Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche
SOMMARIO
Art. 1 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)
Art. 2 (Composizione della Consulta)
Art. 3 (Costituzione e funzionamento della Consulta)
Art. 4 (Compiti della Consulta)
Art. 5 (Sede e organizzazione della Consulta)
Art. 6 (Deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale)
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
Art. 8 (Abrogazioni)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Entrata in vigore)
Art. 1
(Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta, quale organismo autonomo con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali.
2. La Consulta opera per la tutela dei diritti delle donne e promuove la realizzazione della piena parità tra donne e uomini, la valorizzazione delle differenze di genere, il contrasto alla violenza di genere e il superamento di ogni discriminazione e disuguaglianza in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico nonché nell’accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.
Art. 2
(Composizione della Consulta)
1. La Consulta è composta da:
a) dieci componenti designate dal Consiglio regionale tramite elezioni con voto limitato sulla base delle candidature femminili avanzate, a seguito di apposito avviso pubblico, dagli enti del Terzo settore che operano sul territorio regionale nell’ambito della parità tra donne e uomini, della tutela dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali più rappresentative a livello regionale;
b) cinque componenti designati dal Presidente della Regione sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità. I componenti sono scelti, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, tra persone che possiedono requisiti di particolare competenza ed esperienza nel settore delle pari opportunità.
2. Per ogni componente di cui al comma 1 il Consiglio regionale e il Presidente della Regione designano, rispettivamente, una componente supplente.
3. Non possono essere designati come componenti della Consulta coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. Non possono far parte della Consulta coloro che ricoprono le cariche di Assessore e consigliere della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province, di Roma Capitale, dei comuni e delle comunità montane, del territorio regionale.
5. I criteri e le modalità per la designazione dei componenti di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di cui all’articolo 6.
Art. 3
(Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione.
2. La Consulta dura in carica cinque anni e deve essere ricostituita entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). L’incarico di componente della Consulta può essere rinnovato una sola volta.
3. La seduta d’insediamento della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di costituzione.
4. Nella prima seduta la Consulta elegge a maggioranza dei componenti l’Ufficio di presidenza costituito dal Presidente della Consulta e da due vicepresidenti.
5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento interno adottato a maggioranza dei componenti.
6. La Consulta opera a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell’Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l’esercizio della relativa funzione.
Art. 4
(Compiti della Consulta)
1. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio su proposte di legge, programmi regionali, atti amministrativi a carattere generale aventi rilevanza in materia di pari opportunità;
b) trasmette alla commissione consiliare competente in materia di pari opportunità e al Presidente della Regione un programma triennale di attività e gli eventuali aggiornamenti annuali e, entro il 31 marzo, una dettagliata relazione annuale sull’attività svolta;
c) trasmette al Consiglio regionale e al Presidente della Regione i dati forniti dai datori di lavoro, pubblici e privati, relativi alla situazione occupazionale e professionale del personale femminile nonché quelli relativi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
d) formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, finalizzate alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere, anche tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e dell’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 (parità di genere) con particolare riferimento a quelli coerenti con le finalità della presente legge;
e) promuove il rispetto dell’equilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne);
f) promuove dibattiti pubblici, convegni, incontri e iniziative anche con analoghi organismi di altre Regioni;
g) svolge approfondimenti e ricerche sulla condizione femminile e su eventuali discriminazioni in ambito regionale, anche su incarico dell’Assessore regionale e della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, a cui può riferire sull’attività svolta;
h) può promuovere lo svolgimento di audizioni, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, dello Statuto, da parte della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità;
i) può proporre lo svolgimento di una missione valutativa alla commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, che può far propria la proposta e trasmettere la stessa al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.
2. Alle riunioni della Consulta possono intervenire l’Assessore regionale e il Presidente della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità o loro delegati.
3. La Consulta, nell’esercizio dei propri compiti, collabora con:
a) la consigliera o il consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche;
b) l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;
c) gli enti, le organizzazioni e le istituzioni che si occupano della materia delle pari opportunità.
4. Il programma triennale di attività e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono consultabili nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata alla Consulta, unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.
Art. 5
(Sede e organizzazione della Consulta)
1. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali nonchè le risorse umane e strumentali adeguate ai compiti di cui all’articolo 4.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua, nell’ambito dell’organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica.
Art. 6
(Deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la deliberazione con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per:
a) la designazione dei componenti della Consulta, nonché per la loro sostituzione nel caso di cessazione dall’incarico per cause diverse dalla scadenza naturale, ivi compresa la mancata partecipazione alle sedute della Consulta senza giustificati motivi per tre volte consecutive;
b) il rilascio del parere di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a);
c) il rimborso delle spese sostenute dall’Ufficio di presidenza della Consulta ai sensi dell’articolo 3, comma 6.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. La Consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 6.
2. Dalla data di costituzione della Consulta, istituita ai sensi della presente legge, è soppressa la Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e successive modifiche.
Art. 8
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità);
b) la legge regionale 5 settembre 1977, n. 32, relativa a modifiche alla l.r. 58/1976;
c) la legge regionale 21 luglio 1984, n. 43, relativa a modifica alla l.r. 58/1976;
d) la legge regionale 3 marzo 2009, n. 3, relativa a disposizioni di modifica e transitoria della l.r. 58/1976;
e) i commi 1 e 2 dell’articolo 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativi a disposizioni di modifica e transitoria della l.r. 58/1976.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell’Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l’esercizio della propria funzione, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per la Consulta femminile regionale per le pari opportunità”, il cui stanziamento, pari a euro 1.500,00, per l’anno 2024 ed euro 4.000,00, a decorrere dall’anno 2025, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono, per una quota fino al 5 per cento o, comunque, per un importo annuale non inferiore a euro 100.000,00, le risorse relative alle seguenti leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge di stabilità regionale:
a) l.r. 4/2014 e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;
b) l.r. 7/2021 e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;
c) legge regionale 24 febbraio 2022, n. 3 (Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l’apprendimento, la formazione e l’acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l’accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi), iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.