Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonchè per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale (1)

Numero della legge: 4
Data: 16 marzo 2015
Numero BUR: 22
Data BUR: 17/03/2015

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI. SISTEMA
DI INTERVENTI. STRUMENTI

Art. 1
(Finalità)


1. La presente legge, in coerenza con l’articolo 9, comma 1 dello Statuto e nel rispetto della normativa europea e statale vigente, disciplina un sistema organico di interventi diretto, in particolare, alla tutela, alla gestione e al controllo di tutte le specie di fauna selvatica presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio regionale e alla conservazione dei relativi habitat, alla prevenzione e all’indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa, nonché a una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria.




Art. 2
(Sistema di interventi)


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove, favorisce o realizza, in particolare, il seguente sistema di interventi:
a) lo studio della biologia, dei comportamenti e del tipo di alimentazione della fauna selvatica, al fine di favorirne, anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agricoli, la conservazione;
b) la ricerca, il monitoraggio e il controllo sullo stato di conservazione delle diverse specie di fauna selvatica e dei relativi habitat, con particolare riferimento alla fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva 09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) la predisposizione e l’adozione di piani di azione per la conservazione, la gestione e il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche nonché la valutazione dei risultati ottenuti in attuazione dei piani stessi;
d) il controllo delle specie di cui all’articolo 2, comma 2bis della l. 157/1992 e successive modifiche, finalizzato all’eradicazione o al controllo;
e) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per l’attuazione di misure, anche di tipo gestionale, dirette alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane;
f) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per le attività di controllo della fauna selvatica finalizzate alla (1a):
1) ricomposizione degli squilibri ecologici all’interno delle aree naturali protette regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11, comma 4 e 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e dall’articolo 27, comma 3 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;
2) tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 della l. 157/1992 e successive modifiche e dall’articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche;
g) la verifica e la valutazione delle ragioni che ammettono l’esercizio del prelievo in deroga di cui agli articoli 19 bis della l. 157/1992 e successive modifiche e 35 bis della l.r. 17/1995 e successive modifiche, nonché la predisposizione della relazione sull’attuazione delle deroghe che la Giunta regionale, ai sensi degli stessi articoli, è tenuta a trasmettere ai competenti organi statali e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) la definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l’attuazione di piani di abbattimento selettivo, finalizzati al prelievo di selezione, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 e dal comma 7 dell’articolo 18 della l. 157/1992 e successive modifiche, degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, secondo quanto previsto dall’articolo 11-quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; (2)
i) il rilevamento, l’analisi, l’elaborazione, la gestione, la diffusione e l’archiviazione, nel rispetto dei metodi e delle direttive stabiliti dall’ISPRA, in concorso o collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti e particolarmente qualificati e specializzati in materia, dei dati relativi:
1) all'attività riproduttiva e alla consistenza della fauna selvatica stanziale;
2) alle fluttuazioni, sotto il profilo dei periodi e della consistenza, delle popolazioni di avifauna migratoria;
3) ai prelievi stagionali di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili;
l) l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria;
m) lo svolgimento di specifici corsi, anche in concorso o collaborazione con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati e specializzati, per la formazione e l’aggiornamento professionale di operatori faunistici impiegati, in particolare, nella cattura temporanea e nell’inanellamento della fauna selvatica a scopo scientifico, nel controllo della stessa fauna attraverso metodi selettivi;
n) l’elaborazione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo riguardanti la fauna selvatica, come pure l’organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sulla fauna stessa, anche in collaborazione con istituti scientifici, istituzioni scolastiche ed enti di gestione delle aree naturali protette, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela, gestione e controllo.


Art. 3
(Struttura organizzativa regionale. Comitato scientifico per la fauna selvatica)


1. All’attuazione e al coordinamento del sistema di interventi di cui all’articolo 2 è preposta, con il concorso del Comitato scientifico per la fauna selvatica di cui al comma 4, un’apposita struttura organizzativa a responsabilità dirigenziale, istituita ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, ordinata all’interno della direzione regionale competente in materia di agricoltura, alla cui organizzazione si provvede ai sensi del medesimo r.r. 1/2002 e successive modifiche (2a).
2. La struttura organizzativa di cui al comma 1, di seguito denominata Struttura, per tutti gli interventi di cui all’articolo 2 che interessano il territorio delle aree naturali protette regionali, opera in collaborazione con la direzione regionale competente in materia di ambiente e in conformità alla l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. La Struttura, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia una dettagliata relazione sull’attuazione del sistema di interventi di cui all’articolo 2 e sui risultati conseguiti nell’anno precedente, con particolare riferimento agli obiettivi individuati nel programma operativo di cui all’articolo 8, evidenziando eventuali difficoltà operative e criticità riferite ai singoli interventi. (3)
4. Nell’ambito dell’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, è istituito il Comitato scientifico per la fauna selvatica, di seguito denominato Comitato, che opera secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
5. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto dal direttore generale pro-tempore dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)) e successive modifiche, che svolge funzioni di Presidente, e da ulteriori sette componenti, tutti in possesso di diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale e di comprovata professionalità attinente al ruolo in esso ricoperto, di seguito indicati:
a) un esperto in ornitologia;
b) un esperto in gestione faunistica;
c) un esperto in tecniche agricole e perizie estimative;
d) un esperto in forestazione e gestione ambientale;
e) un esperto in legislazione venatoria e ambientale;
f) un dottore agronomo iscritto all’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali da almeno cinque anni;
g) un esperto in rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione dati. (4)

6. I componenti del Comitato diversi dal presidente sono designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale (4a), previa emanazione di apposito avviso pubblico per l’acquisizione delle relative candidature. La carica di componente del Comitato, ferma restando l’applicazione delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
7. Il Comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti, fatto salvo quanto previsto per il presidente, alla scadenza possono essere riconfermati. Il Comitato elegge al suo interno un vice presidente, che provvede a convocarlo e presiederlo su delega del presidente ovvero in caso di assenza o impedimento dello stesso, e le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. I compiti di segreteria del Comitato e di supporto amministrativo allo stesso sono assicurati da unità di personale in servizio presso la Struttura.
8. Il Comitato, nell’ambito delle attività della Struttura, provvede, in particolare, a:
a) formulare proposte;
b) esprimere pareri;
c) svolgere attività di assistenza e di consulenza tecnico-scientifica, anche attraverso l’elaborazione di studi e ricerche;
d) svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale.
9. Il Comitato, opera in stretto raccordo e sotto il coordinamento della Struttura. Partecipano alle riunioni del Comitato gli Assessori regionali competenti in materia di agricoltura e ambiente, i direttori delle corrispondenti direzioni regionali e il responsabile della Struttura ovvero i rispettivi delegati, nonché i responsabili di strutture organizzative regionali che l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, in ragione dello specifico tema trattato, ritenga utile far partecipare.
10. Ai componenti del Comitato, fatta eccezione per il presidente, in ragione della particolare qualificazione e professionalità richieste, si applicano, nel rispetto della vigente normativa, le disposizioni di cui all’articolo 387 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.
11. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, diversi da quelli per i quali la vigente normativa statale prevede una specifica competenza dell'ISPRA, la Struttura può avvalersi, previo accordo, della collaborazione dello stesso ISPRA.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 della l.r. 17/1995 e successive modifiche, gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d), e), f), numero 2), g), i), l) e n) sono realizzati anche con la collaborazione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia di cui all’articolo 28 della medesima legge regionale, nei limiti delle rispettive competenze territoriali.

Art. 4  (5) 

(Sostegno agli interventi per la fauna selvatica)

1. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione, da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sono stabiliti, nel rispetto della legislazione europea e statale vigente in materia nonché del comma 3 bis e degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, i criteri e le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l’indennizzo dei danni da fauna selvatica e inselvatichita nonché le modalità di vendita delle carni di animali commestibili abbattuti. (5a)

2. Il regolamento persegue la finalità di razionalizzare e coordinare le attività tra tutti i soggetti coinvolti, tra i quali la Direzione regionale agricoltura, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, la Direzione regionale ambiente, gli enti di gestione delle aree naturali protette, gli ambiti territoriali di caccia (ATC), gli istituti a gestione privata previsti dalla l.r. 17/1995 e i servizi veterinari della Direzione regionale sanità per le modalità di vendita delle carni di animali commestibili abbattuti. Inoltre il regolamento, al fine di supportare le autorità competenti nell’emanazione delle ordinanze finalizzate a perseguire il contenimento dei danni, individua gli elementi tecnici minimi di base utili alla predisposizione delle ordinanze stesse.

3. Il regolamento, ai fini di una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa, prevede la possibilità di segnalazione dei danni subiti da parte delle imprese agricole e la verifica, la valutazione e il successivo indennizzo da parte di tutti i soggetti competenti anche attraverso l’utilizzo dei soggetti individuati dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura). In ogni caso la gestione dei danni sia sul territorio a caccia programmata così come previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sia negli istituti previsti dalla medesima norma, è di competenza della struttura che si avvale delle aree decentrate dell’agricoltura (ADA). Inoltre, il regolamento deve prevedere (5b):

a) il riferimento alla prevenzione, il coordinamento di tutti i soggetti di cui al comma 2, la realizzazione, anche congiunta, delle attività e la individuazione, quale attività prioritaria, del contenimento delle specie invasive per la limitazione dei danni nei confronti delle attività di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e alla pubblica incolumità; la prevenzione prevede anche la disciplina in materia di selecontrollo; (5c)

b) il riferimento alla valutazione e al rilevamento dei danni, la centralizzazione dei dati relativi agli stessi presso una unica banca dati istituita presso la Direzione regionale agricoltura oltre alla individuazione dei soggetti preposti al rilevamento e alla valutazione del danno, alla individuazione di uniformi procedure e tempistiche per il rilevamento del danno e dei relativi criteri di valutazione; la medesima banca dati deve essere considerata “banca dati centrale” in grado di assicurare la conservazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi alla gestione faunistica venatoria della Regione; (5d)

c) in riferimento all’indennizzo, l’identificazione dei tempi di erogazione e delle procedure amministrative tra i soggetti coinvolti; (5e)

d) in riferimento alla vendita delle carni di animali commestibili prelevati, l’individuazione dei criteri di sviluppo e sostegno delle filiere agricole e della multifunzionalità dell’impresa agricola, attraverso la vendita delle carni di animali, previo accertamento veterinario.

3 bis. In ogni caso all’interno del regolamento deve essere previsto che:

a)  il finanziamento delle misure di prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nonché i contributi sui premi per contratti assicurativi diretti alla copertura dei danni medesimi, sono riconosciuti, in via prioritaria, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, in relazione alle attività individuate dall’articolo 2 della l.r. 14/2006;

b) al finanziamento delle misure di prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, che si verificano all’interno di un’area naturale protetta, vi provvede, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, l'ente di gestione della stessa;

c) la raccolta dei dati necessari all’individuazione delle opportune azioni di prevenzione è facilitata, anche attraverso la soppressione dei diritti istruttori, a favore dei soggetti preposti alla valutazione e/o all’ indennizzo dei danni e a carico dei soggetti che presentano istanza di indennizzo;

d) in ogni caso, la struttura è responsabile della sorveglianza sulla corretta applicazione delle procedure di valutazione dei danni, anche avvalendosi di verifiche a campione;

e) al fine di salvaguardare il reddito dell'impresa agricola, si rende necessario individuare i criteri e le modalità per la determinazione e la concessione di contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica, subordinatamente all’istituzione del relativo fondo nel bilancio di previsione regionale;

f) in materia di selecontrollo, in uno specifico articolo ad esso dedicato, vengono disciplinati:

1) un’unica modalità di formazione dei selecontrollori effettuata secondo programmi concordati con l’ISPRA, erogata dai soggetti accreditati alla formazione presso la Regione e con un unico formato di attestato di formazione in cui deve essere prevista l’identità visiva della Regione;

2) la presenza e il regolare aggiornamento, nella banca dati centrale, dell’elenco dei selecontrollori. (5f)

3 ter. Con il regolamento di cui al comma 1, sono, altresì, stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità per la predisposizione e l’attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h). (5f)

3 quater. Relativamente al controllo della fauna selvatica si applicano, nel rispetto della normativa statale vigente, le disposizioni di cui all’articolo 35 della l.r. 17/1995 e successive modifiche. (5f)

4. Sino alla approvazione del regolamento, il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 è approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.


