Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche

Numero della legge: 2
Data: 10 marzo 2017
Numero BUR: 21
Data BUR: 14/03/2017

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.   La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL), costituita da:

a)   gli itinerari culturali europei di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

b)   i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);

c)   le vie consolari di primo e di secondo livello di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d);

d)   il patrimonio escursionistico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);

e)   i percorsi delle aree naturali protette del Lazio di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

2.   La Regione attua una politica integrata di manutenzione, gestione e valorizzazione della RCL al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare attenzione alle zone a maggior criticità economica e sociale e ai luoghi minori, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo eco sostenibile, sostenere il pellegrinaggio, diffondere la pratica per tutti dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate, assicurare, previa intesa, la continuità e la connessione con le reti dei percorsi delle Regioni limitrofe.


Art. 1 bis (1)

(Integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette)

1. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche agli enti di gestione delle aree naturali protette, ai fini dell’integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette istituite ai sensi della medesima l. 394/1991, gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati a esplicare i propri effetti all’interno delle predette aree, ivi compresi gli interventi di cui agli articoli 13 e 14, sono sottoposti al rilascio del preventivo nulla osta dell’ente di gestione, ai sensi degli articoli 13 e 29 della 1. 394/1991 e dell’articolo 28 della l.r. 29/1997.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il regolamento di cui all’articolo 15, il documento di indirizzo di cui all’articolo 13 ed il programma operativo di cui all’articolo 14, qualora riguardino anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette di cui al comma 1, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori.

Art. 2

(Definizioni)

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   itinerari culturali europei, gli itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Consiglio d’Europa quale, in particolare, la via Francigena;

b)   percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, i percorsi riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali con legge statale o regionale, i quali devono essere considerati in modo integrato con le vie e i sentieri che li collegano alle aree altamente simboliche che sorgono lungo il loro tracciato, come santuari o altri siti di pregio artistico-ambientale. Sono inoltre considerati di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere, presenti sul territorio regionale da almeno cento anni, che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione nonché i pellegrinaggi che sono entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario è compresa una basilica;

c)   vie consolari di primo livello, le strade consolari romane che collegano Roma con il resto del territorio quali, in particolare, la via Appia, la via Ardeatina, la via Ostiense, la via Portuense, la via Aurelia, la via Cassia, la via Flaminia, la via Salaria, la via Tiburtina, la via Nomentana, la via Prenestina, la via Casilina, la via Clodia; (2)

d)   vie consolari di secondo livello, le strade che si immettono nelle vie consolari di primo livello;

e)   patrimonio escursionistico, l’insieme dei percorsi escursionistici della Regione comprendente strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale o comunale e comunque esistenti, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, inserite nel Catasto di cui all’articolo 10, consentono l’attività di escursionismo;

f)   cammino, l’attività a carattere turistico, ricreativo, religioso, sportivo, escursionistico ed esplorativo che si svolge attraversando i centri urbani, le zone extraurbane, i tracciati irregolari, la rete viabile e le ciclovie senza l’ausilio di mezzi a motore.


Art. 3

(Fruizione della RCL)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all’interno delle medesime aree ai sensi della 1. 394/1991, la fruizione della RCL è consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui l’utilizzo dei mezzi motorizzati sia necessario per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione nonché per attività agro-silvo-pastorali. (3)

2. Limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla 1. 394/1991, per determinate caratteristiche fisiche dei tracciati e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l’ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio o, in caso di gestione associata delle funzioni, con l’unione dei comuni, sentito il Coordinamento di cui all’articolo 7, può definire, motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei percorsi, che devono essere evidenziate nel Catasto di cui all’articolo 10 e per le quali deve essere prevista opportuna segnaletica. (4)

Art. 4

(Modifica all’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo all’Agenzia regionale del turismo, e successive modifiche)

 

(5)

Art. 5

(Ente gestore)

 

1.   L’Agenzia regionale del turismo può affidare, nel rispetto della disciplina europea e statale vigente in materia, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ad un ente gestore.

