SOMMARIO
CAPO I MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI
Art. 1 Attività del Consorzio per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione
CAPO II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI, IMPRESE ED ENTI LOCALI
Art. 2 Semplificazione delle attività di vigilanza e di esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” e successive modifiche
Art. 3 Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche
Art. 4 Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica. Delega di funzioni e compiti amministrativi
Art. 5 Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure” e alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche
Art. 6 Semplificazione istruttoria per l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche
Art. 7 Riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali
Art. 8 Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura
Art. 9 Disposizioni di semplificazione in materia ambientale
Art. 10 Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 11 Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e promozione culturale” e successive modifiche
Art. 12 Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e successive modifiche
Art. 13 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”
Art. 14 Disposizioni per la razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali
Art. 15 Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche
Art. 16 Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche”. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche
Art. 17 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 “Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”
Art. 18 Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata
CAPO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA CONTABILE
Art. 19 Semplificazioni normative contabili
Art. 20 Fondazione di partecipazione “Tevere per Tutti” abrogato
Art. 21 Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, relativo all’accesso alla qualifica dirigenziale unica
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 Disposizioni varie
Art. 23 Entrata in vigore
CAPO I
MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI
(Attività del Consorzio unico per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio, il Consorzio unico per lo sviluppo industriale, di seguito denominato Consorzio, collabora con la Regione nell’attuazione delle misure per l’attrattività territoriale degli investimenti all’interno del territorio di propria competenza, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
a) ricerca di investitori nazionali ed esteri, promozione internazionale delle opportunità di investimento nell’economia del territorio e valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, anche di piccola e media impresa;
b) promozione e gestione di progetti strategici di innovazione industriale, concernenti, in particolare, il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, la logistica, il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente;
c) supporto alla Regione nell’esercizio della funzione di punto unico di contatto e nella valutazione delle ricadute economiche ed occupazionali delle iniziative di investimento di cui all’articolo 4, comma 2, relativo a misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti;
d) cooperazione alla realizzazione di opere per la fornitura di servizi necessari all’insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione e alla riconversione delle imprese;
e) sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese operanti in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei;
f) promozione della costituzione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
g) sviluppo di sinergie di tipo distrettuale, mediante la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio;
h) erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, concernenti: programmi di formazione, studi e progetti per lo sviluppo produttivo, ricerche e studi per l’innovazione tecnologica, consulenza, certificazione di qualità alle imprese;
i) gestione di incentivi e contributi a favore delle imprese esclusivamente sulla base di piani triennali di investimento che devono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti;
l) predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, comprensiva delle informazioni necessarie alle imprese ai fini delle valutazioni sulla realizzazione degli insediamenti produttivi;
m) supporto alle imprese nella partecipazione ai bandi di finanziamenti regionali ed europei.
1 bis. Il Consorzio, negli ambiti di attività di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia, può svolgere le funzioni di organismo intermedio o di soggetto attuatore dei fondi strutturali e di investimento europei nonché del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (02)
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consorzio trasmette alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e attività produttive un rapporto dettagliato sulle attività svolte di cui al comma 1.
3. Il Consorzio, sulla base di appositi accordi con la Regione e con i comuni interessati, può svolgere le attività di cui al comma 1 anche al di fuori del proprio territorio di competenza.
4. In deroga all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 (Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio) e successive modifiche, le modifiche del perimetro del Consorzio riguardanti aree contigue al perimetro classificate dallo strumento urbanistico generale comunale come zone omogenee D di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, trasmesse alla Regione entro dodici mesi dalla data di costituzione del Consorzio, sono approvate dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall’articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche.
5. Su richiesta dei comuni interessati, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aree su cui insistono edifici o impianti dismessi classificate dallo strumento urbanistico generale comunale come zone omogenee D di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
6. Al fine di garantire l’economicità e l’efficacia dell’esecuzione dei lavori, il Consorzio esercita le funzioni di stazione appaltante competente ai fini dell’acquisizione di lavori all’interno del territorio di propria competenza, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.
7. All’articolo 40 della l.r. 7/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: “costituisce” è sostituita dalle seguenti: “promuove la costituzione” e dopo la parola: “2019,” è inserita la seguente: “di”;
b) alla lettera a) del comma 6, dopo la parola: “operativa” sono inserite le seguenti: “e gestionale”;
c) alla lettera b) del comma 6, dopo le parole: “relativi organi” sono inserite le seguenti: “, in modo da garantire, anche mediante adeguati criteri di rotazione, la rappresentanza territoriale della Città metropolitana di Roma capitale e di ciascuna provincia della Regione”;
d) al comma 7 dopo la parola: “Al Commissario unico” sono aggiunte le seguenti: “ed ai successivi Presidenti nominati”;
e) al comma 7, le parole: “all’80” sono sostituite dalle seguenti: “al 70”;
f) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
“8. Gli organi del Consorzio unico sono:
a) l’assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti;
b) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali;
c) il consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri nominati dall’assemblea generale, anche al di fuori dei componenti l'assemblea, tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, in modo da garantire la rappresentanza dei territori delle province su cui insistono i consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché della Città metropolitana di Roma capitale. Un membro è designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
d) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.
8 bis. Gli organi del Consorzio unico durano in carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
8 ter. Al fine di garantire la continuità degli interventi di sviluppo industriale già avviati nel territorio dei consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in fase di prima costituzione del consiglio di amministrazione del Consorzio unico, tre membri sono nominati dall’assemblea generale tra i Presidenti dei suddetti consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8 quater. La partecipazione agli organi del Consorzio unico non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.”;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9 bis. In fase di prima applicazione, il piano regolatore del Consorzio unico è costituito dai piani regolatori territoriali dei consorzi aderenti e vigenti alla data di costituzione del Consorzio unico ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.”;
h) al comma 10, dopo le parole: “l.r. 13/1997” sono inserite le seguenti: “nonché agli articoli 2501 e seguenti del codice civile”.
CAPO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI, IMPRESE ED ENTI LOCALI
Art. 2
(Semplificazione delle attività di vigilanza e di esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15
“Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” e successive modifiche)
1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare le attività di vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia urbanistico-edilizia, alla l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 le parole: “, a seguito delle indagini effettuate sul territorio” sono soppresse;
b) all’articolo 11:
1) al comma 1 le parole: “procede ad indagini sul territorio” sono sostituite dalle seguenti: “le segnala al comune interessato, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione procede ad indagini documentali e sul territorio con riguardo alle situazioni che presentino rilevante gravità in relazione al paesaggio, ad aree vincolate e all’assetto urbanistico-edilizio del territorio, anche non risultanti dagli elenchi degli abusi edilizi di cui all’articolo 10, individuate sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L’esito delle indagini è segnalato al comune interessato, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.”;
3) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 2 dell’articolo 22:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) nei casi previsti dall’articolo 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione;”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione;”;
d) all’articolo 31:
1) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “degli stessi” sono aggiunte le seguenti: “in via prioritaria, in relazione alle situazioni che presentino rilevante gravità con riferimento al paesaggio, ad aree vincolate e all’assetto urbanistico-edilizio del territorio, anche non risultanti dagli elenchi degli abusi edilizi di cui all’articolo 10, individuate sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, nei seguenti casi”;
2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“a) nello svolgimento dell’attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 27, comma 1 e 31, comma 8, del d.p.r. 380/2001”;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nel rilascio dei permessi di costruire in attuazione dell’articolo 21 del d.p.r. 380/2001 non soggetti alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20, comma 8, ad eccezione dei seguenti casi:
1) permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 1 ter della l.r. 36/1987;
2) permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 1 quater della l.r. 36/1987;”;
4) nell’ultimo periodo del comma 2 le parole: “al responsabile dell’abuso nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo” sono sostituite dalle seguenti: “pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione”;
5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. In ipotesi di inerzia o inadempimento dei comuni nell’adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di cui agli articoli 14, comma 1 e 23, comma 3, concernenti le situazioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, la Regione può esercitare il potere sostitutivo in via diretta, attraverso l’organo regionale competente.”;
e) all’articolo 32:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell’albo di cui al comma 1. L’albo è suddiviso in sezioni in ragione delle competenze professionali dei tecnici in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I compensi spettanti al Commissario ad acta e il rimborso delle eventuali spese sostenute sono a carico del comune inadempiente e sono determinati secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche)
1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, alla l.r. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 1:
1) alla lettera b) le parole: “e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)”;
2) alla lettera e) le parole: “e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200” sono soppresse;
3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017;”;
4) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
l bis) l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004.”;
l ter) gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).”
b) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente:
“1 bis. È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico.”;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, lettera l bis), e dal comma 1 bis.
2 ter. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 1 e 1bis.”;
d) dopo il comma 4 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:
“4 bis. L’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è consentito anche nelle forme associative di cui al Titolo II, Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.”;
e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 a decorrere dall’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.
2. I procedimenti relativi alle funzioni amministrative delegate ai comuni ai sensi del comma 1, avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge e non ancora conclusi, restano di competenza della Regione.
Art. 4
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica. Delega di funzioni e compiti amministrativi)
1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nell’ambito delle funzioni amministrative attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, è delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni concernenti la VAS di cui alla Parte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) piani e programmi attuativi dello strumento urbanistico generale comunque denominati e loro varianti la cui approvazione è di competenza comunale;
b) le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o per la destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi per i quali è necessaria la VAS.
2. Il conferimento della delega è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) separazione dell’autorità competente dall’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se entrambe sono articolazioni della stessa amministrazione;
b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
c) adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, per favorire il perseguimento della quale le Regione promuove attività di supporto e formazione alle amministrazioni locali interessate.
3. Con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinati:
a) i requisiti, le modalità e le altre disposizioni operative per l’esercizio, anche in forma associata, della delega;
b) il sistema di controllo e verifica del corretto esercizio delle funzioni delegate;
c) la determinazione degli oneri istruttori;
d) i criteri e i parametri per la definizione di “adeguato grado di autonomia amministrativa” e di “adeguata competenza tecnica e amministrativa” dei comuni, indicati come requisiti al comma 2, lettere b) e c).
4. La delega di funzioni ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 a decorrere dall’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 5
(Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche)
1. Allo scopo di razionalizzare, semplificare ed ottimizzare i procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi, alla l.r. 36/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1:
1) al comma 2 le parole: “entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge”;
2) al comma 3 le parole: “si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti”;
b) all’articolo 1 bis:
1) al comma 1 le parole: “all’albo pretorio e sul sito web del comune e” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono”;
2) al comma 1 le parole: “alle disposizioni della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L’efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall’esito positivo della verifica.”;
3) alla lettera g) del comma 2 la parola: “per” è sostituita dalle seguenti: “nonché le modifiche dovute a”;
4) la lettera p bis) del comma 2 è abrogata;
5) al comma 3 dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “, senza necessità degli ulteriori adempimenti previsti in via ordinaria”;
6) al comma 3 ter le parole: “è stata già attivata” sono sostituite dalle seguenti: “venga attivata”;
7) al comma 3 ter le parole: “allo strumento urbanistico” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti urbanistici generali e attuativi”;
8) al comma 3 ter dopo le parole: “allo strumento urbanistico” sono aggiunte le seguenti: “e i relativi provvedimenti sono approvati con la procedura di cui al comma 1”;
c) all’articolo 1ter:
1) al comma 1 dopo le parole: “Giunta comunale” sono aggiunte le seguenti: “, anche su istanza del soggetto attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del medesimo soggetto”;
2) alla lettera a) del comma 2 bis dopo le parole: “l’attuazione parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale” sono inserite le seguenti: “anche nei comparti edificatori che risultano parzialmente edificati”;
3) dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti:
“2 ter. In conformità a quanto previsto dall’articolo 28bis, comma 6, del d.p.r. 380/2001, il procedimento di formazione del permesso convenzionato è quello previsto dal capo II del titolo II del medesimo decreto.
2 quater. L’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2ter, costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 21 del d.p.r. 380/2001, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi.
2 quinquies. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale, istanza per la nomina di un commissario ad acta.
2 sexies. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di accertamento delle condizioni ovvero di conclusione del procedimento di permesso convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
2 septies. La direzione, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2sexies, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta.
2 octies. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di accertamento delle condizioni di utilizzo ovvero di rilascio del permesso di costruire convenzionato; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.”;
d) al comma 1 dell’articolo 1 quater:
1) dopo le parole: “degli edifici esistenti,” sono inserite le seguenti: “fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio),”;
2) dopo le parole: “medesimo decreto” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di mutamenti della destinazione d’uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico, fermo restando il pubblico interesse dell’intervento medesimo”;
e) dopo l'articolo 1 quater è aggiunto il seguente:
“Art. 1 quinquies
(Termine per i comuni per l'approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo)
1. L’approvazione dei piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di cui all’articolo 22, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Sono fatti salvi i termini inferiori già previsti da specifiche disposizioni legislative.
2. L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 1 costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della l. 136/1999, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi.
3. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta.
4. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della l. 241/1990.
5. Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 4, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta.
6. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina di cui al comma 5, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del piano attuativo. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
7. Il potere sostitutivo disciplinato dal presente articolo può essere attivato anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 e 1 bis.”;
f) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
(Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata)
1. Le deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale sono approvate secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, ma entro il termine di centoventi giorni, se le varianti:
a) interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie territoriale, purché si tratti di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
b) non incrementano i carichi insediativi di natura residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale e commerciale previsti dallo strumento urbanistico generale in misura superiore al 5 per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e al 3 per cento per i comuni, esclusa Roma Capitale, con popolazione superiore, purché non vengano superati i limiti del dimensionamento previsti dall’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 (Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali);
c) costituiscono correzioni di errori materiali, nonché adeguamenti delle rappresentazioni grafiche alle norme tecniche;
d) comportano diversa dislocazione, entro i limiti del 5 per cento, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico e la diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
e) modificano il tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica;
f) interessano insediamenti produttivi per i quali il Comitato per l’emersione del lavoro sommerso (CLES) abbia approvato il piano individuale di emersione presentato dagli imprenditori ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) e successive modifiche.
2. Nel caso in cui tramite più varianti vengano superati i limiti di cui al comma 1, lettere b) e d), la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione.
3. Le modalità di cui al comma 1 si applicano, altresì, all’approvazione delle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale di modifica della destinazione urbanistica di aree, già trasformabili secondo le previsioni del piano regolatore generale, in zona omogenea E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
4. Le procedure di approvazione di varianti di cui al comma 3 non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, solo se sprovviste di impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché all’acquisizione dei seguenti pareri:
a) parere ai sensi dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001;
b) parere di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche;
c) parere di cui all’articolo 20, comma primo, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche.
5. Le modalità di cui al comma 1 si applicano anche all’approvazione delle deliberazioni adottate in conseguenza della decadenza di vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche.”;
g) all’articolo 7:
1) al comma primo, le parole: “dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001”;
2) al comma secondo, dopo le parole: “d’uso” sono aggiunte le seguenti: “fermo restando che è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001”;
3) il comma terzo è sostituito dal seguente:
“3. I titoli abilitativi necessari per effettuare il mutamento della destinazione d’uso sono quelli connessi alle tipologie di intervento che li consentono, secondo quanto disposto dal d.p.r. 380/2001.”;
4) il comma quarto è abrogato.
2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, alla medesima l.r. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “detta disposizioni finalizzate a” sono aggiunte le seguenti: “al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, di una o più delle finalità sotto elencate:”;
b) al comma 1 dell’articolo 6, dopo la parola: “Per le” sono sostituite dalle seguenti: “Per il perseguimento di una o più delle”.
Art. 6
(Semplificazione istruttoria per l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 52:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Sono parte integrante del PAR il piano della diversificazione agricola di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche ed il piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche.”;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. La proposta del PAR è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.”;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Nel caso in cui le aree siano interessate da beni naturali e paesaggistici e da aree naturali protette, la pianificazione del settore agricolo di cui al presente articolo deve essere elaborata nel rispetto della legislazione regionale di settore vigente.”;
b) il comma 2 dell’articolo 54 è sostituito dal seguente:
“2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività rurali aziendali come individuate all’articolo 2 della l.r. 14/2006, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività:
a) turismo rurale;
b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;
c) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;
d) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;
e) accoglienza ed assistenza degli animali;
f) produzione delle energie rinnovabili.”;
c) all’articolo 55:
1) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. La superficie funzionale alla realizzazione del programma di miglioramento aziendale è definita superficie aziendale asservita. Tale superficie non può essere inferiore alla superficie in grado di generare, se previsto, l’indice fondiario utilizzato.
5 ter. I manufatti presenti all’interno dell’azienda agricola di cui al comma 4 sono denominati fabbricati aziendali. Costituiscono i fabbricati aziendali le strutture adibite a scopo abitativo denominate abitazioni rurali di cui all’articolo 57, comma 3, e gli annessi agricoli strumentali di cui al comma 5 quater.
5 quater. Gli annessi agricoli sono i manufatti strumentali all’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2 e sono classificati nelle seguenti categorie:
a) annessi agricoli tamponati: strutture chiuse su tutti i lati. Sono considerati annessi agricoli tamponati anche le strutture realizzate al di sotto della superficie del piano di campagna. La realizzazione di annessi agricoli tamponati interrati è sempre sottoposta all’approvazione di un PUA di cui all’articolo 57;
b) annessi agricoli stamponati: strutture completamente aperte su tutti i lati ovvero aperte su un unico lato nel caso in cui gli altri lati siano tamponati, senza utilizzo di finestrature, sino ad un terzo dell’altezza massima del fabbricato calcolata dal piano di campagna fino alla gronda. Gli annessi agricoli stamponati, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadrati, con un rapporto di 0,002 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed una altezza massima di 7,5 metri;
c) annessi agricoli produttivi: volumi tecnici o manufatti realizzati e utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento di specifiche necessità tecniche dell'azienda. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le relative tipologie e caratteristiche quali silos, concimaie, vasche per raccolta acqua, strutture destinate alla produzione di biogas come da previsione degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, nonché piscine realizzabili solo se adibite al servizio delle attività multifunzionali di tipo agrituristico di cui alla l.r. 14/2006 e di quelle integrate e complementari di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2006 e all’articolo 54, comma 2. Gli annessi agricoli produttivi sono realizzabili tramite presentazione e approvazione di un PUA redatto ai sensi della presente legge, fatto salvo per gli annessi produttivi “serre” di cui alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche;
d) annessi agricoli misti: manufatti costituiti, nel medesimo corpo di fabbrica, da più tipologie tra quelle indicate nelle lettere a), b) e c).”;
2) al comma 6:
2.1 dopo le parole: “gli annessi agricoli” e inserita la seguente: “strumentali”;
2.2 dopo le parole: “con copertura a tetto.” sono aggiunte le seguenti: “I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli stamponati un’altezza fino a 7,50 metri lineari, anche con una diversa tipologia di copertura dei manufatti.”;
3) al comma 7 le parole: “per lavorazioni agricole” sono sostituite dalle seguenti: “per attività agricole tradizionali di cui alla l.r. 14/2006”;
4) al comma 9 dopo le parole: “non sono consentiti interventi di nuova edificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione di quanto previsto nell’articolo 57. Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 5 quater, lettera b), sono realizzati detraendo le superfici degli annessi stamponati esistenti”;
5) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
“13 bis. Le amministrazioni comunali trasmettono alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori o dal momento dell’inizio attività, i dati significativi relativi alla nuova edificazione autorizzata nelle zone omogenee E, nonché i dati significativi dei PUA approvati ai sensi degli articoli 57, 57 bis e 57 ter. I dati significativi oggetto di trasmissione sono i seguenti: dati di individuazione anagrafica e amministrativa dell’impresa, motivazione della presentazione, denominazione delle attività interessate tra quelle previste all’articolo 54, comma 2, lettere a) e b), numero di fabbricati manufatti e relative dimensioni in termini di volumetria complessiva realizzata e le eventuali infrastrutture realizzate e/o ampliate a servizio della nuova edificazione realizzata. Qualora la nuova autorizzazione sia funzionale all’esercizio di attività rurali aziendali che prevedano la trasmissione di dati funzionali agli elenchi di cui alla l.r. 14/2006, l’invio dei dati è contestuale all’invio dei dati necessari alla gestione degli elenchi. Presso la direzione regionale è istituito il registro delle trasformazioni effettuate in zona agricola. La direzione regionale agricoltura elabora, sulla base dei dati pervenuti e con cadenza annuale, una relazione sulle trasformazioni effettuate in zona agricola e la trasmette alle commissioni consiliari competenti in materia di urbanistica ed agricoltura.”;
d) all’articolo 57:
1) al comma 1 la parola: “sviluppo” è sostituita dalle seguenti: “miglioramento aziendale”;
2) al comma 2:
2.1 alle lettere b) e c) le parole: “di cui all’articolo 55, comma 6” sono soppresse;
2.2 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
“e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b);
e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c);
e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all'articolo 55, comma 6;
e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all’articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell’introduzione dell’attività agrituristica all’interno dell’abitazione rurale dell’imprenditore agricolo, come previsto dall’articolo 15 della l.r. 14/2006.”;
3) al comma 3 le parole: “strutture adibite a scopo abitativo” sono sostituite dalle seguenti: “abitazioni rurali”;
4) dopo la lettera g) del comma 6 è aggiunta la seguente:
“g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita.”;
5) al comma 7:
5.1 le parole: “ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “, e), e bis), e ter), e quater) ed e quinquies)”;
5.2 le parole: “I comuni nei propri strumenti urbanistici possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli da realizzare previa approvazione di un PUA indici fondiari fino ad un massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadro di terreno; in tal caso il relativo PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente.” sono soppresse;
6) al comma 8:
6.1 dopo le parole: “Il PUA è rilasciato” sono inserite le seguenti: “anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche;
6.2 dopo le parole: “oltre a quanto previsto dall’articolo 76,” sono inserite le seguenti: “specificatamente per la convenzione”;
6.3 alla lettera a) le parole: “, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali” sono soppresse;
6.4 alla lettera b) dopo le parole: “destinazione d’uso rurale” sono inserite le seguenti: “, qualora presente,”;
6.5 alla lettera d) le parole: “il fondo” sono sostituite dalle seguenti: “la superficie aziendale asservita”;
7) al comma 10 le parole: “all’atto del fine lavori e alla conclusione del procedimento di presentazione della SCIA amministrativa per l’inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “all’atto del fine lavori e/o alla conclusione del procedimento di presentazione dell’inizio attività”;
e) all’articolo 57 bis:
1) alla rubrica le parole: “integrate e complementari” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
2) al comma 1:
2.1 le parole: “Le attività integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali” sono sostituite dalle seguenti: “Le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006”;
2.2 la lettera c) è abrogata;
3) al comma 2:
3.1 le parole: “Le attività integrate e complementari cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 57, comma 1;” sono sostituite dalle seguenti: “Le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4”;
3.2 dopo le parole: “Nell’ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 57, comma 1,”;
3.3 le parole: “che esercitano le attività integrate e complementari” sono sostituite dalle seguenti: “che esercitano le attività multimprenditoriali”;
4) al comma 3 le parole: “integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b)”, sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
5) al comma 4 le parole: “di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b),” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
6) al comma 5 le parole: “di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b)” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
7) al comma 8 le parole: “integrate e complementari” sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
8) il comma 9 è abrogato;
9) al comma 12:
9.1 alla lettera a) le parole: “integrate e complementari” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
9.2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione tra le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e le attività multimprenditoriali, nonché le conseguenze del venir meno del regime di connessione;”;
10) al comma 13 le parole: “delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), in violazione dei commi 3, 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività multimprenditoriali, in violazione dei commi 3, 4, 5 e 11”;
f) all’articolo 58:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Atti d’obbligo e convenzioni”;
2) al comma 1 le parole: “55, 56, 57 e 57 bis” sono sostituite dalle seguenti: “55, comma 7 e 56”;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1bis. All’atto del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi previsti dagli articoli 55, con esclusione dei commi 2, 3, 3 bis e 7, nonché per quelli degli articoli 57 e 57 bis, viene istituito un vincolo sulla superficie aziendale asservita, così come definita all’articolo 55, comma 5 bis, finalizzato al rispetto degli obblighi previsti all’articolo 57, comma 8, a carico sia della proprietà sia dell’impresa, qualora quest’ultima non coincida con la proprietà e in riferimento a quanto per ciascuno pertinente. Gli atti d’obbligo e le convenzioni devono prevedere una durata temporale alla quale i vari obblighi si riferiscono. Tale vincolo viene trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.”;
g) dopo l’articolo 66 bis è inserito il seguente:
“Art. 66 ter
(Istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi)
1. In sede di istruttoria finalizzata all’approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti nonché dei relativi piani attuativi, la Regione, qualora accerti irregolarità o carenze formali, procedurali o documentali, richiede al comune di sanare le irregolarità e di integrare la documentazione mancante entro il termine massimo di sessanta giorni.
2. Gli uffici regionali competenti restituiscono per improcedibilità il piano:
a) in presenza di irregolarità, omissioni o carenze non sanabili;
b) qualora il comune non provveda entro il termine assegnato ai sensi del comma 1.
3. Laddove non siano già altrimenti decorsi i termini di legge, dalla restituzione per improcedibilità di cui al comma 2 decadono le misure di salvaguardia previste dall’articolo 12 del d.p.r. 380/2001.
4. Al fine di semplificare ed accelerare l’attività delle pubbliche amministrazioni per l’approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, la direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, con determinazione dirigenziale, predispone l’elenco della documentazione necessaria ai fini dell’espletamento dell’istruttoria propedeutica alla loro approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
(Riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni
demaniali e non demaniali regionali)
1. Al fine di riordinare i procedimenti amministrativi e l’assetto organizzativo degli uffici regionali competenti in materia di concessioni demaniali, favorendo l’unificazione dei procedimenti concessori in base al criterio dell’integrazione funzionale del possibile godimento dei beni, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione delle concessioni rilasciate:
a) su beni demaniali trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche, recante la disciplina dei beni di demanio e patrimonio regionale;
b) su beni demaniali per effetto del conferimento e della delega di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regione e agli enti locali;
c) su beni del patrimonio indisponibile regionale.
2. La ricognizione di cui al comma 1 include l’accertamento di eventuali casi di prosecuzione di fatto delle attività da parte del soggetto titolare di concessione per la quale è decorso il termine di scadenza.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, entro novanta giorni dall’avvenuta ricognizione di cui al comma 1, uno o più regolamenti aventi ad oggetto:
a) il riordino dell’assetto organizzativo degli uffici regionali competenti in materia di concessioni demaniali;
b) l’aggiornamento dei criteri per la definizione dei canoni concessori;
c) l’aggiornamento dei criteri per la definizione degli importi da riconoscere all’amministrazione, anche mediante rateizzazione per un periodo non superiore a cinque anni, a titolo di indennità di occupazione da parte del soggetto avente il bene in godimento a fronte di titolo giuridico scaduto, per l’arco temporale ricompreso tra la scadenza del titolo originario e il completamento delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del futuro concessionario.
4. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro pontino) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: “sono ceduti,” sono aggiunte le seguenti: “previa classificazione come beni del patrimonio disponibile regionale”;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Sui terreni di cui al comma 1, possono costituirsi, con atto pubblico notarile, servitù prediali ai sensi dell’articolo 1027 del codice civile.”;
b) il comma 2 dell’articolo 5 è abrogato;
c) gli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e il regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 7 quater sono abrogati;
d) all’articolo 7 quater 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: “, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale di cui all’articolo 7 quater” sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: “in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale di cui all’articolo 7 quater” sono soppresse;
e) l’articolo 7 quinquies è abrogato.
5. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui al comma 3, ai procedimenti di cui alla l.r. 22/1995, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e nel regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)) e successive modifiche”.
6. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui al comma 3, ai procedimenti di rilascio delle concessioni delle aree golenali site nel comune di Fiumicino-località Isola Sacra si applicano le disposizioni contenute nel regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.
7. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 7 bis dopo le parole: “dell’erosione costiera” sono aggiunte le seguenti: “e attiva una mappatura delle aree maggiormente a rischio per strutturare programmi operativi di intervento, finalizzati a rallentare e arrestare il fenomeno dell'erosione costiera. La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente sugli esiti della mappatura delle aree maggiormente a rischio e sullo stato di attuazione degli interventi di cui all’articolo 7.”;
b) la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 8 è abrogata;
c) al comma 1 dell’articolo 10:
1) dopo il numero 2 ter della lettera a) è inserito il seguente:
“2 quater) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente, nonché le funzioni e i compiti amministrativi delegati ai comuni relativi alle aree del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative, il rilascio delle concessioni di cui al presente comma avviene nel rispetto di quanto stabilito dal PUA (Piano di utilizzazione degli arenili) regionale e dai rispettivi PUA comunali. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite;”;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) le funzioni amministrative concernenti la gestione delle infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali;”.
8. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 129 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, è abrogata.
9. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, relativo alle funzioni delegate ai comuni in materia di porti di competenza regionale, è inserito il seguente:
“1 bis. Restano di interesse comunale i porti già classificati di classe IV, nonché le darsene, le aste fluviali appartenenti al demanio marittimo e le specifiche aree portuali residuali senza classificazione.”.
10. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b) e al comma 8 entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2020.
11. Per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione ai comuni, possono essere stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione e i comuni interessati volti ad assegnare, su base volontaria, personale regionale in posizione di distacco, in un numero massimo di trenta unità.
12. Agli oneri derivanti dal comma 7 e seguenti si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente, della voce di spesa: “Trasferimenti ai comuni per le funzioni attribuite in materia di demanio marittimo” e della voce di spesa: “Trasferimenti ai comuni per le funzioni delegate in materia di infrastrutture su aree portuali lacuali”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 100.000,00 ciascuna a decorrere dall’anno 2020, sono derivanti dalla corrispondente riduzione, per complessivi euro 200.000,00, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (2a)
12 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 9, comma 1, lettera d), della l.r. 53/1998 e successive modifiche si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024, della voce di spesa denominata: “Trasferimenti alle province per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie”, con uno stanziamento pari ad euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2022-2024. (2b)
13. Al comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni per favorire gli investimenti dei concessionari dei beni patrimoniali e demaniali regionali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo la parola: “ampliamento” sono inserite le seguenti: “, oppure, previo inserimento dei beni nel piano di cui all’articolo 1, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) e successive modifiche, in diritto di proprietà”;
b) al terzo periodo sono apportate le seguenti modifiche:
1) la parola: “cessione” è sostituita dalla seguente: “costituzione”;
2) le parole: “avviene in esito a una procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica, a cui partecipa lo stesso concessionario” sono sostituite dalle seguenti: “o l’alienazione dei beni avviene in esito a una procedura ad evidenza pubblica, a cui può partecipare lo stesso concessionario”;
c) al quarto periodo sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: “La procedura prevista dal precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “Il bando”;
2) le parole: “quest’ultimo dagli” sono sostituite dalle seguenti: “a quest’ultimo gli”.
14. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, sono inserite le seguenti:
“a bis) al fine di determinare l’indennità di occupazione per i contratti scaduti prima dell’annata agraria 10 novembre 2017, si applica lo scaglione percentuale di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2003 e successive modifiche;
a ter) ai contratti scaduti precedentemente all’annata agraria 10 novembre 2017, ai fini della determinazione del nuovo canone di affitto, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a);”.
15. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: “del medesimo articolo 17.” sono inserite le seguenti: “La richiesta di rinnovo contrattuale da parte dei conduttori, ove non ancora presentata, deve essere trasmessa alla Direzione regionale competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto siano scaduti e per i quali non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente periodo.”;
b) alla lettera b), dopo le parole: “sia inferiore a sette anni” sono aggiunte le seguenti: “secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)”.
c) alla lettera d) dopo le parole: “espropriazione per pubblica utilità)” sono inserite le seguenti: “. Ai fini della determinazione del canone viene, altresì, computato il 50 per cento delle unità immobiliare ad uso abitativo per fondo rustico successive alla prima”;
d) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d-bis) prevedere che, ferma restando la determinazione del canone ai sensi della normativa vigente, in sede di rinnovo dei contratti di cui al presente articolo, sia prescritto l’obbligo di adeguamento, entro diciotto mesi dalla data di rinnovo del contratto, alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e che il mancato adempimento dell’obbligazione costituisca clausola di risoluzione espressa del contratto.”.
16. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni è aggiornato il regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)) e successive modifiche.
(Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)
1. Al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, nonché presso le Aree decentrate dell’agricoltura (ADA), il sistema autorizzativo per l’agricoltura, di seguito denominato sistema autorizzativo.
2. Il sistema autorizzativo è l’insieme dei mezzi tecnici, delle procedure organizzative e delle risorse umane finalizzati alla gestione delle informazioni prodotte, anche con modalità informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di cui al comma 1.
3. La Regione per l’operatività del sistema autorizzativo promuove azioni di coordinamento e confronto, anche mediante l’istituzione di tavoli tecnici, la stipula di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni competenti. Sulla base di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche la struttura regionale competente in materia di agricoltura può svolgere la funzione di amministrazione procedente nelle procedure di cui al comma 1.
3 bis. Il sistema autorizzativo e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1 nelle rispettive competenze conformano la loro azione al divieto di aggravio del procedimento previsto dall’articolo 1, comma 2, della l. 241/1990. (01)
3 ter. La conferenza di servizi di natura decisoria, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione e certezza dei tempi del sistema autorizzativo in materia di agricoltura, è la modalità procedimentale e organizzativa obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2, della l. 241/1990 e successive modifiche. (01)
3 quater. Alla conferenza di cui al comma 3 ter, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della l. 241/1990 e successive modifiche. (01)
3 sexies. Nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, le amministrazioni coinvolte nei lavori della conferenza di servizi, individuate dal sistema autorizzativo tramite codificati procedimenti, trasmettono al medesimo la documentazione necessaria per il corretto svolgimento dei lavori. (01)
3 septies. Ai fini del comma 3 sexies, qualora per la realizzazione di un intervento oggetto di conferenza di servizi avviata nell’ambito del procedimento unico di cui al presente articolo, sia prevista, altresì, l’approvazione di un Piano di utilizzazione aziendale di cui all’articolo 57, comma 2, lettera d), della l.r. 38/1999, il consiglio comunale provvede esclusivamente alla chiusura della conferenza di servizi qualora l’esito della stessa sia favorevole al rilascio del provvedimento unico e comunque prima della relativa emanazione di cui al comma 12 da parte dell’amministrazione procedente. (01)
4. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche per i propri enti dipendenti, collegati e controllati, è designata quale rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie di cui al comma 2 dell’articolo 14 della l. 241/1990 e successive modifiche, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona e indette nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.
5. Il sistema autorizzativo, in conformità a quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, relativo alla riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi, supporta i SUAA comunali, comunque denominati, per la gestione delle procedure amministrative con particolare riferimento a quelle previste nei commi da 10 a 25.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida per la standardizzazione delle procedure, unitamente alla modulistica per:
a) la presentazione dell’istanza, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013);
b) le modalità di verifica della documentazione, anche mediante la predisposizione di liste di controllo.
7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 6 sono, altresì, individuati:
a) per il procedimento unico di cui ai commi da 9 a 14:
1) le procedure amministrative;
2) la modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza e dell’avviso dell’avvio delle attività;
3) lo schema di determinazione dirigenziale per il rilascio del titolo autorizzativo;
4) le modalità di verifica urbanistico-edilizia effettuata dalle amministrazioni comunali;
5) le specifiche modalità di conduzione delle conferenze di servizi;
b) per l’inizio attività di cui ai commi da 15 a 24:
1) le attività e le corrispondenti procedure dichiarative di avvio delle stesse nonché quelle escluse dall’ambito applicativo;
2) la modulistica da utilizzare per la verifica da parte dell’amministrazione procedente della correttezza dell’istanza di inizio attività e della variazione della stessa.
8. Resta fermo che, nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al comma 7, il procedimento unico e l’inizio attività di cui ai commi da 9 a 24 sono effettuati in base alla normativa vigente.
9. Il sistema autorizzativo di cui ai commi da 1 a 8 supporta i SUAA per la gestione delle procedure amministrative relative al procedimento unico di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche.
10. L’esercizio delle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 è attivato, ad esclusione delle casistiche attivabili tramite gli strumenti previsti ai commi 17 e 24 bis, secondo le modalità di cui al capo IV del d.p.r. 160/2010, anche comprendente la presentazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. (1)
10 bis. Il procedimento unico congiuntamente agli strumenti previsti ai commi 17 e 24 bis è individuato quale strumentazione per l’inizio attività dell’attività di cui al comma 1. Il procedimento unico unitamente agli strumenti di cui al comma 24 bis è individuato quale “strumento autorizzativo” dell’inizio attività mentre gli strumenti di cui al comma 17 costituiscono gli “strumenti dichiarativi” del medesimo inizio attività. (2)
11. Le istanze per l’avvio del procedimento unico sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 presso i SUAA comunali, comunque denominati, o, in presenza di accordi, presso il sistema autorizzativo secondo le modalità previste e disciplinate dalle linee guida di cui al comma 6.
12. Fermo restando il disposto di cui al comma 6 dell’articolo 7 del d.p.r. 160/2010 a norma del quale il provvedimento conclusivo del procedimento unico, anche assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, qualora per l’inizio dell’attività il provvedimento conclusivo del procedimento unico disponga l’acquisizione di consequenziali atti amministrativi, quali, tra l’altro, autorizzazioni, pareri, nulla osta per la realizzazione degli interventi, può essere indetta una nuova conferenza di servizi.
13. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui al comma 12 prevede gli adempimenti necessari al raggiungimento delle condizioni che consentono l’avvio delle attività e le modalità di avvio del procedimento di conferenza di servizi qualora necessario.
14. I soggetti di cui al comma 11, espletate le procedure di cui ai commi precedenti, inviano all’amministrazione procedente un avviso di avvio delle attività che costituisce inizio attività ai sensi dei commi da 15 a 24.
15. Qualora non si proceda a norma dei commi da 9 a 14, i soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006, per l’esercizio delle attività rurali aziendali, possono attivare gli strumenti dichiarativi per l’inizio attività presso i SUAA o, in caso di accordi, presso il sistema autorizzativo secondo le modalità previste e disciplinate dalle linee guida di cui al comma 6. (3)
16. Le attività multifunzionali sono attivate secondo le procedure di cui ai commi da 15 a 24.
17. Ai fini dell’inizio attività, sono inviate all’amministrazione procedente laddove previsto dalle disposizioni vigenti:
a) la comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche;
b) la notifica sanitaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari;
c) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della l. 241/1990, necessaria, tra l’altro, per l’esercizio delle attività multifunzionali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006, che configurino un servizio al pubblico nonché per l’esercizio delle attività multimprenditoriali qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali quali il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
18. L’esercizio delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali e regionali, è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui al comma 15, di una SCIA.
19. Per le variazioni tecniche e/o amministrative delle attività esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni previste.
20. L’inizio attività è presentato all’amministrazione procedente quando gli adempimenti amministrativi sono conclusi ad esclusione dei casi di cui al comma 23.
21. Alla valutazione delle istanze pervenute ai sensi dei commi da 15 a 20 provvede il comune, o, in presenza di accordi, il sistema autorizzativo che procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle attività previste, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
a) il possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarità del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
b) la sussistenza di uno dei titoli di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con riferimento ai terreni e manufatti nei quali sono esercitate le attività;
c) la sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell’attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali.
22. Fermo restando quanto previsto dai commi da 9 a 14, i comuni possono attivare la commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999, su istanza del soggetto proponente, ai fini dell’esame preliminare del progetto da allegare alle istanze.
23. Nei casi di inizio attività effettuato con le modalità della SCIA in cui debbano essere acquisiti atti di assenso comunque denominati o pareri non pertinenti o comunque non riferiti alla realizzazione di interventi, delle opere, dei manufatti in genere, delle modifiche delle funzioni a cui gli immobili sono destinati, l’inizio attività è condizionato all’acquisizione di tali atti anche con le modalità della conferenza di servizi a norma del comma 3 dell’articolo 19 bis della l. 241/1990.
24. L’amministrazione procedente in esito alle verifiche positive delle istanze di inizio attività pervenute, invia agli uffici competenti la comunicazione che l’attività è stata avviata ai fini dei consequenziali adempimenti di legge nonché le comunicazioni necessarie all’aggiornamento degli elenchi per le attività di diversificazione agricola di cui alla l.r. 14/2006 e dell’avvenuta notifica sanitaria all’azienda sanitaria locale competente per territorio.
24 bis. Costituiscono procedure di inizio attività il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) previsto dall’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche applicabile per le attività rurali aziendali, l’autorizzazione unica relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e successive modifiche per le attività di diversificazione agricola individuate dall’articolo 2 della l.r. 14/2006, l’autorizzazione regionale per gli istituti faunistici previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche per le attività di multifunzionalità agricola previsto dall’articolo 2 della l.r. 14/2006 e l’autorizzazione alla attivazione di una industria insalubre ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) per le attività agricole tradizionali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 di allevamento dei canidi e degli equidi non dedicati alla alimentazione. (4)
25. All’articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “E’ istituita l’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL), integrata con il sistema informativo regionale, che raccoglie le notizie ed i dati relativi a tutte le attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca e a quelle a queste connesse” sono sostituite dalle seguenti: “Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituita l’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL) che raccoglie i dati relativi a tutte le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche”;
b) al comma 2 le parole: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti, pubblici o privati, esercenti le attività di cui al comma 1 e che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l’amministrazione regionale in materia di agricoltura e territorio rurale, sono tenuti all’iscrizione all’AUAAL” sono sostituite dalle seguenti: “L’iscrizione all’AUUAL è effettuata da parte della direzione regionale competente in materia di agricoltura all’atto dell’apertura, presso i Centri di assistenza agricola, del fascicolo aziendale ai sensi del d.p.r. 503/1999, su segnalazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale stesso”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Nell’AUAAL sono contenuti i dati relativi all’inizio attività delle imprese agricole esercitanti le attività agricole aziendali anche derivanti dalla procedura autorizzativa del procedimento unico. I dati relativi all’inizio attività sono inviati all’AUAAL dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) comunali competenti per territorio o dal sistema autorizzativo per l’agricoltura in caso di accordi.”;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine del funzionamento dell’AUAAL, adotta una deliberazione per definire i contenuti necessari, le modalità di aggiornamento, con particolare riferimento ai dati relativi all’inizio attività per ogni comune ed impresa operante nel territorio regionale.”.
26. La Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti amministrativi gestiti dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura.
27. Per le finalità di cui al comma 26, è istituita presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura la banca dati informatica dei dati relativi al sistema rurale regionale che si connette al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed al sistema integrato territoriale della direzione regionale competente in materia di urbanistica al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi per uno scambio continuo di informazioni tra pubbliche amministrazioni.
28. Nella banca dati informatica dei dati relativi al sistema rurale regionale confluiscono:
a) i dati relativi alla gestione del sistema autorizzativo di cui ai commi da 1 a 8;
b) l’anagrafe unica delle imprese agricole di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2009;
c) il registro unico dei controlli in agricoltura (RUCA) di cui all’articolo 8 bis della l.r. 1/2009;
d) gli elenchi sulle attività di diversificazione delle attività agricole di cui alla l.r. 14/2006;
e) il registro dei piani di utilizzazione aziendale (PUA) di cui agli articoli 57 e 57 bis della l.r. 38/1999.
29. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 28 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:
a) “Spese relative al sistema autorizzativo per l’agricoltura – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) “Spese relative al sistema autorizzativo per l’agricoltura – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. (4a)
30. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 1, è inserita la seguente:
“h ter) favorire l’attività di enoturismo e olioturismo;”;
b) dopo il comma 1 bis dell’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
“1 ter. Sono considerate attività enoturistiche, ai fini della presente legge, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.
1 quater. Si intendono attività di olioturismo tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.”;
c) dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 2 bis, dopo sono inseriti i seguenti:
“1 sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza di cui ai commi precedenti:
a) le attività di multifunzionalità produttiva che prevedono l’utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali esercitate dall’impresa agricola;
b) le attività multifunzionali per le quali siano già stabilite le soglie di produzione, al di sotto delle quali è rispettato il rapporto di prevalenza con le attività agricole tradizionali.
1 septies. Al fine di contemperare lo sviluppo delle attività multifunzionali e il mantenimento di un buono stato di conservazione di habitat e specie di interesse unionale, all'interno dei siti della rete Natura 2000 possono essere attivate le “misure contrattuali” e gli “interventi attivi e le azioni da incentivare”, anche in forma onerosa, inserite nelle rispettive deliberazioni di adozione delle misure di conservazione e secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 569 (Misure contrattuali di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE).
1 octies. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione, le tipologie di accordi di natura contrattuale di cui al comma precedente attivabili, le modalità di attuazione e le risorse finanziarie dedicate, coerentemente con i fabbisogni finanziari previsti nel Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.”;
d) all’articolo 2 bis, comma 7, lettera a), dopo la parola: “ittiturismo” sono inserite le seguenti: “, enoturismo e olioturismo”;
e) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 2 ter sono abrogati;
f) al comma 2 dell’articolo 2 quater le parole: “qualora la verifica di cui all’articolo 2 ter, comma 4, abbia esito positivo” sono soppresse;
g) al comma 5 dell’articolo 14 le parole: “le modalità previste all’articolo 2 ter” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità previste per le procedure autorizzative per l’esercizio delle attività”;
h) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 27 bis è sostituita dalla seguente:
“a) presenza delle condizioni per l’esercizio delle attività previste dalla normativa vigente;”;
i) la lettera f) del comma 3 dell’articolo 27 bis è sostituita dalla seguente:
“f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l’esercizio delle attività secondo la normativa vigente;”;
l) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 27 ter è sostituita dalla seguente:
“a) violazione delle condizioni per l’esercizio delle attività previste dalla normativa vigente;”;
m) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 27 ter è sostituita dalla seguente:
“f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l’esercizio delle attività secondo la normativa vigente;”.
(Disposizioni di semplificazione in materia ambientale)
1. Alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso:
a) dell’attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, anche in formato card, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 12. La partecipazione al corso di cui al primo periodo non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi;
b) della ricevuta del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione. Sono esentati dal versamento i residenti nei comuni della Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il versamento e, quindi, il periodo di validità annuale del contributo di cui alla presente lettera sono riferiti ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso;
c) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta se accompagnati da persona in possesso dell’attestato di partecipazione, della ricevuta di versamento e di un documento di riconoscimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai residenti nella Regione sprovvisti dell’attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica sono rilasciate, a richiesta, dalla Regione, delle autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale se accompagnati da persona in possesso dell’attestato di partecipazione e della ricevuta di versamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. La ricevuta del versamento del contributo annuale di cui al comma 1, lettera b), è esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza, unitamente all’attestazione di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a) ovvero all’attestazione del possesso di uno dei titoli di studio indicati al medesimo comma 1, lettera a). Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono già in possesso di un tesserino rilasciato dalla Regione possono esibire tale tesserino in luogo dell’attestato di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a).
5. La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.”;
b) al comma 1 dell’articolo 14 le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;
c) all’articolo 16:
1) al numero 1), della lettera a), del comma 1 le parole: “di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)”;
2) al numero 1) della lettera b) del comma 1 le parole: “comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;
3) al numero 1) della lettera c), del comma 1 le parole: “il prescritto tesserino regionale di autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “l’attestato di partecipazione, la ricevuta di versamento ed il documento di riconoscimento di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)”;
4) il comma 6 è abrogato;
d) gli articoli 5, 7 e 21 sono abrogati.
2. Il provvedimento di competenza regionale di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia.
3. Il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi nazionali ricadenti nel territorio regionale, individuate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della l. 394/1991, si svolge nella forma della caccia controllata, entro il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari, salvo diverse più restrittive misure stabilite secondo quanto previsto dal medesimo articolo 32, comma 1, e nelle aree della Rete Natura 2000, in base alle prescrizioni di procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, riservata ai soli residenti nei comuni laziali dell’area naturale protetta e dell’area contigua.
4. (5)
5. La Regione provvede all’approvazione del perimetro dell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità stabilite dall’articolo 32, comma 1, della legge 394/1991.
6. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell’articolo 5, sono inseriti i seguenti:
“5 bis. È consentito l’uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico (Colomba livia) provenienti da allevamento.
5 ter. I cacciatori che acquisiscono o che già possiedono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta all’area decentrata agricoltura competente per territorio, la quale provvede a darne formale riscontro.”;
b) all’articolo 10:
1) al comma 1 dopo le parole: “pianificazione faunistico-venatoria” sono inserite le seguenti: “effettuata tramite il piano faunistico-venatorio regionale (PFVR)”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva gli indirizzi per l’elaborazione del PFVR sulla base dei criteri di omogeneità forniti dall’ISPRA e dai soggetti competenti in materia incaricati dalla Regione.”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il PFVR è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall’ISPRA ed elabora, su base provinciale, i contenuti di cui all’articolo 12.”;
4) al comma 4 le parole: “e le province attuano” sono sostituite dalla seguente: “attua” e le parole: “Le province, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione degli A.T.C., adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.” sono soppresse;
c) all’articolo 12:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Elementi provinciali del PFVR)”;
2) al comma 1 le parole: “i piani faunistico-venatori provinciali coordinati dal piano faunistico regionale comprendono:” sono sostituite dalle seguenti “il PFVR contiene, su base provinciale, i seguenti elementi:”;
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 7 le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”;
d) al comma 5 dell’articolo 23, le parole “senza richiami vivi” sono soppresse.
7. Tenuto conto che l’aumento del numero di cinghiali sul territorio regionale ha determinato l’insorgere di nuove e gravi criticità per l’incolumità pubblica, per la tutela della biodiversità e delle produzioni agricole, il Consiglio regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il nuovo piano faunistico- venatorio regionale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 17/1995. Nelle more, gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia negli ATC della provincia in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti negli ATC stessi, perdendo il diritto di iscrizione ad un ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.
8. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 100:
1) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
“a bis) la gestione forestale sostenibile integrata con la tutela del territorio e del paesaggio, con la conservazione della biodiversità e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e antropici in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive modifiche;”;
2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l’utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio forestale nonché l'approvazione dei piani di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;”;
3) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: “b ter) l’elenco delle foreste vetuste;”;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Regione provvede alla gestione del patrimonio forestale regionale in forma diretta, ai sensi del comma 1, lettera a bis) o tramite convenzioni e concessioni con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).”;
b) il comma 3 dell’articolo 101 è sostituito dal seguente:
“3. La provincia approva i progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito, per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche.”;
c) l’articolo 102 è abrogato.
9. Alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 20:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il patrimonio forestale della Regione è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) nonché da quelle provenienti da lasciti, donazioni, acquisizioni o da altri enti pubblici disciolti.”;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 4 la parola: “demanio” è sostituita dalla seguente: “patrimonio”;
b) al comma 2 dell’articolo 21 il periodo: “Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.” è sostituito dal seguente: “Per le foreste di proprietà della Regione, l’ente gestore procede all’accantonamento.”;
c) al comma 3 dell’articolo 24 la parola: “demanio” è sostituita dalla seguente: “patrimonio”;
d) all’articolo 34 bis:
[1) al comma 2 le parole: “degli 800 m s.l.m.” sono sostituite dalle seguenti: “dei 300 m s.l.m.”;] (5a)
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione delle foreste incluse nell’elenco di cui al comma 5, al fine di favorirne la relativa conoscenza nonché per migliorare il contesto ambientale e territoriale circostante.”;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 52 sono inseriti i seguenti:
“1bis. La Regione promuove le attività e gli interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole da legno.
1ter. La Regione favorisce, altresì, la costituzione e le attività di forme di gestione associata, che assicurino la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici castanicole da legno e l’avvio delle procedure di certificazione FSC del patrimonio castanicolo da legno.”.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9, lettera d), numero 2), si provvede mediante l’incremento per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2020 e 2021, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 39/2002 di cui al programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
11. All’articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “, per lo scarico delle acque reflue” sono inserite le seguenti: “provenienti da insediamenti inferiori a cinquanta abitanti equivalenti”;
b) le parole: “con recupero delle acque grigie in fossa tenuta.” sono sostituite dalle seguenti: “è inoltre consentito il recupero delle acque e il riutilizzo delle stesse così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152) nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale.”.
12. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8:
1) alla lettera d-ter) del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “ Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l’ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche”;
2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“7bis. È consentita, limitatamente alle aree prive di vincoli o contraddistinte dal “paesaggio degli insediamenti urbani” così come identificati dal PTPR, la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo che non comportano trasformazione permanente del territorio, al fine di migliorare l’offerta di spazi per lo spettacolo sportivo, nonché per le attività connesse al settore audiovisivo e cinematografico. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a trentasei mesi consecutivi e sono immediatamente rimosse al termine dell’uso preposto.”;
b) all’articolo 44, comma 11, le parole: “fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14.” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune di Roma capitale, quanto previsto ai commi 13 e 14. Nelle aree naturali protette per le quali nella relativa legge istitutiva non sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona B, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona B.”.
13. Alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 7:
1) alla lettera a) del comma 2:
1.1 dopo le parole: “relativo ampliamento” sono aggiunte le seguenti: “della proroga o del rinnovo previsti”;
1.2 le parole: “agli articoli 11 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 11, 12, 30, 31, 34 e 35”;
1.3 dopo il numero 6) è aggiunto, in fine, il seguente:
“6bis) l’autorizzazione paesaggistica ovvero l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.”;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2bis. Può presentare domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento e la proroga dell’attività di coltivazione di cava e torbiera di cui agli articoli 12, 31, 34 e 35, anche l’interessato che non abbia inoltrato la domanda di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell’attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale), purché lo stesso sia in possesso di autorizzazione paesaggistica o dell’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui rispettivamente agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004.”;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. L’assolvimento del pagamento degli oneri di concessione e del contributo ambientale è condizione per il rilascio delle autorizzazioni di ampliamento, proroga o rinnovo.”;
b) ai commi 1, 3 lettera a), e 7 dell’articolo 8 le parole: “di attività produttive” sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 15 le parole: “possono essere aggiornati” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere aggiornati almeno ogni tre anni”;
d) al comma 2 dell’articolo 30 le parole: “di attività produttive” sono soppresse;
e) al comma 3 dell’articolo 33 le parole: “di attività produttive” sono soppresse.
14. Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo ad azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.
15. [Alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:
“1bis. Al fine di agevolare l’attivazione di biomonitoraggi ambientale attraverso le api, la Regione riconosce l’apis mellifica come bioindicatore.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
1bis. La Regione agevola iniziative idonee all’attivazioni di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori attraverso linee di finanziamento e procedure anche in deroga alle disposizioni della presente legge.”;
c) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente
“1. Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali per nomadismo o per il servizio di impollinazione nell’ambito del territorio laziale deve darne comunicazione preventiva, almeno cinque giorni prima, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o altre forme di notifica consentite dalla legge, al sindaco del comune in cui intende recarsi ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio indicando la sede in cui, previo consenso del proprietario del fondo, prevede di installare temporaneamente i propri alveari, indicandone il numero, la consistenza, la data di trasferimento ed il presunto periodo di sosta.”;
d) dopo il comma 3 dell’all’articolo 18 è aggiunto il seguente:
“3bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 1-bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l’attivazione di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.] (5a1)
[16. Al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale, i procedimenti di approvazione dei piani predisposti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), che contemplano interventi a carico dei beni ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Tale preventiva autorizzazione paesaggistica si intende acquisita per tutti gli interventi previsti nei piani stessi e resi esecutivi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004 in merito agli interventi esonerati dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica.] (5b)
17. Il perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica, istituito dalla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del Parco regionale dell’Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, è modificato secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.
18. L’allegato C alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla perimetrazione del Parco regionale urbano “Monte Orlando”, istituito con la legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47, è sostituito dall’Allegato C alla presente legge.
(Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)
[1. Nelle more dell’entrata in vigore del piano energetico regionale, al fine di incentivare la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici nonché di favorire l’educazione e la consapevolezza energetica dei cittadini incentivando le abitazioni intelligenti, c.d. smart home, basate su piattaforme pubbliche, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Regione promuove l’istituzione di comunità energetiche, senza finalità di lucro, al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati.
2. Le comunità energetiche sono istituite su iniziativa di comuni o di unioni di comuni o di associazioni di cittadini, mediante l’adozione di uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.
3. Le comunità energetiche incentrano la loro attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. A tal fine, le comunità realizzano progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
4. L’obiettivo primario delle comunità energetiche è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri delle comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
5. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.
6. Le comunità energetiche:
a) possono stipulare convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;
b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici che è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico regionale.
7. Al fine di sostenere la costituzione delle comunità energetiche, tramite avviso di interesse pubblico, nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per la costituzione delle comunità energetiche”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente:
a) i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche;
b) le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro;
c) le modalità di controllo e monitoraggio delle attività svolte dalle comunità energetiche;
d) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 7;
e) le modalità con cui le comunità energetiche sono obbligate a redigere documenti strategici che individuano le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.
9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, i comuni o le unioni di comuni, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con gli indirizzi di politica energetica regionale, possono istituire le comunità energetiche sulla base di protocolli d’intesa preventivamente approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
10. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il numero delle comunità energetiche istituite, dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito e la loro distribuzione territoriale;
b) gli interventi realizzati, indicando strumenti e modalità applicative;
c) dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù della istituzione delle comunità energetiche;
d) le risorse stanziate e utilizzate;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.]
11.Dopo l’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche è inserito il seguente:
“Art. 3.1
(Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola)
1. La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.
2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l’altro, le aree idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento.
3. I comuni, nelle more dell’entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall’approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell’ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie complessiva non superiore al 3 per cento delle zone omogene “E” di cui al d.m. 1444/1968, identificate dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Ai fini dell’individuazione delle aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale.
5. Nelle more delle previsioni di cui al comma 1, resta sempre consentita la produzione di energia da fonti rinnovabili con le modalità previste dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche per la quale non trovano applicazione le limitazioni di cui al comma 3.”.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e promozione culturale” e successive modifiche)
1. L’articolo 30 della l.r. 24/2019 è sostituito dal seguente:
“Art. 30
(Piani integrati della cultura)
1. Nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 7, la Regione promuove e sostiene la progettualità locale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), attraverso i Piani integrati della cultura (PIC).
2. I PIC, attraverso la partecipazione sia in forma individuale sia in forma associata di soggetti pubblici e privati, coordinano gli interventi volti alla promozione delle attività e degli eventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento ad una parte del territorio regionale o ad una specifica tematica, includendo, ove possibile, tematiche legate all’ambiente, all’artigianato, alla formazione, alla storicità, alla ricerca, al turismo e alle politiche sociali.
3. I PIC, in particolare, prevedono l’individuazione della strategia, degli obiettivi e degli interventi, comprensivi dei risultati attesi nell’ambito del territorio interessato, nonché le eventuali collaborazioni o partenariati tra operatori pubblici e privati coinvolti.”.
2. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3:
1) alla lettera c) del comma 2 le parole: “di una rete di teatri e” sono soppresse;
2) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
“c bis) la realizzazione, lo sviluppo e la comunicazione di una rete di teatri fruibili al pubblico, efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, innovativa e tecnologicamente avanzata, che favorisca, in particolare, l’integrazione dei teatri con il contesto sociale e con i servizi per la mobilità; tra le finalità della suddetta rete, c’è quella di promuovere e divulgare l’attività teatrale anche nei comuni del Lazio sprovvisti di teatri, ma che possono ospitare le rappresentazioni in contesti diversi ad alto valore culturale;”;
3) alla lettera g) del comma 2:
3.1 dopo la parola: “sviluppo” sono inserite le seguenti: “ed il consolidamento”;
3.2 dopo la parola: “sociale” sono inserite le seguenti: “, con particolare attenzione alle aree interne e montane del territorio regionale,”;
4) alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: “storico e museale” sono aggiunte le seguenti: “anche con riferimento alle zone interne e montane”;
5) dopo la lettera d) del comma 3 sono inserite le seguenti:
“d bis) la distribuzione razionale ed equilibrata delle sale teatrali aperte al pubblico sul territorio regionale, che garantisca, in particolare, il pluralismo e la presenza equilibrata tra le diverse tipologie teatrali, con specifica attenzione ai piccoli teatri, nonché lo sviluppo della qualità delle attività proposte dai possessori o gestori, sia pubblici sia privati, di sale teatrali aperte al pubblico;
d ter) la funzione di valorizzazione e di salvaguardia della cultura del territorio che i teatri e le attività culturali svolgono nei piccoli comuni come definiti all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.);”;
b) all’articolo 5:
1) al comma 1 dopo le parole: “La Regione sostiene e promuove le attività volte” sono inserite le seguenti: “all’esercizio e”;
2) al comma 2 dopo le parole: “promossi da” sono inserite le seguenti: “organismi di programmazione, gestori di sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni ovvero”;
c) all’articolo 7:
1) al comma 3 il periodo: “La Fondazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi della propria attività alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e bilancio.” è soppresso;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Al fine di consentire l’erogazione delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d), le associazioni e le fondazioni di cui al presente articolo trasmettono, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi alle strutture regionali competenti in materia di cultura e di bilancio.”.
Art. 12
(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15
“Testo unico in materia di sport” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 36 è inserito il seguente:
“1 bis. Al fine di consentire una tempestiva programmazione delle attività per l’anno sportivo che prende avvio nel mese di agosto di ciascun anno, le convenzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, sono stipulate entro il mese di marzo di ciascun anno.”;
b) all’articolo 37:
1) al comma 1 le parole: “La Regione promuove, direttamente o avvalendosi di Agensport, la pratica” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione favorisce la pratica, la promozione”;
2) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per le medesime finalità indicate al comma 1 la Regione può, inoltre, partecipare a manifestazioni ed altre iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero da comitati o altri enti di diritto privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente la realizzazione dell’evento.”;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale, con deliberazione adottata sentita la commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce le modalità per la partecipazione alle manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il relativo apporto finanziario o economico e l’eventuale conseguente adesione ad enti e organismi, senza finalità di lucro e dotati di personalità giuridica, promotori o attuatori dell’iniziativa, tenendo conto:
a) dell’importanza della manifestazione, anche in termini di ricadute economiche e sociali nonché di promozione e valorizzazione del territorio;
b) della partecipazione e del coinvolgimento di giovani, studenti, istituti scolastici, associazioni e società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a quelle operanti nell’ambito del sostegno delle persone con disabilità;
c) della capacità di promuovere l’immagine della Regione e il sostegno regionale al settore e al territorio;
d) della differenza tra il totale delle spese ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto, al netto dell’apporto regionale;
e) della capacità di promuovere l’inclusione sociale con il coinvolgimento di associazioni e società sportive dilettantistiche per atleti con disabilità.”;
c) l’articolo 38 è sostituito dal seguente:
“Art. 38
(Buoni sport)
1. La Regione concede alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di praticare l'attività sportiva.
2. L’accesso ai buoni sport è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nella Regione;
b) età compresa tra i sei ed i diciassette anni per i minori e superiore ai sessantacinque anni per gli anziani;
c) reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000,00 euro o, in caso di nuclei familiari con a carico un minore diversamente abile o un anziano, reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
d) iscrizione del minore o dell’anziano a corsi o attività sportive a pagamento svolte nell’ambito del territorio regionale, di durata continuativa di almeno sei mesi, tenute da associazioni o società sportive dilettantistiche, da federazioni, da enti di promozione sportiva e da associazioni benemerite, riconosciute dal CONI o dal CIP.
3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti eventuali e ulteriori requisiti per l’accesso ai buoni sport, nonché i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, in collaborazione con il CONI o con il CIP, le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite riconosciute, la costituzione di un circuito regionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti e strutture sportive nel territorio regionale presso cui spendere i buoni sport.”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), si provvede mediante l’incremento per euro 300.000,00, a valere su ciascuna annualità 2020-2022, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 15/2002 di cui al programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli
strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla
vita politica e amministrativa locale”)
1. Alla l.r. 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1 le parole: “bambini e dei ragazzi” sono sostituite dalle seguenti: “delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini”;
2) al comma 2:
2.1 alla lettera b) le parole: “dei bambini e” sono soppresse;
2.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini.”;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università o con gli istituti di studio e ricerca sia pubblici che privati.
2 ter. I consigli di cui al comma 2 sono costituiti nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di pari opportunità.”;
b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“e bis) esprime, su richiesta degli organi consiliari, parere non vincolante su ogni materia di interesse;
e ter) presenta proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e/o alla giunta.”;
2) il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 3:
1) alla rubrica le parole “dei bambini e” sono soppresse;
2) al comma 1:
2.1 all’alinea le parole “dei bambini e” sono soppresse;
2.2 alla lettera a) le parole “dei bambini e” sono soppresse;
2.3 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i ragazzi, anche nell’ambito di appositi laboratori, qualora istituiti;”;
2.4 alla lettera e) le parole “ai bambini e” sono soppresse;
3) il comma 2 è abrogato;
d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini)
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la partecipazione dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilita la conoscenza da parte dei bambini dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i bambini, anche nell’ambito di appositi laboratori, qualora istituiti;
d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini in ambito locale.”;
e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Consigli e forum degli enti territoriali di area vasta)
1. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazzi e bambini possono istituire appositi consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale.”;
f) all’articolo 5:
1) alla rubrica, dopo la parola: “giovani” sono aggiunte le seguenti: “. Elenco regionale”;
2) alla lettera e) del comma 2, le parole: “bambini e dei ragazzi” sono sostituite dalle seguenti: “ragazzi e con i consigli dei bambini”;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di attività istituzionali, l’elenco regionale dei consigli di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 in cui sono inseriti i consigli stessi, ripartiti in base alla loro tipologia e all’ente locale di riferimento, previa comunicazione da parte degli enti medesimi, da trasmettere alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla loro costituzione.”;
g) all’articolo 6:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera b), le parole “dei bambini e” sono soppresse;
1.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini.”;
2) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“d bis) le caratteristiche degli eventuali laboratori di cui agli articoli 3 e 3 bis.”;
3) al comma 3 le parole: “di quelli dei bambini e dei ragazzi” sono sostituite dalle seguenti: “dei consigli dei ragazzi e dei consigli dei bambini”;
h) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Disposizione finanziaria)
1. Per l’anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), è pari a euro 100.000,00.
2. Per l’anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 11 della missione 01, titolo 1, del “Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.”;
i) ovunque ricorrano le parole: “bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, adegua gli atti amministrativi adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 20/2007 alle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di richiesta di contributi regionali eventualmente ancora in corso alla data di cui al comma 3 sono definiti in conformità alla normativa e agli atti amministrativi preesistenti.
(Disposizioni per la razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento
della rete di offerta di servizi e interventi sociali)
1. La Regione promuove le attività finalizzate alla standardizzazione dei modelli organizzativi e delle linee guida, allo scopo di definire criteri e modalità di accreditamento ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), per i seguenti servizi caratterizzati da metodologie scientifiche e terapeutiche a carattere innovativo:
a) riabilitazione e abilitazione delle persone, con disabilità gravi e gravissime, anche in età evolutiva, attraverso Servizi per l’autonomia e l’autodeterminazione (SPAA) con riferimento ai seguenti ambiti: attività di vita quotidiana (AVQ), valutazione per la scelta degli ausili e supporto all’utilizzo tra cui Saeting Clinic, assistive technology, Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), adattamento ambientale, mobilità personale;
b) rafforzamento delle capacità individuali e il recupero dell’autostima con l’obiettivo dell’autodeterminazione;
c) approccio pluridisciplinare con il fine di rendere disponibili le necessarie diverse competenze professionali alla persona con disabilità in un programma abilitativo-riabilitativo personalizzato, con figure sanitarie e sociali affiancate all’occorrenza anche da quelle tecniche.
2. Al fine di pervenire all’istituzione e alla strutturazione del servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e per la durata massima di un triennio, la Regione:
a) si avvale del modello organizzativo e di riferimento scientifico definito nell’ambito della pregressa progettualità sperimentale regionale, avviata in attuazione dell’articolo 54 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo al progetto reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso;
b) conclude per la gestione del servizio stesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, apposito accordo di programma con altra amministrazione pubblica operante nel settore dei servizi sociali, la quale si avvale, attraverso apposite convenzioni, dell’apporto e dell’esperienza maturata dagli organismi di volontariato che hanno avviato e garantito la progettualità sperimentale di cui alla lettera a).
b bis) concede un contributo alle associazioni di volontariato di cui all’articolo 54 della l.r. 6/1999, complessivamente non superiore all’80 per cento delle spese sostenute per lo svolgimento di attività documentate di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso. (8) (9)
3. Allo scopo di garantire il diritto allo studio e all’inclusione sociale e scolastica alle persone disabili visive ed al fine di assicurare continuità assistenziale e didattica e di definire modelli di valutazione d’impatto dei percorsi terapeutico riabilitativi, la Regione promuove attività tiflodidattica in favore dei bambini frequentanti i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia nonché degli alunni e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio. Fermi restando gli ulteriori trasferimenti finanziari previsti ai sensi della normativa vigente, per le finalità di cui al precedente periodo, la Regione si avvale del Centro regionale Sant’Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi, quale azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva della Regione Lazio, senza scopo di lucro, nel limite dell’autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, da iscriversi nella voce di spesa denominata: “Spese per l’attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio”, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
4. La Regione, in attuazione degli articoli 31 e 32 della Costituzione, delle indicazioni di principio dell’Organizzazione mondiale della Sanità, delle raccomandazioni dell’Unione europea per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni, nonché delle raccomandazioni relative ai “10 passi” Unicef-Oms, delle Linee di indirizzo nazionali per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato, promuove l’adozione di modelli organizzativi, quali l’istituzione di una Banca del latte umano donato presso i reparti di neonatologia, diretti a favorire e sostenere la donazione del latte umano materno, garantendo la libertà di scelta della mamma e inoltre promuove l’attivazione di una rete di collaborazione per la neo mamma in dimissione dall’ospedale e tutti i servizi di sostegno territoriali, compresi i consultori familiari.
5. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
6. Al fine di favorire la realizzazione sul territorio regionale di progetti di promozione sportiva e di competizioni atletiche rivolte a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, con gli obiettivi di favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l'integrazione sociale, il volontariato transfrontaliero, nonché di combattere gli stereotipi sulla disabilità, attraverso la collaborazione di Special Olympics Italia Onlus, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) di cui al programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
7. Al fine di consentire l’utilizzazione delle risorse erogate dalla Giunta regionale nell’ambito della programmazione antecedente all’approvazione del piano sociale regionale di cui alla deliberazione consiliare 24 gennaio 2019, n. 1 (Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”), che non siano oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei bilanci dei comuni capofila e degli enti responsabili della gestione associata del sistema dei servizi sociali, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione ed alla destinazione per le medesime finalità(15), a valere sul triennio 2020-2022, delle risorse regionali e statali trasferite a diverso titolo ai distretti sociosanitari negli anni 2014-2019, fermo restando il vincolo di destinazione delle risorse statali.
8. Alla l.r. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell’articolo 45, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Al fine di assicurare la funzionalità dell’ufficio di piano, l’organismo di cui all’articolo 44 può, previa autorizzazione della Regione, destinare una quota delle risorse assegnate dalla Regione per l’attuazione dei piani sociali di zona, nella misura minima del 5 per cento, a misure di valorizzazione del merito ed incentivazione della performance del personale dell’ufficio di piano e al reclutamento di personale da destinare all’ufficio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, della normativa vigente in tema di pubblico impiego e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 64 è aggiunto il seguente:
“4 bis. I distretti sociosanitari rendicontano le spese sostenute nell’esercizio finanziario per gli interventi del sistema integrato dei servizi sociali entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello da rendicontare. Entro il 30 aprile dello stesso anno, la relazione di cui all’articolo 50, comma 2, deve essere pubblicata e resa accessibile alla cittadinanza attraverso i canali ufficiali delle pubbliche amministrazioni afferenti al distretto sociosanitario. La differenza tra la quota annuale assegnata e trasferita per i piani sociali di zona di cui all’articolo 48 e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di riparto dell’anno successivo.”.
9. Alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo [ndr 2, comma] 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “II contributo regionale è pari al 70 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, nel caso dei piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).”;
b) all’articolo [ndr 2, comma] 88 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ove dovuta”.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9, quantificati in euro 1.700.000,00 a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo regionale in favore dei piccoli comuni per residenze sanitarie assistenziali (RSA)”, la cui autorizzazione di spesa è derivante dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 89, della l.r. 7/2014, in riferimento alla quota relativa alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche, stabilita ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 12/2016, ed iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1.
11. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) è sostituita dalla seguente:
“d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, fermo restando la necessità di garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti che viene così determinato:
1) in casi di moderata e severa patologia il rapporto operatore utente non deve essere inferiore a 1 su 4;
2) nei casi di disabilità completa e grave il rapporto operatore utente deve essere 1 su 3.”.
Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, le parole: “una distanza” sono sostituite dalle seguenti: “un raggio”;
2) al comma 1 bis:
2.1 le parole: “altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori limitazioni a quelle previste”;
2.2 dopo le parole: “impatto sul territorio” sono inserite le seguenti: “, della distribuzione oraria”;
2.3 le parole: “e del disturbo della quiete pubblica.” sono sostituite dalle seguenti: “e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.”;
3) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
“1 ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive.
1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo.”;
b) all’articolo 5:
1) alla rubrica le parole: “Slot free-RL” sono sostituite dalle seguenti: “NO Slot-RL”;
2) al comma 1 le parole: ““Slot free-RL”” sono sostituite dalle seguenti: ““NO Slot-RL””;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
“2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4.”;
d) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis
(Disposizioni transitorie)
1. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale data, a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.
3. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.”.
Art. 16
(Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche”. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 14 della l.r. 52/1980 è inserito il seguente:
“3 bis. Sono di competenza del comune le funzioni amministrative in materia di trasferimento delle farmacie all’interno della sede di pertinenza. La domanda di trasferimento, corredata dalla perizia giurata del tecnico abilitato attestante la distanza non inferiore a duecento metri dall’ingresso al pubblico della farmacia dagli altri esercizi farmaceutici e dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente, è presentata al comune, che ne cura la pubblicazione sul proprio albo pretorio e la trasmette contestualmente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente ai fini della pubblicazione sull’albo dell’azienda e dei successivi adempimenti. L’azienda sanitaria locale effettua l’ispezione preventiva ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda di trasferimento si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l. r. 4/2003 è aggiunto infine in seguente periodo: “La voltura dell’autorizzazione all’esercizio può essere concessa anche in riferimento ad un singolo complesso di attività svolte all’interno di strutture già autorizzate all’esercizio.”.
Art. 17
(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 “Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”)
1. Alla l.r. 5/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1 le parole: “non possono avere una vigenza superiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “indette a decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono avere una vigenza superiore a due anni dalla data della loro pubblicazione”;
2) al comma 2 le parole: “ordinario di vigenza massima di cui all’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001” sono sostituite dalle seguenti: “di vigenza massima di tre anni”;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui al comma 1 hanno valenza regionale e sono utilizzate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per tutti i ruoli del servizio sanitario regionale, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l’assunzione degli idonei, nei limiti del fabbisogno triennale di personale.
2 ter. Il rifiuto dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso un’azienda o un ente del servizio sanitario regionale determina la decadenza dei candidati idonei dalla graduatoria e la perdita dell’idoneità all’assunzione.”.
b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
(Obbligo di permanenza nella sede di destinazione)
1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, i soggetti assunti tramite scorrimento delle graduatorie dei concorsi devono permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. I soggetti vincitori di una procedura di mobilità volontaria devono permanere presso l’ente o l’azienda di destinazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve situazioni di particolare gravità, debitamente motivate, la cui valutazione è rimessa all’ente o l’azienda di destinazione medesimi.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3, si applicano anche alle graduatorie di concorso pubblico che alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano superato il periodo biennale di vigenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3, si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad actaper la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 18
(Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata)
1. Al fine di consentire la conclusione dei programmi pluriennali di realizzazione di alloggi destinati all’edilizia residenziale agevolata finanziati dalla Regione Lazio ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, è istituito un apposito fondo rotativo regionale denominato “Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata” per la concessione di anticipazioni, al quale possono accedere gli operatori, quali cooperative edilizie e imprese di costruzione, destinatari di contributi regionali per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale succitati che, per cause oggettive e sopravvenute, non dispongono di accesso al credito presso istituti bancari autorizzati per la prosecuzione e la conclusione di lavori già avviati, ovvero le cooperative edilizie all’uopo istituite dagli inquilini assegnatari degli alloggi destinati all’edilizia residenziale agevolata, in possesso dei requisiti di legge, per l’acquisto degli immobili realizzati purché siano state completate almeno il 35 per cento delle opere di urbanizzazione primaria previste dal singolo operatore.
2. L’accesso al fondo è consentito agli operatori e ai soggetti di cui al comma 1, in possesso della deliberazione comunale di assegnazione dell’area ove realizzare l’intervento, della convenzione di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 concernente programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica e successive modifiche, del permesso di costruire rilasciato dal comune competente, previa trasmissione alla struttura regionale competente in materia:
a) di documentazione idonea a provare il mancato assenso alla istituzione del mutuo necessario per la conclusione dell’intervento di edilizia agevolata da parte di almeno due istituti bancari autorizzati alla concessione di mutui edilizi;
b) di un apposito piano economico-finanziario dal quale risulti la sostenibilità economica dell’intervento. Le cooperative edilizie istituite dagli inquilini assegnatari degli alloggi destinati all’edilizia residenziale per l’acquisto dell’immobile dovranno presentare il titolo costitutivo del diritto reale;
c) di apposita fidejussione bancaria di comprovata esigibilità ai fini di eventuale escussione.
3. Gli operatori ed i soggetti beneficiari dell’anticipazione prevista con l’accesso al fondo sono tenuti a restituire l’anticipazione stessa entro cinque anni dalla concessione sulla base di apposito piano di restituzione predisposto secondo i criteri individuati nella delibera di cui al comma 5. Qualora la restituzione dell’anticipazione non avvenga nel rispetto dell’apposito piano si applica l’istituto della compensazione, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all’incasso di crediti vantati dalla Regione e successive modifiche.
4. L’accesso alle anticipazioni del fondo di rotazione di cui al presente articolo non è consentito a soggetti che si trovino in stato di fallimento o che siano sottoposti ad altre procedure concorsuali, che siano stati destinatari di provvedimenti di revoca di finanziamenti o contributi da parte dell’amministrazione regionale, o i cui componenti degli organi di amministrazione abbiano procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti gli ulteriori requisiti e i casi di esclusione per l’accesso alle anticipazioni concesse attraverso il fondo di rotazione di cui al presente articolo, nonché le modalità ed i criteri per la concessione e la successiva restituzione delle medesime anticipazioni.
6. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nel programma 02, “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, della missione 08, “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”. Alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.500.000,00 per l’anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede, rispettivamente, mediante la corrispondente riduzione per euro 2.500.000,00 per l’anno 2020, euro 3.500.000,00 per l’anno 2021 ed euro 2.700.000,00 per l’anno 2022, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 500.000,00 per l’anno 2021 ed euro 1.300.000,00 per l’anno 2022, mediante l’istituzione di un’apposita voce di entrata nella tipologia 200 “Riscossione crediti di breve termine” del titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, riferita alle restituzioni delle anticipazioni secondo i piani quinquennali di cui al comma 3.
CAPO IV
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA CONTABILE
Art. 19
(Semplificazioni normative contabili)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio, è inserito il seguente:
“5 bis. Per consentire l’accesso ai fondi di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e successive modifiche, da destinare agli interventi di recupero e restauro dei beni di cui al comma 4, i luoghi di culto e le loro pertinenze funzionali, utilizzati, da più di 50 anni, dalle diocesi o dalle parrocchie civilmente riconosciute, per lo svolgimento delle funzioni religiose, previa richiesta, possono essere trasferiti, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione, alle medesime parrocchie o diocesi. I beni mobili di proprietà regionale ivi contenuti, previa catalogazione e inventariazione, sono ceduti in custodia alle stesse parrocchie o diocesi, che ne curano la conservazione, la manutenzione ed il restauro. Il trasferimento di proprietà avviene a cura e spese del beneficiario, previa deliberazione della Giunta regionale d’individuazione dei cespiti oggetto di cessione e previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 55 e seguenti del d.lgs. 42/2004.”.
2. Al comma 63 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a riduzione dei costi di partecipazione agli organismi pubblici, è aggiunto il seguente periodo: “La disposizione di cui al comma 62 non si applica, inoltre, alle fondazioni ed associazioni di rilevanza statale o regionale, partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione, che svolgono attività culturali.”.
3. Al comma 4 bis dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla disciplina della gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL), e successive modifiche è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall’esercizio 2020, i proventi di cui al precedente periodo sono introitati dalla Regione nella misura dell’80 per cento e sono versati all’entrata del bilancio nella tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del titolo 4 “Entrate in conto capitale”.”.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all’ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale, e successive modifiche le parole: “ed ai consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali”.
5. In coerenza con il principio di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, l’importo di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della l.r. 17/2015 si intende riferito a ciascun esercizio finanziario e, pertanto, il limite complessivo delle anticipazioni di liquidità concedibili in ciascun esercizio finanziario è pari a tale importo, al netto degli importi delle anticipazioni già concesse e non ancora restituite.
6. Gli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano beneficiari di un finanziamento regionale per la realizzazione di opere pubbliche previste nella programmazione regionale, originariamente sottoposte al rilascio del parere del Comitato regionale per i lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche che non siano state completate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano un progetto di completamento dell’opera al Comitato regionale dei lavori pubblici di cui alla l.r. 5/2002.
7. Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime parere sul progetto di completamento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2002.
8. Ai fini della realizzazione degli interventi di completamento dell’opera ovvero di lotti funzionali alla sua fruibilità, gli enti di cui al comma 6, entro dodici mesi dal rilascio del parere favorevole del progetto di completamento da parte del Comitato per i lavori pubblici ai sensi del comma 7, richiedono alla competente struttura regionale l’autorizzazione all’utilizzo dell’importo residuo del finanziamento concesso dalla Regione da erogarsi secondo le modalità previste dall’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.
9. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 8 l’ente territoriale allega:
a) una relazione tecnica sulla sostenibilità economica del progetto di completamento;
b) l’impegno assunto dal proprio organo deliberativo a garantire la copertura di ogni maggiore onere finanziario connesso alla realizzazione dell’intero intervento di completamento come previsto dal progetto iniziale o sue eventuali modifiche e/o integrazioni successive.
10. Il mancato rispetto dei termini previsti dai commi da 6 a 9 comporta la revoca dell’intero finanziamento con il recupero di tutte le somme già erogate.
11. Dopo il comma 10 quater dell’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, e successive modifiche è inserito il seguente:
“10 quater 1. I piani di rateizzazione concernenti i debiti dei consorzi industriali, ivi compresi quelli relativi alla restituzione delle anticipazioni concesse dalla Regione ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 52 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Lazio: anticipazioni finanziarie della Regione per l’anno 1984 finalizzate alle spese ordinarie per l’attuazione dei piani regolatori consortili e la gestione delle infrastrutture), già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, su istanza del consorzio industriale interessato.”.
12. Dopo il comma 113 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) sono aggiunti i seguenti:
“113 bis. Al fine di potenziare gli investimenti nelle aziende zootecniche laziali dei territori colpiti dal sisma del 2016 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, migliorando ed incrementando la produzione e la qualità delle carni suine e le condizioni economiche dei predetti territori, la Regione concede contributi agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli e associati, che allevano specie e razze suine di interesse zootecnico. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nel rispetto delle disposizioni di cui regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
113 ter. Per le finalità di cui al comma 113 bis, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
113 quater. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del vigente “Piano di tutela delle acque regionali (PTAR)”, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
113 quinquies. Al fine di garantire alle cittadine e ai cittadini la possibilità di assistere gratuitamente a manifestazioni di carattere artistico, ludico e sportivo, la Regione concede dei contributi in favore dei comuni finalizzati all’organizzazione ed allo svolgimento nelle piazze del proprio territorio di manifestazioni artistiche, ludiche e sportive. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo.
113 sexies. Per le finalità di cui al comma 113 quinquies, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2020, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”.
113 septies. All'articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, e successive modifiche le parole: “in età evolutiva prescolare”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “fino al dodicesimo anno di età”. Per le finalità di cui al presente comma si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della l.r. 7/2018 di cui all’Allegato B alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), iscritta nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 20
(Fondazione di partecipazione “Tevere per Tutti”)
[1. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, partecipa, promuovendone la costituzione insieme ad altri soggetti pubblici o privati, alla Fondazione di partecipazione “Tevere per Tutti”, di seguito denominata Fondazione.
2. La Fondazione concorre, in particolare, alle seguenti finalità, da prevedere nello statuto della Fondazione stessa:
a) incentivare, stimolare ed abilitare i soggetti attivi pubblici e privati a investire nella qualità e nella valorizzazione dell’ambito fluviale;
b) realizzare azioni volte a stimolare le attività cofinanziate con fondi regionali e a coinvolgere i soggetti sociali, civici, culturali, pubblici e gli operatori di settore nella valorizzazione dell’ambito fluviale, anche attraverso iniziative di manutenzione, programmazione, pianificazione, vigilanza e coordinamento;
c) promuovere l’immagine del Tevere attraverso la riqualificazione del tratto fluviale urbano, come strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.
3. Lo statuto prevede, altresì, che in qualsiasi momento possano aderire alla Fondazione soggetti pubblici o privati che condividano le finalità della stessa.
4. Per le finalità di cui al comma 2, la Fondazione garantisce, con la propria presenza nei territori di Roma e di tutti i comuni attraversati dal fiume Tevere che manifestino il proprio interesse, la promozione e la valorizzazione delle attività sul fiume e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione del territorio regionale attraverso le attività delineate nello statuto della Fondazione;
b) promuovere attività di indirizzo rivolta a soggetti pubblici e privati che si occupano del fiume, anche per favorire la condivisione di attività di pianificazione strategica;
c) partecipare a manifestazioni, iniziative nazionali ed internazionali che hanno ad oggetto le tematiche fluviali e delle infrastrutture ecologiche, della bioeconomia, della sostenibilità e dell’innovazione;
d) realizzare e coltivare la produzione di dati sulle gestioni concessorie, competenze, attività in aree golenali, progettualità esistenti, caratteristiche fisiche dei luoghi, pianificazione vigente;
e) instaurare con comitati, associazioni, cittadini, utenti e turisti forme di collaborazione volte ad agevolare l’attività della Fondazione;
f) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e al corretto uso degli spazi;
g) stimolare la nascita di forme di partenariato con università e centri di ricerca, imprese responsabili e innovative, organizzazioni della società civile, anche informali, per la promozione di progetti sperimentali diretti a promuovere la sostenibilità, la lotta al cambiamento climatico e l’economia circolare.
5. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il consiglio di amministrazione sia composto nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;
b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.
6. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore.
7. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.
8. I rappresentanti della Regione nell’organo esecutivo della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto e sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, rispettivamente, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione “Tevere per Tutti””, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione “Tevere per Tutti””, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante l’integrazione del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.] (5e)
Art. 21
(Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, relativo all’accesso alla qualifica dirigenziale unica)
1. Al fine di dare corretta attuazione all’articolo 14, comma 1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.
2. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 6/2002, dopo la parola: “esami” sono aggiunte le seguenti parole: “o titoli ed esami e resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)”.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio) è abrogato.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) è abrogata.
3. L’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)” è abrogato. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio. Alle comunità giovanili costituite alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la partecipazione a procedure di evidenza pubblica indette dalla Regione.
4. L’articolo 16 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004), concernente la corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati, è abrogato.
5. All’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 112, dopo le parole “composta da” sono inserite le seguenti: “il Presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro,”;
b) al comma 134 quinquies, le parole “30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2019”.
6. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell’articolo 6, le parole: “e di ospitalità” sono soppresse;
b) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;
c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 è abrogata.
7. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani) le parole “le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte agli elenchi regionali” sono sostituite dalle seguenti “gli Enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modifiche”.
8. Alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 6 le parole: “e paesaggistica” sono sostituite dalle seguenti “e urbanistica”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è abrogata.
9. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 (Autorecupero del patrimonio immobiliare) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Nel caso di immobili di privati, in alternativa all’acquisizione, gli enti e gli istituti di cui al comma 1 possono avanzare ai proprietari proposte di recupero in cambio della sottoscrizione di un comodato d’uso per un periodo di tempo necessario allo scomputo degli oneri e delle spese sostenute per il ripristino degli immobili recuperati, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. Decorsi i diciotto anni l’immobile rientra nella piena disponibilità del proprietario.
2-ter. Nella proposta di cui al comma 2 bis gli enti e gli istituti presentano al proprietario per la sua approvazione il progetto con la descrizione delle opere da realizzarsi ad esclusivo carico dell’ente o istituto proponente, di seguito denominati ente proponente e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione come disposto all’articolo 3, comma 2.”;
b) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2, dopo le parole “dell’ente proprietario” sono inserite le seguenti: “o dell’ente proponente”;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1, dopo le parole “ente proprietario dell’immobile” sono inserite le seguenti: “o ente proponente”;
2) al comma 2, dopo le parole “dell’ente proprietario” sono inserite le seguenti: “o dell’ente proponente”;
d) al comma 1 dell’articolo 6, dopo le parole “all’ente proprietario” sono inserite le seguenti: “o all’ente proponente”;
e) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
(Monitoraggio programmi di autorecupero)
1. La Regione, con la collaborazione degli enti e degli istituti di cui all’articolo 1, comma 1 provvede al monitoraggio dei programmi di autorecupero di cui alla presente legge e pubblica sul proprio sito internet l’elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all’Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di monitoraggio degli interventi.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
10. Alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell’articolo 4:
1) alla lettera b), le parole “del 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 100 per cento”;
2) alla lettera c), le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “100 per cento”;
b) al secondo comma dell’articolo 6, il primo periodo è soppresso;
c) alla lettera d) del primo comma dell’articolo 7, il numero 3) è abrogato;
d) alla lettera d) del primo comma dell’articolo 7 bis, le parole “al numero 3) della lettera d)”, sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera d)”.
11. In sede di prima applicazione delle modifiche alla l.r. 60/1978 di cui al comma 10 e nelle more della revisione complessiva della stessa legge regionale, limitatamente alle annualità 2020, 2021, 2022, le risorse disponibili nell’ambito del programma 01 della missione 14 e relative agli interventi di cui alla suddetta l.r. 60/1978, sono destinate:
a) nella misura del 60 per cento al finanziamento di interventi del consorzio unico di cui all’articolo 40 della legge regionale 7/2018 come modificato dalla presente legge, finalizzati all’adeguamento dei beni immobili strumentali alle attività del consorzio unico, con particolare riferimento, alla viabilità e ad altre opere di urbanizzazione primaria;
b) nella misura del restante 40 per cento alla concessione di contributi ai comuni secondo quanto previsto dalla l.r. 60/1978.
11 bis. Le disposizioni del comma 11 si applicano anche alle annualità 2023 e 2024. (5d)
12. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione al diritto allo studio), è inserito il seguente:
“1-bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l’anno scolastico 2019/2020, con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.
13. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio-Arsial) dopo le parole “attività agro-industriali” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, all’utilizzo di biostimolanti e dei sensori in campo in agricoltura”.
14. All’articolo 44 della legge 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria con sede presso l’area regionale decentrata competente in materia di agricoltura.”;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole “dell'amministrazione provinciale e il responsabile del servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministrazione regionale”;
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“c) da un funzionario della Regione, con funzione di segretario”.
15. Alla lettera b), comma 2, dell’articolo 13 bis della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche le parole “tre rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “sei rappresentanti”.
16. All’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “fermi restando i requisiti costruttivi necessari a tener conto di eventuali carichi accidentali e delle pendenze delle coperture per assicurare un efficace smaltimento delle acque meteoriche”;
b) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per particolari esigenze costruttive, correlate a tecniche produttive che necessitano di peculiari e documentate soluzioni tecnologiche, il limite dell’altezza del manufatto di cui alla lettera b) del comma 1 può essere derogato con l’approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999.”.
17. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
“23 bis
(Soccorso animali)
1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 120/2010 e del relativo Decreto Ministeriale di attuazione 9 ottobre 2012, n. 217, la segnalazione di animali d’affezione vaganti e di animali selvatici feriti è effettuata attraverso il canale del numero unico di emergenza regionale, anche attraverso applicazioni informatiche. Le informazioni recepite presso il numero unico regionale sono trasmesse immediatamente al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che attiva le procedure di legge previste per il soccorso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità e integrazione socio-sanitaria, di concerto con l’Assessore competente in materia di agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, adotta apposite linee guida di attuazione per la gestione delle segnalazioni e l’attivazione del primo intervento di soccorso nonché per la definizione dei criteri per la cura, l’accoglienza, e riabilitazione e l’eventuale reintroduzione degli animali soccorsi.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.
18. Alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 18 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “È altresì consentita, purché si rispetti il lotto minimo di 30.000 metri quadrati, la possibilità di destinare ad unità abitativa ai fini di guardiania e per la conduzione del fondo una superficie non superiore a 300 metri cubi.”;
b) all’articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Nelle aree di superficie non superiore a 5.000 mq sottoposte a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a) e 136 del Codice nei casi in cui il comune certifichi l’inesistenza del bosco, come individuato nella Tavola B del PTPR, fermo restando gli eventuali ulteriori vincoli di cui all’articolo 134, comma 1, lettere b) e c), sono comunque consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR. La suddetta certificazione circa l’inesistenza del bosco è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo. Nella fase di aggiornamento del PTPR si provvederà alla idonea riclassificazione delle aree ai fini della tutela.”.
19. Alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 4, è aggiunta la seguente:
“n-bis) la Regione attiva le procedure amministrative al fine di ottemperare alle previsioni dell’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006 a partire dai dati della raccolta relativi all’anno 2021.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 15 è inserito il seguente:
“1 bis. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1 del succitato d.lgs. 152/2006, è vietata, qualora non sia espressamente prevista dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino combustibili derivanti da rifiuti. Il divieto si applica a tutti gli impianti, comunque denominati, come definiti agli articoli 273 e 273 bis del d.lgs. 152/2006, inclusi gli impianti che utilizzino altri processi di trattamento termico, quali, ad esempio, la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, anche nel caso in cui le sostanze risultanti dal trattamento non siano successivamente incenerite o i gas prodotti dal trattamento termico dei rifiuti siano purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale. Il divieto di installazione di nuovi impianti si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
20. Il comma 8 dell’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) è sostituito dal seguente:
“8. La Regione o la provincia, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e valutando le risultanze della stessa, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizzano la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali costituisce, ove occorra e in caso di parere favorevole del comune territorialmente competente, variante agli strumenti urbanistici comunali. L'approvazione comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.
21. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 11:
1) al comma 1, lettera d) le parole “o derivata” sono abrogate;
2) il comma 2 è così sostituito: “2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.”;
3) Il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
“2-bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall’assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell’ente gestore di cui al comma 2 dell’articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
b) all’articolo 12, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
“5. L'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l'ente gestore dichiara la decadenza dall'assegnazione.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi.
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza.”.
22. Alla lettera e-bis), del comma 1, dell’articolo 67 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), come modificato dall’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), dopo le parole: “il trasferimento,” sono inserite le seguenti: “il subingresso nell’attività,”.
23. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 57, al comma 2, lettera d) le parole “e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo” sono soppresse;
b) il comma 1 dell’articolo 65 è sostituito dal seguente:
“1. In attesa dell’approvazione del Testo Unico in materia urbanistica ed edilizia i comuni possono adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I in alternativa alla pianificazione urbanistica secondo la legislazione statale e regionale previgente.”.
24. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) è inserito il seguente:
“2.1 Ai fini dell’individuazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto in particolare di:
a) interventi da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo;
b) una consolidata esperienza da parte dei beneficiari del finanziamento nell’ambito dei percorsi riabilitativi finalizzati all’autonomia, al recupero e all’inserimento sociale e lavorativo di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico.”.
25. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è così sostituito: “Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici”;
b) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “le aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “o artigianali”;
c) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “o artigianali”;
d) all’articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole “dei prodotti olivicoli e dei prodotti agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “o artigianali”;
e) all’articolo 13:
1) la rubrica è così sostituita: “Clausola sospensiva dell’efficacia e finanziamenti”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed eurounitaria, finanziamenti concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre leggi statali e regionali compresi quelli di cui al comma 1, articolo 109 della l.r. 22/2019 con riguardo al sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali.”.
26. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 1 dopo le parole “e al fine di valorizzare” sono aggiunte le seguenti: e promuovere”;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Il regolamento di cui al comma 1 prevede che i soggetti promotori possono presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3 ter. La struttura regionale competente effettua le verifiche relative alle dichiarazioni sostitutive.”;
c) al comma 2 dell’articolo 4 dopo le parole “del settore agricolo interessato,” sono inserite le seguenti: “le attività tradizionali, gli artigiani, le attività ricettive,”;
d) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2:
1.1 alla lettera b) le parole “e l’adeguamento” sono sostituite dalle seguenti: “l’adeguamento e il funzionamento”;
1.2 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
“b-bis) per la promozione, attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e mostre mercato;
b-ter) per azioni informative e di educazione alimentare;
b-quater) per la pubblicazione di cataloghi e la realizzazione di siti web.”;
2) al comma 4, dopo le parole “produttrici di prodotti agroalimentari” sono inserite le seguenti: “o artigianali”.
27. L’articolo 9 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Sportelli per la famiglia)
1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell’ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l’accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari. Gli sportelli ascoltano i bisogni espressi dai nuclei familiari e li orientano verso i servizi territoriali più appropriati, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali.
2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia. Gli sportelli si interfacciano costantemente con i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio al fine di aggiornare i collegamenti alle banche dati e ai siti internet di utilità per le famiglie e il materiale esplicativo e divulgativo cartaceo.
3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e gli sportelli di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.”.
28. L’articolo 16 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) è così sostituito:
“Art. 16-bis
(Segretariato generale della Giunta regionale)
1. Il Segretario generale della Giunta regionale di cui all’articolo 11, comma 1-bis, svolge sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo le funzioni finalizzate ad assicurare l’integrazione della gestione amministrativa.
2. Il regolamento di organizzazione individua le specifiche competenze in attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.”.
29. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al medesimo comma 28, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
30. Alla lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 6/2002 dopo la parola “unità” sono aggiunte le seguenti: “nonché a supporto dei Presidenti di gruppi consiliari composti da almeno cinque consiglieri, di ulteriori due collaboratori, scelti tra il personale di cui al numero 1 della lettera c) e, nella misura massima di una unità, tra il personale di cui al numero 2 della medesima lettera c)”.
31. Alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 (Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3:
1) al comma 2 le parole “, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2” sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna è obbligatoria nei comuni e nei municipi privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria che garantisca l’apertura notturna di almeno una farmacia in ciascun comune o municipio.”;
b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Servizio volontario)
1. Le farmacie che intendono aprire al pubblico in orari e turni aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ai sensi degli articoli 2 e 3 ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio, alla Azienda sanitaria locale e all’Ordine dei farmacisti territorialmente competenti, che ne tengono conto ai fini della programmazione del servizio di guardia farmaceutica, e informano la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
2. Le farmacie comunicano eventuali variazioni degli orari e dei turni aggiuntivi nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1.”.
32. Alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9:
1) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:
“1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione è costituito il comitato tecnico, quale organo deputato alla verifica degli interventi previsti dai programmi di finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica. Il comitato resta in carica tre anni a decorrere dalla nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. La nomina del comitato o il rinnovo dei componenti è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo.”;
2) al comma 2 le parole “all'argomento in discussione” sono sostituite dalle seguenti: “all’intervento oggetto del parere richiesto”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il comitato tecnico esprime pareri sui programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, ricadenti nel territorio di competenza, attuati dalla stessa azienda, da enti pubblici o da altri soggetti beneficiari di finanziamento pubblico, in ordine a:
a) congruità economica dei programmi e conformità degli interventi alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza e di lavori pubblici;
b) atti tecnici ed economici relativi alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi;
c) rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici in relazione alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e rispondenza dei quadri tecnico- economici ai limiti massimi di costo regionali;
d) richiesta di deroga ai limiti massimi di costo regionali.”.
b) al comma 6 bis dell’articolo 17 le parole “, anche nelle more dell'approvazione del piano di risanamento di cui al comma 5,” sono soppresse e la parola “2005” è sostituita dalla seguente: “2019”.
33. Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2 bis dopo il comma 1 quinquies sono inseriti [ndr sostituiti] i seguenti:
“1-sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza:
a) le attività di multifunzionalità produttiva che prevedono l’utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali esercitate dall’impresa agricola;
b) le attività multifunzionali per le quali siano già stabilite soglie di produzione, al di sotto delle quali è rispettato il rapporto di prevalenza con le attività tradizionali.
1-septies. Ai fini dello sviluppo delle attività multifunzionali relative ai servizi ambientali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali possono concludere contratti di collaborazione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ai fini della conservazione e salvaguardia delle aree naturali, nonché della promozione delle vocazioni produttive del territorio e della tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.”;
b) al comma 1 dell’articolo 9 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e bis) il regime dei controlli”;
c) alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 14 dopo le parole “per gli agricampeggi” sono aggiunte le seguenti: “e altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali come tende glamping”.
34. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis. Al fine di valorizzare quanto disciplinato dalla l.r. 21/2001 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) e confermato dalla Regione Lazio attraverso il riconoscimento ad ogni “strada” di uno specifico simbolo, le stesse possono essere coinvolte nelle manifestazioni fieristiche legate al turismo, qualora attinenti al settore enogastronomico tipico/locale, al fine di avere visibilità sulle valenze e potenzialità territoriali.”;
b) al comma 1 dell’articolo 20 le parole “al flusso tra domanda e offerta turistica regionale” sono aggiunte le seguenti: “nonché alla promozione dell’offerta turistica regionale”;
c) all’articolo 31:
1) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5-bis. La mancata indicazione da parte delle strutture ricettive extralberghiere, nelle comunicazioni inerenti l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza, dell’apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all’articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.”
2) al comma 15, dopo le parole “4,” sono aggiunte le seguenti: “5-bis”;
d) i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 33 sono soppressi.
35. Alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 12 della 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) le parole “abitativa realizzata” sono sostituite dalla seguente: “immobiliare”.
36. Il comma 87, dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) è così sostituito:
“87. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo di tutte le attività commerciali, delle imprese artigiane e di quelle che esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle ATER è ridotto del 50 per cento rispetto a quello desumibile dalle quotazioni OMI minime per le unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria catastale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente per le unità immobiliari non rientranti nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica che si trovano nei quartieri periferici di Roma capitale, nei comuni medio-grandi e nei piccoli comuni per evitare il rischio di decremento demografico nelle aree svantaggiate. Tale disposizione di riduzione del 50 per cento dei canoni si applica altresì ai terreni, alle aree periferiche utilizzate per attività sportive, florovivaistiche. Per questi ambiti territoriali al fine di agevolare il recupero delle morosità salvaguardando la continuità operativa delle attività le somme dovute possono essere dilazionate fino ad un massimo di 240 rate mensili. La vendita di tali porzioni immobiliari è sempre consentita su richiesta dei conduttori. Il valore di alienazione sarà calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita.”.
37. Il comma 4-ter, dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010 – 2012 della Regione Lazio), è abrogato.
38. All’articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) dopo le parole “amministrazioni pubbliche locali” sono inserite le seguenti: “e dalle aziende sanitarie locali”;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) l’uso della LIS nell’accesso alle prestazioni sanitarie, tramite l’istituzione di un elenco di interpreti di Lingua dei Segni italiana da utilizzare negli ospedali del territorio regionale;”.
39. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, aggiorna il regolamento di cui all’articolo 6 [ndr 4] della l.r. 6/2015 definendo i criteri per la formazione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 38.
40. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 38 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
41. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f) del comma 2, dell’articolo 12 della dopo le parole “specifici di promozione”, sono aggiunte in fine le seguenti: “nonché attraverso l’istituzione di uno sportello regionale presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, volto a fornire informazioni e supporto tecnico alle associazioni dei familiari delle persone con disabilità e del volontariato sulle misure e i contributi previsti dai bandi regionali”;
b) al comma 2, dell’articolo 49, dopo le parole “enti previdenziali” sono aggiunte le seguenti: “e le organizzazioni del terzo settore”.
42. Al comma 106 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di portare a compimento gli obiettivi economici ed occupazionali attraverso la compiuta costruzione degli edifici previsti nei progetti afferenti i “Patti Territoriali”, per i quali è già stato sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, gli Accordi di Programma che non contengono il periodo di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni e gli Accordi di Programma che contengono il periodo di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni, purché per questi ultimi prima della data di scadenza sia stata avanzata formale comunicazione da parte del proponente all’amministrazione comunale di portare a termine l’Accordo stesso. Il termine iniziale delle proroghe di cui al precedente periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
43. All’articolo 3, comma 137 della legge 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), dopo le parole “la stipula di accordi e convenzioni” sono aggiunte le seguenti: “con le Associazioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modificazioni, e”.
44. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, è inserito il seguente:
“4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi.”.
45. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e successive modifiche, le parole “31 dicembre 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
46. Al comma 1, dell’articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), le parole: “in attesa che la Regione provveda alla ridefinizione del sistema pianificatorio delle aree del demanio marittimo,” sono soppresse.
47. Dopo il comma 2, dell’articolo 52-bis, della legge regionale 29 dicembre 2017 [ndr 2007], n. 13 [ndr eliminare (Assestamento delle previsioni di bilancio 2017-2019)] è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai titolari di concessione demaniale marittima, ai fini della valorizzazione e del miglioramento per l’utilizzo e la fruizione dei territori costieri, si applicano, per le finalità di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).”.
48. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari, le parole: “marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2020”.
49. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 si provvede mediante l’incremento, per un importo pari ad euro 465.300,00 per l’anno 2020, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
50. All’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “destinate ad abitazione principale,” sono soppresse;
b) al comma 2, le parole “non superiore al 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al 50 per cento”.
51. Al comma 40 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) dopo le parole “dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,” sono inserite le seguenti: “oppure per il rilancio o la riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell’attività economica”.
52. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale, concernente le misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, è aggiunto il seguente: “2-bis. Fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse statali, le somme restituite ai sensi del comma 2, riferibili alle risorse regionali, sono versate all’entrata della Regione nella tipologia 200 “Riscossione crediti di breve termine” del titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, in relazione al fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi di cui all’articolo 4, commi da 40 a 44, della l.r. 13/2018.”.
53. Al comma 21 dell’articolo 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “da destinare alle dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalità turistiche e ricreative” sono sostituite dalle seguenti: “per le dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalità turistiche e ricreative, da destinare anche ai titolari delle concessioni relative alle medesime aree”;
b) dopo le parole “sedie mare”, sono inserite le seguenti: “, di pedane, passerelle e altri strumenti”.
54. Al secondo periodo del comma 7, dell’articolo 3, della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 (Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi) e successive modifiche, le parole “per i” sono sostituite dalle seguenti: “per gli eredi”.
55. Al comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) dopo le parole: “in materia di servizi culturali regionali”, ovunque riportate, sono aggiunte le seguenti: “e di valorizzazione culturale”.
56. All’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 25 (Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile), il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 si applicano solo qualora previste dal piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.”.
57. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 26 (Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale) è abrogato.
58. Alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare anche con l'impiego del defibrillatore nonché delle tecniche di primo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “interviene direttamente o con la concessione di contributi, in particolare, per” sono sostituite dalle seguenti: “si impegna a”;
b) i commi 2 e 3 dell’articolo 3 sono abrogati;
c) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 è abrogata.
59. All’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 24/2019 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale), di cui al programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 1.100.000,00 per l’anno 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
60. All’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6/2018 – Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari (interventi in c/capitale), di cui al programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.
61. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese di parte corrente”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022), è incrementato per euro 3.000.000,00 per l’anno 2020 mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2019, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
62. Nel quadro degli interventi di miglioramento del sistema dei trasporti in ambito regionale, l’Amministrazione regionale può procedere ad affidamento in house di contratti connessi alla viabilità e al trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferroviario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370. In tal caso la società affidataria è autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad assicurare il subentro al precedente soggetto gestore.
63. Qualora l’operazione di subentro di cui al comma 62 si configuri come acquisizione di ramo d’azienda dal precedente soggetto gestore, la società affidataria in house è autorizzata a succedere nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del medesimo soggetto gestore, con corrispondente aumento della dotazione organica.
64. Al fine di ottimizzare i processi organizzativi, la società affidataria in house di cui al comma 62 può procedere ad assunzioni di personale, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nella misura strettamente necessaria a consentire lo svolgimento delle funzioni trasferite dal precedente soggetto gestore secondo adeguati livelli di efficienza, previa verifica della sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa dopo ricognizione del fabbisogno di personale e nei limiti delle autorizzazioni di spesa, disposte nell’ambito del bilancio di previsione regionale, relative al contratto di servizio della medesima società affidataria. (6)
65. Al fine di incentivare le politiche della manutenzione stradale, la Regione, sentiti i presidenti delle province e Azienda Strade Lazio S.p.A. (Astral), adotta un piano straordinario per i lavori di manutenzione e miglioramento di strade comunali e provinciali.
66. Per le finalità di cui al comma 65, si provvede nell’ambito delle risorse annualmente trasferite nei confronti di Astral S.p.A. di cui al programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2 della spesa.
67. [La Regione, nelle more dell’approvazione di nuove disposizioni dirette a garantire una più efficace integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2017:
a) sostiene politiche per la diffusione di una nuova percezione della disabilità nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, a partire dall’utilizzo negli stessi dei termini “disabilità” e “persone con disabilità” previsti dalla convenzione ONU di cui al presente comma;
68. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 67 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
69. Al fine di attenuare il disagio economico dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la Regione Lazio stipula apposita Convenzione con ABI per l’attivazione di finanziamenti a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi, denominati “anticipazione sociale”.
70. I finanziamenti di cui al comma 69 si configurano come anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti ai lavoratori, in attesa che l’Ente previdenziale eroghi le indennità di sostegno al reddito.
71. La Convenzione di cui al comma 69 non deve prevedere oneri aggiuntivi a carico del lavoratore.
72. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 69 a 71 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative all’anticipazione sociale a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
73. In attuazione dell’articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell’articolo 6, comma 6, dello Statuto, al fine di garantire l’equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari opportunità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.
74. Per gli organi collegiali di esclusiva nomina o designazione regionale la misura dei due terzi di cui al comma 73 è calcolata con riferimento a ciascun organo. Qualora non siano state presentate candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma restando la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature, l’organo competente alla nomina o designazione prescinde da tale misura, purché nel corso dell’anno garantisca nelle successive nomine o designazioni un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da garantire il riequilibrio della presenza dei due generi.
75. Nel caso in cui alla Regione competa nominare o designare organi monocratici o solo una parte dell’organo collegiale, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell’anno.
76. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 73 a 75, per l’anno 2020, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento alle nomine e alle designazioni effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020.
77. La Regione al fine di migliorare il livello genetico e la qualità dei prodotti derivanti dagli allevamenti zootecnici promuove e sostiene, in armonia con gli interventi attivati a favore delle aziende agricole di cui all’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) progetti di ricerca ed innovazione tesi a migliorare le tecniche di allevamento e di trasformazione basate sull’impiego di modelli tecnologicamente avanzati e criteri gestionali eco-compatibili.
78. La Regione, anche attraverso l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), promuove azioni e iniziative per la realizzazione di un sistema di tracciabilità delle produzioni zootecniche, in cui siano verificati gli aspetti dietetico-nutrizionali, tecnologico commerciali, igienico-sanitari ed economici.
79. Per le finalità di cui ai commi 77 e 78 la Regione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente può concedere aiuti, in regime “de minimis”, agli imprenditori agricoli che allevano specie o razze di interesse zootecnico.
80. Al fine di ridurre gli sprechi legati alla distruzione dei resi danneggiati e dei beni invenduti presenti nei centri di distribuzione delle grandi aziende di commercio elettronico, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire la cessione a titolo gratuito dei resi danneggiati e dei beni invenduti a fini di solidarietà sociale;
b) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
c) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione promuovendo modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché ad incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza.
81. Ferme restando le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite stabilite dall’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche, la Regione favorisce la beneficienza finalizzata alla cessione a titolo gratuito dei resi danneggiati e dei beni invenduti presenti nei centri di distribuzione delle grandi aziende di commercio elettronico ubicati nel territorio regionale, attraverso la sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa che facilitino una collaborazione sinergica tra le aziende medesime e gli enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, ivi inclusi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
82. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, gli interventi previsti dai commi 80 e 81 e le relative modalità di attuazione.
83. Agli oneri derivanti dal comma 80, lettera d), si provvede nell’ambito del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al Programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
[84. Al fine di favorire globalmente la cultura musicale, la Regione promuove l’istituzione dell’Orchestra Europea della Regione Lazio (OERL).
85. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione disciplina l’istituzione, la struttura, l’organizzazione ed il funzionamento dell’OERL.
86. Agli oneri derivanti dai commi 84 e 85 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative all’Orchestra Europea della Regione Lazio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.] (6b)
87. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2017, n. 227, concernente la “Giornata Nazionale vittime della strada”, la Regione Lazio, in occasione della terza domenica di novembre di ogni anno, promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti della strada, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
88. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 87 possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, delle forze di polizia e di operatori sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:
a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui facevano o fanno parte;
b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;
c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;
d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunità;
e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti di incidenti stradali;
f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, per la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
89. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 87 e 88, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
89 bis. Al fine di accrescere la consapevolezza e la responsabilizzazione dei giovani alla guida e migliorare la sicurezza stradale, la Regione promuove, attraverso contributi sotto forma di rimborso spese, corsi di guida sicura rivolti a giovani di età compresa tra i quattordici e i venticinque anni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Giovani” della missione 06 “Sport e tempo libero“, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione di corsi di guida sicura per i giovani”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (6a)
90. Al fine di contrastare il fenomeno della scomparsa di persone nel territorio regionale, la Regione promuove e sostiene, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali, iniziative formative, informative e culturali, interventi di assistenza di tipo materiale e psicologica per le famiglie delle persone scomparse, nonché ogni ulteriore azione utile e necessaria ad agevolare la ricerca e il monitoraggio delle persone scomparse sul territorio.
91. Gli interventi di cui al comma 90 sono realizzati, anche mediante la stipula di protocolli di intesa, in collaborazione con le forze dell’ordine, le autorità giudiziarie, le istituzioni competenti e tutti gli altri soggetti pubblici o privati operanti in materia, ivi compresi quelli del terzo settore presenti sul territorio.
92. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, con propria deliberazione disciplina l’istituzione, la struttura, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio.
93. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 90 a 92 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
94. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, è autorizzata a partecipare alla Fondazione Vulci, di seguito denominata Fondazione, concorrendo, in particolare, alle finalità già previste nello Statuto della Fondazione, concernenti la programmazione, la promozione e la realizzazione di iniziative per la conoscenza, la formazione e lo sviluppo della cultura, quale contributo alla crescita della collettività, nonché la promozione del territorio in tutte le sue forme su scala nazionale e internazionale.
95. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di socio fondatore.
96. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sentiti gli altri soci fondatori, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.
97. I rappresentanti della Regione nell’organo esecutivo della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale e sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.
98. Agli oneri derivanti dai commi da 94 a 97 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", rispettivamente, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vulci”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Vulci”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante l’integrazione del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
99. La Regione sostiene il processo di innovazione digitale quale fattore chiave per la competitività del sistema produttivo, anche promuovendo progetti di enti locali, centri di ricerca, organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, università, associazioni di categoria e di impresa, cluster tecnologici, incubatori e PMI allo scopo di concentrare le competenze e le esigenze di innovazione.
100. Attraverso il programma denominato Digital Impresa Lazio la Regione implementa i servizi alle imprese di formazione, consulenza e progettazione di soluzioni innovative legate alla digitalizzazione erogati attraverso la rete Spazio Attivo, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
a) creazione di filiere digitali attraverso servizi in grado di creare nuova competitività e crescita;
b) accrescere le competenze tecniche e manageriali orientandole alle competenze digitali evolute;
c) sviluppare soluzioni per facilitare i contatti tra micro, piccole, medie imprese di servizi digitali e clienti ed investitori internazionali;
d) facilitare l’emersione di nuove idee imprenditoriali, di nuovi modelli di business e lo sviluppo di imprese in settori emergenti caratterizzati da elevata innovazione, anche nell’ambito della sicurezza informatica;
e) supportare le imprese nelle attività di pianificazione di investimenti innovativi e favorire l’accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato a livello regionale, nazionale e europeo.
101. Nell’ambito del programma Digital Impresa Lazio, la Regione promuove lo sviluppo e le sinergie con i Digital Innovation Hub rappresentativi del sistema produttivo regionale, quali strumenti operativi e di raccordo con il sistema delle imprese così come previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0.
102. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 99 a 101 si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nell’ambito del “Fondo speciale per lo sviluppo e le occupazioni (parte corrente)”, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.
103. Al fine di alleviare il trauma fisico e il disagio psicologico, nonché di migliorare la qualità della vita delle donne sottoposte a mastectomia demolitiva, la Regione promuove e facilita il ricorso all’opzione, nei casi in cui ne ricorrono le condizioni, della ricostruzione immediata della mammella durante l’intervento di mastectomia.
104. La Regione, per le finalità di cui al comma 103 nonché per il conseguimento di maggiori risparmi di spesa per il servizio sanitario regionale, riconosce il rimborso per la ricostruzione mammaria immediata eseguita contestualmente all’intervento di mastectomia, e pone in essere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni e gli interventi necessari per garantire la concreta attuazione di quanto previsto al presente comma e al comma 103.
105. Dalle disposizioni di cui ai commi 103 e 104 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
106. Gli enti del servizio sanitario regionale si determinano in merito alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali instaurati nei confronti degli autori di reati di violenza fisica e verbale, a danno del personale dei medesimi enti, perpetrati durante lo svolgimento del servizio.
107. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le linee guida sulle determinazioni relative alla costituzione in giudizio e sulle relative modalità.
108. Al fine di dare attuazione all’articolo 33, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione del 3 settembre 2019.
109. La Giunta regionale fissa, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall’annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione di cui al comma 108.
110. Le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, i cui piani operativi di razionalizzazione siano stati deliberati entro il 31 dicembre 2015 e per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non può essere ricollocato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, attuano le procedure di mobilità del personale eccedentario di cui all’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), in via prioritaria rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale a qualunque titolo anche già programmate. Tali procedure avvengono tra società che operano nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri ed hanno priorità rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale, a qualunque titolo, anche già programmate. (12)
111. Le procedure di mobilità di cui al comma 110 possono interessare anche società in controllo pubblico degli enti locali del territorio della Regione Lazio. Resta fermo il divieto di effettuare le procedure di cui al primo periodo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
112. Le società di cui al comma 110 possono attivare appositi protocolli d’intesa con le società regionali per l’assegnazione temporanea del personale di cui al medesimo comma 110, secondo le modalità previste dall’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico dei soggetti utilizzatori. (10)
113. Al fine di favorire la tutela occupazionale, la Regione istituisce un elenco nel quale è inserito il personale delle società di cui al comma 110, compreso quello già individuato negli elenchi di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che non può essere ricollocato. L’elenco di cui al precedente periodo ha durata di due anni (biennale) ed è eventualmente prorogabile. Le società regionali in controllo pubblico attingono dall’elenco il personale da assumere, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, secondo modalità e criteri definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale.
114. [In fase di prima attuazione del presente articolo, con riferimento a Lazio Ambiente S.p.A:
a) con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricollocazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale dipendente di Lazio Ambiente S.p.A. presso le società di cui ai commi 110 e 111, sulla base dei relativi fabbisogni di personale e della ricognizione delle competenze del personale in servizio presso Lazio Ambiente Spa, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali;
b) con la medesima deliberazione di cui alla lettera a) si provvede all’individuazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale di Lazio Ambiente S.p.A. che, ai sensi del comma 112, è assegnato temporaneamente presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici dipendenti anche economici, enti del servizio sanitario regionale e società regionali. Alla scadenza dei relativi protocolli di intesa il personale è inserito nell’elenco di cui al comma 113;
c) ai lavoratori di Lazio Ambiente S.p.A. non ricollocati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell’anno 2020, la società riconosce un contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine Lazio Ambiente S.p.A. provvede alla sottoscrizione di accordi individuali di incentivazione all’esodo, previo consenso esplicito dei soggetti interessati.] (11)
115. Per le finalità di cui al comma 114, dopo il punto n. 4) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 15 (Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.), è aggiunto il seguente: “4-bis) svolgere lavori di piccola manutenzione, cura del verde pubblico, facchinaggio, call center;”.
116. [Agli oneri derivanti dal comma 114, lettera c), si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla fuoriuscita volontaria dei lavoratori di Lazio Ambiente Spa”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 420.000,00 per l’anno 2020, euro 315.000,00 per l’anno 2021 ed euro 210.000,00 per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per l’anno 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche] (11)
117. Al fine di ricondurre la Fondazione “Policlinico Tor Vergata” al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l’attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor Vergata”, con sede in Roma.
118. L'Azienda “Policlinico Tor Vergata”, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell’Azienda autonoma denominata “Policlinico Tor Vergata ”, costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d’intesa.
119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del d.lgs. 517/1999, il nuovo Protocollo d’Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor Vergata” e alla contestuale estinzione della Fondazione “Policlinico Tor Vergata” e dell’azienda autonoma dell’università “Policlinico Tor Vergata”.
120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d’Intesa, l’assetto patrimoniale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor Vergata” e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120 bis e di cui all’articolo 25, comma 4 novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modifiche, finalizzate all’estinzione dei rapporti attivi e passivi tra la Fondazione e l’Università superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l’adeguamento delle relative iscrizioni contabili. (6c)
120 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 517/1999, attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2021. La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Tor Vergata”, previa sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al comma 119, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e dell’adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Finanziamento in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 517/1999”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l’anno 2021, è derivante dal versamento all’entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima annualità, all’interno della tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell’adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. (6d)
121. All’Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al d.lgs. 517/1999.
122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l’articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l’articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6 e l’articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12.
123. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono istituite le voci di spesa denominate “Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene - parte corrente” e “Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 320.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 110.000,00, per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. (6e)
[124. La Regione Lazio, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56, in conformità alle disposizioni del codice civile, partecipa in qualità di “aderente istituzionale” alla Fondazione istituzionale della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.
125. L’adesione della Regione Lazio, in qualità di “aderente istituzionale” consente di:
a) fruire di tutti i servizi previsti dalla Gazzetta amministrativa, ivi inclusa l’attività di assistenza nelle materie riguardanti il diritto amministrativo:
1) digitalizzazione giurimetrica;
2) mappatura dei processi;
3) formulario dinamico;
4) riconoscimento della sede dell’aderente quale sede dell’Accademia della pubblica amministrazione;
b) partecipare e promuovere attività di ricerca e percorsi formativi;
c) commissionare studi, ricerche e progetti specifici e personalizzati;
d) partecipare, attraverso un proprio rappresentante al Consiglio direttivo;
e) partecipare all’Assemblea istituzionale.
126. Il Presidente della Regione esercita i diritti inerenti la qualità di “aderente istituzionale” alla Fondazione G.A.R.I..
127. I diritti della Regione inerenti la qualità di “aderente istituzionale” sono esercitati, in base ad apposite deliberazioni di Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore competente per materia delegato.
128. Agli oneri derivanti dai commi da 124 a 127 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.] (6f)
129. Al fine di implementare l’offerta abitativa per gli studenti universitari fuori sede, sono riconosciute strutture residenziali non ricomprese tra quelle richiamate dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).
130. Le strutture residenziali di cui al comma 129 sono strutture ricettive attrezzate, organizzate e gestite da enti pubblici o privati, da enti religiosi e da associazioni e da singoli privati cittadini, destinate a soggiorno non turistico di lunga durata di studenti universitari fuori sede.
131. Le caratteristiche e i requisiti strutturali e funzionali e le modalità di riconoscimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
132. Per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto, dall’entrata in vigore della presente legge, nei bandi destinati ad imprese e cooperative di abitazione del programma sperimentale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, fruenti dei contributi statali ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione), l’offerta di alloggi da destinare alla locazione è assegnata unicamente alle condizioni determinate dalla legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica agevolata.
133. Ai sensi di quanto disposto al comma 132 è pertanto tassativamente escluso per tali contratti di locazione l’applicazione del canone convenzionato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
134. La Regione promuove interventi diretti a fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico.
135. Per le finalità di cui al comma 134, le ASP possono riservare una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio immobiliare disponibile per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tali riserve sono disposte sulla base di accordi stipulati con la Regione e con altri enti eventualmente interessati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicurando comunque il perseguimento delle finalità istituzionali di ciascun ente.
136. Per le finalità di cui al comma 134:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, della medesima legge regionale, i comuni e le ATER assegnano alloggi, in misura non superiore ad un ulteriore 10 per cento degli alloggi di cui all’articolo 10 della citata l.r. 12/1999, per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). Le assegnazioni di cui al precedente periodo possono essere disposte anche nei confronti dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della citata l.r. 12/1999, per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, decorsi i quali gli immobili sono rilasciati e rientrano nella disponibilità ordinaria degli enti gestori. (8)
b) i Comuni e le ATER possono acquistare direttamente unità immobiliari residenziali ai sensi dei commi 17-bis e 20 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, da assegnare ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico di cui al comma 4 del medesimo articolo. Delle relative operazioni di acquisto è data notizia, con l’indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito, sul sito istituzionale dell’ente. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese;
b bis) le ATER possono alienare unità immobiliari residenziali appartenenti al proprio patrimonio direttamente alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero ai comuni nel cui territorio si trovano le stesse. Il prezzo di vendita è determinato previa attestazione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 64, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, e l’alienazione è vincolata al perseguimento di una delle seguenti finalità:
1) assegnazione ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3, comma 4, del d.l. 351/2001 e successive modifiche;
2) realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge 2 giugno 2016 n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave) e successive modifiche. (13)
137. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 136.
138. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) è inserita la seguente:
“c-bis) la riserva e l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;”.
139. All’articolo 48-bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “sentita la commissione consiliare competente”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori al limite fissato per la permanenza e non intendano procedere all’acquisto dell’immobile dovrà essere garantito, limitatamente al titolare e al suo nucleo familiare, in caso di attivazione di procedure di mobilità a seguito del mancato acquisto, un trasferimento, ove possibile, all’interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. Gli enti gestori attivano tali procedure esclusivamente nella fase finale dei piani di vendita. Le procedure di alienazione in nuda proprietà si applicano in tutti i piani di vendita esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano un’età uguale o superiore a settanta anni.
1-bis.01. Gli enti gestori, nei casi di difficoltà di accesso da parte degli inquilini al sistema bancario, possono alternativamente predisporre procedure di alienazione con patti di futura vendita inserendo gli immobili in un piano di gestione della locazione con patto di futura vendita.
1-bis.02. Il canone di locazione degli alloggi caratterizzati da particolare pregio o ubicati in zone di pregio inseriti nel piano e destinati alla locazione con patto di futura vendita è determinato dall’ente gestore sulla base del valore OMI aggiornato previsto per la locazione di analoga tipologia di alloggio, anche in considerazione dello stato conservativo dell’alloggio. Ai fini della determinazione del canone di locazione, per tali alloggi l’ente gestore può apportare al valore OMI abbattimenti da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo del 35 per cento in ragione delle diverse fasce di reddito e della durata della locazione. La durata dei patti di futura vendita può essere di 15 e 25 anni ed è scelta dagli inquilini.
1-bis.03. Per tutti i programmi finalizzati all’emergenza abitativa promossi dai Comuni, anche approvati mediante la procedura dell’accordo di programma, è consentito, anche su iniziativa dei soggetti attuatori, e senza che ciò necessiti di una modifica dell’accordo stesso, estendere alle ATER l’acquisto degli alloggi realizzati o da realizzare, ovvero l’utilizzo degli istituti della permuta, della locazione con patto di riscatto, del leasing in costruendo, ferme restando tutte le altre condizioni già previste in sede di approvazione dei programmi. Per tali iniziative, la Regione può concedere appositi contributi, può autorizzare le ATER ad attivare procedure di acquisizione, partenariato, permute, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.”;
c) al comma 1-ter, dopo la parola “trenta” sono aggiunte le seguenti: “con un anticipo del 30 per cento”;
d) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
“1-quinquies. Nei piani di cessione adottati dagli enti gestori per le zone di pregio, ovvero per gli immobili di elevato valore immobiliare, laddove il programma di alienazione preveda immobili classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché per il patrimonio destinato ad uso diverso da quello abitativo quali aree, locali commerciali o artigianali, e tale alienazione sia funzionale alle finalità complessive del programma, gli enti gestori potranno applicare abbattimenti in relazione alla vetustà dei fabbricati fino ad un massimo del 30 per cento; gli enti gestori possono altresì, per i lavori storicamente sostenuti dal conduttore all’interno degli alloggi , applicare ulteriori abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente disposizione, provvederà con propria deliberazione a fissare i criteri per gli abbattimenti.”.
140. In deroga all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio.
141. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata:
a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014;
b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis, della l.r. 27/2006;
c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.
142. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio, per un massimo di cinque anni, in deroga all’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, è dovuta una indennità pari al canone ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare nonché secondo le modalità e i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione prima della stipula dei relativi contratti di locazione.
143. Qualora le procedure di regolarizzazione comprendano alloggi inseriti nei piani di vendita, il titolare dell’alloggio, trascorsi cinque anni dall’assegnazione in regolarizzazione, può optare tra l’acquisto dell’alloggio e l’adesione a procedure di mobilità verso altro immobile messo a disposizione nel comune di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. Gli enti gestori, a tal fine, riservano un congruo numero di alloggi disponibili alla data di attivazione del piano di vendita, da destinare alla procedura di mobilità.
144. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso dei requisiti di cui al comma 141 ad eccezione di quelli reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza, possono comunque richiedere la regolarizzazione contrattuale. Per il periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, è dovuta una indennità pari al canone determinato sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, punto 4, lettera a) della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo al canone calmierato di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano abbattimenti progressivi da un minimo dal 30 per cento al 60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. Oltre alla suddetta indennità si applica una sanzione di euro 250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare ovvero secondo le modalità predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da approvare prima della stipula dei contratti di locazione.
145. Le disposizioni dei commi da 140 a 152 non si applicano agli immobili, occupati successivamente alla data del 23 maggio 2014, inseriti nei piani di gestione della locazione di cui al comma 66 dell’articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 ovvero nei piani di alienazione adottati dagli enti gestori, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 febbraio 2015.
146. La regolarizzazione è richiesta tramite domanda di regolarizzazione ai comuni, redatta su un apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni stessi e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). Il modello di domanda, nonché i termini e le modalità di presentazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
147. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile. I soggetti che risultano aver effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza una comunicazione preventiva o un’autorizzazione dell’ente gestore sono esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni. È fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro assegnati.
148. L’ente competente alle assegnazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 12/1999 provvede, previo accordo con l’ente gestore per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel proprio territorio, all’attuazione delle procedure necessarie per il rilascio immediato degli immobili, comunque non oltre centoventi giorni, da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato. L’ente gestore trascorsi centoventi giorni può disporre autonomamente il recupero degli immobili.
149. Gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l’immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, di figli minori, di persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere una sospensione dell’obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili. La richiesta, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un apposito atto d’adesione a un progetto di sostegno realizzato dai servizi sociali, è presentata al comune competente al fine di sospendere temporaneamente l’attuazione delle procedure di cui al comma 147.
150. Gli enti gestori entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, completano le istruttorie delle istanze di regolarizzazioni concernenti: richieste presentate ai sensi della legge regionale 33/1987 e successive modifiche; assegnazioni a carattere provvisorio o in assistenza alloggiativa; ampliamenti dei nuclei familiari. Conclusa l’istruttoria, gli enti gestori adottano il relativo provvedimento finale. (14)
151. Ai procedimenti di cui al comma 150 ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
152. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in deroga alla lettera f), comma 1, dell’articolo 11 della l.r. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che abbiano già rilasciato l’alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge è concessa facoltà di partecipazione ai bandi di concorso indetti dai comuni per l’assegnazione di alloggi ERP. Tale deroga si applica altresì ai nuclei familiari che abbiano occupato l’alloggio successivamente alla data di cui al comma 140 e che, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l’assegnazione dell’alloggio. Le indennità dovute dai soggetti di cui al precedente periodo sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per l’assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, l’alloggio è rilasciato e rientra nella disponibilità del comune, che procede con lo scorrimento della graduatoria.
153. Il comma 15 articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019) è così sostituito:
“15. La Regione attribuisce un valore centrale e prioritario alle iniziative che possano contribuire a garantire sul territorio regionale maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale. A tal fine con riferimento all’esercizio di servizi pubblici su strada che implicano il trasporto di persone promuove e sostiene, anche mediante incentivi agli enti locali, lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura effettuati in impianti specializzati da parte del personale preposto alla conduzione del veicolo. Per personale preposto alla conduzione del veicolo si intende sia il dipendente dell’amministrazione pubblica sia il dipendente della ditta appaltatrice del servizio pubblico, anche se lavoratore autonomo o volontario che conduce un mezzo adibito al trasporto pubblico locale (TPL) nonché un mezzo adibito ad altri servizi pubblici quali, in particolare, servizi di Scuola Bus, di pronto intervento sanitario, dei servizi sociali, ecologici e ambientali, di polizia locale, di protezione civile e operatori del soccorso ed emergenza. Altresì ai fini dell’innalzamento della sicurezza stradale rientrano tra il personale preposto alla conduzione del veicolo anche gli utenti privati che sono necessitati ad usare il mezzo proprio. Lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura costituisce criterio premiante nelle procedure di selezione per la scelta dei soggetti a cui affidare il servizio pubblico sia di trasporto di persone sia degli altri servizi pubblici sopra elencati. Al fine dell’ottenimento del criterio premiante si deve tenere conto del fatto che il corso rispetti criteri tecnici e organizzativi adottati a livello europeo quali, in particolare, la durata del corso di almeno 8 ore di cui almeno il 70 per cento costituito da prove pratiche in impianti specializzati. Sono impianti specializzati quelli costruiti appositamente per tali fini e che riproducano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo causale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, careggiate urbane e segnaletica stradale.”.
154. La Regione sostiene la realizzazione di progetti sperimentali per l’installazione di sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi che effettuano il servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, finalizzati a contrastare i fenomeni di criminalità ai danni degli operatori dei mezzi medesimi ed a tutelarne la relativa incolumità.
155. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di cui al comma 154.
156. Agli oneri derivanti dal comma 154 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione di progetti sperimentali per l’installazione di sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(01) Comma inserito dall'articolo 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(02) Comma inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(2) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(2a) Comma modificato dall'articolo 8, comma 9, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(2b) Comma inserito dall'articolo 8, comma 9, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(4) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 4), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(4a) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(5) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(5a) Numero dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 12 maggio 2021, n. 141
(5a1) Comma abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17
(5b) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 12 maggio 2021, n. 141
(5c) Commi abrogati dall'articolo 74, comma 9, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(5d) Comma inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(5e) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23
(6) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(6.1) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10
(6a) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(6b) Commi abrogati dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(6c) Comma modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(6d) Comma inserito dall'articolo 28, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(6e) Comma sostituito dall'articolo 107, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(6f) Commi abrogati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23
(7) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 43, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(8) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(9) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 43, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(10) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(11) Comma abrogato dall'articolo 114. comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(12) Comma modificato dall'articolo 9, comma 81, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(13) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 81, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(14) Comma modificato dall'articolo 9, comma 81, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(15) Vedi la deliberazione Giunta regionale. 30 novembre 2021, n. 866 (L.R. 27 febbraio 2020‚ n. 1‚ art. 14‚ comma 7. Aggiornamento della ricognizione delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020 dei distretti sociosanitari di cui alla Delib.G.R. n. 122/2021 e modifica dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse di cui alla Delib.G.R. n. 940/2020. Pubblicata nel BUR 2 dicembre 2021, n. 111
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.