiancate, divise e segnalate; d) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che, indipendentemente dalla loro ubicazione: 1) sia garantito quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b); 2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da almeno due varchi carrabili a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario; 3) sia determinato il flusso veicolare di picco con metodo di calcolo basato su simulazioni dei prevedibili flussi generati o attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte, quali innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti; 4) le simulazioni si basino su dati recenti, rilevati in strutture esistenti utilizzabili per analogia.
Art. 19 (Criteri per la dotazione di parcheggi)
1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) calcolare ai fini della dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento di esercizi commerciali, quella stabilita dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, o, se maggiore, quella stabilita per ciascuna tipologia di struttura di vendita alle lettere f), g) ed h); b) reperire i parcheggi all’interno dell’area di pertinenza delle strutture di vendita, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa; c) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, reperire le aree di parcheggio in sede di strumento attuativo; d) consentire il reperimento delle aree di sosta anche in strutture multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione agli standard ordinari; e) coordinare la localizzazione delle aree di sosta con il piano del traffico; f) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che i parcheggi, reperibili anche su aree pubbliche, in superficie o sotterranei, siano dimensionati nella misura minima di mq. 0,50 per ogni metro quadro di superficie di vendita, con facoltà per i comuni di ridimensionarne la quantità nei seguenti casi: 1) ubicazione del punto di vendita in zone a traffico limitato o escluso; 2) prevalente carattere pedonale dell’utenza; 3) interesse pubblico, riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall’operatività di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato; g) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che: 1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq.1 per ogni metro quadro di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.0,50 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non siano diversamente organizzate, ed agli spazi per i portatori di handicap; 2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale; 3) il numero di posti auto sia individuato in relazione ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio di sosta di relazione, con facoltà per i comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, di ridurre le dotazioni minime dei parcheggi, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, per le seguenti quote: 3.1 la quota parte della domanda di sosta eliminabile tramite l’adozione di adeguate misure di mobilità collettiva; 3.2 la quota parte della domanda di sosta eliminabile inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici obiettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della città; 3.3 la quota parte delle domande di sosta che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta dai medesimi parcheggi; h) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che: 1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq. 2 per ogni metro quadro di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività connesse, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non sia diversamente organizzato, ed agli spazi per i portatori di handicap; 2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale; 3) il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, sia rapportato ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio; i) relativamente alle zone definite centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, assicurare che: 1) siano reperiti parcheggi nella misura di 1 mq./mq. di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste, fatta eccezione per gallerie d’arte, per le librerie e per gli esercizi commerciali concernenti prodotti di attività editoriale; 2) sia previsto l’obbligo, in caso d'impossibilità di raggiungere le quantità di cui al numero 1) per indisponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle aree di sosta.
Art. 20(Criteri per i centri storici)
1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell’ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d'intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, ed individuando i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo.
2. I programmi di cui al comma 1 possono interessare tutta o parte dell’area del centro storico, nonché edifici di interesse storico, archeologico o ambientale, e prevedono la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell’area interessata mediante: a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l’accessibilità prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi al di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo; b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate; c) effettuazione di studi per valutare la possibilità di inserimento di nuove funzioni extra-residenziali e definire le porzioni di centro storico da considerare immodificabili; d) dotazione di specifici standard per i centri storici ritenuti anche poli di attrazione turistica; e) determinazione delle tipologie di attività e delle strutture di vendita qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell’ambito delle tipologie previste come compatibili dal documento programmatico di cui all’articolo 11.
3. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, anche in deroga alle previsioni del documento programmatico previsto nell'articolo 11, possono prevedere nei programmi di cui al comma 1, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo, la realizzazione nei centri storici di: a) centri commerciali, utilizzando immobili esistenti eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 2.000 ed a condizione che almeno il 50 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato; b) medie strutture di vendita destinate a gallerie d’arte, a librerie e ad esercizi commerciali di prodotti di attività editoriali.
4. Per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, la realizzazione di centri commerciali ai sensi del comma 3, lettera a) è consentita purché la superficie di vendita non sia superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998 ed a condizione che almeno il 60 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato.
5. Nelle aree interessate dai programmi di cui al comma 1, i comuni, fino e non oltre la data del 30 aprile 2001, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 25, sulla base di specifiche valutazioni circa l’impatto del nuovo esercizio sulla rete degli esercizi esistenti, ed in considerazione della previsione di interventi di qualificazione e di razionalizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori e/o della domanda turistica.
Art. 21 (Criteri per i centri di minore consistenza demografica)
1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali relativi ai centri di minore consistenza demografica coincidenti con i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti: a) riequilibrio funzionale e valorizzazione dei centri minori in via di spopolamento, attraverso la localizzazione di attrezzature commerciali idonee a superare la monofunzionalità residenziale; b) riqualificazione ambientale funzionale e morfologica degli insediamenti prevalentemente residenziali ed in particolare di quelli di recente formazione radi e non definiti, prevedendo: 1) il rafforzamento della struttura urbana, mediante una organica dotazione di esercizi e di attrezzature commerciali anche polifunzionali; 2) interventi diretti a migliorare l’accessibilità, prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, a realizzare aree per la sosta di relazione differenziate per le diverse tipologie di esercizi di vendita e zone pedonalizzate; 3) l’individuazione di norme per il riordino delle aree in cui sono collocate le attività e le funzioni marginali, con la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi; 4) l’individuazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini del loro recupero; c) consolidamento e rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi e di attrezzature per il sostegno e la commercializzazione della produzione tipica locale.
Art. 22 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intervento sostitutivo regionale)
1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’adeguamento è effettuato nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge e dei criteri di cui al presente capo, individuando: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali, con particolare riferimento agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell’arredo urbano e dei beni artistici culturali ed ambientali; c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; d) i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi; e) la correlazione tra l’autorizzazione amministrativa alla vendita e la concessione edilizia.
2. I comuni possono ritenere vigente, anche prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici previsto nel comma 1, la destinazione commerciale dei siti sui quali esistono fabbricati per attività commerciali abilitati e oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, purché vengano rispettati le misure minime di cui all'articolo 19 e gli indici di cui all'articolo 52 ed inseriti nei piani di sviluppo.
3. In caso di inadempienza comunale entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni, adotta in via sostitutiva l’adeguamento previsto nello stesso comma, affidando la predisposizione dei relativi atti alla struttura regionale competente o conferendo apposito incarico a soggetto esterno ai sensi della legislazione vigente.