2.   L’ente di cui al comma 1 può:

a)   disporre della titolarità dei diritti sul cammino;

b)   stipulare accordi con enti locali e soggetti pubblici e privati;

c)   accedere ai finanziamenti pubblici, europei e regionali;

d)   promuovere l’utilizzo di un unico logo da parte di tutte le strutture di accoglienza e di tutti i servizi presenti sugli itinerari e sui percorsi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

e)   disciplinare le modalità e le forme dell’attività di merchandising;

f)   provvedere alla manutenzione dei tracciati.


 

Art. 6

(Strutture ricettive. Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2007 relativo all’individuazione delle strutture ricettive, e successive modifiche. Adeguamento del regolamento regionale concernente le strutture ricettive extralberghiere) (5.1)

1. Al comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Tra le strutture ricettive extralberghiere individuate dai regolamenti regionali di cui all’articolo 56 sono in ogni caso previste le case del camminatore, ubicate sui tracciati della RCL o in un raggio non superiore a 500 metri, che forniscono alloggi e servizi, compreso l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai camminatori.”.

2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 56 della l.r. 13/2007 che disciplina le strutture ricettive extralberghiere è adeguato a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. (5.2)

 

Art. 7

(Coordinamento della RCL)

1. E’ istituito presso l’Agenzia regionale del turismo il Coordinamento della RCL, che fornisce supporto all’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e bis), della l.r. 13/2007.

2. Il Coordinamento della RCL per la finalità di cui al comma 1:

a)      coordina le strutture regionali competenti nelle materie cui attengono le iniziative finanziabili;

b)      predispone le proposte da sottoporre alla Giunta regionale per la formazione del Catasto di cui all’articolo 10, del documento di indirizzo regionale di cui all’articolo 13 e del programma operativo di cui all’articolo 14 nonché per l’aggiornamento annuale del Catasto di cui all’articolo 10;

c)      promuove la valorizzazione turistica della RCL, anche a livello internazionale, attraverso mostre, conferenze, convegni internazionali, pubblicazioni informative e divulgative;

d)      attiva forme di collaborazione e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati;

e)      promuove la conoscenza, la reperibilità e il riuso delle informazioni, della cartografia e dei dati aperti relativi alla RCL, al fine di consentire agli utenti di condividere, integrare e utilizzare liberamente i data set attraverso le piattaforme e le applicazioni regionali più idonee;

e bis)   approva l’inserimento di nuovi cammini, dopo la verifica dei requisiti tecnici da parte della direzione competente in materia di turismo; (5.3)

f)       promuove interventi:

1)     di recupero e ricostruzione degli antichi tracciati dell’intera RCL, anche in forma ciclabile o carrabile e in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

2)     di manutenzione e perfezionamento della viabilità e della sicurezza sull’intera RCL, anche al fine di incrementare la possibilità di fruizione pubblica per tutti dei beni esistenti sul territorio interessato;

3)     di installazione e manutenzione di idonea ed adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non vedenti, sulla RCL e realizzazione di punti informativi e aree attrezzate di sosta ove possa essere garantita la disponibilità di defibrillatori nel rispetto della normativa statale vigente e di localizzatori satellitari utili ad accelerare gli interventi di soccorso, ove fosse necessario, nell’ottica della valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei tracciati, delle vie, dei percorsi e dei luoghi ad essi adiacenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di strutture già esistenti e funzionanti;

4)     di valorizzazione dei centri urbani, anche attraverso la creazione di parchi urbani dedicati e di siti interessati dal passaggio degli itinerari e dei percorsi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

5)     di realizzazione di strumenti digitali, multimediali e/o audiovisivi che consentano una fruibilità integrata dei percorsi e del territorio circostante geo referenziato. Gli strumenti devono contenere informazioni sugli itinerari, sui punti d’interesse siti sui tracciati o nelle immediate vicinanze, sul sistema integrato dell’ospitalità nonchè sulle produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali;

g)      favorisce la formazione dei narratori di comunità per il carattere significativo della tradizione orale nella valorizzazione culturale e storica dei siti che sono a ridosso dei percorsi indicati nella presente legge.

Art. 8

(Composizione del Coordinamento della RCL)


 1. Il Coordinamento della RCL è composto da:

a)      l’Assessore regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che lo presiede;

b)      il direttore dell’Agenzia regionale del turismo;

c)      i direttori regionali competenti in materia di cultura, ambiente, attività produttive e infrastrutture o loro delegati;

d)      tre rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio della turnazione;

e)      un rappresentante del Club Alpino Italiano (CAI), raggruppamento regionale del Lazio;

f)       (5.4)

f bis) un rappresentante di Anci Lazio; (5.5)

f ter) un rappresentante delle associazioni riconosciute che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla presente legge. (5.5)

2.   Alle riunioni del Coordinamento della RCL può essere invitato a partecipare un rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio

3. La composizione del Coordinamento della RCL può essere integrata o modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.

4. I componenti del Coordinamento della RCL svolgono tale ruolo a titolo gratuito e sono nominati con decreto del Presidente della Regione(5a); restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

5. Al Coordinamento della RCL è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

 

Art. 9  (5b)

(Forum per la RCL) 

 


Art. 10

(Catasto della RCL)

 

1.   Il Catasto della RCL, di seguito denominato Catasto, tenuto presso l’Agenzia regionale del turismo, individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la RCL ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

2.   La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Catasto elaborato dal Coordinamento della RCL. (5c)

3.   Il soggetto proponente è tenuto a fornire la documentazione relativa alla proprietà dei percorsi di cui si richiede l’iscrizione nella RCL, trasmettendola al Coordinamento della RCL per l’elaborazione del Catasto ai sensi del comma 2. (5d)

4.   La Giunta regionale stabilisce con il regolamento di cui all’articolo 15 modalità e tempi per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre.

5.   La Giunta regionale provvede all’aggiornamento annuale del Catasto. (5e)

6.   Le informazioni e i dati contenuti nel Catasto, ivi compresi i divieti e le limitazioni permanenti o temporanei insistenti sui percorsi della RCL, sono resi disponibili, accessibili e riutilizzabili ai sensi della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse).

 

Art. 11

(Dichiarazione di pubblico interesse)

 

1.   Tutti i percorsi inclusi nella RCL sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, didattici, storici e di tutela del territorio.

2.   Preventivamente all’inserimento nella RCL di tratti di proprietà privata, compresi i beni sequestrati alla criminalità organizzata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d’uso ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, tra gli enti competenti ed i proprietari o titolari di altri diritti reali, che definiscano le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata, nel rispetto della normativa statale vigente. Ove i suddetti tratti di proprietà privata ricadano nell’ambito di aree naturali protette istituite ai sensi della 1. 394/1991, i predetti accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di altri diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali attinenti ad attività e servizi volti a migliorare i percorsi o tratti di essi, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. (6)

3.   Ai proprietari e ai titolari di altri diritti reali di cui al comma 2 viene data comunicazione del proponimento di inserire nella RCL tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di trenta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il Coordinamento della RCL risponde nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella RCL.

4.   Gli accordi d'uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità della RCL.

5.   L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 2 sono, altresì, consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione o di assistenza alle attività che si svolgono lungo la RCL.

 

Art. 12

(Finanziamenti regionali per la promozione della RCL)

 

1.   Possono beneficiare dei finanziamenti regionali:

a)   gli enti locali, preferibilmente in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le università e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici;

b)   le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività previste dalla presente legge;

c)   i soggetti privati i cui beni, ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate.

2.   Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati.

3.   Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati attraverso appositi bandi che stabiliscono modalità e criteri per l’erogazione dei contribuiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 15.

4.   Una quota delle risorse assegnate è messa a bando per l’attuazione di progetti europei di riqualificazione urbanistica, architettonica e identitaria aventi ad oggetto le vie consolari.

 

Art. 13

(Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL)

 

1.   La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, contestualmente al piano turistico regionale di cui all’articolo 17 della l.r. 13/2007 e successive modifiche, il documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL, di seguito denominato documento di indirizzo, elaborato dal Coordinamento della RCL.

2.   In particolare il documento di indirizzo:

a)   indica le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari e del patrimonio escursionistico della Regione;

b)   individua le risorse finanziarie e strumentali per l’attuazione degli interventi;

c)   indica le strategie e le priorità di intervento per l’arco temporale di riferimento nonché le modalità di verifica del loro perseguimento;

d)   individua le eventuali forme di raccordo per la realizzazione di progetti interregionali;

e)   contiene azioni mirate a:

1)  favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico nonché la fruizione turistico-ricreativa della RCL, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell’ambiente naturale;

2)  compensare gli squilibri tra aree critiche e aree di eccellenza del territorio regionale;

3)  coinvolgere sia le comunità locali che i privati in un’offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione, di promozione, di valorizzazione, di gestione e di manutenzione che li renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla rete viaria;

4)  favorire l’integrazione con la rete del trasporto pubblico locale nonché l’intermodalità del trasporto ecologico, tenendo in particolare considerazione i punti d’accesso per chi utilizza la bicicletta e i mezzi pubblici;

5)  promuovere la corretta fruizione, manutenzione e conservazione della RCL, favorendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nonché la fruibilità per tutti;

6)  sostenere azioni di promozione e marketing territoriale della RCL;

7)  promuovere la formazione e l’aggiornamento delle figure professionali coinvolte nella RCL al fine di creare un’offerta turistica qualificata e competitiva sul mercato nazionale e internazionale;

8)  prevedere la formazione dei narratori di comunità per il carattere significativo della tradizione orale nella valorizzazione culturale e storica dei siti che sono a ridosso dei percorsi indicati nella presente legge;

f)   individua per gli itinerari culturali europei gli interventi prioritari, tra i quali, in particolare:

1)   la manutenzione dei percorsi ed il perfezionamento della sicurezza degli antichi tracciati ai fini del pubblico utilizzo, anche attraverso l’installazione di cartellonistica e segnaletica secondo gli standard europei lungo l’itinerario;

2)   la manutenzione, il recupero e la ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso degli antichi tracciati, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

3)   il miglioramento ed il potenziamento dell’offerta turistica attraverso l’ampliamento e lo sviluppo della ricettività, anche mediante il recupero e la ristrutturazione di immobili presenti lungo i tracciati e nei dintorni;

4)   l’attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

3.   Il documento di indirizzo ha durata triennale e continua ad applicarsi fino all’approvazione del successivo; può essere aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su iniziativa del Coordinamento della RCL anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario.

Art. 14

(Programma operativo annuale degli interventi)

 

1.   Ai fini dell’attuazione del documento di indirizzo, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, su iniziativa del Coordinamento della RCL, acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all’approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d’intervento indicati nel documento di indirizzo.

2.   Il programma operativo definisce, in particolare, per l’anno di riferimento e tenuto conto delle priorità di intervento relative agli itinerari, ai percorsi e alle vie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):

a)   gli specifici obiettivi operativi d’intervento;

b)   il riparto delle risorse di cui all’articolo 12, con premialità per le ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c)   l’ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a);

d)   gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi;

e)   le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull’utilizzazione dei finanziamenti nonché sullo stato di attuazione degli interventi.

 

Art. 15

(Regolamento di attuazione)

 

1.  Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente: (7)

a)   le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della RCL;

b)   i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica della RCL;

c)   i criteri e le modalità per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici e archeologici;

d)   le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;

e)   le modalità e i termini per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre per la redazione del Catasto;

f)   le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto;

g)   (7a)

h)   (7b)

i)    le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 12.

