Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modifiche e in conformità al regolamento (CE) n. 1071/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, disciplina l’esercizio dell’attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della normativa dell’Unione europea nonché dei principi e delle disposizioni costituzionali e statali volti a garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché la sicurezza delle persone trasportate, l’omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.
(Adempimenti della Regione)
1. Ai sensi dell’articolo 4 della l. 218/2003 spetta alla Regione, in particolare, stabilire:
a) le modalità di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 7;
b) le modalità e le procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4 per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente;
c) istituire il Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente di cui all’articolo 8;
d) inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco di cui all’articolo 8, comma 2.
2. (4)
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai sensi dell’articolo 2 della l. 218/2003, si definisce:
a) impresa esercente attività di noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata impresa, l’impresa che, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese (REN) di cui all’articolo 16 del medesimo regolamento, svolge attività di trasporto di persone con le modalità di cui alla lettera b), utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali ha la disponibilità;
b) attività di noleggio di autobus con conducente, l’attività di trasporto di persone effettuata da una impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito all’attività stessa, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo;
c) autobus, gli autoveicoli definiti dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l. 218/2003 per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
3. Ai fini della presente legge lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è individuato quale soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, in conformità al medesimo d.p.r. 160/2010.
(Requisiti)
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, l’impresa deve:
a) essere in possesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009, dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada;
b) essere iscritta al REN di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) avere la disponibilità di uno o più autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dalla normativa europea e statale vigente in materia;
d) disporre di aree destinate al rimessaggio degli autobus aventi dimensioni adeguate rispetto alla disponibilità di cui alla lettera c) ed essere in grado di assicurare la corretta manutenzione in conformità alla normativa vigente;
e) disporre di personale da adibire alla qualifica di conducente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della l. 218/2003.
e bis) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo per l’esercizio dei servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus. (5)
Art. 5
(Abilitazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modifiche, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla stessa l. 21/1992.
2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, le imprese di cui al comma 1 sono iscritte di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di cui all’articolo 16 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21). Il possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 58/1993 e successive modifiche, è accertato in capo al titolare dell’impresa, al legale rappresentante dell’impresa, ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, agli amministratori dell’impresa muniti di poteri di rappresentanza e al gestore dei trasporti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 58/1993, vengono inoltre iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di cui all’articolo 16 della stessa l.r. 58/1993, i soggetti in possesso della patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992 e successive modifiche, i quali possono condurre esclusivamente autovetture destinate a servizio di noleggio con conducente nella disponibilità di imprese di cui al comma 1.
4. Le imprese che effettuano il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente costituiscono autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della l. 21/1992 e successive modifiche.
Art. 6
(Divieto attività di impiego di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.
Regime di contabilità separata. Distrazione degli autobus)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003, l’attività di noleggio autobus con conducente non può essere esercitata mediante l’impiego di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
2. L’impresa che svolge anche il servizio di trasporto pubblico locale è tenuta ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività ai sensi della normativa vigente.
3. In conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003 (Uso, destinazione e distrazione degli autobus), è consentita, previa autorizzazione dell’ente concedente la linea o il servizio di trasporto di linea, la distrazione dal servizio di linea per effettuare servizio di noleggio con conducente, purché gli autobus non siano stati acquistati con contributi pubblici e non si arrechi pregiudizio alla linea; è parimenti consentito l’impiego di autobus immatricolati per il servizio di noleggio con conducente in servizio di linea, nel rispetto della normativa sulla sicurezza relativa alle caratteristiche degli autobus e dei servizi di linea da svolgere.
(Procedura per l’esercizio dell’attività)
1. L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, con contestuale presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada e di iscrizione al REN di cui all’articolo 4, comma 1, rispettivamente, lettere a) e b) ovvero della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il relativo possesso, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 14. La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa al SUAP del comune nel cui territorio l’impresa stessa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale. (1)
2. L’inizio dell’attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada e all’iscrizione al REN, di cui il SUAP dà comunicazione all’interessato. (2)
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l. 218/2003, il titolo abilitativo di cui al presente articolo non è soggetto a limiti territoriali.
4. A bordo di ciascun autobus sono conservate copie conformi della ricevuta dell’avvenuta presentazione della SCIA nonché della comunicazione del SUAP. (3)
5. Il SUAP provvede all’accertamento periodico della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4 per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente, secondo le modalità e le procedure definite nel regolamento di cui all’articolo 14.
(Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di
persone mediante noleggio di autobus con conducente)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 218/2003, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominato Registro, nel quale sono iscritte le imprese in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 7.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 218/2003, la direzione regionale competente in materia di trasporti invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 7, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento, da parte dello stesso Ministero, dell’elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede nel territorio nazionale.
3. Ai fini dell’iscrizione nel Registro, il SUAP comunica alla direzione regionale competente in materia di trasporti i dati relativi alle imprese in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 7 nonché le eventuali variazioni e/o integrazioni, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 14.
4. (6)
Art. 9
(Comunicazioni dell’impresa al SUAP)
1. L’impresa in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 7 comunica al SUAP ogni eventuale variazione e/o integrazione rispetto a quanto dichiarato nella SCIA, anche ai fini dell’aggiornamento del Registro.
Art. 10 (7)
(Commissione regionale di verifica, coordinamento e monitoraggio dell’attività dei SUAP)
Art. 11
(Carta dei servizi dell’attività di noleggio autobus con conducente)
1. Le imprese adottano, sulla base dello schema tipo di cui al comma 4, la Carta dei servizi dell’attività di noleggio autobus con conducente, quale strumento di tutela per i cittadini, nella quale sono indicati e definiti, tra l’altro, gli standard di qualità del servizio offerto.
2. Le imprese trasmettono al SUAP una copia della Carta dei servizi di cui al comma 1 e le relative modifiche.
3. Le imprese assicurano una adeguata diffusione della Carta dei servizi di cui al comma 1 mediante idonee forme di pubblicità.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative e la commissione consiliare competente, approva uno schema tipo della Carta dei servizi di cui al comma 1, che può costituire anche parte integrante del regolamento di cui all’articolo 14.
Art. 12
(Sanzioni)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, e 9 della l. 218/2003, le infrazioni relative alle disposizioni della presente legge si distinguono, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, in attuazione dell’art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218), nelle seguenti tipologie:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza dell’attività, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità dell’attività, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel titolo abilitativo relativo alla stessa attività;
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente l’attività, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento della stessa attività;
d) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri adeguati di comfort, di igiene e di comunicazione con l’utenza.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dell’attività, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 9, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità dell’attività, ai sensi del comma 1, lettera b), ed è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera d), ed è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.
5. In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, l’autorità che procede alla contestazione dell’infrazione ne dà comunicazione al comune al quale l’impresa ha presentato la SCIA il quale, ai sensi dell’articolo 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004, è tenuto a segnalare all’impresa la sanzione comminata e ad adottare gli eventuali, ulteriori provvedimenti di cui alla presente legge e, in particolare, di cui all’articolo 13.
6. Per l’attuazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
Art. 13
(Sospensione e divieto dell’attività)
1. Per le infrazioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 9 della l. 218/2003 e per quelle rientranti nella tipologia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), il SUAP, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004, procede alla sospensione dell’attività da un minimo di venti a un massimo di quaranta giorni, qualora l’impresa, nel corso di un anno, commetta:
a) almeno quattro infrazioni, se l’impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus;
b) almeno cinque infrazioni, se l’impresa ha la disponibilità da sei a quindici autobus.
2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b), aumenta di una unità fino a un massimo di dieci per ogni autobus in più in disponibilità.
3. La sospensione di cui al comma 1 è disposta da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l’impresa commetta, in un anno, almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità.
4. Per le infrazioni rientranti nella tipologia di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), il SUAP, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004, procede alla sospensione dell’attività da un minimo di sette a un massimo di trenta giorni, qualora l’impresa, nel corso di un anno, commetta:
a) almeno quattro infrazioni, se l’impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus;
b) almeno cinque infrazioni, se l’impresa ha la disponibilità da sei a quindici autobus.
5. Il numero di infrazioni di cui al comma 4, lettera b), aumenta di una unità fino a un massimo di dieci per ogni autobus in più in disponibilità.
6. La sospensione di cui al comma 4 è disposta dal SUAP da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa, in un anno, commetta almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità.
7. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004, ai fini del presente articolo, per infrazione grave s’intende la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.
8. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004, il SUAP dispone il divieto dell’attività nei seguenti casi:
a) esercizio dell’attività nel periodo di sospensione;
b) sospensione dell’attività di noleggio per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell’arco di cinque anni.
(Regolamento regionale)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto un regolamento nel quale sono definite:
a) le modalità di presentazione della SCIA di cui all’articolo 7;
b) le modalità e le procedure relative all’accertamento periodico della permanenza dei requisiti ai sensi dell’articolo 7, comma 5;
c) le modalità relative alla gestione, aggiornamento e tenuta del Registro;
d) le modalità di invio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2;
e) le modalità relative alla comunicazione dei dati di cui all’articolo 8, comma 3;
f) (8)
g) le modalità di presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
(Disposizioni transitorie)
1. Le autorizzazioni e le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dal titolo abilitativo di cui all’articolo 7. (9)
2. Ai fini del comma 1, le imprese titolari delle licenze e delle autorizzazioni di cui al medesimo comma 1 presentano, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento previsto all’articolo 14, la SCIA secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento. (10)
3. Decorso il termine di cui al comma 2, le licenze e le autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente per le quali i titolari non abbiano presentato la SCIA ai sensi del comma 2, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza. (11)
Art. 16
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 44, lettera c), della legge regionale 23 noevembre 2022, n. 19
(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(4) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 44, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(5) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 44, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(6) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 44, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(7) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 44, lettera e), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(8) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 44, lettera f), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(9) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 44, lettera g), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(10) Comma modificato dall'articolo 9, comma 44, lettera g), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(11) Comma modificato dall'articolo 9, comma 44, lettera g), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.