CAPO II
PREVENZIONE E INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI
DALLA FAUNA SELVATICA E CONTROLLO DELLA STESSA




Art. 5
(Promozione e finanziamento di misure di prevenzione
dei danni causati dalla fauna selvatica)


1. Ai fini della prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), la Regione promuove e finanzia le misure individuate con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8.
2. Tra le misure di cui al comma 1, rientrano in particolare:
a) la realizzazione e la manutenzione di opere, quali le recinzioni, dirette alla difesa delle colture agricole e degli allevamenti;
b) la realizzazione di sistemi di alimentazione complementare, quali le coltivazioni a perdere e il foraggiamento dissuasivo.


Art. 6
(Promozione e finanziamento di interventi di controllo della fauna selvatica)


1. Al fine di favorire il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), la Regione promuove e finanzia, gli interventi individuati con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 e riguardanti, in particolare, quelle specie che per la loro presenza e densità eccessive, riducono la naturale rinnovazione delle risorse forestali, provocano squilibri ai sistemi ecologici, danni all’agricoltura e agli assetti idrogeologici del territorio.

Art. 7
(Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. Oltre quanto previsto in materia di indennizzo all’ articolo 4, l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole è a carico dei:

a)  titolari di aziende faunistiche-venatorie, aziende agro-turistico-venatorie, centri privati di produzione della fauna selvatica, allevamenti di fauna selvatica e zone addestramento cani, qualora i danni si siano verificati nei fondi inclusi nelle medesime strutture;

b) titolari delle zone per le prove cinofile, qualora i danni si siano verificati nei fondi ricompresi in tali zone;

c)  proprietari o conduttori dei fondi di cui all’articolo 15, commi 3 e 8 della l. 157/1992 e successive modifiche, qualora i danni si siano verificati nei fondi medesimi. (5g)

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e a quelli di prevenzione e indennizzo dei danni a persone o a cose causati dalle specie di fauna selvatica di cui agli articoli 2, comma 1 e 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modifiche. (5g1)

3. Rientrano tra i danni indennizzabili quelli causati all’esercizio delle attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e successive modifiche, in particolare quelli riferiti:

a) alle colture erbacee, orticole ed arboree, ad eccezione di quelle destinate all’autoconsumo;

b) agli animali da reddito;

c) alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;

d) alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre. (5g1)



Art. 8
(Programma operativo annuale)


1. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari e le organizzazioni agricole, sulla base del regolamento di cui all’articolo 4, con apposita deliberazione approva, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, il programma operativo annuale degli interventi (5h) previsti dall’articolo 2, di seguito denominato programma. (6)

2. Il programma individua gli interventi che la Regione realizza, nel suo complesso e nell’interezza del territorio, nell’anno di riferimento e, rispetto ad essi, indica in particolare:

a) gli obiettivi e le relative priorità e i tempi di realizzazione;

b) i soggetti attuatori di ogni singolo obbiettivo individuato;

c) lo svolgimento delle attività di verifica, monitoraggio e raccolta dei dati;

d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie, avendo riguardo, relativamente alle seconde, anche agli stanziamenti previsti in programmi che attivano risorse europee e statali. (7)

3. Il programma operativo individua e aggiorna annualmente:

a) gli elementi tecnico-economici necessari al calcolo degli indennizzi da valutare sulla base dei criteri individuati dal regolamento;

b) i contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica, concessi secondo i criteri individuati dal regolamento di cui all’articolo 4.(8)
4. (9)
5. (9)
6. (9)


CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione)

1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa in vigore dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vengono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
4. I regimi di aiuto di Stato relativi al settore agricolo e forestale sono concessi, tenuto conto delle relative decisioni di autorizzazione, in conformità all’orientamento 14/C204/01 della Commissione, del 1° luglio 2014, relativa a orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n.C204 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui ai punti 735 e seguenti.

Art. 10
(Disposizioni finali e transitorie)


1. Entro trenta giorni dalla data di istituzione della Struttura, la Giunta regionale, previa attività ricognitiva, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, con apposita deliberazione:
a) trasferisce alla Struttura i compiti che l’Osservatorio faunistico-venatorio regionale, istituito ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 17/1995 e successive modifiche, esercita ai sensi della medesima legge regionale, nonché le risorse tecniche e strumentali dello stesso Osservatorio;
b) dichiara la soppressione dell’Osservatorio faunistico-venatorio regionale.
2. La definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l’attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) avviene nel rispetto della vigente normativa statale in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 bis, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nelle more dell’esecutività della deliberazione di approvazione del primo programma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 42 e 42 bis della l.r. 17/1995 e successive modifiche, dell’articolo 1, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo al fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali e dell’articolo 35 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo al fondo per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali.




Art. 11
(Abrogazioni)


1. Dalla data di esecutività della deliberazione di cui all’articolo 10, comma 1, sono o restano abrogate le disposizioni e gli atti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare:
a) alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995 e successive modifiche le parole: “, nonché dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio)”;
b) l’articolo 18 della l.r. 17/1995 e successive modifiche.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, dalla data di esecutività della deliberazione di cui all’articolo 8, sono o restano abrogate le disposizioni e gli atti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare:
a) gli articoli 42 e 42bis della l.r. 17/1995 e successive modifiche;
b) il comma 18 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo al fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali;
c) l’articolo 35 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo al fondo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali.


Art. 12
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:
a) in riferimento agli interventi da adottarsi all’interno delle aree naturali protette, mediante l’istituzione, nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” del fondo denominato: “Fondo per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, il controllo e la conservazione della stessa, nelle aree naturali protette”, nel quale confluiscono, per gli anni 2015 e 2016, le risorse pari a 250.000,00 euro iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” e del fondo denominato “Fondo per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese di parte corrente in materia”, nel quale confluiscono, a decorrere dall’anno 2015, le risorse pari a 100.000,00 euro iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente, di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”. Nei suddetti fondi confluiscono, altresì, le residue disponibilità iscritte in bilancio nell’ambito del programma 05 della missione 09;
b) in riferimento agli interventi da adottarsi al di fuori delle aree naturali protette, mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, del fondo denominato “Fondo per la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette”, nel quale confluiscono, a decorrere dall’anno 2015, le risorse pari a 200.000,00 euro iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio nell’ambito del programma 02 della missione 16. Al risarcimento dei danni causati dall’attività venatoria ai sensi dell’articolo 26 della l. 157/1992 e successive modifiche si provvede, nei termini e con le modalità definite dal programma, nell’ambito delle risorse di cui al suddetto fondo;
c) in riferimento ai contributi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b), si provvede con la legge di bilancio regionale 2016-2018, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. (10)
2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, gli eventuali proventi derivanti dagli abbattimenti selettivi di cui all’articolo 4, nel rispetto delle modalità ivi indicate, previo versamento all’entrata del bilancio regionale, nonché le risorse iscritte nell’ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee d’intervento in essi previste.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, si provvede, a decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.




Art. 13
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 17 marzo 2015, n. 22

(1a) Vedi anche deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 847

(2) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 21, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(2a) Vedi determinazione del direttore della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca 24 luglio 2015, n. G09268 e nota del Segretario generale della Giunta regionale del Lazio del 15 giugno 2015, prot. n. 324441

(3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 21, lettera b) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(4) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4a) Vedi decreto del Presidente del Consiglio del 23 novembre 2017, n. 88 "Designazione di sette componenti del Comitato scientifico per la fauna selvatica ex art. 3 della l.r. 4/2015 e ss. mm.)

(5) Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 21, lettera c) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(5a) Alinea modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5b) Alinea modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5c) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5d) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5e) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 5), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5f) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 6), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5g) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5g1) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5h) Vedi deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 413 (BUR 9 agosto 2016, n. 63) e deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2017, n. 670 (BUR 7 novembre 2017, n. 89 s.o. n. 1)

(6) Comma modificato dall'articolo 17, comma 21, lettera d) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(7) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 21, lettera e) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(8) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(9) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(10) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.