1 bis. L’applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 alla sentieristica delle aree naturali protette è subordinata al recepimento delle stesse da parte degli enti di gestione delle medesime aree. (8)

 

Art. 16

(Riconoscimento dei cammini) (9)

 

1.   Fermi restando gli itinerari culturali europei oggetto di riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) vengono riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali e, quindi, inseriti nella RCL dalla presente legge, i seguenti percorsi: (10)

a)   Cammino di San Benedetto, identificato con l’insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che, per il territorio regionale, ha ingresso nel Comune di Leonessa e, transitando nel Comune di Subiaco, giunge fino al Comune di Cassino;

b)   Cammino di San Francesco, identificato con l’insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che, per il territorio regionale, va dalla Valle Santa di Rieti, ivi compresi i Comuni di Cottanello e Configni, e, transitando negli insediamenti francescani della Sabina romana, giunge fino ai luoghi francescani del Comune di Roma, in particolare San Francesco a Ripa;

c)   Cammino della Luce - Via Amerina, identificato con l’insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che, per il territorio regionale, va, così come individuato dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio) e dalla deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2002, n. 226, dal territorio del Comune di Orte fino al Comune di Campagnano di Roma nel punto di collegamento con la via Francigena all’interno del Parco di Veio;

d)   Cammino dei Parchi, identificato con l’insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che unisce le aree colpite da sismi recenti e meno recenti alla città di Roma, con un percorso che attraversa i parchi e le riserve naturali regionali ricadenti nel territorio del Comune di Roma e gestiti dall’ente regionale Roma Natura, il Parco regionale dell’Appia Antica, il Parco regionale dei Castelli Romani, il Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, il Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, la Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, la Riserva naturale delle Montagne della Duchessa, il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e molte aree della Rete Natura 2000, con l’obiettivo di favorire il turismo solidale e sostenibile.

2.   Il tracciato dei cammini di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (11)

 

Art. 17

(Disposizione transitoria)

 

1.   In sede di prima applicazione il documento di indirizzo è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

 

1.   Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

a)   “Fondo per la promozione della RCL – Interventi di parte corrente” alla cui autorizzazione di spesa, pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b)   “Fondo per la promozione della RCL – Interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 300.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 19

(Entrata in vigore)

 

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 95, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(2) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 23 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 95, lettera b), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(4) Comma modificato dall'articolo 17, comma 95, lettera b), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(5) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8
(5.1) Rubrica modificata dall'articolo 22, comma 6, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(5.2) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 6, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(5.3) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 36, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(5.4) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 36, lettera b), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(5.5) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 36, lettera b), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(5a) Vedi al riguardo il decreto del Presidente della Regione del 10 ottobre 2018, n. T00237 (Costituzione e nomina del "Coordinamneto della Rete Cammini del Lazio", previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2) pubblicato sul BUR del 18 ottobre 2018
(5b) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 36, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(5c) Comma modificato dall'articolo 9, comma 36, lettera d), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(5d) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 36, lettera d), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(5e) Comma modificato dall'articolo 9, comma 36, lettera d), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(6) Comma modificato dall'articolo 17, comma 95, lettera d), numeri 1) e 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(7) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 95, lettera e), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(7a) Lettera abrogata dall'articolo 22, comma 6, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(7b) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 36, lettera e), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(8)  Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 95, lettera e), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(9) Rubrica sostituita dall'articolo 9, comma 36, lettera f), numero 1), della legge regionale 22 novembre 2022, n. 19
(10) Comma modificato dall'articolo 9, comma 36, lettera f), numero 2), della legge regionale 22 novembre 2022, n. 19
(11) Comma modificato dall'articolo 9, comma 36, lettera f), numero 3), della legge regionale 22 novembre 2022, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.