L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/b |
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. (artt. 91-209) (1) (1a) (1b) |
Sommario TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA Art. 1 Finalità Art. 2 Definizione della disciplina TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI Art. 3 Ruolo della Regione Art. 4 Ruolo della provincia Art. 5 Ruolo del comune Art. 6 Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani Art. 7 Ruolo della comunità montana CAPO II CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI Art. 8 Ripartizione delle funzioni Art. 9 Criteri CAPO III AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni Art. 11 Area metropolitana Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata CAPO IV MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE Art. 13 Personale Art. 14 Patrimonio Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti Art. 16 Finanziamento degli investimenti degli enti locali CAPO V INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva Art. 18 Servizio generale di monitoraggio Art. 19 Poteri sostitutivi CAPO VI STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE Art. 20 Conferenza permanente Regione-autonomie locali Art. 21 Conferenza metropolitana Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economicosociali [abrogato] Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo CAPO VII RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali Art. 26 Ruolo delle cooperative Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato Art. 28 Ruolo delle associazioni CAPO VIII SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO Art. 29 Consulenza Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa Art. 31 Formazione Art. 32 Sistema informativo automatizzato TITOLO III SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 33 Oggetto CAPO II AGRICOLTURA Art. 34 Oggetto Art. 35 Funzioni e compiti della Regione Art. 36 Funzioni e compiti delle province Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni Art. 38 Funzioni e compiti delle comunità montane Art. 39 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali CAPO III ARTIGIANATO Art. 40 Oggetto Art. 41 Funzioni e compiti della Regione Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni Art. 43 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CAPO IV INDUSTRIA Art. 44 Oggetto Art. 45 Funzioni e compiti della Regione Art. 46 Funzioni e compiti delle province Art. 47 Funzioni e compiti dei comuni Art. 48 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura CAPO V ENERGIA Art. 49 Oggetto Art. 50 Funzioni e compiti della Regione Art. 51 Funzioni e compiti delle province Art. 52 Funzioni e compiti dei comuni CAPO VI MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE Art. 53 Oggetto Art. 54 Funzioni e compiti della Regione Art. 55 Funzioni e compiti dei comuni CAPO VII ACQUE MINERALI E TERMALI Art. 56 Oggetto Art. 57 Funzioni e compiti della Regione Art. 58 Funzioni e compiti delle province Art. 59 Funzioni e compiti dei comuni CAPO VIII CAVE E TORBIERE Art. 60 Oggetto Art. 61 Funzioni e compiti della Regione Art. 62 Funzioni e compiti delle province Art. 63 Funzioni e compiti dei comuni CAPO IX FIERE E MERCATI COMMERCIO Sezione I Ambito di applicazione Art. 64 Oggetto Sezione II Fiere e mercati Art. 65 Funzioni e compiti della Regione Art. 66 Funzioni e compiti delle province [abrogato] Art. 67 Funzioni e compiti dei comuni Art. 68 Funzioni e compiti delle comunità montane Sezione III Commercio Art. 69 Funzioni e compiti della Regione Art. 70 Funzioni e compiti delle province [abrogato] Art. 71 Funzioni e compiti dei comuni Art. 72 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti CAPO X TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA Art. 73 Oggetto Art. 74 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti Art. 75 Funzioni e compiti della Regione Art. 76 Funzioni e compiti delle province Art. 77 Funzioni e compiti dei comuni e di Roma Capitale CAPO XI DISPOSIZIONI COMUNI Sezione I Relazioni con il sistema camerale Art. 78 Ruolo delle CCIAA Art. 79 Collaborazioni funzionali con le CCIAA Art. 80 Funzioni e compiti delle CCIAA Art. 81 Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività Art. 82 Invio relazione allo Stato Sezione II Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese Art. 83 Sportello unico per le attività produttive Art. 84 Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese Sezione III Interventi per il sostegno alle imprese Art. 85 Disciplina degli interventi Art. 86 Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive Art. 87 Convenzioni Sezione IV Ulteriori funzioni e compiti amministrativi Art. 88 Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese Art. 89 Agevolazioni di credito Art. 90 Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi TITOLO IV TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 91 Oggetto CAPO II TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI Art. 92 Oggetto Art. 93 Funzioni e compiti della Regione Art. 94 Funzioni e compiti delle province Art. 95 Funzioni e compiti dei comuni CAPO III EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Art. 96 Oggetto Art. 97 Funzioni e compiti della Regione Art. 98 Funzioni e compiti dei comuni CAPO IV PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI Sezione I Ambito del conferimento Art. 99 Oggetto Sezione II Protezione della natura e dell'ambiente Art. 100 Funzioni e compiti della Regione Art. 101 Funzioni e compiti delle province [Art. 102 Funzioni e compiti delle comunità montane] [abrogato] Art. 103 Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante Sezione III Aree naturali protette Art. 104 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali Sezione IV Inquinamento delle acque Art. 105 Funzioni e compiti della Regione Art. 106 Funzioni e compiti delle province Art. 107 Funzioni e compiti dei comuni Sezione V Inquinamento acustico Art. 108 Funzioni e compiti della Regione Art. 109 Funzioni e compiti delle province Art. 110 Funzioni e compiti dei comuni Sezione VI Inquinamento atmosferico Art. 111 Funzioni e compiti della Regione Art. 112 Funzioni e compiti delle province Sezione VII Inquinamento elettromagnetico Art. 113 Funzioni e compiti della Regione Art. 114 Funzioni e compiti delle province Art. 115 Funzioni e compiti dei comuni Sezione VIII Gestione dei rifiuti Art. 116 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali CAPO V RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Art. 117 Oggetto Art. 118 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali CAPO VI LAVORI PUBBLICI Art. 119 Oggetto Art. 120 Funzioni e compiti della Regione Art. 121 Funzioni e compiti delle province Art. 122 Funzioni e compiti dei comuni CAPO VII VIABILITÀ Art. 123 Oggetto Art. 124 Funzioni e compiti della Regione Art. 125 Funzioni e compiti delle province Art. 126 Accordi di programma Art. 127 Funzioni e compiti dei comuni CAPO VIII TRASPORTI Sezione I Ambito del conferimento Art. 128 Oggetto Art. 129 Funzioni e compiti della Regione Art. 130 Funzioni e compiti delle province Art. 131 Funzioni e compiti dei comuni Art. 132 Funzioni delle CCIAA CAPO IX PROTEZIONE CIVILE Art. 133 Oggetto Art. 134 Funzioni e compiti della Regione Art. 135 Funzioni e compiti delle province Art. 136 Funzioni e compiti dei comuni Art. 137 Funzioni e compiti delle comunità montane TITOLO V SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 138 Oggetto CAPO II TUTELA DELLA SALUTE Sezione I Ambito di applicazione Art. 139 Oggetto Art. 140 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti Sezione II Salute umana Art. 141 Funzioni e compiti della Regione Art. 142 Funzioni e compiti delle province Art. 143 Funzioni e compiti dei comuni Sezione III Sanità veterinaria Art. 144 Funzioni e compiti della Regione Art. 145 Funzioni e compiti delle province Art. 146 Funzioni e compiti dei comuni Art. 147 Funzioni e compiti delle comunità montane CAPO III SERVIZI SOCIALI Art. 148 Oggetto Art. 149 Funzioni e compiti della Regione Art. 150 Funzioni e compiti delle province Art. 151 Funzioni e compiti dei comuni CAPO IV ISTRUZIONE SCOLASTICA Art. 152 Oggetto Art. 153 Funzioni e compiti della Regione Art. 154 Funzioni e compiti delle province Art. 155 Funzioni e compiti dei comuni Art. 156 Funzioni e compiti delle comunità montane CAPO V FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 157 Oggetto Art. 158 Funzioni e compiti della Regione Art. 159 Funzioni e compiti delle province CAPO VI LAVORO Art. 160 Oggetto Art. 161 Funzioni e compiti della Regione Art. 162 Funzioni e compiti delle province Art. 163 Funzioni e compiti dei comuni CAPO VII BENI CULTURALI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPETTACOLO Sezione I Ambito di applicazione Art. 164 Oggetto Sezione II Beni culturali Art. 165 Funzioni e compiti della Regione Art. 166 Funzioni e compiti delle province Art. 167 Funzioni e compiti dei comuni Sezione III Promozione delle attività culturali Art. 168 Funzioni e compiti della Regione Art. 169 Funzioni e compiti delle province Art. 170 Funzioni e compiti dei comuni Sezione IV Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali Art. 171 Commissione regionale per i beni e le attività culturali Art. 172 Funzioni e compiti della commissione Sezione V Spettacolo Art. 173 Funzioni e compiti della Regione Art. 174 Funzioni e compiti delle province Art. 175 Funzioni e compiti dei comuni CAPO VIII SPORT Art. 176 Oggetto Art. 177 Funzioni e compiti della Regione Art. 178 Funzioni e compiti delle province Art. 179 Funzioni e compiti dei comuni TITOLO VI VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 180 Oggetto CAPO II VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO Art. 181 Oggetto Art. 182 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali CAPO III POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO Art. 183 Oggetto Art. 184 Funzioni e compiti della Regione Art. 185 Funzioni e compiti delle province Art. 186 Funzioni e compiti dei comuni Art. 187 Funzioni e compiti delle comunità montane TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV, V E VI Art. 188 Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante Art. 189 Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità Art. 190 Conferimento di ulteriori funzioni CAPO II DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI CONFERITI Art. 191 Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti Art. 192 Assegnazione delle risorse umane Art. 193 Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie CAPO III SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE Art. 194 Legislazione regionale di settore Art. 195 Riordino di organismi collegiali Art. 196 Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo CAPO IV ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA Art. 197 Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 Art. 198 Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 Art. 199 Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 Art. 200 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 Art. 201 Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 [abrogato] Art. 202 Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 [abrogato] Art. 203 Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 Art. 204 Applicazione transitoria della normativa vigente Art. 205 Area metropolitana e funzioni a livello metropolitano Art. 206 Individuazione della rete viaria regionale Art. 207 Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali Art. 208 Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative Art. 209 Abrogazioni Titolo IV Territorio, ambiente e infrastrutture Capo I Ambito di applicazione Art. 91 (Oggetto) 1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture". 2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile". Capo II Territorio, urbanistica e bellezze naturali Art. 92 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali. Art. 93
(Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse; c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni; d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998; e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonché dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi; f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio; g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici; h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata; i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo; l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonché la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati; m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso; (16) n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa; o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonché la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali. 2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti: a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi; b) il rilascio delle autorizzazioni o nulla-osta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonché il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali; b) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo); c) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150); d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonché in altri territori della Regione individuati da specifica legge di settore; e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'adozione del regolamento edilizio; b) la formazione dei comparti edificatori; c) le autorizzazioni alle lottizzazioni; d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione; e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi; f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione; h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione; i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998; l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi; m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili; n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili; o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti. 2. È altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche; b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalità della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25; c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonché la determinazione dell'indennità per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della l. 1497/1939, secondo le modalità, in quanto compatibili, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11. Capo III Edilizia residenziale pubblica Art. 96 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale pubblica" attengono alla programmazione, alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica ed ai relativi finanziamenti. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP aventi interesse a livello nazionale; b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità di incentivazione; c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo; d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi; e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali; f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la realizzazione dei piani stessi; g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi; h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari; l) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la nomina degli organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi; m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione; n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione; o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa, nonché l'adozione dei relativi piani di cessione; p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate; q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori; r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP; s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore; t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici. t bis) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. (16a1) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i); b) la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza; c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa; d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile; e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento; f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera c); g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata; i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; l) (16a2); m) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione; n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia. Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti Sezione I Ambito del conferimento Art. 99 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e le foreste, alla tutela dagli inquinamenti acustico, atmosferico, elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.
