Legge di stabilità regionale 2024

Numero della legge: 23
Data: 29 dicembre 2023
Numero BUR: 105 edizione straordinaria
Data BUR: 29/12/2023

Sommario

Art. 1    (Oggetto e leggi regionali di spesa)

Art. 2    (Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito delle famiglie)

Art. 3    (Disposizioni in materia di approvazione dei bilanci degli enti strumentali)

Art. 4    (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali ad enti di diritto privato non societari)

Art. 5    (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12 relativo a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A. e successive modifiche)

Art. 6    (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.” Commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale)

Art. 7    (Accordo di valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il Ministero della cultura per il restauro, la rifunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi. Piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio)

Art. 8    (Ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio)

Art. 9    (Ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine)

Art. 10  (Centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti)

Art. 11  (Disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica)

Art. 12  (Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

Art. 13  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche. Disposizioni in materia di riorganizzazione della governance degli ambiti territoriali di caccia -ATC)

Art. 14  (Modifica alla legge regionale 3 marzo 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” e successive modifiche)

Art. 15  (Spese per la locazione dell’immobile da destinare al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio)

Art. 16  (Piano regionale per l’autismo)

Art. 17  (Disposizioni per favorire l’iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali - ASL)

Art. 18  (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e successive modifiche)

Art. 19  (Istituzione del servizio regionale di psicologia scolastica)

Art. 20  (Sostegno per le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di formazione professionale di Amatrice)

Art. 21  (Modifiche all’articolo 9, commi 39 e 41, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche)

Art. 22  (Abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi al reddito energetico regionale e all’incentivazione all’elettrificazione delle utenze domestiche)

Art. 23  (Disposizioni varie)

commi 1 e 2      Disposizioni a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi e sismici

comma 3           Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 relativo a disposizioni in materia di sviluppo economico

commi 4 e 5      Disposizioni per potenziare il servizio di trasporto ferroviario sulla linea Roma - Lido di Ostia

comma 6           Atto di indirizzo della Giunta regionale per gli enti pubblici dipendenti e le società controllate

comma 7           Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 relative alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale

commi 8-10      Disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025

commi 11-14    Disposizioni per potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e garantire il sostegno abitativo degli studenti fuori sede

comma 15         Disposizione per determinare i limiti massimi di utilizzo dei mezzi adibiti al servizio di emergenza sanitaria

commi 16-19    Disposizioni per la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante nei piccoli comuni

comma 20         Proroga del termine per l’adozione o l’adeguamento dei PUA comunali

commi 21 e 22  Servizio integrativo di Cotral S.p.A. per la linea ferroviaria regionale ex concessa Roma – Lido di Ostia

commi 23 e 24  Modifica all’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari

commi 25-27    Disposizioni per incrementare il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale dei comuni in cui sono presenti infrastrutture aereoportuali

comma 28         Modifica all’articolo 103 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 relativo al trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell’infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti

commi 29 e 30  Disposizioni relative alla modifica all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 istitutivo del fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi

comma 31         Disposizione relativa alla copertura dell’indebitamento derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità

commi 32 e 33  Disposizioni per i compensi degli avvocati dell’Avvocatura regionale in caso di compensazione delle spese di lite

comma 34         Disposizioni per le spese relative alle attività di gestione e manutenzione dell’IDT e del relativo Geoportale

comma 35         Disposizione per le spese per l’avviso pubblico relativo all’Accordo di programma tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale

commi 36 e 37  Disposizione per le risorse regionali per i contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina interna

comma 38         Disposizione per le spese per la realizzazione del Catasto delle emissioni in atmosfera degli impianti

comma 39         Disposizione per le spese per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

comma 40         Disposizione per le spese di manutenzione straordinaria dei treni ad alta capacità e/o a composizione bloccata e potenza distribuita

comma 41         Modifica alla legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 (Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari) e successive modifiche

commi 42 e 43  Disposizioni per incrementare i Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità

comma 44         Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a disposizioni in materia di interventi di edilizia agevolata

commi 45 e 46  Disposizioni per la realizzazione di iniziative per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario del rogo di Primavalle

comma 47         Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche

comma 48         Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all’istituzione della commissione speciale Expo 2030 e grandi eventi

Art. 24  (Entrata in vigore)

 

Art. 1

(Oggetto e leggi regionali di spesa)

l.   La presente legge definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026.

2.  Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa è individuato, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), mediante l’elenco allegato alla presente legge (Allegato A), contenente gli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.


Art. 2

(Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito delle famiglie)

1.  Al fine di ridurre la pressione fiscale e favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese, nonché al fine di sostenere il reddito e il potere di acquisto delle famiglie, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026, è istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 100.000.000,00, per l’anno 2024.

2.  Fermo restando quanto previsto al comma 3, con apposita legge regionale, da adottare entro il 15 aprile 2024 in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 e alla:

a)  rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche;

b)  individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche.

3.  Per la quota non destinata ai sensi del comma 2, a valere sul fondo di cui al comma 1 si provvede, con una o più deliberazioni della Giunta regionale, alla individuazione delle misure finalizzate a sostenere il reddito e il potere di acquisto delle famiglie, attraverso la previsione:

a)  di misure in materia sociale con particolare riferimento a:

1)  interventi in favore delle famiglie;

2)  interventi di sostegno alla locazione;

3)  interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare;

b)  ulteriori agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale.

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche.

Art. 3

(Disposizioni in materia di approvazione dei bilanci degli enti strumentali)

1.  Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 49:

1)   al comma 1 le parole: “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre”;

2)   i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La direzione regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla completa ricezione del bilancio di cui al comma 1, verifica la regolarità contabile dello stesso e lo trasmette alla direzione regionale competente per materia, che esprime il relativo parere di merito entro i successivi quindici giorni. Al termine di tale attività, la direzione regionale competente in materia di bilancio trasmette il bilancio di previsione dell’ente al Comitato regionale di controllo contabile, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, all’esito del quale è approvato con la legge regionale di bilancio di previsione finanziario di cui all’articolo 11.

2 bis. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione nel termine di cui al comma 1, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.

3. Fatto salvo il ricorso all’esercizio provvisorio autorizzato con legge regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 2, qualora il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato dalla Regione con la legge regionale di bilancio di previsione finanziario, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, fino all’approvazione del bilancio di previsione con successiva legge regionale.”;

b)  i commi 1 e 2 dell’articolo 50 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli enti di cui all’articolo 48, comma 1, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, trasmettono alla Regione, entro il 30 maggio, l’assestamento dei rispettivi bilanci di previsione, corredato dal parere del rispettivo organo di revisione.

2. La direzione regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla completa ricezione dell’assestamento di cui al comma 1, verifica la regolarità contabile dello stesso e lo trasmette alla direzione regionale competente per materia, che esprime il relativo parere di merito entro i successivi quindici giorni. Al termine di tale attività, la direzione regionale competente in materia di bilancio trasmette l’assestamento di cui al comma 1 al Comitato regionale di controllo contabile, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, all’esito del quale è approvato con la legge regionale di assestamento di bilancio di cui all’articolo 24 ovvero con successiva legge regionale.

2 bis. In caso di mancata o incompleta trasmissione dell’assestamento nel termine di cui al comma 1, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’ente è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione dell’assestamento del bilancio di previsione. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.”;

c)  dopo il comma 2 dell’articolo 52 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In caso di mancata o incompleta trasmissione del rendiconto nei termini di cui al comma 1, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’ente è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del rendiconto. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.”;

d) dopo l’articolo 53 è inserito il seguente articolo:

Art. 53 bis

(Riconciliazione partite creditorie/debitorie)

1.  Al fine di assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, ricompresi nel Gruppo della Regione, comunicano periodicamente, anche per il tramite di un apposito sistema informativo regionale, i crediti e i debiti in essere con l’amministrazione regionale e si interfacciano con le competenti direzioni regionali ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

2.  Gli organi di revisione degli enti di cui al comma 1 effettuano entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno l’asseverazione dei crediti e dei debiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.”;

e)  al comma 1 dell’articolo 54 le parole: “Gruppo della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “perimetro di consolidamento”.

2.  L’articolo 22 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) è sostituito dal seguente:

Art. 22

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. L’Istituto, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.

2. Il bilancio di previsione, corredato dal parere del revisore dei conti, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato con il bilancio di previsione del Consiglio regionale. Il rendiconto generale, corredato dal parere dei revisori dei conti, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è approvato con il rendiconto del Consiglio regionale.

3. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto generale nei termini di cui al comma 2, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’Istituto è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto ai medesimi termini, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.”.

3.  Al comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a)  le parole: “entro il 30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo”;

b)  dopo le parole: “la relazione dell’Organo di revisione.” è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di esercizio entro il suddetto termine, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’ASP è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al medesimo termine, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di esercizio. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi, la Regione provvede ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6.”.

4.  Il comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, è sostituito dai seguenti:

“2 bis. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell’anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ATER. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo di governo dell’ATER, la relazione del Collegio dei revisori e la certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

2 ter. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di esercizio entro il termine di cui al comma 2 bis, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’ATER è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al medesimo termine, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di esercizio. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.”.

5.  Dopo il comma 8 quinquies dell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“8 sexies. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo di governo, la relazione del collegio sindacale e la certificazione da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Il bilancio di esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell’anno successivo e approvato dall’assemblea entro il 30 aprile, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia di industria entro dieci giorni dalla sua approvazione e, contestualmente, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio unico. Qualora il ritardo nella trasmissione del bilancio di esercizio entro i termini di cui al terzo periodo sia dipeso dalla mancata o incompleta predisposizione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione, il trattamento economico mensile del consiglio medesimo è ridotto del 50 per cento. Qualora il consiglio di amministrazione sia stato nominato da meno di sessanta giorni rispetto al termine del 30 aprile, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di amministrazione. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza del consiglio di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.”.

6.  Le decurtazioni del trattamento economico degli organi amministrativi degli enti stabilite dal presente articolo in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio si applicano anche nei confronti dei Commissari dei medesimi enti e l’inadempienza protratta per un periodo superiore a tre mesi costituisce causa di revoca.  Gli organi di revisione e i collegi sindacali dei rispettivi enti vigilano sulla corretta applicazione delle decurtazioni previste dal presente articolo e ne attestano il rispetto nell’ambito della relazione al rendiconto o al bilancio di esercizio.

7.  Le decurtazioni del trattamento economico stabilite dal presente articolo in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio si applicano, per gli enti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per gli enti di cui ai commi 3, 4 e 5, a decorrere dall’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’annualità 2024. Le disposizioni relative alla decadenza dei consigli di amministrazione e alla revoca dei Commissari, previste dal presente articolo in caso di mancata o incompleta trasmissione dei documenti di bilancio per un periodo superiore a tre mesi, si applicano a decorrere dall’approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi alla annualità 2023.

Art. 4

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni

regionali ad enti di diritto privato non societari)

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)  i commi da 168 a 173 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione “Alta Formazione della Regione Lazio”;

b)  i commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive modifiche, relativi alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Destination Management Organization (DMO);

c)  l’articolo 50 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Fiera di Roma;

d) l’articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione “Tevere per tutti”;

e)  i commi da 124 a 128 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativi alla partecipazione alla Fondazione istituzionale Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana;

f)  le lettere d ter) e d quater) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, relativi alla partecipazione alla Associazione Musico Culturale AULOS e all’associazione “Cento Città in Musica (ACCM)”;

g)  l’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, relativo alla partecipazione alla costituzione della Fondazione di partecipazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano – Ventotene.

2.  Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, nell’ambito del bilancio di previsione 2024-2026:

a)  le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione Alta Formazione della Regione Lazio, di cui al programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titoli 1 “Spese correnti” e 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, pari a complessivi euro 1.240.000,00, per l’anno 2024 ed euro 2.550.000,00, per l’anno 2025, confluiscono nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;

b)  le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione Destination Management Organization (DMO), di cui al programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, pari a complessivi euro 2.800.000,00, per l’anno 2024 ed euro 3.900.000,00, per l’anno 2025, confluiscono nelle voci di spesa iscritte nel medesimo programma 01 della missione 07, titolo 1, concernenti gli interventi relativi al sistema turistico laziale di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive modifiche;

c)  le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione Fiera di Roma, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, pari a complessivi euro 2.850.000,00, per l’anno 2024 ed euro 1.250.000,00, per l’anno 2025, confluiscono nelle voci di spesa di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, concernenti, rispettivamente, il cofinanziamento regionale dei contratti di sviluppo, degli accordi di programma e degli accordi per l'innovazione, per euro 1.470.000,00, per l’anno 2024 ed euro 630.000,00, per l’anno 2025 e gli interventi relativi agli insediamenti produttivi di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche, per euro 1.380.000,00, per l’anno 2024 ed euro 620.000,00, per l’anno 2025;

d) le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano – Ventotene, di cui al programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, pari a complessivi euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, confluiscono nelle voci di spesa di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, concernenti gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene, di cui all’articolo 22, comma 123, delle legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), per euro 500.000,00 per l’anno 2024, in riferimento agli interventi di parte corrente e per euro 500.000,00, per l’anno 2024 e per euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2025  e 2026, in riferimento agli interventi in conto capitale.

Art. 5

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo

a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A., e successive modifiche)

1.  Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 12/2022 le parole: “e nel MOF S.c.p.A.” sono soppresse.

 

Art. 6

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”. Commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale)

1.    All’articolo 9 della l.r. 13/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ovvero in caso di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali nonché, previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia o inadempienza dell’ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge o di altre situazioni che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell’ente o la continuità aziendale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, può procedere allo scioglimento di uno o più organi e al commissariamento del consorzio. Il Presidente della Regione provvede con proprio decreto a nominare un Commissario straordinario, che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Commissario straordinario può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, nominati dal Presidente della Regione, ai quali può delegare parte delle sue attribuzioni. Restano ferme le ulteriori ipotesi di commissariamento previste dalla normativa vigente.”;

b)  al comma 3 le parole da: “sei mesi” fino a: “dall’articolo 4.” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi o eventuale altro termine individuato da specifica legge regionale.”.

2.  Al fine di rilanciare le attività del Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario, incaricato di predisporre gli atti necessari ad efficientare, razionalizzare e semplificare l’organizzazione e le funzioni del Consorzio unico, proponendo anche le necessarie modifiche statutarie. Il Commissario straordinario provvede, altresì, a rideterminare, sulla base degli indirizzi forniti con apposita deliberazione della Giunta regionale, i criteri e le modalità di calcolo dei contributi a carico dei consorziati nonché ad adottare o modificare i regolamenti previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione del Consorzio attualmente in carica decade dalla data di nomina del Commissario straordinario che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Commissario straordinario può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, nominati dal Presidente della Regione, ai quali può delegare parte delle sue attribuzioni. Il Commissario straordinario e i sub-commissari sono individuati tra soggetti in possesso di adeguata e documentata esperienza manageriale e restano in carica per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile. Al Commissario straordinario e ai sub-commissari è riconosciuto un compenso pari, rispettivamente, a quello stabilito per il Presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio unico.

Art. 7

(Accordo di valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il Ministero della cultura per il restauro, la rifunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi. Piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio)

1.  La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 112, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è autorizzata ad approvare le necessarie e concordate modifiche all’accordo tra la Regione e il Ministero della cultura, per la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica del complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, volte a definire gli impegni delle parti, le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria dell’accordo, nonché l’attuazione degli interventi necessari al restauro, alla rifunzionalizzazione e alla gestione del complesso immobiliare ai fini della sua destinazione alla pubblica fruizione.

2.  Per le finalità di cui al comma 1 e conformemente alla linea di intervento dell’accordo del 15 ottobre 2021 denominata “Valorizzazione del patrimonio culturale regionale e accordi di programma con il Ministro della cultura”, la Giunta regionale pone in essere gli atti necessari ad acquisire al proprio patrimonio il complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi, di proprietà dell’ASP ISMA, mediante l’impiego di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, stimate in euro 25.000.000,00, per l’anno 2024, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2023, n. 822 (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Approvazione dello schema di “Accordo per la Coesione” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, di cui all’art. 1, comma 1, lett. d del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). A fronte dello stanziamento previsto, le eventuali economie sono riutilizzabili nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, dell’Accordo per la coesione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 822/2023.

3.  Su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di cultura e di lavori pubblici, la Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di cultura e di lavori pubblici, è autorizzata ad approvare un Piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio, con destinazione di risorse ai comuni, al fine di finanziare, fino a un importo massimo pari a euro 1.000.000,00, gli interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico degli immobili, di proprietà pubblica o privata, con possibilità di acquisto delle strutture interessate da parte dei comuni.

4.  Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”:

a)  della voce di spesa denominata “Spese per il piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  della voce di spesa denominata “Spese per il piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 12.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 8

(Ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio)

1.    La Regione, in occasione della celebrazione dell’ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio, promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav.
2.    Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite ai Comuni di Anzio, Nettuno, Cassino e Velletri per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, le seguenti somme:

a)   euro 25.000,00 al Comune di Anzio;

b)   euro 25.000,00 al Comune di Nettuno;

c)   euro 60.000,00 al Comune di Cassino; (1)

d)   euro 10.000,00 al Comune di Velletri. (2)

3.    Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 120.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. (3)

4.    L’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al programma di iniziative per la memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav, è abrogato.

 

Art. 9

(Ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine)

1.  La Regione, in occasione della celebrazione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria dei trecentotrentacinque martiri dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

2.  Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate alla memoria dei martiri dell’eccidio delle Fosse Ardeatine”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. 


Art. 10

(Centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti)

1.  La Regione, in occasione dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, rapito e assassinato il 10 giugno 1924, promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria del grande politico, giornalista e antifascista italiano.

2.  Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate al centenario della morte di Giacomo Matteotti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 11

(Disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica)

1.  In attuazione dell’articolo 44 e 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dei criteri definiti nell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all’articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche, con successiva legge regionale la Regione provvede al riordino dei consorzi di bonifica disciplinando, in particolare:

a)  la perimetrazione dei comprensori di bonifica;

b)  le modalità di adozione e approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;

c)  la governance, l’organizzazione e il sistema dei controlli interni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio;

d) l’ordinamento contabile attraverso il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, integrata con la contabilità analitica;

e)  le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla Regione.

2.  L’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 (Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4), è abrogato.

Art. 12

(Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

1.  Al fine di ridurre i tempi per l’erogazione dei contributi in agricoltura garantendo un’efficace gestione del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e degli aiuti relativi al primo pilastro PAC, la Regione è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d’intesa con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato a disciplinare l’operatività e i servizi resi da appositi sportelli, istituiti sul territorio della Regione, con funzioni di assistenza, consulenza e supporto all’utenza.

2.  Il protocollo d’intesa di cui al comma 1, i cui contenuti sono definiti di comune accordo tra le parti, è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio 2024.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, delle voci di spesa denominate “Spese relative al Protocollo di intesa con AGEA per l’operatività degli sportelli di servizio al pubblico – parte corrente” e “Spese relative al Protocollo di intesa con AGEA per l’operatività degli sportelli di servizio al pubblico – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 150.000,00, per l’anno 2024, ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, per la parte corrente, e a euro 100.000,00, per l’anno 2024, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche. Disposizioni in materia di riorganizzazione della governance degli ambiti territoriali di caccia -ATC)

1.  Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 4 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente:

“4 bis. È prevista una rotazione periodica delle zone di ripopolamento e cattura, che possono insistere anche in aree differenti dei medesimi comuni in conformità al piano faunistico-venatorio regionale di cui all’articolo 10.”;

b)  al comma 11 dell’articolo 19 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, i controlli devono comprendere anche esami diagnostici atti a rilevare la presenza di trichinella o anticorpi da peste suina africana (Psa).”;

c)  al comma 1 dell’articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  alla lettera c), le parole: “cinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “venti”;

2)  alla lettera d):

2.1. al numero 1) la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

2.2. al numero 2) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora i comuni non provvedano alla nomina dei rispettivi delegati entro i termini previsti, la Regione, previa diffida ad adempiere, esercita il potere sostitutivo.”;

2.3. al numero 3) le parole: “da 6” sono sostituite dalle seguenti: “da tre”;

2.4. al numero 4) le parole: “da 6” sono sostituite dalle seguenti: “da tre” e le parole: “riunite nell’UNAVI”, sono sostituite dalle seguenti: “maggiormente rappresentative a livello nazionale ed espressione dei diversi soggetti del settore aggregati”;

2.5. al numero 5) le parole: “da 4” son sostituite dalle seguenti: “da due”;

2.6. dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

“5 bis) da un rappresentante designato dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), previa intesa con il Ministero competente che esercita l’attività di vigilanza.”;

d) all’articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al comma 2:

1.1. al settimo periodo, dopo le parole: “corsi di preparazione organizzati dagli ATC” sono aggiunte le seguenti: “ovvero organizzati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative”;

1.2. all’ottavo periodo, dopo le parole: “con cui effettuare il controllo stesso.” sono inserite le seguenti: “I soggetti abilitati, che hanno frequentato i predetti corsi di preparazione, possono iscriversi nel Registro unico regionale dei selecontrollori, istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. I criteri e le modalità per l’iscrizione nel Registro nonché la relativa tenuta sono definiti con deliberazione approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

2)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. I soggetti di cui ai commi 2 e 5 devono avvalersi dei Centri di lavorazione della selvaggina di cui all’articolo 35 ter per il conferimento e la lavorazione della selvaggina abbattuta nonché per gli ulteriori adempimenti previsti.”;

3)  al comma 5, dopo le parole: “ricerca ambientale (ISPRA)”, sono inserite le seguenti: “promossi dagli ATC o dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative”;

e)  dopo l’articolo 35 bis è inserito il seguente:

Art. 35 ter

(Disposizioni in materia di Centri di lavorazione della selvaggina)

1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità di istituzione dei Centri di lavorazione della selvaggina (CLS) e di attuazione di quanto disposto dai commi da 3 a 7.

2.  I CLS devono essere costituiti dagli ATC entro ventiquattro mesi dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, in numero di due per ogni ATC.

3.  I CLS devono essere dislocati in modo territorialmente omogeneo, in relazione agli indici di densità venatoria. Ai fini del loro riconoscimento, devono soddisfare i requisiti generali e specifici previsti in materia di igiene dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

4.  I CLS sono incaricati di analizzare le carcasse degli animali abbattuti che a tal fine vengono:

a)  spellate/scuoiate o spennate;

b) private dei visceri, laddove non siano state già eviscerate;

c)  sottoposte ad ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale;

d) ove previsto, bollate;

e)  divise in mezzene o in tre parti di mezzena.

5.  I CLS devono avere i seguenti requisiti:

a)  possedere strutture e/o dispositivi separati per lo stoccaggio refrigerato delle carcasse sottopelo e di quelle scuoiate; tale separazione può essere garantita in locali distinti o anche differiti nel tempo;

b) nel caso in cui presso uno stesso stabilimento vengano lavorate sia carcasse di selvaggina “da pelo” sia di selvaggina “da penna”, la spennatura deve avvenire in un locale distinto da quello dove vengono condotte le altre operazioni o con modalità tali da prevenire rischi di contaminazione delle carni durante tale operazione;

c)  nel caso in cui presso la stessa struttura vengano lavorate sia carcasse di selvaggina selvatica, sia macellati animali delle specie domestiche o selvatiche, differire nel tempo o nello spazio le lavorazioni degli animali delle diverse specie domestiche e selvatiche;

d) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), le carcasse scuoiate di ungulati domestici e della grossa selvaggina selvatica possono esser stoccate nella medesima cella a condizione che ne venga garantita la separazione fisica.

6.  Nel caso in cui i capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo non vengano lasciati nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l’abbattimento, gli ATC e gli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, provvedono alla cessione dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo al CLS territorialmente competente in riferimento al luogo di abbattimento dell’animale. I proventi delle cessioni dei cinghiali sono destinati all'indennizzo e alla prevenzione dei danni causati dai cinghiali e alla promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sulla gestione del cinghiale.

7.  Il capo di selvaggina, una volta abbattuto, deve essere privato dello stomaco e dell’intestino il più rapidamente possibile e, possibilmente, dissanguato. Le carcasse non devono essere ammassate e i visceri, qualora presenti, devono essere identificabili come appartenenti ad un determinato animale fino all’ispezione post mortem. Una volta giunte al centro di lavorazione della selvaggina le carcasse devono essere mantenute ad una temperatura non superiore a + 7°C ed essere ispezionate dal veterinario ufficiale. Nel caso in cui, subito dopo l’abbattimento, il capo abbattuto sia esaminato dai soggetti abilitati, la testa e i visceri toraco-addominali possono non accompagnare la carcassa al CLS.

8.  Tutti i capi abbattuti in caccia devono essere sottoposti al rilievo dei dati biologici e biometrici presso i CLS, tranne in caso di autoconsumo, in tutti gli altri casi è fatto obbligo di conferire campioni di diaframma e di sangue dell’animale, al CLS territorialmente competente, per effettuare esami diagnostici relativamente alla presenza di trichinella o anticorpi da Psa.”;

f)  l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

1.  I proventi derivanti dalla presente legge, stimati in euro 1.200.000,00, a decorrere dall’anno 2024, sono versati nella voce di entrata denominata: “Entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio)”, da iscriversi nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.

2.  Le entrate di cui al comma 1 sono ripartite in misura percentuale e per gli importi di seguito indicati, a valere sulle voci di spesa da istituirsi nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”:

a)  nella misura del 60 per cento e per una quota pari a euro 720.000,00, a decorrere dall’anno 2024, quali contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC), a valere sulla voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)”;

b) nella misura del 6 per cento e per una quota pari a euro 72.000,00, a decorrere dall’anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi alle associazioni venatorie riconosciute”;

c)  nella misura del 10 per cento e per una quota pari a euro 120.000,00, a decorrere dall’anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Finanziamento dei progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi”;

d) nella misura del 24 per cento e per una quota pari a euro 288.000,00, a decorrere dall’anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Interventi vari”.

3.  Per l’anno 2024 e in riferimento agli interventi le cui attività sono state rendicontate alla data del 31 dicembre 2023, alla copertura dei relativi oneri si provvede nel limite dell’autorizzazione di spesa della presente legge, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui ai programmi 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” e 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”:

a)  per euro 800.000,00, per l’anno 2024, in riferimento ai contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC), di cui al programma 01 della missione 16, titolo 1;

b) per euro 250.000,00 in riferimento ai contributi alle associazioni venatorie riconosciute, di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1;

c)  per euro 50.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, in riferimento al rimborso delle spese sostenute per le attività di soccorso e detenzione temporanea della fauna selvatica, di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1;

d) per euro 20.000,00, per l’anno 2024, in riferimento alle spese per studi e indagini in materia faunistico-venatoria di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1.

4.  Agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a)  in riferimento alle spese per la commissione per l’abilitazione venatoria di cui all’articolo 40, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nel limite della relativa autorizzazione di spesa, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui al programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) in riferimento alle spese per le convenzioni con le province del Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale per le attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e successive modifiche, nel limite della relativa autorizzazione di spesa, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui al programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, prevista nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale.”;

g)  l’articolo 51 è abrogato.

2.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina di Commissari straordinari incaricati di gestire il processo di riorganizzazione della governance degli organi degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 28 della l.r. 17/1995, di approvare i relativi statuti e di rideterminare l’assetto degli organici degli ATC in una logica di razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento. I Commissari straordinari restano in carica per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

 

Art. 14

(Modifica alla legge regionale 3 marzo 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” e successive modifiche)

1.  Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 18/2001 le parole: “da lire 50 milioni a lire 100 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da 500 euro a 20.000 euro, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e successive modifiche.”.

 

Art. 15

(Spese per la locazione dell’immobile da destinare al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio)

1.    Per la durata dei lavori di sottoattraversamento inerenti la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di piazzale Flaminio, nell’ambito degli interventi infrastrutturali di potenziamento e ammodernamento della tratta urbana “Piazzale Flaminio – Montebello” della linea ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo, la Regione trasferisce ad Astral S.p.A. le risorse per la copertura dei costi di locazione, trasloco e allestimento degli spazi dell’immobile da destinare al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri collocato all’interno della ex biblioteca del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), attuale sede dell’Autorità di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, via di Villa Ruffo, n. 6, Roma.

2.    Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026, della voce di spesa denominata: “Spese per la locazione dell’immobile da destinare al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - lavori stazione ferroviaria piazzale Flaminio”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 250.000,00, per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 16

(Piano regionale per l’autismo)

1.  La Regione, nell’ambito delle iniziative volte a migliorare l’organizzazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali, nella prospettiva dell’inclusione, approva il “Piano regionale per l’autismo”, di seguito denominato Piano, finalizzato a implementare le azioni in favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e uniformare il percorso di presa in carico per l’intero arco di vita.

2.  Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di inclusione sociale, di concerto con il Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’attuazione del piano regionale per l’autismo”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.300.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

4.  All’attuazione del Piano concorrono le risorse assegnate con vincolo di destinazione a valere sul “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, di cui all’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

 

Art. 17

(Disposizioni per favorire l’iscrizione delle persone senza fissa dimora

nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali - ASL)

1.  La Regione, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria individuale, tutelare il diritto collettivo alla salute e limitare l’accesso ai soli servizi di pronto soccorso, riconosce ai cittadini italiani senza fissa dimora privi di qualsiasi assistenza sanitaria il diritto di effettuare la scelta del medico di medicina generale nonché di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

2.  Per le finalità di cui al comma 1 i comuni provvedono a segnalare alla ASL competente i soggetti senza fissa dimora presenti nei rispettivi territori.

3.  La Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL.

4.  La Regione si conforma ad eventuali normative statali qualora determinino ulteriori condizioni migliorative per i cittadini italiani senza fissa dimora.

5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della Missione 13 “Tutela della salute”,  titolo 1 “Spese correnti” della voce di spesa denominata “Spese per l’iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2024-2025, derivante dalla corrispondente riduzione della Missione 20 denominata “Fondi e accantonamenti” Programma 03 denominato “Altri Fondi”,  titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della

promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e successive modifiche)

1.    Dopo l’articolo 5 della l.r. 16/2021 è inserito il seguente:

Art. 5 bis

(Istituzione del Fondo di solidarietà per gli anziani vittime di truffe e furti)

1.  È istituito un Fondo di solidarietà per la concessione di contribuiti da destinare alle persone anziane, così come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano subito atti di violenza quali truffe, raggiri, rapine, estorsioni, scippi, regolarmente denunciati all’autorità giudiziaria.

2.  I contributi, modulati sulla base dell’ISEE, sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto spese per danni materiali subiti all’abitazione o alle pertinenze, a seguito di effrazioni per furto o tentato furto, ovvero per spese mediche riabilitative per cause connesse o derivanti da tali eventi.

3.  I contributi non possono essere richiesti da soggetti già titolari di polizze assicurative a copertura delle medesime tipologie di danno subito. Il contributo può essere erogato solo con riferimento ad un sinistro avvenuto nell’anno.

4.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

5.  Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 si fa fronte mediante l’istituzione nel Programma 03 “Interventi per gli anziani” della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,  titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo di solidarietà per gli anziani vittime di truffe e furti” e la corrispondente riduzione di pari importo, a valere sulle medesime annualità, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 03 “Altri fondi” titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.”. 

Art. 19

(Istituzione del servizio regionale di psicologia scolastica)

1.  Al fine di favorire e promuovere il benessere e la prevenzione dei disagi minorili la Regione istituisce il servizio regionale di psicologia scolastica, di seguito denominato Servizio, operante all’interno della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, con funzioni di accoglienza, ascolto e sostegno degli alunni, delle famiglie e dei docenti.

2.  Il Servizio, in particolare, svolge, attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione, anche mediante intese o accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche:

a)    consulenza e sostegno psicologico individuale o di gruppo, mediante l’attivazione di appositi sportelli di ascolto;

b)   monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di successo nell’erogazione dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento – apprendimento;

c)    supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;

d)   supporto psicologico riguardo a situazioni di disturbo e di disagio psicosociale degli alunni;

e)    supporto alla cooperazione tra scuola, famiglia, comunità locale e servizi sanitari e sociali

3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, determina le modalità organizzative e di funzionamento del Servizio.

4.  Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si fa fronte mediante l’istituzione nel Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della Missione 12 ”Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,  titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per lo psicologo scolastico” e la corrispondente riduzione di pari importo, a valere sulle medesime annualità, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 03 “Altri fondi”  titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 20

(Sostegno per le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di formazione professionale di Amatrice)

1.  La Regione, nell’ambito del piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), concede un contributo straordinario all’amministrazione provinciale di Rieti finalizzato al sostegno per le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di formazione professionale di Amatrice, nelle more del superamento dello stato di criticità conseguente agli eventi sismici dell’anno 2016.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” , della voce di spesa denominata: “Contributo alla Provincia di Rieti per le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di formazione professionale di Amatrice”, il cui stanziamento, pari a euro 800.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 21

(Modifiche all’articolo 9, commi 39 e 41, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19,

relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche)

1.  All’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo la lettera e ter) del comma 39, è aggiunta la seguente:

“e quater) pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, alla Federazione Italiana Vela, per la realizzazione delle attività inclusive sportive e per la promozione delle tradizioni del territorio attraverso le imbarcazioni veliche storiche, nella zona costiera compresa nella Riviera d’Ulisse.”;

b)   dopo la lettera e ter) del comma 41, è aggiunta la seguente:

“e quater) “Spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.


Art. 22

(Abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi al reddito energetico regionale e all’incentivazione all’elettrificazione delle utenze domestiche)

1.  Gli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2022, relativi al reddito energetico regionale e all’incentivazione all’elettrificazione delle utenze domestiche, sono abrogati.

Art. 23

(Disposizioni varie)

1.  Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, le parole: “da maggio a ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “da maggio 2022 a giugno 2023”. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l’integrazione:

a) per euro 200.000,00, per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 9, commi 4 e 5, della l.r. 19/2022, concernente le misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte corrente, iscritta nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) per euro 800.000,00, per l’anno 2024, per euro 1.500.000,00, per l’anno 2025 e per euro 2.000.000,00, per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 9, commi 4 e 5, della l.r. 19/2022, concernente le misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte in conto capitale, iscritta nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2.  Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “attraverso avvisi specifici gestiti dall’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio”.

3.  All’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni in materia di sviluppo economico, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  ai commi 2 e 4 le parole: “pari a euro 5.000.000,00 per l’anno 2022”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2024”;

b)  al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Una quota fino al 20 per cento dello stanziamento annualmente autorizzato a valere sul fondo di cui al comma 2 e, comunque, non superiore all’importo pari a euro 500.000,00, è destinato anche a favorire la ripresa economica del territorio colpito dagli eventi sismici 2016.”.

4.  Al fine di potenziare il servizio di trasporto ferroviario sulla linea Roma - Lido di Ostia, affidato a Cotral S.p.A., ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare un accordo con Roma Capitale ovvero con ATAC S.p.A., società in house competente nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio di Roma Capitale, volto all’acquisizione di materiale rotabile da parte di Cotral S.p.A..

5.  Per le finalità di cui al comma 4, la Regione trasferisce a Cotral S.p.A. le risorse pari a complessivi euro 3.200.000,00, a valere sulla voce di spesa denominata: “Spese per il potenziamento del servizio di trasporto ferroviario di interesse locale e regionale”, da iscrivere nel programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, alla cui integrazione, pari a euro 600.000,00, per l’anno 2024 ed euro 2.600.000,00, per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

6.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera f), dello Statuto, uno specifico atto di indirizzo nei confronti degli enti pubblici dipendenti e delle società controllate che presentano una consistente giacenza di cassa finalizzato a ricognire le cause di tale giacenza. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al precedente periodo, le Direzioni regionali competenti per materia adottano le necessarie misure correttive, anche al fine di efficientare la programmazione e il trasferimento delle risorse regionali a favore degli enti pubblici dipendenti e delle società controllate.

7.  All’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità 2016) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole: “periodo ulteriore di quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “periodo ulteriore di sette anni”;

b)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 al 4, stimati in euro 710.000,00, per l’anno 2024, euro 663.000,00, per l’anno 2025 ed euro 634.000,00, per l’anno 2026, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa prevista ai sensi dell’Allegato A all’articolo 1 della legge di stabilità regionale 2024, di cui al programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”.

8.    La Regione promuove la realizzazione di attività funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, con particolare riferimento all’accoglienza, alla partecipazione e alla fruizione in sicurezza dei luoghi di culto da parte dei pellegrini. Le attività di cui al presente comma, finalizzate al miglioramento dell’offerta turistica e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio regionale, possono essere proposte dai comuni, in forma singola e associata, anche previo coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, tra cui le parrocchie di Roma e del Lazio, le diocesi del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato. Tra tali attività possono essere ricompresi gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli oratori e di riqualificazione delle relative aree di pertinenza.

9.    Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono individuati i criteri e le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 8.

10.  Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”:

a)    del “Fondo regionale per le attività funzionali del Giubileo 2025 - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 250.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026;

b)   del “Fondo regionale di attività di promozione del Giubileo 2025 - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 750.000,00 per l’anno 2024 ed euro 250.000,00 per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio regionale 2024-2026.

11.  Al fine di potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e garantire il sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) nonché della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche, l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), in qualità di soggetto attuatore e regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 6/2018, è autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare denominato “Madonna delle Rose”, sito in località “Tor Lupara”, nel Comune di Fonte Nuova, e a realizzare gli interventi necessari alla ristrutturazione, rifunzionalizzazione e gestione del complesso medesimo, ai fini della relativa destinazione a residenza universitaria.

12.  Per le finalità di cui al comma 11 la Regione trasferisce a DiSCo le risorse complessive pari a euro 5.500.000,00, a valere sulla voce di spesa concernente i finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari iscritta nel programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, alla cui integrazione, pari a euro 1.500.000,00, per l’anno 2024 ed euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

13.  Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 11 e 12 possono concorrere le risorse derivanti dal conferimento al fondo di investimento immobiliare denominato “i3 – Valore Italia”, gestito dalla Società investimenti immobiliari italiani (InvImIt SGR S.p.A.), nell’ambito del progetto Offerta pubblica di acquisto (OPA) e del relativo Avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione di immobili da destinare a studentato, dei padiglioni XI e XV del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà, sito in Roma. Le risorse di cui al presente comma sono versate all’entrata della Regione nella tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del titolo 4 “Entrate in conto capitale” e sono iscritte nel programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

14.  Per le finalità di cui ai commi da 11 a 13, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio, di concerto con l’Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata all’adozione degli atti necessari.

15.  Tenuto conto dell’accresciuta affidabilità meccanica degli automezzi e al fine di migliorare la sostenibilità economica del sistema dell’emergenza territoriale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i limiti massimi di utilizzo, temporali e chilometrici, dei mezzi adibiti all’attività di soccorso nel servizio di emergenza sanitaria territoriale.

16.  Al fine di contrastare il fenomeno della dismissione degli impianti di erogazione di carburante nei territori dei piccoli comuni del Lazio, nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è istituito il “Fondo per il sostegno alla realizzazione di impianti di distribuzione carburanti nei piccoli comuni”.

17.  I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 16 sono diretti al finanziamento in favore dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti che intendano, nel rispetto della normativa vigente, realizzare impianti di distribuzione di carburante presso idonee aree di proprietà comunale o acquistare strutture dismesse che prevedano stazioni di ricarica elettrica.

18.  La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del fondo e la concessione dei contributi di cui ai commi 16 e 17.

19.  La dotazione del fondo di cui al comma 16 è pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024 e alla relativa autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

20.  Il termine per l’adozione o l’adeguamento dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) comunali, stabilito dall’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 concernente disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative e successive modifiche, è prorogato fino al 30 settembre 2024. La trasmissione, entro il predetto termine, alla competente struttura della Regione, della proposta di PUA e di tutta la documentazione necessaria per l’avvio delle procedure di valutazione ambientale sulla proposta del PUA consente di ritenere soddisfatta la condizione prevista per l’accesso ai bandi e ai finanziamenti regionali dedicati alle aree demaniali con finalità turistico-ricreative.

21.  Tenuto conto dei ritardi di consegna degli interventi programmati di manutenzione e revisione del materiale rotabile e al fine di consentire il livello minimo di frequenza del servizio sulla linea ferroviaria regionale ex concessa Roma – Lido di Ostia, Cotral S.p.A. effettua, fino alla data del 30 giugno 2024, un servizio integrativo su gomma a supporto della medesima tratta.

22.  Agli oneri derivanti dal comma 21, pari a euro 400.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’integrazione della voce di spesa di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

23.  Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

24.  Agli oneri derivanti dal comma 23 si provvede mediante l’incremento per euro 106.000,00, per l’anno 2024, della voce di spesa di cui al programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

25.  Nelle more del completamento del processo di riprogrammazione e riorganizzazione del trasporto pubblico locale, urbano e interurbano, dei comuni del Lazio, ad esclusione di Roma Capitale, di cui all’articolo 7, commi da 31 a 35, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, con specifico riferimento all’entrata in vigore delle unità di rete, il concorso finanziario regionale di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, per i servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione di Roma Capitale, da destinare ai comuni in cui sono presenti infrastrutture aereoportuali con traffico civile internazionale, è incrementato per un importo pari a euro 600.000,00, a valere sull’annualità 2024.

26.  Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione dell’incremento autorizzato ai sensi del comma 25, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/1998.

27.  Agli oneri derivanti dai commi 25 e 26, pari a euro 600.000,00 per l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell’ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, versate all’entrata della Regione nella tipologia 104 “Compartecipazioni di tributi” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e iscritte nell’apposita voce di spesa del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.

28.  Il comma 2 dell’articolo 103 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e delle relative funzioni amministrative, è sostituito dal seguente:

“2.   A decorrere dal 30 giugno 2024, sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi di trasporto da erogarsi sulla infrastruttura di cui al comma 1, ivi comprese quelle afferenti all’affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio. Al finanziamento delle funzioni amministrative conferite ai sensi del presente comma si provvede con le risorse assegnate annualmente dalla Regione in favore di Roma capitale a titolo di contributo per il servizio di trasporto pubblico urbano, pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2024 ed euro 10.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, versate all’entrata della Regione nella tipologia 104 “Compartecipazioni di tributi” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e iscritte nell’apposita voce di spesa del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

29.  Al comma 40 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo le parole: “liquidazione coatta amministrativa,” sono inserite le seguenti: “sequestro e confisca da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) o in situazione di crisi certificata dall’avvio della procedura di composizione negoziata, ai sensi del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successive modifiche.”;

b)  le parole: “a causa di delocalizzazione dell’attività economica” sono sostituite dalle seguenti: “a causa della scelta della proprietà di delocalizzare o chiudere definitivamente l’attività economica”.

30.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 29 si provvede nell’ambito delle risorse già trasferite a Lazio Innova S.p.A. a valere sul fondo di cui all’articolo 4, commi 40 e 41, della l.r. 13/2018.

31.  Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale concernente il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, recanti la fonte di copertura dell’indebitamento complessivo della Regione derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità, si intendono riferite anche all’esercizio finanziario 2023.

32.  Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 553 quater 1 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, alla copertura dei compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell’Avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite si provvede a valere sulla voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative ai compensi professionali in favore degli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite”, da iscriversi nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione finanziaria è pari a euro 800.000,00, a decorrere dall’anno 2024.

33.  Agli oneri derivanti dal comma 32 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

34.  Al fine di garantire la copertura delle spese relative alle attività di gestione e manutenzione dell’Infrastruttura dati territoriali regionale (IDT) e del relativo Geoportale, nell’ambito del Sistema informativo territoriale regionale di cui all’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per le attività di gestione e manutenzione della Spatial Data Infrastructure, del database topografico e del sistema informativo territoriale della Regione Lazio (art. 17, l.r. n. 38/1999)”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 75.741,66, per l’anno 2024 e a euro 37.870,84, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

35.  Al fine di garantire la copertura delle spese necessarie alla predisposizione dell’avviso pubblico relativo all’Accordo di programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 703 (Approvazione dello schema di Accordo di Programma per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per l’Avviso pubblico di cui all’Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (D.G.R. n. 703/2022)”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

36.  Al finanziamento con risorse a carico della Regione dei contratti di formazione specialistica da destinare alle scuole di specializzazione in medicina interna degli atenei che hanno sede formativa nel territorio regionale, aggiuntivi ai contratti finanziati dallo Stato, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) e successive modifiche, si provvede a valere sulla voce di spesa, da istituire nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della Salute”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata: “Spese per i contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina interna”, la cui dotazione finanziaria è pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024, euro 2.000.000,00, per l’anno 2025 ed euro 3.000.000,00, per l’anno 2026.

37.  Agli oneri derivanti dal comma 36 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

38.  Al fine di garantire la copertura delle spese per la realizzazione del Catasto delle emissioni in atmosfera degli impianti presenti nel Lazio, nel rispetto del Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, come da ultimo aggiornato ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8, e delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e all’articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, è disposta l’istituzione delle voci di spesa denominate “Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte corrente” e “Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, per la parte corrente, ed euro 150.000,00, per l’anno 2024, per la parte in conto in capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. A decorrere dall’anno 2027 alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

39.  Al fine di potenziare le attività di competenza regionale concernenti il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e del relativo Piano d’azione nazionale, mediante il supporto tecnico-scientifico per i controlli sui centri prova autorizzati da parte di un ente pubblico con competenze specifiche in materia, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata “Spese per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (d.lgs. n. 150/2012)”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

40.  Al fine di garantire la copertura delle spese di manutenzione straordinaria dei treni ad alta capacità e/o a composizione bloccata e potenza distribuita, di proprietà della Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2016, n. 69 (POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) relativa alle Azioni 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”, 4.6.2 “Interventi di mobilità sostenibile urbana anche incentivando l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, il completamento, l’attrezzaggio del sistema e il rinnovamento delle flotte” e 4.6.3 “Sistemi di Trasporto Intelligenti” dell’Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e mobilità”), nel programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la manutenzione straordinaria dei treni acquistati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 69/2016”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 3.800.000,00, di cui euro 1.000.000,00, per l’anno 2024, euro 1.800.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l’anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

41.  Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 (Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari), è aggiunto il seguente:

“2 bis. A decorrere dall’anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

42.  Al fine di incrementare il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali di cui all’articolo 102 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Sanità del 2 novembre 2022, per un importo su base annua pari a euro 145,53 pro-capite, si provvede a finanziare i bilanci delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale,  ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale per un importo pari a euro 7.000.000, per l’anno 2024. A decorrere dall’anno 2025 le risorse del Fondo così rideterminato sono storicizzate per gli anni successivi.

43.  Al fine di incrementare il Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all’articolo 103 del CCNL del Comparto sanità del 2 novembre 2022, per un importo su base annua pari a euro 68,41 pro-capite, si provvede a finanziare i bilanci delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), con le risorse del Fondo sanitario nazionale per un importo pari a euro 3.300.000. A decorrere dall’anno 2025 le risorse del Fondo così rideterminato sono storicizzate per gli anni successivi.

44.  Al comma 134 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a disposizioni in materia di interventi di edilizia agevolata, come modificato dall’articolo 9, comma 74, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”.

45.  Considerato che nell’anno 2023 ricorre il cinquantesimo anniversario del rogo di Primavalle, la Regione promuove la realizzazione di iniziative dedicate alla memoria di Stefano e Virgilio Mattei di 10 e 22 anni, uccisi a seguito dell’attentato. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative di cui al periodo precedente e le relative modalità di svolgimento.

46.  Agli oneri derivanti dal comma 45 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate alla memoria del rogo di Primavalle”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

47.  Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’Ufficio di presidenza può attribuire a un Direttore di servizio la funzione di Vicesegretario generale con il compito di coadiuvare il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento; di tale ulteriore livello di responsabilità si tiene conto ai fini del comma 8.”.

48.  Alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 concernente l’istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l’edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al titolo le parole: “Expo 2030” sono sostituite dalla seguente: “PNRR”;

b)  alla rubrica dell’articolo 1 le parole: “Expo 2030” sono sostituite dalla seguente: “PNRR”;

c)  la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:

“a) commissione speciale Piano nazionale di ripresa e resilienza e grandi eventi, di seguito denominata commissione PNRR e grandi eventi”;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La commissione PNRR e grandi eventi ha il compito di svolgere approfondimenti inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine allo stato di attuazione dei progetti e dei programmi del PNRR, con particolare riferimento a quelli in cui la Regione è soggetto attuatore, nonché di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche inerenti lo svolgimento di grandi eventi, finalizzati a valutare l’impatto che tali manifestazioni, in termini di opere infrastrutturali e attività connesse, possono avere sull’intero territorio regionale, anche in funzione dello sviluppo strategico dell’intera Regione.”;

e)  il comma 3 è abrogato;

f)  al comma 4 ovunque ricorra la parola: “Expo” è sostituita dalla seguente: “PNRR”.

 

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Note:

L'allegato alla presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 29 dicembre 2023, n. 105, edizione straordinaria.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4

(2) Comma modificato dall'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.