L.R. 19 Gennaio 1993, n. 2 |
Consolidamento, risanamento igienico-sanitario e riacquisizione della titolarità dell'abitato storico del comune di Calcata. (1) |
Art. 1
(Consolidamento e sistemazione idrogeologico-sanitaria del centro storico) 1. Ferme restando le agevolazioni ed i benefici riconosciuti dal titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445, a favore della comunità trasferita nel nuovo abitato di Calcata a seguito del suo inserimento, con regio decreto 27 giugno 1935, n. 1615, nella tabella "E" allegata alla predetta legge n. 445 del 1908, l'originario centro abitato di Calcata viene ammesso a consolidamento con relativa sistemazione idrogeologico-sanitaria ed inserito quindi nella tabella "D" della stessa legge. Art. 2 (Dichiarazione di pubblica utilità) 1. Le opere di consolidamento di cui all'art. 1 nonchè quelle volte al recupero della funzionalità del sistema infrastrutturale del centro storico del comune di Calcata sono dichiarate di pubblica utilità. 2. Tra le predette opere non sono compresi lavori di riparazione di fabbricati privati. Art. 3 (Procedure) 1. Il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo, sentito l'ufficio geologico regionale, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il comune di Calcata, un progetto esecutivo eventualmente suddiviso in lotti annuali, per le opere di cui all'art. 1. 2. Il progetto è approvato dal comune di Calcata, il quale provvede alla sua realizzazione, sotto il controllo tecnico del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo e dell'Assessorato ai lavori pubblici della Regione, dopo l'approvazione della seconda sezione del Comitato tecnico consultivo regionale (CTCR). 1. I proprietari degli immobili situati nell'abitato storico del comune di Calcata, già obbligati a provvedere alla demolizione degli stessi ai sensi dell'art. 72 della legge n. 445 del 1908, mantengono la titolarità degli immobili in quanto non più soggetti a demolizione ai sensi della presente legge, a condizione che provvedano al versamento della somma di cui al comma 2. 2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, i soggetti che, ai sensi della l. 445/1908, abbiano beneficiato dell'assegnazione gratuita di un'area di 100 (cento) metri quadrati ove edificare la nuova abitazione, per mantenere la titolarità degli immobili di cui al comma 1, debbono provvedere, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al versamento della somma corrispondente al prezzo del terreno stimato all'atto dell'esproprio ed attualizzato, a cura del settore decentrato opere e reti di servizi e mobilità, sulla base degli appositi indici ISTAT, alla data di entrata in vigore della presente legge (1a). 3. Il versamento della somma, determinata con le modalità stabilite nel comma 2, è effettuato mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, indicando la causale del versamento (1b). Art. 5 (Norme finanziarie) 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di L. 1 miliardo che viene iscritta nel capitolo n. 11710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e con la seguente denominazione: "Spese per i lavori di consolidamento e recupero dell'abitato storico di Calcata" alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29822, lettera n). 2. Per gli anni successivi si provvederà alla copertura finanziaria con leggi di approvazione del bilancio dei rispettivi anni sulla base degli importi previsti dal progetto esecutivo di cui all'art. 3 (2). Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul BUR 1 febbraio 1993, n. 3 (S.O. n. 5). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 ottobre 1993, n. 39 (S.S. n. 3). (1a) Comma sostituito dall'art.38, comma 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. (1b) Comma così sostituito dall'art.38, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. (2) Il limite di spesa previsto dal presente articolo è stato elevato a L. 3 miliardi dall'art. 8, comma 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |