Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020

Numero della legge: 19
Data: 20 dicembre 2021
Numero BUR: 118
Data BUR: 21/12/2021


Art. 1

(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”)

 

1.  Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 2/2013, concernente l’utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidità previsti dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), è inserito il seguente:

“1 bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 concorrono le eventuali risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.”.

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche. Disposizione transitoria)

 

1. Sono abrogati:

a)   la lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 5 della l.r. 6/2002;

b)   l’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 relativo a modifiche all’articolo 5, comma 2 bis, lettera b) della l.r. 6/2002.

2.  [Sono fatti salvi, fino alla relativa scadenza, i comandi e i distacchi disposti ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, lettera b), della l.r. 6/2002, prima della data di entrata in vigore della presente legge.] (1)

 

 

Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e altre disposizioni finanziarie)

 

1. Al fine di adeguare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), alla deliberazione n. 109/2021/PARI della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, concernente il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020:

a)   è disposto il recupero dei pagamenti, pari a euro 211.037,34, effettuati a Lazio Ambiente S.p.A. per il trattamento retributivo del personale della società medesima comandato presso la Regione ed è corrispondentemente incrementato, nello stato di previsione dell’entrata per l’anno 2021, lo stanziamento della voce di entrata di cui alla tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”;

b)   lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), iscritto nel programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”,  titolo l “Spese correnti”, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l.r. 26/2020, è incrementato per euro 69.029.660,34, per l’anno 2021;

c)   lo stanziamento del fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti di cui all’articolo 19 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20, titolo 1, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), della l.r. 26/2020, è incrementato per euro 67.216.933,50, per l’anno 2021 e per euro 41.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023;

d)   lo stanziamento del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2020, iscritto nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2020, è incrementato per euro 212.214.938,03, per l’anno 2021, mediante l’incremento, per il predetto importo, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2020.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), si provvede mediante la corrispondente riduzione per complessivi euro 136.246.593,84, per l’anno 2021 ed euro 41.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, delle voci di spesa indicate nella tabella di cui all’allegato A alla presente legge.

3.  Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), si provvede mediante l’integrazione delle voci di spesa di cui ai programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titoli 1 “Spese correnti” e 4 “Rimborso prestiti”, rispettivamente, per euro 3.122.475,00 e per euro 5.783.481,00, per l’anno 2022, e per euro 3.036.480,00 e per euro 5.869.477,00, per l’anno 2023, e la corrispondente riduzione, per complessivi euro 8.905.957,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, del fondo per le spese obbligatorie di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20, titolo 1, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2020.

Note:

(1) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 152, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati