Istituzione del fattore famiglia

Numero della legge: 3
Data: 25 marzo 2024
Numero BUR: 25
Data BUR: 26/03/2024

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 53 e 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, dei trattati e convenzioni internazionali nonché, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, dello Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, istituisce il fattore famiglia, come definito dall’articolo 2, al fine di favorire:

a)   politiche organiche e integrate volte a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni;

b)   l’ottimizzazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali, anche nell’ambito dei servizi a titolarità pubblica;

c)   l’individuazione di eque modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi, anche nell’ambito dei servizi a titolarità pubblica;

d)   una maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare.

Art. 2

(Definizioni) 

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a)  fattore famiglia, uno strumento integrativo con la funzione di indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE) e successive modifiche, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi;

b) nucleo familiare, il nucleo disciplinato dall’articolo 3 del d.p.c.m. 159/2013.

2. La Regione promuove e persegue, altresì, politiche volte a sostenere la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche e a incentivare la natalità, ivi compreso il riconoscimento del nucleo familiare definito “numeroso”, già a partire dal terzo figlio.

Art. 3

(Funzioni. Regolamento regionale) 

1. Il fattore famiglia, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, in quanto strumento integrativo per l’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi, può essere applicato dai comuni su presentazione di domanda individuale, in conformità alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con apposito regolamento regionale, da emanarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1, nella determinazione dei criteri delle modalità del fattore famiglia, tiene conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, e si attiene ai seguenti principi:

a)  definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:

1)  della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, tenendo conto del livello della stessa, e di persone non autosufficienti, come individuate ai sensi dell’Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;

2) della composizione del nucleo familiare, dell’età dei figli, della presenza di gemelli, della situazione di monogenitorialità, di genitori disoccupati, con particolare riferimento a coloro che versano in stato di separazione dal coniuge, di genitori studenti e genitori di studenti che frequentano un percorso di istruzione di ogni ordine e grado, di istruzione universitaria, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché un percorso formativo degli istituti tecnologici superiori (ITS Accademy), del contributo per il mantenimento dei figli stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria;

b) introduzione di criteri di priorità relativi alla titolarità di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale o di un regolare contratto di affitto e alla residenza nella Regione nonché, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti o con disabilità e fragilità come riconosciuta ai sensi del d.p.c.m. 159/2013, per madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia viene applicato.

3.  Con il regolamento regionale di cui al comma 1 è disciplinata, altresì, l’istituzione e la funzionalità di un’apposita piattaforma informatica per l’applicazione del fattore famiglia, a disposizione anche dei comuni.

4. Al fattore famiglia non possono accedere i componenti dei nuclei familiari che, avendo un debito liquido ed esigile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione o del comune, hanno ricevuto invano notificazione di avviso di accertamento oppure di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa vigente, nonché, nel caso di genitori separati, i componenti dei nuclei familiari che non abbiano ottemperato al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

5. Sono esclusi dall’applicazione del fattore famiglia i nuclei familiari che:

a)  occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;

b) non abbiano ottemperato all’obbligo scolastico dei minori.

Art. 4

(Disposizioni transitorie) 

1. In fase di prima attuazione, ai fini dell’avvio dell’applicazione del fattore famiglia, come definito ai sensi dell’articolo 2, è istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, un’apposita piattaforma informatica per l’applicazione del fattore famiglia, a disposizione anche dei comuni, e per la sperimentazione di cui al comma 2.

2.  In via sperimentale, per un periodo di due anni a decorrere dall’avvio della piattaforma di cui al comma 1, i comuni possono applicare, senza oneri a carico del bilancio regionale, il fattore famiglia come definito ai sensi dell’articolo 2, in riferimento a uno dei seguenti servizi:

a)  trasporto scolastico;

b) centri estivi ricreativi.

3.  Decorso il periodo di sperimentazione e tenuto conto delle attività di monitoraggio e valutazione a cura dell’Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche e della clausola valutativa di cui all’articolo 5, con una o più leggi regionali è disposta l’applicazione del fattore famiglia per l’accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate, anche al fine di compensare le eventuali maggiori spese ovvero le minori entrate a carico dei comuni, nonché per garantire la gratuità del servizio di elaborazione del relativo indicatore a tutti gli utenti.

Art. 5

(Clausola valutativa) 

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia e dall’Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all’articolo 10 della l.r. 32/2001, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio e sulla base dei dati e delle informazioni raccolti ed elaborati attraverso la piattaforma di cui all’articolo 4, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca, in particolare, le seguenti informazioni:

a)  efficacia e sostenibilità dei servizi e delle prestazioni agevolati che derivano dall’applicazione del fattore famiglia, ivi inclusa l’applicazione introdotta in via sperimentale ai sensi dell’articolo 4, comma 2;

b) ammontare delle risorse finanziarie regionali, statali ed europee, da destinare all’applicazione del fattore famiglia, anche in considerazione delle eventuali maggiori spese ovvero delle minori entrate a carico dei comuni derivanti dai servizi e dalle prestazioni agevolati;

c)  tipologia, numero e composizione delle famiglie in grado di beneficiare dei servizi e delle prestazioni agevolati a seguito dell’applicazione del fattore famiglia anche in via sperimentale.

2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dall’avvio della piattaforma di cui all’articolo 4, comma 1, e successivamente con cadenza annuale.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 32/2001)

1.  All’articolo 10 della l.r. 32/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:

“d bis) effettua il monitoraggio e la valutazione di impatto del fattore famiglia, con riferimento all’efficacia e alla sostenibilità dei servizi e delle prestazioni erogati.”;

b)   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. L’Osservatorio invia, ogni due anni, una relazione sull’attività svolta alle commissioni consiliari competenti.”.

Art. 7

(Abrogazione)

1.  Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 32/2001 è abrogato.

 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1.  Agli oneri concernenti l’istituzione e la funzionalità della piattaforma informatica per l’applicazione del fattore famiglia, si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:

a)  “Spese relative all’applicazione del fattore famiglia – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, euro 100.000,00, per l’anno 2025 ed euro 150.000,00, per l’anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) “Spese relative all’applicazione del fattore famiglia – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa pari a euro 100.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

Art. 9

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.