a bis) la gestione forestale sostenibile integrata con la tutela del territorio e del paesaggio, con la conservazione della biodiversità e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e antropici in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive modifiche; (16b.1) b ter) l’elenco delle foreste vetuste;(16c) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 3, concernenti: (18) a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); b) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente. 2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale. 3. La provincia approva i progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito, per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche. (19) Art. 101 bis (19a)
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti: a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 100, comma 1, lettera b) bis; b) la tutela della flora spontanea. (19b) Art. 103
(Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante) 1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, conferiti dall'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 188. Art. 103 bis (19c)
(Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e successive modifiche) Sezione III
Aree naturali protette Art. 104 (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali) 1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualità, nonché l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale; b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonché l'adozione di programmi per mantenere od adeguare la qualità delle acque a specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualità di specifica destinazione; c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo nonché l'adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico; d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonché delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria; e) la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione; f) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di potabilizzazione nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi; g) la designazione di ulteriori aree sensibili e l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di corpi idrici che non costituiscono aree sensibili nonché la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle stesse; h) la designazione nonché la relativa revisione o completamento di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, nonché l'elaborazione e l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia dei programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1999; la predisposizione e l'attuazione di interventi di formazione e d'informazione degli agricoltori sui programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999; h bis) l’organizzazione e l’effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntive a quelle di competenza dei comuni ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera d); (19d) i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5, comma 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), ai fini della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari e la designazione delle aree vulnerabili alla desertificazione; l) l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal d.lgs. 152/1999; m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del d.lgs. 152/1999; n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, nonché delle acque utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi controlli; o) la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di deroga ai valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei casi previsti dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano; l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la disciplina delle attività e destinazioni ammissibili; il coordinamento del flusso informativo sulla qualità delle acque da destinare al consumo umano; l'attività di controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e sugli acquedotti, nonché l'invio al ministero della sanità dei dati relativi al monitoraggio ed alla classificazione delle acque stesse; p) la designazione e la classificazione, nonché la relativa revisione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci; l'esercizio del potere di deroga ai parametri fissati dal d.lgs. 152/1999 nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento, l'adozione di programmi per ridurne l'inquinamento e di misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal d.lgs. 152/1999; esercizio del potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di limiti più restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione); la riduzione della frequenza dei campionamenti di un fattore 2; la comunicazione al ministero dell'ambiente delle informazioni relative alle cause ed alle misure da adottare per la acque non idonee alla balneazione; s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, la predisposizione e la pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e la trasmissione, all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del d.lgs. 152/1999, nonché di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed in particolare delle informazioni riguardanti la funzionalità dei depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti: a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, l’autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del d.lgs 152/1999, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a cinquanta, nonché l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati;(20) b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo; c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; f) omissis; (21) g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque da destinare a consumo umano; h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale; i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonché l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneità delle acque alla balneazione; l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) le autorizzazioni all’allaccio ed allo scarico di pubblica fognatura nonché l’autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall’articolo 29 del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a); (22) b) l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento previsto dal d.lgs. 152/1999; b bis) la previsione di misure atte a rendere possibile l’approvvigionamento idrico di emergenza per fornire l’acqua potabile; (23) c) l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque, ai fini della tutela delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi; d) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), ivi compresi la comunicazione dell’utilizzazione agronomica, i controlli, l’imposizione di prescrizioni e l’emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell’attività;(23a) e) la delimitazione delle zone non idonee o temporaneamente non idonee alla balneazione nonché la revoca dei relativi provvedimenti; f) l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione; g) l'immediata segnalazione alle autorità competenti per i controlli di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) omissis (23b); b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. c bis) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche. (23c) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni; b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis);(23d) c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA). 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali; b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche; d) le attività di controllo sull'osservanza di: 1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; 3) disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo; e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa; f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico; g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di: 1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1); 3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995; h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995; i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale; l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995;(23e) m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Sezione VI
Inquinamento atmosferico Art. 111
(Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani od industriali; b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente; c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione; d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio; e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni; f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai ministeri competenti; g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, ivi compresa la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei relativi corsi di formazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale. Art. 112
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche; b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato. 2. È delegato altresì alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse. Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico Art. 113 (Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico; c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva. Art. 114
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti: 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio; 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV. (24) Art. 115
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile. Sezione VII bis
Inquinamento luminoso (25) Art. 115 bis (25) (Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l’adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso; b) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare protezione; c) la concessione di contributi ai comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dalla normativa vigente in materia; d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso; e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Art. 115 ter (25)
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti: a) l’integrazione del regolamento edilizio in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso ; b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso; c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili dell’adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia; d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dalle disposizioni previste dalla normativa vigente e l’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni stesse. Sezione VIII
Gestione dei rifiuti Art. 116 (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali) 1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27. Capo V
Risorse idriche e difesa del suolo Art. 117 (Oggetto) 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "risorse idriche e difesa del suolo" attengono alla tutela, alla disciplina ed all'utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione, nonché alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali. Art. 118 (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali) 1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Capo VI
Lavori pubblici Art. 119 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonché all'individuazione delle zone sismiche. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare: 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera; 2) le opere relative ai porti; 3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici; 4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione; 5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale; c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione nonché le retrocessioni; d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea; e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse. 2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle autorità portuali, le funzioni concernenti le attività di escavazione dei porti. 3. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti: a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamità naturali; b) (25a) Art. 121
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche utilità di competenza delle province ed in particolare: 1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province; 2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale; 3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;(26) c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione fino a 150 KV.(27) 2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza provinciale nonché di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;(28) c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. 3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla provincia di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane. Art. 122
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare: 1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici; 2) le opere relative all'edilizia di culto; 3) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficienza pubblica; 4) le attrezzature fisse dei mercati locali; 5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni; 6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e le opere di elettrificazione rurale; 7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997. 2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali). (29) 3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, al Comune di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane. Capo VII
Viabilità Art. 123 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "viabilità" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonché alla vigilanza sulle strade stesse. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare: 1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale; 4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale; 5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale; 6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie autostradali; b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è costituita dalle strade ed autostrade di proprietà della Regione, nonché la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali; c) la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992 nonché la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione; (29a1) cbis) il controllo sulle infrastrutture stradali di competenza regionale, in qualità di organo competente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), nonché le altre funzioni relative alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di cui al d.lgs. 35/2011 come disciplinate con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto; (29a1.1) d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse; e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade; f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad f) possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete viaria regionale non autostradale. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali; b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilità; c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3; d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992; e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206. 2. E’ altresì delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all’articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numero 4). (29a2) 3. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti. Art. 126
(Accordi di programma) 1. Al fine di garantire omogeneità nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonché per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale. 2. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da realizzare, le modalità progettuali ed i reciproci impegni ed oneri. Art. 127
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la classificazione delle strade comunali; b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade comunali, vicinali e rurali; c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992. Capo VIII
Trasporti Sezione I Ambito del conferimento Art. 128 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonché agli autoservizi pubblici non di linea. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti: a) l'estimo navale; b) il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136, supplemento ordinario; d) (29b.1) [il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995]ABROGATA e) la programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g), del d.lgs. 112/1998; f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale; g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli. 1 bis. E’, altresì, riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.(29a) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti: a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola; d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo delle imprese autorizzate; e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. 2. È altresì delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti: a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità; b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali; c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie; d) i porti lacuali e di navigazione interna; e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse regionale; f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza; g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone; h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati; i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia. Art. 131
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della presente legge; b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo. Art. 132
(Funzioni delle CCIAA) 1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130, comma 2, lettera i). Capo IX
Protezione civile Art. 133 (29b) (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione, alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla preparazione all’emergenza, al soccorso e all’assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza, nonché alla pianificazione degli interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite. Art. 134 (29c)
(Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la partecipazione all’organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti; b) l’adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali; c) l’approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza; d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale di protezione civile; e) l’emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; g) le intese di cui all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche; h) la promozione, la formazione, l’organizzazione, l’addestramento e l’impiego del volontariato, la tenuta dell’Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile; i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni; j) la promozione di attività di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario; k) la rilevazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica; l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile; m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte; n) l’attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio; o) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile nonché, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della stessa legge regionale e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998; p) l’individuazione, l’organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi; q) le attività di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio; r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani; s) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi; t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; u) l’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile; v) l’incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti: a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali; b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l’ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni singoli o associati, in conformità a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti: a) la predisposizione e l’attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all’aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente; b) l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile; c) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all’informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; e) la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; f) l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività; g) la rilevazione, nell’ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia; h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza; i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all’individuazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza; j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l’utilizzo dell’attività di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operatività. Art. 136 bis (29f) (Funzioni e compiti del Sindaco) 1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione. 2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 15, comma 4, della l. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione. 3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche. 4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche. Art. 136 ter (29f)
(Funzioni e compiti di Roma capitale) 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 136, Roma capitale esercita le funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall’articolo 10 del d.lgs. 61/2012 e successive modifiche. (29g) Titolo V
Servizi alla persona ed alla comunità Capo I Ambito di applicazione Art. 138 (Oggetto) 1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "servizi alla persona ed alla comunità". 2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "lavoro", "beni, attività culturali e spettacolo", "sport". Capo II
(Tutela della salute) Sezione I Ambito di applicazione Art. 139 (Oggetto) 1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "tutela della salute" attengono alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale e la salubrità dei prodotti di origine animale. Art. 140
(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti) 1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela della salute" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ed, in particolare: 1) l'educazione sanitaria; 2) l'igiene pubblica con esclusione di quelli indicati all’articolo 143, comma 1, lettera b bis) e comma 20, lettera b) (30a1); 3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche; 4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno; 5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale; 6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale; 7) l'assistenza termale; 8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; 9) l'assistenza farmaceutica; 10) la riabilitazione fisica e psichica; 11) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; 12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; 13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado; 14) l'igiene e la medicina del lavoro nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive; 16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN; 17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supplemento ordinario; 18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano a livello infraregionale, sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali, nonchè sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia; 19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio, sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose; 20) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonchè il controllo sulla radioattività ambientale; 21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande; 22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e per gli alimenti della prima infanzia; 23) la vigilanza sulle farmacie; 23 bis) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni nonché di vaccinazioni antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) (30a) b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario; c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e, in particolare: 1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda, nonchè la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche; 2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute; 3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali; 4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonchè di tutti i soggetti accreditati; 5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie; 6) la nomina degli organi di gestione; 7) la vigilanza ed il controllo. d) la determinazione degli standard di qualità che costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a), numero 17); e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a: 1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in regime di ricovero diurno; 2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale; 3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e territoriale; 4) prestazioni di assistenza termale; 5) assistenza domiciliare a carattere sanitario; 6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione. f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle facoltà universitarie di medicina; g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonché la gestione dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti ausiliari; h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati); i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati allo Stato di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge; l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria; m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali; n) la verifica di conformità: 1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, di strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di produzione, di modalità di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai fini del controllo preventivo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione delle buone pratiche di laboratorio; 2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed all'informazione scientifica dei medicinali e dei presidi medico-chirugici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali; o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello regionale e infraregionale; p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza regionale; q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato; r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di medicina dello sport; s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11; t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione, igiene e controllo della stato di salute dei lavoratori; u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali; v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche. v bis) l’adozione di criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché l’autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria). (30aa) 2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici. 3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale. Art. 142 (Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1). 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanità; b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari. b bis) il passaporto mortuario e l’autorizzazione all’introduzione e all’estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili nonché di ceneri, già di competenza del Prefetto, di cui agli articoli 27, 28, 29, 36 e 80 del d.p.r. 285/1990. (30ab) 2. E’, altresì, delegato ai comuni l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di stabilimenti termali nonché all’imbottigliamento delle acque minerali; b) l’adozione dei provvedimenti relativi alla tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché al prolungamento o all’abbreviazione del turno di rotazione decennale, alla correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, di cui agli articoli 82, 86 e 105 del d.p.r. 285/1990. (30ab.1) b bis) l’autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici), previa acquisizione del parere delle commissioni tecniche permanenti di cui all’articolo 24 dello stesso r.d. 147/1927, costituite presso le aziende unità sanitarie locali. (30ab.2) 3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità sanitaria locale: a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale; b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale; c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive. Sezione III
Sanità veterinaria Art. 144 (Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletate a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle aziende unità sanitarie locali; b) la prevenzione ed il controllo del randagismo; c) l'individuazione delle modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le attività di sanità pubblica veterinaria; d) la profilassi e la polizia veterinaria; e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria: 1) sugli animali destinati all'alimentazione umana; 2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione; 3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, sull'allevamento e sulla sanità animale, sui farmaci di uso veterinario; f) le aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c). 2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), mediante le aziende unità sanitarie locali. Art. 145
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1), nonché quelli previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. 2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernente la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti. Art. 146
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuite ai comuni, in conformità a quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a)la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti; b) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture; c) la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici; d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. 2. Resta attribuita al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di sanità veterinaria per emergenze nel territorio comunale e gli altri compiti ad esso affidati dal regolamento di polizia veterinaria. Art. 147
(Funzioni e compiti delle comunità montane) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi dei comuni in materia di sanità veterinaria, qualora l'ambito territoriale degli stessi coincida con il territorio della comunità. Capo III
Servizi sociali Art. 148 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "servizi sociali" attengono a tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socioassistenziali; b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi sociali; c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi socioassistenziali, nonché dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli standard essenziali determinati a livello nazionale; d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per il concorso al costo delle prestazioni socioassistenziali; e) la definizione delle modalità e dei criteri della vigilanza sui servizi socio-assistenziali e sulle attività svolte dagli enti privati; f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei criteri e degli standard da utilizzare nel processo di informatizzazione dei servizi socioassistenziali, anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale; g) la promozione ed il sostegno di modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali con gli altri servizi territoriali; h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; i) il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi compresi i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti e gli psicolabili; l) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore di portatori di handicap, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; m) la promozione dell'attività consultoriale; n) la tenuta del registro regionale degli enti privati che svolgono attività di assistenza sociale nell'ambito del territorio regionale; o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli immigrati extracomunitari, nonché la determinazione dei requisiti gestionali e strutturali dei centri medesimi; [p) le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB);] (30ab.6) q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie. q bis) la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.(30ab.3) 2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società. 2 bis. La Regione svolge le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera q bis) avvalendosi, mediante la stipula di specifica convenzione, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). (30ab.4) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67; b) [l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza)]; (30ab.5) c) l'individuazione, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, dei servizi di dimensione sovradistrettuale e la formulazione del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi; (30ac) d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste di contributo; e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in materia socio-assistenziale. 2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziativeve a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti; b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono (30ad); c) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato operanti in materia; d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza familiare; e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri extracomunitari; f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo 62 della l. 6972/1890; g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale; h) (30ae) 2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società. Capo IV
Istruzione scolastica Art. 152 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei docenti della scuola materna comunale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa; c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto; e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale; f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici; g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonché quelli per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative. 2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il piano regionale; c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 154
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) in relazione all'istruzione secondaria superiore: 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio; 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti; 6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale; 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera a), numero 8). 2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2. 3. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi; b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini; c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni; d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici. Art. 155
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola: 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio; 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; 6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale; 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria; b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico; c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori; e) l'istituzione di residenze e convitti; f) il servizio di mensa scolastica; g) il servizio di trasporto; h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio. 2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità montane e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative concernenti: a) l'educazione degli adulti; b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola; e) gli interventi perequativi; f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. Art. 156
(Funzioni e compiti delle comunità montane) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2. Capo V
Formazione professionale Art. 157 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, alla formazione continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a riconversione di attività produttive ed alla vigilanza sull'attività privata di formazione professionale. Art. 158
(Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attività professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica; b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale; c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23; d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali specifiche; e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale); f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale; g) la promozione delle attività di supporto di cui all'articolo 11 della l.r. 23/1992; h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, anche tramite le province, con il sistema scolastico di cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992; i) il raccordo con il sistema produttivo; l) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza; m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonché, in via straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attività degli stessi; n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro; b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992; c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi; d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base; e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali; f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza; g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare: 1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonché la gestione delle attività formative in agricoltura; 2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale; 3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione; 4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura; 5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione; 6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione; 7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale; 8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonché il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione; h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai venticinque anni; i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi. Capo VI
Lavoro Art. 160 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per il collocamento e l'orientamento al lavoro, nonché alla relativa integrazione con le politiche e le attività in materia di formazione professionale e di istruzione. Art. 161 (Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti: a) l'individuazione dei settori di priorità nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro; b) la formulazione dei criteri di priorità sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili; c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di propri progetti di cantieri scuola e lavoro; d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma. Art. 162
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti: a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro; b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso. Art. 163
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998. Capo VII
Beni culturali - Promozione delle attività culturali - Spettacolo Sezione I Ambito di applicazione Art. 164 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni, rientranti nella competenza regionale e locale, d'interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo. 2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "attività culturali" attengono ad ogni azione diretta a promuovere le attività rivolte a formare ed a diffondere espressioni della cultura e dell'arte. 3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "spettacolo" attengono alla promozione della presenza omogenea ed equilibrata sul territorio regionale delle attività teatrali, musicali, di danza ed audiovisive ed alla valorizzazione della qualità delle attività stesse. Sezione II Beni culturali Art. 165 (Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attività svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici; b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali; c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), nonché la stipulazione della convenzione stessa per attività di preminente interesse regionale; d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione; e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione; f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II, capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale; g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali; h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica; i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali; l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997; m) l'attività di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali; n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT); p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali; q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo svolgimento dell'attività finalizzata alla conservazione dei beni culturali ed ambientali; r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla produzione ed alla pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo; s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca di ogni possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi; t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti locali nelle materie di competenza del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31. 2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della loro integrità materiale e del loro valore. 3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche mediante il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione ed incrementandone la fruizione, con particolare riguardo a: a) il miglioramento della conservazione dei beni; b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione della loro conoscenza; c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie svantaggiate; d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche e di convegni in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali; e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione; f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo; h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di acquisizione; i) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale, ivi compresa la documentazione, la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni. 4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine dell'individuazione di metodologie comuni per: a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali, nonché per lo sviluppo delle relative banche dati, in un sistema informativo integrato; b) l'attività tecnicoscientifica di restauro dei beni culturali e per le connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi. 5. (30.1) Art. 166
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento; c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h); d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative ed integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata; e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale; f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c); g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università; h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c); i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione; l) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla provincia. 2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2. 3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. 4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma. Art. 167 (Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c); c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza; d) il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università; e) le forme di servizio diffuso di lettura ed informazione sul proprio territorio; f) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia; g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione; h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà al comune. 2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2. 3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. 4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, il Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio comunale le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla provincia ai sensi dell'articolo 166. (30.2) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno delle iniziative di enti pubblici e privati che senza scopo di lucro concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici; b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici; c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 352/1997, nonché la stipulazione della convenzione stessa per iniziative di preminente interesse regionale; d) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto al settore delle attività culturali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; e) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani; f) gli interventi per lo sviluppo di strutture destinate allo svolgimento di attività culturali. 2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, suscitandole e sostenendole, con particolare riguardo a: a) gli interventi di sostegno a programmi culturali sul territorio mediante ausili finanziari ed alla predisposizione di strutture per la loro gestione; b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione; c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali; d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale; e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione; f) le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni ed a ricorrenze storiche; g) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari; h) l'organizzazione di attività e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari. Art. 169 (Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c). 2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2. Art. 170
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c); b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in materia. 2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2. Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali Art. 171 (Commissione regionale per i beni e le attività culturali) 1. La commissione regionale per i beni e le attività culturali, istituita dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, è la sede permanente per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organi ivi rappresentati, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di cui agli articoli 165, comma 3, e 168, comma 2, della presente legge. 2. La commissione è composta, ai sensi del citato articolo 154 del d.lgs. 112/1998, da tredici membri, che restano in carica tre anni, e possono essere confermati, designati: a) tre dal Ministro per i beni culturali ed ambientali; b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica; c) due dalla Giunta regionale; d) due dall'Associazione regionale dei comuni; e) uno dall'Associazione regionale delle province; f) uno dalla Conferenza episcopale regionale; g) due dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) tra le forme imprenditoriali locali. 3. I componenti designati dalla Giunta regionale e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra dirigenti regionali ed esperti in materia. 4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede contestualmente alla: a) costituzione della commissione sulla base delle designazioni di cui al comma 2; b) nomina del presidente, individuato tra i componenti della stessa commissione, previa intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali. Art. 172
(Funzioni e compiti della commissione) 1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti: a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materia di beni e di attività culturali, anche con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le modalità previsti dalla programmazione regionale; b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle iniziative culturali di preminente interesse regionale e locale che la Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio successivo e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro per i beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 352/1997. 2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di cui al comma 1; b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale, in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. 3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori. 4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione, provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il funzionamento della commissione stessa. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo in un'ottica di omogeneità della presenza delle relative attività nelle varie zone del territorio regionale, anche mediante la concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari e la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali e con le compagnie teatrali, di danza e con gruppi musicali; b) il sostegno, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato, delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità; c) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito; d) la diffusione della fruizione teatrale, musicale, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato; e) la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo con finalità d'informazione e di documentazione, anche mediante l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca"; f) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie di corsi di formazione per il personale artistico e tecnico dello spettacolo dal vivo ed audiovisivo, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, nel rispetto dei requisiti definiti dallo Stato; g) la partecipazione alle fondazioni di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), subentrate agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate; h) l'osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore. 2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati a: a) garantire e ad incentivare il ruolo delle compagnie teatrali, di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone un'equilibrata diffusione del circuito sul territorio e lo svolgimento di rappresentazioni in località che ne sono sprovviste; b) diffondere la cinematografia di qualità al fine di assicurare un'equilibrata diffusione di film nazionali e comunitari nel circuito cinematografico. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a). 2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a); b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione e d'adeguamento di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dello spettacolo. 2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2. Capo VIII
Sport Art. 176 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "sport" attengono alla promozione di manifestazioni, attività sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature. Art. 177
(Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico), convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche; b) il sostegno a manifestazioni e ad attività sportive di rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito; c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attività rivolte al tempo libero; d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonché sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati; e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco. Art. 178 (31)
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti: a) l’organizzazione di attività sportive e la realizzazione di impianti e di attrezzature di interesse provinciale; b) l’elaborazione tecnica dei progetti di impianti e di attrezzature sportive di interesse comunale in collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta. 2. È, altresì, delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione agli enti pubblici e privati dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche, relativi a programmi per l’impiantistica sportiva nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani di intervento con finanziamenti provinciali. Art. 179
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge, concernenti: (32) a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale; b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale Titolo VI
Vigilanza e regime sanzionatorio. polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio Capo I Ambito di applicazione Art. 180 (Oggetto) 1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in conformità a quanto previsto nel criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi nel settore organico di materie "Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e relativo regime autorizzatorio". Capo II
Vigilanza e regime sanzionatorio Art. 181 (Oggetto) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonché gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali. 2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti. 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività rientranti nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché al regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs. 112/1998. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di materie. 2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali, nonché avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa concernenti in particolare: a) le funzioni ed i compiti già di competenza del corpo forestale dello Stato relativi a: 1) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) la vigilanza sulle aree naturali protette; 3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi; 4) il supporto negli interventi di protezione civile; 5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale; 6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse ambientali; b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave; c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo unico approvato con r.d. 1775/1933; d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica; e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria. 3. La Regione esercita, altresì, le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia locale, ed in particolare: a) detta le norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; b) promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia locale; d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale e stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso; e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi od ai servizi. 4. La Regione provvede a: a) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977; b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio, dei regolamenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998. Art. 185
(Funzioni e compiti delle province) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia. 2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998. 3. Alle province è altresì attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza. Art. 186
(Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. 2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998. 3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto previsto dalla l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia. Art. 187
(Funzioni e compiti delle comunità montane) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei singoli settori organici di materie, o ad esse delegati dalle province e dai singoli comuni, nonché a quelli che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a livello di comunità montana. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le comunità montane possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia. Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie Capo I Termini per l'emanazione di norme integrative dei Titoli III, IV, V E VI Art. 188 (Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante) 1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, adottati in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante, si provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni già conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la presente legge. 1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge. 2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanità, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge. Art. 190
(Conferimento di ulteriori funzioni) 1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono individuate con legge regionale le funzioni ed i compiti da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali e quelli da mantenere in capo alla Regione. Capo II
Decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti 1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi: a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997; b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fermo restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall'articolo 192. 2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio, nonché di edilizia residenziale pubblica decorre dalla data di entrata in vigore dalle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalle leggi stesse.(34) 2 bis. L’effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 8 , comma 1, lettera a) in materia di agricoltura decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale emanata ai sensi dell’articolo 188 ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalla legge stessa. Fino a tale data le funzioni ed i compiti genericamente conferiti agli enti locali dall’articolo 39 sono esercitati dalla Regione, unitamente a quelli conferiti dallo Stato con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) e ad essa riservati dall’articolo 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 in materia di agricoltura.(35) 3. Ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 della l. 59/1997. 4. Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs 112/1998 4 bis. L’effettivo esercizio da parte dei comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 151, comma 1, lettera b), decorre dal 1° marzo 2002. A partire da tale data le province assicurano ai comuni, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di consulenza e di supporto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti suddetti. (35a) 1. Ai fini dell’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede di prima applicazione la Regione provvede: a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), alla determinazione, nell’ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, delle quote di risorse da assegnare alla Regione e a ciascun ente locale; b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge, all’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie secondo le disposizioni del comma 2. 2. Per il fine di cui al comma 1 lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di approvazione dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari 2001 e seguenti, nei quali sono stanziate le risorse da assegnare, nonché dalla data di esecutività delle eventuali variazioni, la Giunta regionale sottopone la deliberazione di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie agli enti locali, alla conferenza Regione - Autonomie Locali, per l’acquisizione del parere. 3. Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4 della l.r. 53/1998. 4. Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo fermo restando quanto stabilito negli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998 in relazione alle risorse patrimoniali e finanziarie. 5. Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificati dall’articolo 200 della presente legge. 6.Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, della legge stessa. 6 bis. Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002: a) la Regione assegna ai comuni le risorse finanziarie destinate all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 151, comma 1, lettera b), nell’ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11; b) la Regione finanzia il servizio di pronta accoglienza per l’infanzia di Roma nell’ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2001; (36a1) c) le province, già titolari delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 151, comma 1, lettera b), trasferiscono ai comuni, in proporzione alla popolazione residente ed in base ai rendiconti attinenti all’esercizio di tali funzioni e compiti, le relative risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, ovvero, in mancanza di risorse umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri connessi al personale comunale da destinare all’esercizio stesso; d) la Provincia di Roma trasferisce al Comune di Roma le risorse patrimoniali immobiliari, umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle attività del servizio di pronta accoglienza per l’infanzia di Roma, ovvero, in mancanza di risorse patrimoniali o umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive del valore degli immobili o degli oneri connessi al personale comunale da destinare alle attività del servizio stesso; e) (36a) (36b) Art. 193 (37)
(Affari pendenti) 1. Entro la data di decorrenza dell’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono consegnati a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti stessi relativi ad affari non ancora esauriti, ad eccezione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso alla data della predetta decorrenza Capo III
Scadenze temporali per l'emanazione l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore Art. 194 (Legislazione regionale di settore) 1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998. 2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 è emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale. 4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresì all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge nonché al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi. 5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attività formativa integrata tra Regione ed enti locali. 6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione può: a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto; b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse. 7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalità di concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione dell'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali. Art. 195
(Riordino di organismi collegiali) 1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi collegiali istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione, ivi compresi quelli che configurano forme di cooperazione e di concertazione con le autonomie locali e funzionali, nonché con le organizzazioni economico-sociali. 2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il 31 dicembre 2001. Gli organismi non individuati nella medesima deliberazione s'intendono soppressi. (38) Art. 196
(Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo) 1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, nonché delle organizzazioni economiche e sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali regionali e le federazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali. 2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge al fine di segnalare ai competenti organi, eventuali ritardi o difficoltà nella: a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite; b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente conferiti; c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della legislazione regionale di settore. 3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997. 4. L'attività di supporto all'osservatorio è assicurata dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3. Capo IV
Abrogazioni e modificazioni disciplina transitoria Art. 197 (38.1) (Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37) 1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati. 2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Omissis"; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Omissis"; c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati. 1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 2 bis e 3. (38.1.1) 2. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato. 2 bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 2, della l.r. 42/1990 è aggiunto il seguente: “2 bis. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt compresi, attribuisce la facoltà all'istante, senza ulteriori richieste di autorizzazioni, di realizzare nuovi impianti, rifacimenti e modeste varianti con tensione inferiore o pari a 1.000 volt che si diramino da un impianto autorizzato, entro un raggio di 2.000 metri, fermo restando le prescrizioni di cui all’articolo 6.".(38a)3. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Omissis” 1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3. 2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente: "Omissis" (38a.1) 3. (38a.2) 1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "indirizzo, coordinamento, vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "indirizzo e coordinamento, direttiva". 3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti parole: "e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle.". 4. (38b) 5. Il comma 1 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Omissis”. 6. Al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: "del d.lgs. 469/1997" sono inserite le seguenti: "e non direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai comuni". 7. Al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "i mezzi finanziari destinati all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "i mezzi finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio". 8. All'articolo 25: a) alla rubrica, le parole: "controllo e vigilanza" sono sostituite dalla seguente: "monitoraggio". b) al comma 1, dopo le parole: "indirizzo e coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "e di direttiva"; c) il comma 2 è abrogato. 9. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti: "Omissis”. (Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42)
(38c) 1. (38d) Art. 203
(Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53) 1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: "del piano di risanamento delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923"; b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "Omissis”; c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "Omissis”; 2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "Omissis”; 2 bis) alla lettera c) le parole: “fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 29, comma 3, e” sono soppresse;(39) 3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate; d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, l'alinea e' sostituita dalla seguente: "Omissis; e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: "Omissis”; f) all'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, le parole: " Omissis " sono sostituite dalle seguenti: " Omissis "; g) al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: "Omissis" sono sostituite dalle seguenti: "Omissis"; h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è abrogata; i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato; l) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: " Omissis " sono aggiunte le seguenti: " Omissis "; m) il comma 2 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Omissis”. 1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nonché di quelli adeguati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora entrate in vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano, fino alla data di entrata in vigore di queste ultime, le vigenti norme regionali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali, ovvero, in mancanza della normativa regionale, le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con i competenti organi regionali e degli enti locali. Art. 205
(Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano) 1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l'area metropolitana ai fini dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte emerse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, le funzioni ed i compiti amministrativi alla Città metropolitana stessa. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana costituisce un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni alle amministrazioni regionale e locali e dai presidenti delle province del Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula una proposta motivata di delimitazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma e degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio della provincia di Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione è adottata dal Consiglio regionale. 4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la delimitazione è sottoposta alla consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum. Art. 206
(Individuazione della rete viaria regionale) 1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua, sulla base del criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente legge. Art. 207
(Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali) 1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito dell'individuazione effettuata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 150 del d.lgs. 112/1998, sono gestiti secondo le disposizioni della l.r. 42/1997. 1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche. Art. 209 (Abrogazioni)
(16c) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 8, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (16b.1) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 8, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (17a) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 8, lettera a), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (29b.1) Lettera abrogata dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (30ab.5) Lettera abrogata dall'articolo 24, comma 1, lettera l), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (30ab.6) Lettera abrogata dall'articolo 24, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, a decorrere dalla conclusione dei procedimenti di trasformazione o estinzione delle IPAB, ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 2/2019 (30.1) Comma abrogato dall'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (30.2) Comma modificato dall'articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (38.1.1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (38a.1) Comma aborgato dal numero 14) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (38a.2) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (38b) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 22 agosto 2008, n. 13, pubblicato sul BUR del 28 agosto 2008, n. 32 (38c) Articolo abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |