SOMMARIO
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Cooperative sociali)
Art. 3 (Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità sociale)
Art. 4 (Albo regionale delle cooperative sociali)
Art. 5 (Gestione dell’Albo)
Art. 6 (Iscrizione all’Albo)
Art. 7 (Cancellazione dall’Albo)
Art. 8 (Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali)
Art. 9 (Affidamento di servizi alle cooperative sociali)
Art. 10 (Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali)
Art. 11 (Linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali)
Art. 12 (Consulta regionale sulla cooperazione sociale)
Art. 13 (Iniziative per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità)
Art. 14 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 15 (Abrogazioni)
Art. 16 (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
Art. 18 (Entrata in vigore)
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 4, 35, 45 e 46 della Costituzione e dell’articolo 7, comma 2, lettera o), dello Statuto, riconosce:
a) la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e ne favorisce e promuove lo sviluppo;
b) la cooperazione sociale quale strumento privilegiato per l’attuazione delle politiche attive del lavoro, finalizzate alla promozione dell’occupazione che coniughi sviluppo, solidarietà e coesione sociale.
2. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, anche mediante l’integrazione delle politiche sociali, sanitarie, di istruzione, formazione, lavoro e abitative, nonché attraverso la creazione di reti territoriali per l’ottimizzazione delle risorse, l’efficienza dei servizi, la qualità e l’efficacia delle prestazioni, provvede a:
a) disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e le attività dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario nonché le attività di formazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone di cui all’articolo 3 e nell’ottica di favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi e del lavoro;
b) determinare le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), della legge 8 novembre 2000, n. 238 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche;
c) definire indirizzi e criteri operativi per l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali;
d)disciplinare l’istituzione, la tenuta e la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
e) disciplinare il funzionamento della Consulta regionale per la cooperazione sociale.
Art. 2
(Cooperative sociali)
1. Le cooperative sociali operano ai sensi della l. 381/1991 quali organismi senza fini di lucro, con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso:
a) la gestione dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 381/1991, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e in particolare di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo;
b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone di cui all’articolo 3, comma 1, nei settori industriali, commerciali, di servizi, agricoli e artigianali.
2. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della l. 381/1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci e che le prestazioni dei soci volontari possano essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
3. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b), le persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della l. 381/1991 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.
4. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
5. Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a consentire una trasparente comunicazione della tipologia dei prodotti e dei servizi proposti e prestati e della loro rendicontazione nonché ad agevolare una idonea valutazione delle performance della propria organizzazione e dell'impatto sociale delle attività svolte. In particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa sociale, della norma contrattuale di settore applicata, degli eventuali inserimenti lavorativi operati e dei relativi progetti.
6. Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, di cultura dell’impresa sociale, del rispetto delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell'impresa e di correttezza comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società̀ e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
7. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell’articolo 8 della l. 381/1991.
Art. 3
(Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità sociale)
1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate quelle di cui all’articolo 4 della l. 381/1991 e successive modifiche.
2. Sono, altresì, considerate persone in condizione di fragilità sociale quelle di cui all’articolo 2, comma 1, numero 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché coloro che vivono una fase di vulnerabilità e di disagio economico e sociale anche transitorio, la cui condizione è accertata dal comune di residenza.
Art. 4
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. In attuazione dell’articolo 9 della l. 381/1991, presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, che si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono i servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’articolo 8 della l. 381/1991.
2. Le cooperative sociali di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell’Albo alle seguenti condizioni:
a) che l’organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;
b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell’oggetto sociale comportino attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l. 381/1991 e successive modifiche deve essere indicato nello statuto sociale.
3. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo:
a) le cooperative sociali aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio;
b) i consorzi, aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio, costituiti come società cooperative la cui compagine sociale sia costituita in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali. Nella menzionata percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell’Albo.
4. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, con le società in house, con gli enti pubblici dipendenti o strumentali, con le aziende e con gli enti del servizio sanitario regionale, con le Aziende dei servizi alla persona (ASP), con gli enti locali singoli o associati, nonché per accedere ai benefici comunque denominati disposti dalla Regione in favore delle cooperative sociali.
5. La revisione dell’Albo avviene con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative e procedere alla loro eventuale cancellazione.
6. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione delle convenzioni e la decadenza dai benefici di cui al comma 4.
7. Nel portale istituzionale della Regione è istituita un’apposita sezione dedicata alla cooperazione sociale anche ai fini della pubblicazione e della consultazione dell’Albo.
Art. 5
(Gestione dell’Albo)
1. La gestione dell’Albo è affidata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Roma che provvede, in particolare, alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l’iscrizione, per il suo mantenimento o per la cancellazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula apposita convenzione con la CCIAA di Roma ove sono stabiliti criteri, modalità e relativi oneri finanziari per la gestione dell’Albo.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all’articolo 12 e d’intesa con la CCIAA di Roma, stabilisce:
a) le modalità e le procedure per l’iscrizione all’Albo, la cancellazione dallo stesso e la relativa revisione;
b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
c) le modalità di realizzazione di un costante monitoraggio dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all’Albo;
d) le forme e le modalità per assicurare pubblicità e trasparenza agli atti e ai procedimenti relativi alla gestione dell’Albo.
Art. 6
(Iscrizione all’Albo)
1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo la cooperativa o il consorzio richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) avere sede legale e operativa nel Lazio ed essere iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalle competenti CCIAA;
b) essere iscritta all’albo nazionale delle società cooperative previsto nell’articolo 223 sexiedecies delle disposizioni di attuazione del codice civile e successive modifiche, nella sezione “Mutualità prevalente di diritto”, categoria “Sociale” e nella categoria dell’attività esercitata. L’iscrizione all’albo nazionale non comporta l’automatica iscrizione all’Albo;
c) svolgere le attività di cui all’articolo 2, comma 1;
d) avere la compagine sociale conforme alla vigente normativa, con particolare riferimento all’articolo 2 della l. 381/1991;
e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
f) svolgere l’attività in conformità alla normativa vigente;
g) aver approvato il bilancio sociale;
h) essere stata sottoposta a revisione o aver richiesto la revisione prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.
2. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, devono presentare un numero di lavoratori in condizione di svantaggio di cui all’articolo 3, comma 1, tale da rispettare il rapporto previsto dall’articolo 4, comma 2, della l. 381/1991 e successive modifiche.
Art. 7
(Cancellazione dall’Albo)
1. La cancellazione dall’Albo è disposta nei seguenti casi:
a) eventuali modificazioni statutarie dirette a eliminare il carattere di “cooperative sociali”;
b) scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a ventiquattro mesi o cancellazione dall’albo nazionale delle società cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”) e successive modifiche;
c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste dal d.lgs. 220/2002;
d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come previsto all’articolo 2 della l. 381/1991;
e) qualora la cooperativa iscritta nella sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della l. 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’irregolarità;
f) su richiesta della cooperativa sociale iscritta;
g) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne hanno consentito l’iscrizione nonché per l’eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo.
Art. 8
(Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Regione, alle società controllate, agli organismi strumentali, agli enti strumentali controllati, alle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale.
2. Gli enti locali, singoli o associati, possono applicare le disposizioni del presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti, con particolare riferimento ai regolamenti interni in materia di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le stazioni appaltanti nell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici rispettano i seguenti principi:
a) salvaguardia della qualità del servizio e dei diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative sociali, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici per le cooperative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici per le cooperative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
b) assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modiche, anche attraverso la promozione di appositi corsi di formazione a cura dei soggetti affidatari, effettuati in favore di tutti i loro dipendenti al fine di garantirne l’alta comprensibilità, la massima inclusione, l’attiva partecipazione e le medesime tutele;
c) rispetto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), di quanto previsto dal CCNL vigente per le cooperative sociali, sottoscritto in conformità a quanto previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo nonché di eventuali contratti integrativi in materia di cambio di gestione e garantendo ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti in caso di avvicendamento tra enti gestori;
d) assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva anche con riferimento all’articolo 4, commi 3 e 3 bis, della l. 381/1991;
e) preminenza delle specifiche esigenze ambientali e sociali sul principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/C.
4. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i soggetti di cui al comma 1, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a beni e servizi, nel rispetto dell’articolo 5 della l. 381/1991, riservano una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli enti locali, singoli o associati, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale possono applicare le percentuali di riserva di cui al comma 4.
6. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 4 e 5, il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. Per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti possono riconoscere una maggiorazione del punteggio nei casi di impiego di una percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate, di impiego di persone in condizione di fragilità sociale, di soluzioni organizzative del lavoro innovative e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.
Art. 9
(Affidamento di servizi alle cooperative sociali)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 11, l’erogazione dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene:
a) con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici;
b) in regime di autorizzazione e accreditamento nel rispetto della disciplina europea, statale e regionale vigente;
c) mediante gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione di cui all’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, nel rispetto delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 987 (Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle “Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017”).
2. Fatti salvi gli strumenti previsti dal Codice del Terzo settore e la normativa europea e statale vigente in materia di appalti e concessioni, le stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 36/2023, possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a cooperative sociali e loro consorzi che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Le stazioni appaltanti effettuano le verifiche sui requisiti di affidamento e sui servizi erogati oggetto di affidamento alle cooperative sociali, con riferimento ai principi generali e specifici di cui alla presente legge e alle norme vigenti, statali e regionali.
Art. 10
(Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali)
1. La Regione, in relazione alle risorse programmate a valere sul bilancio regionale, eroga contributi per la realizzazione di progetti presentati dalle cooperative sociali o loro consorzi iscritti all’Albo.
2. Le cooperative sociali e i consorzi di cui al presente articolo non possono cumulare contributi regionali o di altri enti pubblici per lo stesso progetto o iniziativa.
3. La Regione concede un contributo di importo determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, a valere sui fondi di cui all’articolo 17 e comunque in misura complessiva non superiore al 10 per cento delle somme ivi stanziate, alle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo facenti parte della Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 12 per attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale, per eventuale supporto alla gestione dell’Albo nonché per attività di sostegno finalizzata allo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali.
4. Con apposito provvedimento della Direttrice o del Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale, sono determinati i criteri per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 3.
Art. 11
(Linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della commissione consiliare permanente competente e sentita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 12, adotta specifiche linee guida per disciplinare, sulla base di appositi schemi di convenzione, i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti e organismi di cui all’articolo 8, comma 1:
a) la gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo;
b) la fornitura dei beni e servizi di cui all’articolo 5, commi 1 e 4, della l. 381/1991.
2. Nella determinazione dei corrispettivi, le linee guida fanno riferimento ai seguenti criteri:
a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base delle tabelle, adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 e del loro adeguamento in caso di rinnovo del CCNL di riferimento e nei casi previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici e affidamento dei servizi;
b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati anche sulla base dei dati e degli studi disponibili a livello nazionale e regionale e condotti, in particolare, dalle università, dalle CCIAA, dagli ordini professionali in riferimento allo specifico settore.
3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della l. 381/1991 qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
Art. 12
(Consulta regionale sulla cooperazione sociale)
1. È istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, la Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata Consulta, con la finalità di favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato, che la presiede;
b) dal Direttore o dalla Direttrice della direzione regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
c) da sei rappresentanti, effettivi e loro supplenti, delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
d) da un rappresentante, effettivo e supplente, dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) regionale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente in materia di politiche sociali.
4. In relazione agli argomenti da trattare possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta gli Assessori regionali competenti nelle specifiche materie, ulteriori esperti nelle specifiche tematiche, rappresentanti delle cooperative sociali operanti nel territorio regionale, rappresentanti delle autonomie ed enti locali o altri organismi, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
5. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri agli assessorati competenti e formula proposte in materia di cooperazione sociale;
b) monitora l’attuazione delle linee guida regionali per gli affidamenti dei beni e servizi alle cooperative sociali nonché l’attività delle cooperative sociali, con particolare riguardo all’utilizzo dei contributi finanziari e degli interventi della presente legge, anche con riferimento alla corretta applicazione, da parte delle cooperative sociali affidatarie di servizi pubblici, dei contratti collettivi di settore;
c) elabora specifici strumenti in relazione alla valutazione dell’impatto sociale dei servizi erogati;
d) individua specifici strumenti, modalità e risorse, anche sperimentali e in settori che non coinvolgono le cooperative sociali, adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, possano rappresentare ulteriore occasione di sviluppo e implementazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, favorendo anche la diffusione degli strumenti già previsti da specifiche disposizioni quali, tra l’altro, quelli di cui all’articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
6. La Consulta si riunisce almeno trimestralmente o quando ne facciano richiesta i componenti.
7. La Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione dei suoi componenti è a titolo gratuito.
8. La Consulta dura fino alla scadenza della legislatura e le relative modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite mediante regolamento interno.
Art. 13
(Iniziative per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità)
1. La Regione, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità promuove, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, la stipula di convenzioni che consentano, ai datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui all’articolo 3 della medesima legge e aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio, di attivare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, tirocini extracurriculari della durata annuale da svolgersi nel territorio regionale non direttamente presso la propria sede, ma presso altro datore di lavoro nel ruolo di soggetto ospitante.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di inclusione sociale, sentiti i competenti servizi di collocamento mirato, definisce i termini e le modalità per la stipula delle convenzioni nonché il relativo schema-tipo.
3. I destinatari dei tirocini sono i soggetti appartenenti alle tipologie di cui all’articolo 1, comma 1, della l. 68/1999, residenti o domiciliati nella Regione Lazio e iscritti nell’elenco del collocamento mirato alla data di attivazione del tirocinio.
4. Non sono ammessi i tirocini effettuati presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.
Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Alle convenzioni e agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. Nelle more dell’adozione delle linee guida di cui all’articolo 11, le convenzioni che si intendono stipulare e gli affidamenti che si intendono aggiudicare in favore delle cooperative sociali restano disciplinati dalle disposizioni della l.r. 24/1996 fino alla loro conclusione.
2. Restano salve le iscrizioni all’albo disposte ai sensi della l.r. 24/1996. Fino alla completa trasmigrazione dei dati dalla piattaforma informatica della Regione Lazio denominata “ARTeS” al sistema informatico in uso presso la CCIAA di Roma per la gestione dell’Albo e alla piena operatività del medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle procedure di iscrizione, di variazione e di cancellazione dall’albo adottate ai sensi della l.r. 24/1996.
3. In fase di prima applicazione, la Consulta nominata ai sensi dell’articolo 13 bis della l.r. 24/1996, resta in carica fino alla naturale scadenza, con le funzioni previste dalla presente legge.
Art. 15
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), fatto salvo quanto stabilito all’articolo 14;
b) la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 56, di modifica della l.r. 24/1996;
c) la legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30, di modifica della l.r. 24/1996;
d) l’articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a modifiche alla l.r. 24/1996;
e) l’articolo 228 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifiche alla l.r. 24/1996;
f) il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a modifiche alla l.r. 24/1996;
g) il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo a modifiche alla l.r. 24/1996;
h) il comma 15 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a modifiche alla l.r. 24/1996;
i) il comma 138 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a modifiche alla l.r. 24/1996.
Art. 16
(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Consulta, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell’andamento e dell’evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
c) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottati per farvi fronte.
2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l’attuazione degli interventi;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui agli articoli 5 e 10, si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il sostegno alle cooperative sociali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 3.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.