Art. 1
(Finalità e principi)
1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l’obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare l’offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.
2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:
a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e della famiglia.
(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale)
1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale”, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l’inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale, per i malati oncologici e i loro familiari/care giver, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:
a) l’attivazione di un modello organizzativo nella Rete oncologica regionale che preveda l’approccio multidisciplinare/multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
b) la presenza di un esperto in psico-oncologia, in equipe multidisciplinare/multiprofessionale, nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell’accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up. (1)
(Interventi formativi)
1. La Regione, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia. (2)
Art. 4
(Disposizione di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell’assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli interventi formativi in psico-oncologia, stimati in euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 92, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(2) Comma modificato dall'articolo 9, comma 92, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.