4. I provvedimenti regionali di cui al comma 3 restano in vigore fino all’emanazione di quelli comunali.
CAPO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE
Sezione I Disposizioni preliminari
Art. 23 (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si intendono: a) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; a bis) Per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali;(5) b) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area coperta o scoperta destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova; non costituisce superficie di vendita l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili nonché l'area scoperta destinata ad esposizione delle merci di cui al comma 2 bis dell’articolo 24;(6) c) per superficie di vendita di un centro commerciale, quella costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione delle altre eventuali attività integrative; d) per apertura di un centro commerciale, non solo l’attivazione di un complesso di esercizi concepito e realizzato sulla base di apposito progetto edilizio e commerciale, ma anche l’attivazione di un complesso commerciale funzionalmente unitario, realizzato mediante più operazioni formalmente distinte, di apertura, trasferimento e/o ampliamento e/o concentrazione di attività commerciali preesistenti; e) per aree integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l’insediamento di grandi strutture di vendita, che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo; f) per concentrazione, l’apertura di una nuova media o grande struttura di vendita, attraverso la riunione di preesistenti esercizi commerciali di vendita; g) per accorpamento, l’ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita risultante dalla somma delle superfici di vendita di esercizi già autorizzati, che cessano la propria attività all’atto dell’accorpamento stesso; l’accorpamento può riguardare esercizi anche di settore merceologico diverso; attraverso l’accorpamento possono essere realizzate unicamente strutture di vendita quali definite nella presente legge; h) per ampliamento strutturale s'intende l’aumento di superficie di vendita dell’esercizio o del centro commerciale; l’ampliamento strutturale di un centro commerciale può essere limitato anche all’ampliamento di superficie di uno solo degli esercizi di vendita in esso presenti. L'ampliamento strutturale di un centro commerciale, qualora non soggetto alle decisioni della conferenza di servizi, può essere concesso per una sola volta rispetto alla superficie di vendita originaria. Ulteriori successivi ampliamenti sono sempre soggetti alla deliberazione della conferenza di servizi;(7) i) per ampliamento merceologico, l’inserimento nella gamma dei prodotti autorizzati appartenenti ad uno solo dei settori alimentari o non, di prodotti rientranti nel settore non presente nell’attività; l) per trasferimento di un esercizio o di un centro commerciale, lo spostamento della localizzazione della struttura in un’altra zona dello stesso comune o in altro comune appartenente al medesimo ambito territoriale; m) per cessazione dell’attività, la chiusura definitiva dell’esercizio di vendita, anche nei casi di cui alla lettera g) con restituzione al comune del titolo autorizzatorio posseduto o con obbligo di comunicazione per gli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 114/1998; n) per domande concorrenti, quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata lo stesso giorno; o) per reimpiego del personale, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato negli esercizi preesistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27, comma 2, 28 e 51, nonché degli occupati titolari di esercizi commerciali e/o loro coadiutori e/o collaboratori; p) per esercizi commerciali polifunzionali, esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non, in cui vengono svolte altre forme di distribuzione e vengono offerti altri tipi di servizi complementari e/o non complementari. p bis) per affidamento di reparto, l'affidamento ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, di uno o più reparti dell'esercizio commerciale, che sia in attività, in relazione alla gamma dei prodotti trattati e/o alle tecniche di prestazione di servizi particolari.(8)
Art. 24(Tipologia e classificazione degli esercizi di vendita)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie: a) piccole strutture di vendita comprendenti: 1) esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari o non, o entrambi, su area privata, con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 2) servizi commerciali polifunzionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari e non, unitamente ad altre forme di distribuzione, ivi compresi servizi complementari, su area privata, con superficie complessiva non superiore a mq. 250 nei comuni, frazioni e/o zone con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane ed insulari; b) medie strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in: 1) esercizi con superficie rientrante nella definizione di media struttura per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi; 2) centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all’interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita; c) grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in: 1) esercizi fino a mq. 5.000 per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi; 2) esercizi fino a mq. 15.000 per la vendita di prodotti non alimentari; 3) centri commerciali di quartiere, composti da un minimo di sei esercizi direttamente comunicanti tra loro o posti all’interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita non superiore a mq. 3.500; 4) centri commerciali intersettoriali, composti da un minimo di dodici esercizi in diretta comunicazione tra loro o posti all’interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, ovvero che si configurino come insieme unitario dell’offerta commerciale e dei servizi connessi, organizzato in superfici coperte e a cielo libero, e che si presenta all’utente come quadro integrato d’insieme unitariamente fruibile; la superficie di vendita di tali strutture non può essere superiore a mq. 15.000; 5) centri commerciali metropolitani, composti da un minimo di venticinque esercizi, organizzati come previsto al numero 4, dotati di una superficie di vendita superiore a mq. 15.000.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, i centri commerciali, così come individuati ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2, e lettera c), numeri 3, 4 e 5, del presente articolo sono concepiti come strutture fisico-funzionali organizzate unitariamente, a specifica destinazione d’uso commerciale, costituiti da una pluralità di esercizi. Nei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 20.000 mq. almeno il 30 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a 20.000 mq. ed inferiore a 45.000 mq. almeno il 35 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq. la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq. La Regione, al fine di tutelare e riconvertire la rete distributiva preesistente nelle vicinanze dei centri commerciali, incentiva l’accesso nei centri commerciali medesimi delle piccole attività secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale. I centri commerciali sono dotati di spazi e servizi comuni ad essi funzionali ed in essi possono essere previste altre attività integrative. Si configurano come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.I centri commerciali di cui al comma 1, lettera c), numeri 4 e 5, già localizzati dal comune competente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati programmi di intervento di interesse collettivo e pertanto la loro realizzazione è assoggettata alle procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche.(9)
2 bis. Fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999, è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati;(11) c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere; d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari; (12) e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili; f) combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia; f bis) mobili ed articoli per l’arredamento. (10) (13) 2 ter. L 'attività di vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2 bis è regolata ai sensi dell'articolo 25. (14)
Art. 25 (Esercizi di vicinato)
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, entro i limiti fissati nell’articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1), sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati dal trentesimo giorno e non oltre il centottantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il rispetto delle determinazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f).
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso; c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; d) l’esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, comma 4 e dell’articolo 54; e) l’indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
3. La superficie di vendita degli esercizi di vicinato può essere ampliata, nei limiti previsti nell’articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1) e nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienica, sanitaria e sulla sicurezza, previa comunicazione al comune, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
Art. 26 (Servizi commerciali polifunzionali)
1. La Regione stabilisce modalità e criteri per la realizzazione dei servizi commerciali polifunzionali, come definiti all’articolo 24, comma 1, lettera a), numero 2), nei comuni, frazioni e zone con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle aree montane ed insulari.
2. I comuni possono rilasciare, per l’intero territorio o per parti di esso, autorizzazioni all’apertura di esercizi commerciali polifunzionali, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, in deroga alle disposizioni ed ai criteri generali della programmazione socio-economica regionale, secondo le modalità ed i criteri della deliberazione di cui al comma 1 e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti di polizia locale.
3. I comuni stipulano apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche interessate nei casi in cui nell’esercizio commerciale polifunzionale sia previsto lo svolgimento di servizi di carattere pubblico.
4. I servizi commerciali polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati con il comune, previa apposita convenzione. Per la durata del rapporto convenzionale non è consentito trasferire la sede dell’attività in altre zone.
5. Nella richiesta di autorizzazione, a cui deve essere allegata una planimetria in scala adeguata del servizio commerciale polifunzionale con evidenziate le superfici di vendita, differenziate per tipo di attività commerciale e di servizio, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998; b) il settore o i settori merceologici ed i servizi ad essi annessi, l’ubicazione e la superficie dell’esercizio; c) di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio di attività diverse dalla vendita al dettaglio; d) l’indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
Sezione III Medie strutture di vendita
Art. 27 (Disposizioni per l'adozione dei criteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione)
1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 11, il comune, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, in conformità alle disposizioni della presente legge, alle previsioni del documento programmatico stesso e sulla base dei seguenti principi: a) modernizzazione del sistema produttivo, al fine del miglioramento della qualità del servizio e del contenimento dei prezzi; b) garanzia della libera concorrenza; c) equilibrio delle diverse forme distributive; d) tutela dell’ambiente, valorizzazione dei quartieri urbani degradati e salvaguardia della viabilità dei centri urbani.
2. Il comune adotta i criteri di cui al comma 1 prevedendo, in particolare, che: a) l’apertura, l’ampliamento della superficie, realizzati anche tramite concentrazione e accorpamento, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita, come individuate nell’articolo 24, comma 1, lettera b), siano soggetti, previa presentazione della domanda da parte dell’interessato, all’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale rilasciata dal comune stesso; b) nella domanda di cui alla lettera a), redatta sui modelli di cui all’articolo 10 comma 5 del d. lgs. 114/1998, il soggetto interessato indichi, tra l’altro:(15) 1) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio e, in caso di centro commerciale, la superficie degli esercizi di vicinato e delle medie strutture presenti, nonché la superficie delle singole attività integrative, se previste; 2) la sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in conformità alle previsioni del documento programmatico di cui all’articolo 11, ovvero delle condizioni di cui alla lettera d) del presente comma; c) alla domanda di cui alla lettera a) siano allegate planimetrie, in scala adeguata, della struttura commerciale, nelle quali siano evidenziate le superfici di vendita, l'area dei parcheggi, le principali direttrici di comunicazione viaria e dei trasporti pubblici, nonché una relazione concernente l'impatto dell'esercizio sulla viabilità della zona ed una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano al comune di effettuare una completa valutazione della struttura commerciale, nel caso di esercizio con superficie di vendita superiore a mq. 1.000; (16) d) non possa essere negata l’autorizzazione al trasferimento di sede, nonché all'apertura ed all'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), a seguito di concentrazione od accorpamento di esercizi già autorizzati, nell’ambito del territorio del medesimo comune, fermi restando i criteri di cui al capo II ed a condizione che non sia ridotto il numero degli addetti complessivamente impiegati negli esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale; d bis) l’autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita, in insediamenti realizzati tramite demolizione e ricostruzione di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme, non sia assoggettata agli indici del documento programmatico e rimanga vincolata agli immobili per i quali è stata rilasciata e non possa essere trasferita; (17) e) in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita, l’inizio dell’attività di una media struttura avvenga entro e non oltre 24 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione medesima, decorsi i quali la stessa decade, fermo restando, in tutti gli altri casi, l’obbligo di inizio di attività entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, decorsi i quali la stessa è revocata; f) in caso di trasferimento dell’esercizio, la restituzione dell’autorizzazione posseduta al comune interessato sia contestuale al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Il comune provvede a conformare i criteri di cui al presente articolo al nuovo documento programmatico regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Sezione IV Grandi strutture di vendita
Art. 28 (Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione)
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, anche tramite concentrazione e accorpamento, delle grandi strutture di vendita, come definite dall’articolo 24, comma 1, lettera c), sono soggetti alla autorizzazione all’esercizio dell’attività, rilasciata dal comune competente per territorio, su domanda dell’interessato, da trasmettere anche alla Regione ed alla provincia, previo esame della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 29. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione nell’ambito della conferenza. La Regione, nel determinarsi in merito alle grandi strutture di vendita, tiene conto della finalità di garantire, all’interno di ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 13, il riequilibrio della rete distributiva.
2. Nella domanda di cui al comma 1, redatta sui modelli di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. 114/1998, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4, comma 3; b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio. In caso di centro commerciale deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se previste; c) la sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in conformità alle previsioni del documento programmatico di cui all’articolo 11, ovvero delle condizioni di cui al comma 8; d) l’indirizzo a cui desidera ricevere le comunicazioni.(18)
3. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegate: a) una planimetria in scala 1:200 dell’esercizio commerciale, nella quale siano evidenziate le superfici di vendita e non; b) una planimetria in scala 1:500 dell’area della struttura nella quale sia individuata l’area dei parcheggi per la sosta di relazione, per la movimentazione delle merci e per la viabilità interna ed il verde; c) una planimetria in scala 1:2.000 dell’area nella quale siano evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria, i trasporti pubblici e una relazione relativa all’impatto dell’esercizio sulla viabilità della zona; d) una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano una completa valutazione della struttura commerciale ed in particolare permettano la verifica del rispetto della disciplina di insediamento delle attività commerciali di cui alla presente legge, nonché il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.
4. Il comune può richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria indispensabile per la valutazione dell’iniziativa commerciale proposta.
5. Il responsabile del procedimento, nell’ambito della competente struttura comunale, provvede all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione dell’iniziativa proposta da parte della conferenza di servizi di cui all’articolo 29. Qualora il responsabile del procedimento accerti la carenza di documentazione ne richiede l’integrazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, fissando il termine per l’adempimento. In caso di mancata integrazione della documentazione istruttoria il responsabile del procedimento ne dà formale comunicazione alla Regione ed alla provincia in ogni caso l’istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1.(19)
6. L'apertura di una grande struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita, deve avvenire entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro dodici mesi dall'ultimazione di tutti i lavori di costruzione, decorsi i quali l'autorizzazione decade, salvo il caso di proroga di cui all'articolo 30.(20)
7. In tutti gli altri casi l’apertura di una grande struttura di vendita deve avvenire entro trentasei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, decorsi i quali, l’autorizzazione decade, salvo il caso di proroga di cui all'articolo 30.(21)
8. Fermi restando i criteri di cui al capo II, non può essere negata, nell’ambito del territorio del medesimo comune, l’autorizzazione al trasferimento di sede e l’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita a seguito di accorpamento di uno o più esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della l. 426/1971, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la superficie di vendita sia uguale a quella originaria, in caso di trasferimento, ed alla somma delle superfici di vendita degli esercizi originari, in caso di accorpamento; b) il numero degli addetti impiegati nell’esercizio da attivare non sia inferiore al numero di quelli complessivamente impiegati negli esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale preesistente; c) siano revocati i titoli autorizzatori relativi agli esercizi originari.
Art. 29 (Conferenza di servizi)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del d.lgs. 114/1998, il comune interessato indice presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, da concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 28, comma 1. una conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 28.(22)
2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano un rappresentante del comune competente al rilascio dell’autorizzazione, un rappresentante della provincia ed un rappresentante della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano, altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato dall’insediamento. Qualora il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, ad essa viene richiesto il parere non vincolante, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
3. La conferenza di servizi è convocata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi a tutti i soggetti di cui al comma 2 interessati al procedimento, ed al richiedente almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Alla lettera di convocazione dei componenti la conferenza è allegata la documentazione necessaria al fine della preventiva valutazione, ivi compresi la relazione illustrativa del responsabile del procedimento di cui all'articolo 28, comma 5, ed il parere delle regioni confinanti, se trasmesso nei termini previsti.
4. La conferenza deve essere indetta entro 60 giorni dal completamento dell’attività istruttoria di cui all’articolo 28, comma 5; e comunque entro e non oltre centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 28, comma 1 il relativo accertamento è effettuato dal responsabile del procedimento.(23)
5. Le decisioni adottate in sede di conferenza di servizi devono conformarsi ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico di cui all’articolo 11.
6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione.
7. I lavori della conferenza sono verbalizzati a cura di un dipendente del comune che funge da segretario della conferenza stessa.
8. Il verbale, sottoscritto dai componenti della conferenza e dal segretario, deve contenere tra l’altro: a) l’indicazione dei componenti presenti e dei partecipanti a titolo consultivo; b) l’oggetto della conferenza; c) le determinazioni assunte adeguatamente motivate.
9. Al verbale di cui al comma 8 sono allegati gli atti di legittimazione alla partecipazione alla conferenza, che costituiscono parte integrante del verbale medesimo.
10. Nel caso in cui la conferenza non possa aver luogo per l’assenza di uno o più componenti, questa deve essere riconvocata non oltre 10 giorni.
11. La domanda s'intende accolta ove entro 120 giorni dall’indizione della conferenza non venga comunicato il provvedimento di diniego.
12. In caso di mancata indizione da parte del comune della conferenza ai sensi del comma 4, la Regione convoca in via sostitutiva la conferenza medesima, anche a richiesta della parte interessata.
Sezione V Efficacia e titolarità delle autorizzazioni
Art. 30 (Proroga, revoca, reintestazione e cessazione delle autorizzazioni)
1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), del d.lgs. 114/1998, è consentita una sola proroga del termine per l'attivazione fino ad un massimo di un anno dei termini di cui agli articoli 27, comma 2, lettera e) e 28, commi 6 e 7, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.
2. La richiesta di proroga per le medie strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell’autorizzazione stessa.
3. La richiesta di proroga per le grandi strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 90 giorni precedenti la scadenza dell’autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell’autorizzazione stessa. Il comune concede la proroga dopo aver acquisito il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. Qualora nei termini stabiliti nei commi precedenti la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia di commercio ove si tratti di grandi strutture, dichiara la decadenza dell’autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme relative all’entità della superficie di vendita della tipologia di struttura autorizzata. Nel caso in cui la riduzione di superficie attivata comporta la realizzazione di una struttura diversamente classificata l’autorizzazione è revocata. 5. Le attività commerciali devono essere esercitate in conformità all'autorizzazione pena la revoca della autorizzazione stessa. E’ comunque dovuta, per una sola volta, l’autorizzazione all’ampliamento merceologico per medie e grandi strutture che non comporti aumento di superficie di vendita, a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 114/1998 e che l’estensione all’altro settore corrisponda ad una superficie massima pari al 5 per cento del settore merceologico già autorizzato, con conseguente riduzione, in pari misura, della superficie di vendita dello stesso. Nel caso di grandi strutture di vendita il rilascio di detta autorizzazione è sempre subordinato al preventivo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 29.(24)
6. Per il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché per la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui all’articolo 24 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del d.lgs. 114/1998.
6 bis. Il titolare di un esercizio commerciale che sia in attività, organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di accesso alla attività previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 114/1998, previa comunicazione alla C.C.I.A.A., al comune ed all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competenti territorialmente avendo riguardo al luogo ove è situato l’esercizio commerciale. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde dell’attività esercitata dal soggetto stesso. Tale fattispecie non costituisce subingresso.(25)
CAPO IV ORARI DI VENDITA
Art. 31 (Princìpi per l’adozione dei criteri in materia di orari di vendita)
1. I comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, emanano i criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita conformandoli ai seguenti princìpi: a) adeguare gli orari alle esigenze complessive degli utenti, rapportandoli agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in attuazione dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni; b) promuovere un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici, al fine di avviare la sperimentazione di nuove soluzioni di servizio alla collettività; c) coordinare gli orari degli esercizi di vendita, articolando opportunamente la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le deroghe alla chiusura festiva e domenicale di cui all’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998, secondo aree omogenee dello stesso comune; d) ottimizzare il servizio ai consumatori mediante: 1) l’individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998; (25a) 2) l’individuazione delle zone comunali nelle quali è consentita l’attività di vendita in orario notturno degli esercizi di vendita, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del d.lgs. 114/1998; 3) l’applicazione alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, ai servizi polifunzionali ed ai centri commerciali, di un regime di orari che tenga conto delle esigenze complessive degli utenti; 4) l’adeguamento degli orari delle attività artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quelli dei negozi.
Art. 32 (Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte)
(26)
Art. 32 bis (27) (Sanzioni per l'attività di vendita all'ingrosso in aree vietate)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 2 bis per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 114/98 di divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2 dello stesso decreto. Nel caso in cui la suddetta violazione abbia luogo in locale ubicato in centro storico, il Sindaco ordina la chiusura immediata dello stesso esercizio.
2. Nelle aree dove delibere e regolamenti comunali vietino esplicitamente l'attività all'ingrosso, si applica la massima sanzione amministrativa ed il Sindaco ordina la chiusura immediata per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60.
3. La sanzione della chiusura del locale per la violazione di cui al comma 2 non può essere in nessun caso revocata.
4. L’avvenuta violazione, per tre volte in due anni alle disposizioni di cui al presente articolo è motivo ostativo all'esercizio di una nuova attività per un periodo di cinque anni.
Art. 32 ter (28) (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio dell'attività)
1. Per le violazioni delle disposizioni emanate dai comuni in materia di orario di esercizio dell’attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 del d.lgs. 114/1998. In caso di recidiva il comune dispone anche la chiusura dell'esercizio: a) per un giorno relativamente agli esercizi di vicinato; b) per tre giorni relativamente alle medie strutture di vendita; c) per cinque giorni relativamente alle grandi strutture di vendita. 2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell’arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.
TITOLO IIIATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHECAPO IPROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHEArt. 33(Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche)
1. La Regione adotta il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, con validità triennale, con il quale sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie dei mercati, delle fiere e per lo svolgimento dell’attività in forma itinerante, tenendo conto: a) ai sensi dell’articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998, delle caratteristiche degli ambiti territoriali individuati dall’articolo 13, nonché delle caratteristiche dei comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti e di quelle dei centri storici; b) della popolazione residente e fluttuante; c) della densità della rete distributiva.
2. I criteri di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi: a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all’ubicazione ed alla tipologia dell’offerta; b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori ed attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento del commercio fisso; c) definire un disegno del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, sulla base delle caratteristiche degli ambiti territoriali individuati dall’articolo 13 nonché di quelle dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e dei centri storici; d) incentivare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l’offerta commerciale specie nei comuni con minore consistenza demografica e nelle zone rurali, insulari e montane; e) promuovere l’adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza, nonché valorizzare il ruolo della produzione agricola ed artigiana locale e regionale.
3. Il documento programmatico di cui al comma 1 definisce, inoltre, anche sulla base delle indicazioni dell’osservatorio di cui all’articolo 8: a) i criteri per: 1) la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, ivi compresi quelli riservati ai produttori agricoli e la loro assegnazione; 2) l’istituzione, la soppressione, l’ampliamento e lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa(29); 3) l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive; 4) il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di vendita in forma itinerante di cui all’articolo 43; 5) l’articolazione degli orari per lo svolgimento dell’attività di vendita su aree pubbliche; b) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le relative modalità di partecipazione, ivi compresi i criteri di priorità.
Art. 34 (Adozione e revisione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche)
1. Ai fini dell’adozione e della revisione del documento programmatico di cui all’articolo 33 si applica quanto previsto dall’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 35 (Adempimenti comunali ed interventi sostitutivi regionali)
1. I comuni, in conformità ai contenuti del documento programmatico di cui all’articolo 33, entro 180 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adottano le determinazioni in materia di commercio sulle aree pubbliche, previste dall’articolo 28 del d.lgs. 114/1998.
2. Il provvedimento comunale di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale, in conformità al documento programmatico regionale. 3. Gli interventi sostitutivi di cui all’articolo 28, comma 18, del d.lgs. 114/1998 sono assunti con le modalità di cui all’articolo 22, commi 3 e 4.
CAPO II ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Sezione I Disposizioni preliminari
Art. 36 (Definizioni)
1. Per commercio su aree pubbliche s'intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande nei casi ed alle condizioni di cui all’articolo 37, comma 2, effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.
4. Per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente.
5. Per mercato s'intende l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall’erogazione di pubblici servizi.
6. Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.
7. Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l’organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
8. Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l’attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
9. Per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.
Art. 36 bis (30) (Istituzione, spostamento ed ampliamento dei mercati)
1. L’istituzione, lo spostamento e l’ampliamento di mercati in strutture, anche di nuova costruzione, aventi superficie non inferiore a 2 mila 500 mq, sono soggetti alla decisione adottata da un’apposita conferenza di servizi, indetta dal comune interessato presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, alla quale partecipano un rappresentante del comune stesso, un rappresentante della provincia, un rappresentante della Regione nonché, a titolo consultivo, i rappresentanti regionali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche. 2. La conferenza è convocata ad opera secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi da 3 al 12, in quanto compatibili ed in conformità ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico di cui all’articolo 33.
Art. 37(Condizioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche)
1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile; b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell’articolo 28, comma 16 del d.lgs.114/1998, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Sindaco può fissare diversi limiti temporali di sosta anche in aree appositamente destinate;(31) c) nell’ambito delle fiere.
2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L’autorizzazione deve essere mostrata in originale agli organi di controllo.(32)
3. Il comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l’autogestione del mercato ai titolari di autorizzazione che vi operano, purché sia fatta richiesta da parte di almeno il 60 per cento di essi. Sono esclusi dall’autogestione i mercati settimanali.(33)
3 bis. Per la maggiore salvaguardia delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico – artistici, architettonici e monumentali la Regione, sentite anche le associazioni di categoria, nel pieno rispetto dei principi e delle procedure previste all’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, concernente procedimenti oggetti di autorizzazioni, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, comunicazione, supporta i comuni nell’avvio dei procedimenti amministrativi finalizzati ad individuare le attività economiche compatibili con le aree sottoposte a tutela. (33a)
Sezione II Disposizioni particolari
Art. 38 (Vendita di prodotti artigianali)
1. L’attività di vendita di prodotti di propria produzione esercitata da artigiani è soggetta all’autorizzazione amministrativa di cui agli articoli 39 e 43, salvo i casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f).
Sezione IIIAutorizzazione e concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggioArt. 39(Rilascio dell’autorizzazione e della concessione)
1. L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, sono rilasciate dal comune ove ha sede il posteggio medesimo. L’autorizzazione abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale, in tutti i casi il posteggio assegnato non venga utilizzato secondo quanto stabilito dal comune ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), e, limitatamente alla partecipazione alle fiere, su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.(34)
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l’esercizio dell’attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori.
Art. 40 (Avviso pubblico comunale e procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell’autorizzazione)
1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i comuni trasmettono alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali con l’indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l’esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono pervenire, entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.
3. Gli avvisi pervenuti successivamente alle date di cui al comma 2 sono pubblicati sul numero del Bollettino Ufficiale, sul quale sono pubblicati gli avvisi relativi alla data immediatamente successiva.
4. L’avviso comunale deve contenere: a) l’elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l’ubicazione del mercato in cui sono inseriti; b) l’eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli; c) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può essere superiore a 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4 bis. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni. (35)
Art. 41 (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione)
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e per la concessione del posteggio è inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’articolo 40.
2. Il comune rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri del documento programmatico di cui all’articolo 33 salvo quanto previsto per le autorizzazioni stagionali dall'articolo 40, comma 4 bis. (36)
Art. 42 (Disposizioni sull’uso del posteggio)
1. La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell’attività come disciplinato dalle norme vigenti.
2. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato accertate con le modalità stabilite dal comune per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui l’area sia occupata da impianti fissi.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune istituisce apposito registro per l’annotazione delle presenze.
3 bis. La possibilità prevista per i comuni al comma 15 dell’articolo 28 del d. lgs. 114/1998 di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere è subordinata alla presentazione, da parte di almeno il 60 per cento degli operatori interessati, di una proposta di determinazione che potrà essere modificata, sempre su richiesta degli operatori, con cadenza biennale. (37)
Sezione IV Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 43 (Rilascio dell’autorizzazione)
1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società, in conformità ai criteri del documento programmatico di cui all’articolo 33.
2. L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.(38) 3. Il comune, verificata la possibilità o meno di rilascio delle autorizzazioni in conformità ai criteri del documento programmatico regionale, ne dà notizia attraverso avviso pubblico, precisando il numero delle autorizzazioni se rilasciabili.
4. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione sono inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al comune di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’avviso pubblico di cui al comma 3, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione sulla base dell’ordine cronologico di spedizione della domanda.
5. omissis (39)
6. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il comune che l’ha rilasciata, trasmette, entro 30 giorni, l’autorizzazione medesima al comune di nuova residenza, il quale provvede d’ufficio alla presa in carico di essa ed agli adempimenti connessi.
Sezione V Efficacia e titolarità delle autorizzazioni
Art. 44 (Revoca e sospensione dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 5, del d.lgs. 114/1998; b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità; c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
3. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998, l'autorizzazione è sospesa dal comune per un periodo non superiore a 20 giorni.
3 bis. Qualora il comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall’articolo 28, comma 16 del d. lgs. 114/1998, l’operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell’area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.(40)
3 ter. Qualora il titolare dell’autorizzazione e del posteggio utilizzi per la vendita un autoveicolo attrezzato o la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.(40)
Art. 45 (Reintestazione dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998.
2. La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.
3. La domanda di reintestazione di un’autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale consente di proseguire l’attività del dante causa senza interruzioni; la reintestazione è rilasciata a seguito di cessione o affidamento in gestione dell’azienda, effettuati secondo la normativa vigente. (41)
4. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
5. Nel caso di operatori con concessione di posteggio la reintestazione è effettuata dal comune sede del posteggio medesimo.
6. Nel caso di operatori itineranti, l’autorizzazione è reintestata dal comune che l’ha rilasciata, qualora il reintestatario vi abbia la residenza; in caso di residenza del reintestatario in comune diverso, si applica la procedura prevista per il cambio di residenza dall’articolo 43, comma 6.
7. Il reintestatario dell’autorizzazione acquisisce le presenze giornaliere nei mercati possedute dal precedente titolare, valutabili ai fini dell’attribuzione del titolo di priorità.
Art. 45 bis (42)(Valorizzazione degli esercizi ed attività commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali) (42a)
1. La Regione e gli enti locali, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, valorizzano e tutelano gli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali, tipiche a carattere stagionale, degne di tutela storica anche ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a locali, botteghe ed attività storiche, mediante iniziative rivolte a garantirne la conservazione delle localizzazioni e la continuità della condizione. Sono esclusi i produttori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la rivendita dei propri prodotti ai sensi della l.59/1963 e successive modifiche. (42b)
TITOLO IV OFFERTA DI VENDITA
CAPO I VENDITE STRAORDINARIE
Art. 46 (Disposizioni preliminari)
1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le altre vendite che, con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia ovvero con vendite abbinate ad omaggi dello stesso articolo o di articoli diversi, vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti.
2. In tutte le forme di vendita straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili, e le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l’indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.
Art. 47 (Vendite di liquidazione)
1. Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell’anno, per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a: a) cessazione di attività commerciale; b) cessione dell’azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali; c) trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell’attività per un periodo minimo di 15 giorni continuativi.
2. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l’inizio delle vendite di fine stagione, per le motivazioni di cui al comma 1, lettera c).
3. Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l’esercente deve darne comunicazione al comune, precisando, oltre l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di essa e le motivazioni anche: a) per la cessazione dell’attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell’attività o atto di rinuncia all’autorizzazione amministrativa per la scadenza del contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza; b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata; c) per il trasferimento dell’azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento; d) per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione od autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50 per cento degli arredi.
4. Nel periodo di effettuazione delle vendite di liquidazione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell’esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.
5. Al termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione, la manutenzione e/o il rinnovo dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori stessi.
Art. 48(Vendite di fine stagione)
1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a decorrere dalla data di inizio di cui al comma 1 bis. Nell’ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione.(43)
1 bis. Le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive, sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente.(43a)
2. Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l’esercizio ed i magazzini dell’esercizio medesimo.
3. Le espressioni “vendite di fine stagione” e “saldi” sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria (43b)
Art. 49 (44) (Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune ove ha sede l’esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell’intero arco dell’anno.
2. Limitatamente alle merci del settore dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione. (44a)
2 bis. L'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1. (45)
2 ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie. (45.1)
Art. 49 bis (45a) (Giornate di vendita a prezzo scontato)
1. I comuni possono individuare fino a quattro giornate, nel corso dell’anno, da dedicare alla vendita a prezzo scontato. Le suddette giornate non possono essere individuate nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi sia invernali che estivi.
2. Nel corso delle iniziative di cui al comma 1, l’attività di vendita può essere svolta anche in deroga agli articoli 31 e seguenti, all’articolo 46, commi 2 e 3, nonché a quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, della l.r. 33/1999.
3. La misura degli sconti applicata ai prodotti posti in vendita durante le iniziative di cui al comma 1 può essere comunicata al pubblico nei modi e nelle forme che i titolari degli esercizi commerciali ritengono più idonei e nel rispetto della normativa vigente.
4. Le iniziative di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi commerciali che offrono normalmente prodotti a prezzi scontati rispetto ai listini originali.
CAPO II ATTIVITA' DI VIGILANZA
Art. 50 (Verifiche e controlli)
1. I comuni stabiliscono le modalità e le procedure per l’effettuazione dei controlli sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie, garantendo veridicità e correttezza nell’effettuazione delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, a tutela dei consumatori.
2. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 in caso di esercizi di vicinato; b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di vendita; c) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture di vendita. (46)
2 bis.. Qualora nella formazione del prezzo delle merci poste in vendita in occasione delle vendite straordinarie ricorrano le condizioni di cui all’articolo 15, comma 7 del d.lgs. 114/1998 alle violazioni delle disposizioni di cui al capo I si applicano anche le sanzioni previste dal comma 2 dell’articolo 22 del d. lgs. 114/1998. (47)
2 ter. In caso di recidiva, fatta eccezione per i casi di mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 1, il comune dispone inoltre la sospensione dell’attività di vendita: a) fino a due giorni per gli esercizi di vicinato; b) fino a quattro giorni per le medie strutture di vendita; c) fino a sei giorni per le grandi strutture di vendita. (47a)
2 quater. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.(47a)
2 quinquies. Gli organi di controllo competenti, nel rilevare le violazioni alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano le previste sanzioni in maniera proporzionale alla gravità del fatto, valutata anche in base agli effetti derivanti dalla violazione medesima (47a)
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE
Art. 51 (Criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita)
1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 11, le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita sono rilasciate, secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II e degli indici previsti all’articolo 52, in base al seguente ordine di priorità: a) autorizzazioni relative all’apertura di medie e grandi strutture di vendita inserite nell’ambito dei programmi di riqualificazione e recupero urbano previsti dagli articoli 2 e 11 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dall'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493; b) autorizzazioni relative all’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi approvati; c) autorizzazioni relative all’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi adottati; d) autorizzazioni relative all’apertura di grandi strutture di vendita, a seguito di concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, in attività nel territorio comunale, a condizione che: 1) la superficie di vendita non sia superiore alla somma delle superfici di vendita degli esercizi preesistenti; 2) sia garantito il reimpiego del personale; 3) siano revocate le autorizzazioni relative agli esercizi preesistenti.
2. Le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita non rientranti nei casi di cui al comma 1, sono rilasciate secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II e degli indici previsti all’articolo 52, in base all’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
Art. 52 (Indici per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita)
1. Le medie e le grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali, possono essere autorizzati soltanto nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, e degli indici di cui al presente articolo.
2. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 11, le autorizzazioni per l’apertura e l’ampliamento delle medie strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), possono essere rilasciate dal comune fino ad un limite massimo di incremento del 10 per cento della superficie complessiva censita come esistente per tale tipologia di esercizi dal comune medesimo. Nei comuni privi di medie strutture di vendita o nei quali la superficie complessiva di tali strutture non raggiunga i limiti previsti all’articolo 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998, è comunque consentita l’attivazione di medie superfici fino a complessivi mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a complessivi mq. 2.500 in quelli con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
3. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 11, ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita previste ai sensi degli articoli 28 e 29, in ogni ambito territoriale, come definito nella presente legge, è determinato un indice di servizio che esprime la quantità di metri quadri di superficie di vendita diviso per il numero di abitanti residenti nell’ambito stesso. E’ consentito un incremento massimo del 20 per cento di tale indice di servizio calcolato per ogni ambito. Pertanto, la superficie ancora utilizzabile per ciascun ambito è uguale alla differenza della superficie massima autorizzabile e la superficie delle grandi strutture di vendita in attività, risultante da formale comunicazione da parte dei comuni compresi entro lo stesso ambito.
Art. 53 (Disposizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita)
1. Le domande di autorizzazione concernenti l’apertura di medie e grandi strutture di vendita, trasmesse alla Regione ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del d.lgs. 114/1998, sono valutate, in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, entro 150 giorni dall’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo 22, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52.
2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate anche in attesa degli adempimenti comunali di cui all’articolo 22, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia vigente lo strumento attuativo relativo alla zona in cui è ubicata l’area oggetto dell’intervento con specifica destinazione commerciale.
3. Il soggetto richiedente la concessione edilizia relativa all’immobile al quale si riferisce la domanda trasmessa ai sensi del comma 1, deve provvedere agli adempimenti connessi al rilascio della concessione stessa entro 90 giorni dalla notificazione della deliberazione conclusiva positiva della conferenza di servizi prevista all’articolo 29, pena la decadenza della deliberazione stessa.
4. Le domande di autorizzazione concernenti il trasferimento e l’ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, non esaminate entro la data del 24 aprile 1999 per incompletezza dell'istruttoria necessaria alla conclusione del procedimento, sono valutate secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, entro 150 giorni dall’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo 22, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all’articolo 52.
5. Le domande di autorizzazione concernenti l’apertura di centri commerciali metropolitani, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), numero 5), che siano già stati programmati e localizzati dal comune, anche a seguito di apposito avviso pubblico emanato in data anteriore al 25 aprile 1999, sono valutate dalla conferenza di servizi prevista all’articolo 29, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52. I procedimenti avviati ai sensi del presente comma sono conclusi con le modalità previste dal comma stesso, in deroga alle previsioni del documento programmatico di cui all’articolo 11, ovvero in mancanza dello stesso.(48)
6. Le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita, inserite nell’ambito di strutture polifunzionali previste dagli strumenti urbanistici attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, o inserite negli interventi oggetto degli accordi di programma e degli strumenti di contrattazione programmata di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, con prevalenza di superficie destinata ad uso non commerciale, sono rilasciate secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all’articolo 52, qualora: a) sia stata definita l’attrattività sovracomunale dell’intervento da parte dell’amministrazione regionale; b) sia verificato l’incremento occupazionale direttamente connesso; c) l’iniziativa presenti un effettivo interesse turistico.
7. Nelle aree di crisi, già oggetto di leggi regionali di sostegno, al fine di concorrere a fronteggiare le difficoltà produttive ed occupazionali, può essere autorizzata, in deroga agli indici di cui all'articolo 52, la realizzazione dei centri commerciali che siano inseriti e parte complementare di programmi di interventi integrati a forte valenza occupazionale, indirizzati in particolare al settore turistico-ricreativo, ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Nell'ambito delle procedure di approvazione del programma d'intervento integrato, tale autorizzazione è rilasciata secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, ferma restando, ove necessario e qualora ne ricorrano le condizioni, la possibilità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni.
8. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 11, le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita previste nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sono rilasciate secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all’articolo 52.
9. Le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita previste nell'ambito dei piani urbani di parcheggio di cui all'articolo 6 della legge 14 marzo 1989, n. 122, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52.
Art. 54 (Applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. 114/1998)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, continuano ad applicarsi i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 29 luglio 1999 n. 563, sulla base dei quali i comuni, sino e non oltre il 30 aprile 2001, possono sospendere od inibire gli effetti della comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete degli esercizi di vicinato finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
Art. 55 (Applicazione dell’articolo 12, comma 3, del d lgs. 114/1998)
1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, le deroghe previste nell’articolo 12, comma 1 del d.lgs. 114/1998, possono essere osservate nei comuni nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati adottati provvedimenti regionali ai sensi del medesimo articolo 12.
Art. 55 bis (48a) (Disposizioni transitorie in materia di formazione professionale)
1. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti e fino all’affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all’articolo 5, comma 5, sono considerati in possesso del requisito professionale di cui all’articolo 4, comma 3 coloro che: a) hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrati assistiti di cui all’articolo 5 svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 6; b) hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche.
Art. 56 (Prima adozione del documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali.)
1. In fase di prima applicazione ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio il documento programmatico di cui all’articolo 11, previa consultazione degli enti e delle organizzazioni indicate nell'articolo 12, comma 1.
2. Il Consiglio regionale adotta comunque il documento programmatico di cui all'articolo 11, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, i comuni che ricadono negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 13, provvedono, entro i successivi 180 giorni, alla definizione dell'assetto della rete distributiva di cui all'articolo 11, comma 4, scegliendo autonomamente la forma associativa per l'esercizio di detta funzione tra quelle previste dalla l. 142/1990 e successive modificazioni. (49)
CAPO II VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 57 (Adempimenti dei comuni)
1. In fase di prima applicazione e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni procedono al censimento ed alla verifica delle aree destinate al commercio, con riferimento ai posteggi nei mercati, al di fuori di essi, o isolati, nonché alle fiere di qualsiasi tipologia.
2. Sulla base del censimento e delle risultanze della verifica di cui al comma 1, i comuni procedono, entro i successivi 90 giorni, a formalizzare, regolamentare il funzionamento, spostare o sopprimere, ove necessario, i mercati o i posteggi che, pur svolgendosi sul territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano conformi alle vigenti disposizioni.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione ai fini del monitoraggio della rete distributiva.
Art. 58 (Istituzione di nuovi mercati)
1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 33, il comune può istituire nuovi mercati a condizione che abbia provveduto agli adempimenti di cui all’articolo 57, in conformità ai seguenti criteri: a) soddisfacimento degli interessi dei consumatori in termini di realizzazione di idoneo servizio; b) mantenimento di un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione; c) garanzia del rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e del codice della strada; d) possibilità di individuare tipologie merceologiche comprendenti parte dei prodotti di un settore merceologico e di destinare alla vendita di esse tutti o una parte dei posteggi; e) fissazione di un numero minimo di dieci posteggi e di una superficie minima utile per ogni posteggio non inferiore a mq. 20, ad eccezione di quelli destinati ai coltivatori diretti, la cui superficie è determinata dal comune; f) istituzione di posteggi al di fuori delle sedi di mercato, unicamente per la vendita di prodotti tipici locali ed in forma stagionale.
2. Non è consentita l’istituzione di nuove rotazioni e di nuovi posteggi a rotazione, salva la possibilità di trasferire, per motivo di pubblico interesse, posteggi già istituiti a tale scopo alla data di entrata in vigore della presente legge.Sono fatti salvi i diritti acquisiti e le rotazioni con posteggio assegnato a turno già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.(50)
Art. 59 (Rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio)
1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 33, il comune adempie alle disposizioni di cui all’articolo 40, in riferimento ai posteggi disponibili sul territorio, a seguito di istituzione di nuovi mercati ai sensi dell’articolo 58, di cessazione di attività o di decadenza e/o revoca della concessione.
2. Le autorizzazioni e le relative concessioni sono prioritariamente rilasciate a: a) i titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi; b) i titolari di posteggi a rotazione, che restituiscano il titolo originario; c) gli operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato, accertate secondo le modalità di cui all’articolo 61, comma 2.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande lasciando all’operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione.(51)
4. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono presentate con le modalità stabilite nell’articolo 41.
Art. 60 (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)
1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 33, i comuni possono prevedere il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in conformità ai seguenti criteri: a) i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 500 abitanti, i comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti possono rilasciare una sola autorizzazione; b) i comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 750 abitanti; c) i comuni con popolazione residente compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 1.000 abitanti; d) i comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 2.000 abitanti. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, possono essere rilasciate al fine di assicurare la fruibilità del servizio da parte del consumatore, con particolare riguardo alla necessità di approvvigionamento nelle aree in cui non siano insediate attività mercatali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio e dell’adeguato equilibrio delle varie forme di distribuzione. 3. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, sono inviate, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al comune di residenza, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell’ordine cronologico di spedizione della domanda.
Art. 61 (Fiere)
1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’art. 33, il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non inferiore ai tre anni, i posteggi per lo svolgimento delle fiere già istituite sul territorio regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive nelle fiere di riferimento. Qualora non si verifichino le condizioni suddette o si determino condizioni di parità nel numero delle presenze effettive, il Comune procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le C.C.I.A.A. , lasciando all’operatore la facoltà di scegliere tra i prosteggi messi a disposizione.(52)
2. Le modalità di accertamento delle presenze sono stabilite dal comune per quanto concerne il periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; per il periodo successivo le presenze medesime sono accertate sulla base di apposito registro istituito dal comune per ciascuna fiera.
3. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche hanno diritto di presentare al comune sul cui territorio si svolge la fiera, domanda di partecipazione alla fiera medesima.
Art. 62 (Criteri in materia di orari)
1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 33, i comuni determinano gli orari per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche favorendone la massima fruibilità da parte dei consumatori.
2. I comuni, in particolare, si attengono ai seguenti criteri: a) possibilità di prevedere l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio su aree pubbliche anche in ore pomeridiane e serali; b) possibilità di adeguare, anche ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l. 142/1990 e successive modificazioni, gli orari di cui al comma 1, a quelli previsti per l’esercizio dell’attività commerciale su aree private; c) possibilità di riproporre normative derogatorie legate alle presenze ed ai flussi turistici, ove le normative medesime siano già state applicate ai sensi delle previgenti disposizioni.
Art. 62bis (53)(Autorizzazioni stagionali)
1. I comuni possono rilasciare le autorizzazioni per l’esercizio della vendita su aree pubbliche dei prodotti tipici stagionali esclusivamente nei seguenti periodi: a) dal 1° aprile al 30 ottobre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi; (54) b) dal 1° ottobre al 31 marzo per la vendita dei prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.(55)
Art. 63(Conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112)
1. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su posteggio, rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, è convertita d’ufficio nell’autorizzazione prevista dall’articolo 28, comma 3, del d.lgs. 114/1998 dal comune sede del posteggio. A seguito della conversione sono rilasciati tanti titoli autorizzatori per quanti sono i posteggi concessi al titolare.
2. L’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 4, della l. 112/1991, è convertita d’ufficio nell’autorizzazione prevista dall’articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998 dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione stessa.
2 bis. La nuova autorizzazione rilasciata per conversione non pregiudica i diritti acquisiti con la autorizzazione originaria, quali presenze effettive registrate nei mercati e nelle fiere. (56) 2 ter. Le autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) rilasciate da comuni di altre regioni a soggetti che abbiano trasferito la propria residenza o la sede legale nel Lazio sono convertite, previa richiesta dell’interessato, dal comune di nuova residenza. (56)
3. I soggetti titolari dell’autorizzazione prevista dalla l.112/1991 continuano ad esercitare l’attività relativa, fino al rilascio, da parte dei comuni, del titolo autorizzatorio convertito, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge.
4. Sono convertite ai sensi e con le modalità del presente articolo anche le autorizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la conversione prevista dall’articolo 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1996, n. 248.
Art. 64 (Prima adozione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il documento programmatico di cui all’articolo 33, è adottato secondo le procedure e nei termini previsti nell’articolo 56.
Art. 65 (Procedimenti in corso)
1. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni previste nell’articolo 2, comma 3, della l. 112/1991, all’esame della commissione regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 42, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti entro 90 giorni dalla data medesima.
CAPO III REGIME TRANSITORIO DELL'OSSERVATORIO
Art. 66 (Prima costituzione dell’Osservatorio)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione procede agli adempimenti previsti nell’articolo 8, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare: a) la legge regionale 12 settembre 1994, n. 42; b) la legge regionale 15 maggio 1997, n. 7.
Art. 68 (57) (Norma finanziaria)
1. Per gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo".
1 bis. Per le finalità di cui all’ articolo 5 è istituito apposito capitolo di spesa nell’ambito dell’UPB B31, con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. (58)
Art. 69 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.]
Note:
(1) Legge abrogata dall'articolo 107, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22; vedi anche la relativa disciplina transitoria
(1a) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(1b) Alinea sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(2) Comma aggiunto dall'articolo 67, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(2.1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(2.2) Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(2.2.1) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(2a) Articolo sostituito dall'articolo 111, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(2a1) Comma sostituito dall'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(2a2) Comma inserito dall'articolo 31, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(2a3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(2a4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 2, letterea b) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(2b) Lettera sostituita dall'articolo 111, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2004, n. 4
(2b) Articolo sostituito dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(2c) Articolo abrogato dall'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(2d) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, letterea b) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(3) Articolo sostituito dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21
(4) Articolo sostituito dall'articolo 23, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21
(4a) Articolo abrogato dall'articolo 23, comma 3 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21
(5) Lettera inserita dall'articolo 82, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(6) lettera modificata dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(7) Lettera modificata dall'articolo 40 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29
(8) lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(9) Comma già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2000, n. 17 e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12 e da ultimo dall'articolo 67, comma 3, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(10) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(11) Lettera modificata dall'articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29
(12) Lettera modificata dall'articolo 82, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(13) Lettera aggiunta dall'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e poi sostituita dall'articolo 67, comma 3, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(14) Comma aggiunto dall'articolo 67, comma 3, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(15) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(16) Lettera modificata dall'articolo 67, comma 4, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(17) Lettera inserita dall'articolo 67, comma 4, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(18) comma modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(19) comma modificato dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(20) comma sostituito dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(21) comma modificato dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(22) comma modificato dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(23) comma modificato dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(24) comma modificato dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(25) comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(25a) Numero sostituito dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(26) articolo sostituito dall'articolo 82, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e poi abrogato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(27) articolo inserito dall'articolo 82, comma 4 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(28) articolo inserito dall'articolo 67, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(29) numero modificato dall'articolo 84, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24.
(30) articolo inserito dall'articolo 84, comma 2 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24.
(31) lettera sostituita dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(32) comma modificato dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(33) comma modificato dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(33a) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 122 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17
(34) comma modificatto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(35) comma aggiunto dall'articolo 67, comma 6 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(36) comma modificato dall'articolo 67, comma 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(37) comma aggiunta dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(38) comma modificato dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(39) comma abrogato dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(40) comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(41) comma modificato dall'articolo 67, comma 8 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, poi sostituito dall'articolo 111, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 30 ottobre 2008, n.19
(42) articolo inserito dall'articolo 67, comma 9 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(42a) Rubrica modificata dall'articolo 3, comma 121, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17
(42b) Articolo modificato dall'articolo 3, comma 121, lettera b) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17
(43) comma modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 novembre 2007, n. 19, dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 6, dall'articolo 10, comma 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 e da ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 11
(43a) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 11; al riguardo vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 2 della medesima l.r. n. 11 del 2013
(43b) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 9 novembre 2007, n. 19
(44) articolo sostituito dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(44a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 novembre 2007, n. 19
(45) comma aggiunto dall'articolo 67, comma 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e poi modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 novembre 2007, n. 19
(45.1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 9 novembre 2007, n. 19
(45a) Articolo inserito dall'articolo 111, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(46) comma modificato dall'articolo 79, comma 3, lettera c) della legge regionale 16 aprile 2002, n.8 e poi sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 novembre 2007, n. 19
(47) comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(47a) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 9 novembre 2007, n. 19
(48) comma modificato dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(48a) Articolo inserito dall'articolo 32, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26
(49) comma modificato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(50) comma modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(51) comma modificato dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(52) comma sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(53) articolo inserito dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12;
(54) lettera modificata dall'articolo 89, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 e poi modificata dall'articolo 17, comma 11 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9;
(55) lettera modificata dall'articolo 89, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
(56) Comma inserito dall'articolo 111, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(57) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B31900
(58) Comma aggiunto dall'articolo 111, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
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