L.R. 21 Aprile 2016, n. 3 |
Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (1) |
1. La Regione sostiene l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle piccole utilizzazioni locali mediante l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili, nell’ambito dei principi generali derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia e della normativa statale di attuazione di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche. (1a) 2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99). 3. La presente legge contribuisce alla riduzione delle emissioni in atmosfera e migliora la qualità dell’aria per la protezione della salute e dell’ambiente. 4. La Regione può individuare risorse per incentivare la diffusione e l’installazione degli impianti di cui al comma 1 nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, di cui al comma 5, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. 5. La Regione, ogni anno, programma fondi UE specifici o partecipa a progetti UE internazionali, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Art. 2
(Definizioni)
1) sonde geotermiche orizzontali: dispositivi installati all’interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale; 2) sonde geotermiche verticali: dispositivi installati all’interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno; (1d) z bis) impianto a pompa di calore geotermica: impianto tecnologico in cui è presente almeno una pompa di calore geotermica, così come definita alla lettera z sexies). Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalità free-cooling o free-heatinggeotermici;(1e) z ter) potenza termica: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell’impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore; (1e) z quater) fluido termovettore: fluido circolante nell’impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l’utilizzo del calore; (1e) z quinquies) test di risposta termica o TRT: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche; (1e) z sexies) pompa di calore geotermica: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un’altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell’edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata; (1e) z septies) procedura abilitativa semplificata o PAS: procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) e successive modifiche; (1e) z octies) registro impianti geotermici: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti geotermici. (1e) 2. Agli ulteriori termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle relative norme di attuazione deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa dell’Unione europea e statale vigente in materia. Art. 3
(Disposizioni applicabili alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)
2 bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche e all’articolo 826 del codice civile. (2a)
1 bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale, fermi restando gli oneri per l’utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili. (3a)
a) è considerata attività a edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente, ai sensi dei paragrafi 11 e 12 dell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche: 1) siano realizzati per gli edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto e in ogni caso inferiore a 50 kilowatt; 3) siano costituiti da sonde geotermiche che si estendono orizzontalmente, verticalmente, o in entrambe le direzioni, con estensione, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna; b) è autorizzata mediante Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni: 1) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna; 2) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 100 kW;”; c) è soggetta a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) da presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b). (3c)
2 bis. La Regione effettua, mediante il RIG, il monitoraggio annuale sulla diffusione degli impianti di produzione di calore, di energia, o di entrambi i precedenti da risorsa geotermica, comunicandone l’esito al Ministero competente, ai fini della determinazione dell’energia rinnovabile prodotta. (3f) 4 bis. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono, altresì, definite le modalità per l’esercizio dei controlli a campione relativamente al rispetto, da parte del proprietario dell’impianto, degli adempimenti previsti dalla presente legge, al fine di verificare la rispondenza tra i dati inseriti nel RIG e gli impianti effettivamente realizzati. (3g) 1. L’installazione di impianti geotermici di cui alla presente legge è vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree critiche per prelievi idrici di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2009, n. 445 (D.C.R. 27 settembre 2007, n. 42 – art. 19, comma 2 – Provvedimenti per la tutela dei laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica alla D.G.R. 1317 del 5 dicembre 2003) e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto idrogeologico individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di assetto idrogeologico, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili tenendo conto delle aree ove esiste sfruttamento termale delle acque. (3d) 2. I divieti nelle aree critiche per prelievi idrici di cui alla deliberazione della Giunta regionale 445/2009 non riguardano l’installazione di impianti geotermici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t). 3. L’installazione d’impianti geotermici in aree soggette a tutela archeologica, paesaggistica e ambientale è soggetta ai nulla osta ed agli ulteriori provvedimenti di autorizzazione preliminari, da parte degli organi amministrativi competenti per territorio, previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali. 4. È vietata l'installazione di impianti geotermici che implicano la realizzazione di pozzi in tutte le aree della Regione, individuate anche nella Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, in cui si riscontra una fuoriuscita anomala di gas endogeni nocivi alla salute umana. (4) 5. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze, secondo i criteri definiti con il regolamento di cui all’articolo 9. 1. La Città metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge accedendo alle informazioni contenute nel RIG.(4a) 2. Il proprietario degli impianti è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività nonché a fornire le informazioni rilevanti per gli scopi di cui alla presente legge. 3. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge sono soggetti, a cura e a spese del detentore del titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di cui all'articolo 9. A tal fine, i tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente provvedono alle operazioni di collaudo ed alle certificazioni di fine lavori attraverso un controllo di tutte le componenti impiantistiche e del geoscambiatore e inviano il relativo attestato alla Regione e alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente. (4b) 4. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi dell’articolo 8.
8. La costruzione di impianti di cui alla presente legge in violazione dei divieti e dei vincoli previsti all’articolo 6 è assoggettata, a carico del proprietario degli impianti, al pagamento di una sanzione pari a 50.000,00 euro, oltre alla immediata chiusura dell’impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente. Art. 9 (Regolamento di attuazione ed integrazione) 1. La Giunta regionale con uno o più regolamenti di attuazione ed integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce:(5) a) i criteri e le modalità relativi ai procedimenti di autorizzazione di cui all’articolo 4; b) i criteri per l’adozione delle procedure semplificate, nonché le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di cui all’articolo 4, comma 3; c) le caratteristiche del RIG, le relative modalità di registrazione e gestione, nonché le modalità per l’esercizio dei controlli a campione, di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 4 bis, ivi comprese le modalità di registrazione di cui all’articolo 10; (6) d) i criteri per la redazione della Carta idro-geo-termica regionale di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi; e) i criteri per la valutazione del grado di interferenza tra sistemi di sfruttamento; f) le modalità per lo svolgimento del potere di vigilanza da parte della Regione e delle operazioni di collaudo e di certificazione di cui all’articolo 7. Art. 10
(Disposizione transitoria) 1. I proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico esistenti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad effettuare la registrazione al RIG di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c). Art. 11
(Disposizione finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Art. 12
(Entrata in vigore)
(1a) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (1b) Lettera modificata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (1c) Lettera sostituita dall'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (1d) Lettera sostituita dall'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (1e) Lettera inserita dall'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 4), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (1f) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 40, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (2a) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (3) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 40, lettera b) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (3a) Comma inserito dall'articolo 73, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (3b) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (3c) Lettera modificata dall'articolo 73, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e successivamente modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (3d) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (3e) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (3f) Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (3g) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 1, lettera d), numero 3), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (4) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 40, lettera c) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (4a) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4b) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4c) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4d) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4e) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4f) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera e), numero 4), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (5) Vedi deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2018, n. 385 "Disposizioni attuative della legge regionale n. 3 del 21 aprile 2016 in merito all'applicazione delle procedure autorizzative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico" (BUR 31 luglio 2018, n. 62). Vedi, anche, determinazione del Direttore della direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti del 21 marzo 2017, n. G03507 "Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre alla Convenzione Reg. Cron. n. 12030 dell'11/11/2009, stipulata in data 30 ottobre 2009, per il "Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l'utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente" – Stralcio "Regolamento attuativo della L.R. n. 3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (R.I.G.)" e determinazione del Direttore della direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti del 13 ottobre 2017, n. G13876 "Approvazione dell’appendice all’Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre, Reg. Cron. n. 19998 del 28/03/2017, riguardante gli lo stralcio degli aspetti tecnici previsti dalla Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3, “Regolamento attuativo della L.R. n. 3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (R.I.G.)" (6) Lettera sostituita dall'articolo 35, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |