Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0

Numero della legge: 17
Data: 30 novembre 2021
Numero BUR: 111
Data BUR: 02/12/2021

Art. 1

(Finalità) 

1.  É istituita l’Azienda regionale sanitaria Lazio.0, di seguito denominata Azienda Lazio.0, allo scopo di razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale, attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici e operativi a valenza regionale e l’esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del servizio sanitario regionale.

2.  L’Azienda Lazio.0 persegue lo sviluppo del servizio sanitario regionale fondato su modalità partecipative improntate alla trasparenza e alla condivisione responsabile, al fine di garantire l’equità di accesso ai servizi, la salvaguardia delle specificità territoriali, nonché la qualità delle prestazioni.

 

Art. 2

(Natura giuridica e sede)

 

1.  L’Azienda Lazio.0 è un ente del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. (1)

2.  L’Azienda Lazio.0 ha sede in Roma presso immobili nella disponibilità della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 12, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Organi istituzionali)

 

1.  Sono organi istituzionali dell’Azienda Lazio.0:

a)    il Direttore generale;

b)    il Collegio sindacale.

2.  Agli organi dell’Azienda Lazio.0 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, come integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 15 e 16 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e dalle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e successive modifiche.

 

Art. 4

(Funzioni)

 

1. L’Azienda Lazio.0, ferma restando l’autonomia imprenditoriale degli enti del servizio sanitario regionale, esercita le seguenti funzioni:

a)   centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale;

b)   supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del personale;

c)   supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del sistema contabile;

d)   controlli sulla appropriatezza e sulla qualità dell’assistenza prestata dalle strutture accreditate; (2)

bis) attività di centralizzazione delle committenze ed eventualmente di soggetto aggregatore, nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa statale vigente. (2a)

2. (3)

3.  (3)

4.  Oltre alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, può attribuire all’Azienda Lazio.0 l’esercizio di ulteriori funzioni a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l’ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale.

5.  Gli enti del servizio sanitario regionale si avvalgono dell’Azienda Lazio.0 per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 4.

Art. 5

(Atto aziendale)

 

1.  L’atto aziendale disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Lazio.0 e, nel rispetto della normativa vigente in materia, definisce in particolare:

a)    la sede legale e gli elementi identificativi dell’Azienda Lazio.0;

b)    la missione dell’Azienda Lazio.0 nell’ambito del servizio sanitario regionale;

c)    le funzioni del Direttore generale, del Collegio sindacale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

d)    l’organizzazione interna dell’Azienda Lazio.0, articolata per centri di responsabilità e per centri di costo;

e)    le risorse strumentali dell’Azienda Lazio.0, comprese le strutture tecnologiche e informatiche;

f)    il sistema dei controlli interni, il monitoraggio e il supporto alla programmazione;

g)    le modalità operative e di raccordo con la Giunta regionale e gli altri enti del servizio sanitario regionale.

2.  L’atto aziendale è adottato con provvedimento del Direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali, in conformità alla normativa vigente, ai criteri e alle linee guida stabiliti con atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L’atto aziendale è approvato dalla Giunta, previa verifica di conformità eseguita dalla direzione regionale competente. Qualora la verifica di conformità dia esito negativo, la direzione regionale competente rinvia l’atto aziendale al Direttore generale per i necessari adeguamenti, assegnando un termine per provvedere.

3.  Le linee guida di cui al comma 2 prevedono, altresì, criteri e modalità al fine di armonizzare le funzioni dell’Azienda Lazio.0 con quelle delle altre aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

4.  L’atto aziendale approvato dalla Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale dell’Azienda Lazio.0.

Art. 6

(Personale)

 

1.  Per lo svolgimento delle proprie funzioni l’Azienda Lazio.0 si avvale di personale acquisito attraverso procedure di mobilità, in via prioritaria, dagli enti del servizio sanitario regionale nonché dalla Regione o da altri enti pubblici, ovvero assunto alle dirette dipendenze secondo la normativa vigente in materia di pubblico impiego per le figure professionali non reperibili con le procedure di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni di personale, adottato dal Direttore generale previa approvazione da parte della Giunta regionale. I fondi contrattuali dell’Azienda Lazio.0 saranno costituiti con le modalità previste dalla normativa e dalla vigente contrattazione nazionale.

2.  Al personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale.

3.  Il Direttore generale dell’Azienda Lazio.0 può avvalersi, per specifiche ed eccezionali attività progettuali non ricadenti nelle funzioni ordinarie dell’Azienda, di personale assegnato temporaneamente dalla Regione ovvero dagli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4.  Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego, anche a dipendenti della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente con adeguata esperienza professionale per l’incarico da ricoprire, posti in posizione di comando dall’amministrazione di appartenenza.

5.  La dotazione organica definitiva dell’Azienda Lazio.0 è approvata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

6.  L’Azienda Lazio.0 assicura la formazione e l’aggiornamento continuo a tutto il personale, finalizzati alla valorizzazione delle competenze tecniche e alla qualificazione del personale medesimo e ad assicurare lo svolgimento di attività in modo integrato e interdisciplinare, secondo la programmazione aziendale e regionale nonché nel rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento.

 

Art. 7

(Contabilità, finanziamento e patrimonio)

 

1.  All’Azienda Lazio.0 si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per gli altri enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011, relativo ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario.

2.  L’Azienda Lazio.0 partecipa al perimetro di consolidamento del bilancio del servizio sanitario regionale, uniformando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e garantendo il rispetto del vincolo di bilancio attraverso il conseguimento dell’equilibrio annuale tra costi e ricavi.

3.  L’Azienda Lazio.0 adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.

4.  Per lo svolgimento delle proprie funzioni e a copertura dei costi di funzionamento, l’Azienda Lazio.0 utilizza:

a)    finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale e determinati annualmente dalla Giunta regionale;

b)    corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni rese agli altri enti del servizio sanitario regionale;

c)    altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;

d)    risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione europea o da altri enti pubblici o privati.

5.  La Giunta regionale individua le modalità per l’eventuale conferimento di beni o attrezzature.

 

Art. 8

(Prevenzione della corruzione)

 

1.  L’Azienda Lazio.0 è tenuta a predisporre, entro centoventi giorni dalla sua attivazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, introducendo indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, i criteri per la rotazione del personale e prevedendo misure di disciplina dei conflitti di interesse.

Art. 9

(Indirizzo e coordinamento, direttive, vigilanza e controllo regionali. Relazione)

 

1.  La Giunta regionale esercita nei confronti dell’Azienda Lazio.0 le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo, compresa la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore generale.

2.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce obiettivi e programmi delle attività dell’Azienda Lazio.0.

3.  Il Direttore generale dell’Azienda Lazio.0, almeno con cadenza annuale, relaziona alla commissione consiliare competente sull’attività dell’Azienda.

4.  La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli organi dell’Azienda Lazio.0 nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo previo invito a provvedere entro un congruo termine.

 

Art. 10

(Conferenza permanente delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale)

 

1.  Al fine di garantire un efficace coordinamento fra l’Azienda Lazio.0, gli enti del servizio sanitario regionale e la Regione, è istituita la Conferenza permanente delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di seguito denominata Conferenza.

2.  La Conferenza è composta dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, che la presiede, dai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio e dal Direttore generale dell’Azienda Lazio.0.

3.  La Conferenza si riunisce periodicamente al fine di verificare l’esercizio delle funzioni dell’Azienda Lazio.0 e di migliorare il raccordo tra le aziende.

4.  La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito.

5.  La Conferenza con cadenza annuale redige una relazione scritta sulla propria attività alla commissione consiliare competente in materia ed è audita a richiesta della commissione medesima.


Art. 11

(Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia - CRITE)

(4)

 

Art. 12

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con propria deliberazione (7):

a) la regolamentazione delle attività di cui all’articolo 4, commi 1 e 4;

b) il cronoprogramma per l’avvio delle attività dell’Azienda Lazio.0;

c) l’individuazione degli immobili di cui all’articolo 2, comma 2, nonché le modalità per l’eventuale conferimento di beni o attrezzature ai sensi dell’articolo 7, comma 5. (5)

bis. Nelle more del completamento della procedura di conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Lazio.0, il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 2023, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario incaricato di svolgere gli adempimenti individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 necessari all’avvio delle attività dell’Azienda Lazio.0. Al fine di svolgere le attività preliminari alla costituzione dell’Azienda Lazio.0, il Commissario straordinario di cui al precedente periodo è individuato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tra i dirigenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale o degli enti pubblici dipendenti della Regione e cessa all’atto della costituzione della medesima Azienda. (6)

2.  Durante il tempo occorrente al completo avviamento delle funzioni le attività sono esercitate in continuità dalle aziende del servizio sanitario regionale.

3.  Ai fini del funzionamento dell’Azienda Lazio.0 si applicano, per quanto non previsto dalle presenti disposizioni e in quanto compatibili, le norme applicate agli altri enti del servizio sanitario regionale.

 

Art. 13

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, con le previsioni del piano di rientro di cui all’articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 22 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Finanziaria 2010) e successive modifiche.

 

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell’Azienda Lazio.0 e di quelli derivanti dal comma 2 bis, si provvede a valere sulle risorse vincolate del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”. (8)

2.  Agli oneri relativi alla dotazione strutturale, tecnologica e informatica dell’Azienda Lazio.0 si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Spese in conto capitale relative all’Azienda Lazio.0”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 2.

bis. Per lo svolgimento delle attività preliminari necessarie alla costituzione dell’Azienda Lazio.0, è istituita, nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della Salute”, titolo 1 “Spese correnti”, la voce di spesa denominata: “Spese per la costituzione dell’Azienda Lazio.0”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. (9)

Art. 15

(Entrata in vigore)

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 88, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(2) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13

(2a) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9

(3) Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13 

(4) Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13

(5) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13

(6) Comma inserito con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 12 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13 e poi modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9

(7) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2023, n. 917 “Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e ss.mm. e ii. Istituzione dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0. Adempimenti ex art. 12” pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 19 dicembre 2023, n. 101

(8) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9

(9) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.