Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 19
Data: 2 dicembre 2024
Numero BUR: 97
Data BUR: 03/12/2024

SOMMARIO

Art. 1 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive
Art. 2 Copertura finanziaria

Art. 3 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026

Art. 4 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie

Art. 5 Modifiche ai commi 42 e 43 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relative a disposizioni per incrementare i fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del comparto sanità

Art. 6 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche

Art. 7 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, e successive modifiche

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)” e successive modifiche

Art. 9 Contributo regionale alla finanza pubblica

Art. 10 Disposizioni finanziarie relative all’adozione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual

Art. 11 Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche. Disposizioni transitorie

Art. 12 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a contributi straordinari in favore dei consorzi di bonifica

Art. 13 Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2022, n. 16, relativo al fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni

Art. 14 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative alla Lazio Youth Card

Art. 15 Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio, a esclusione di Roma Capitale

Art. 16 Disposizioni per l’emergenza abitativa di Roma Capitale

Art. 17 Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell’area portuale

Art. 18 Entrata in vigore


Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 21.430.746,46, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.


Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 21.430.746,46, per l’anno 2024, si provvede:
a)  per euro 331.556,27, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, per l’anno 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) per euro 430.352,42, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all’Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: "Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;
c)  per euro 20.668.837,77, a valere sulle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.


Art. 3
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026)

1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:


SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge reg.

2024

2025

2026

 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2

29/1997 – Aree naturali protette (Spese in conto capitale)

+ € 950.000,00

-

-

 

14 – Sviluppo economico e competitività

03 – Ricerca e innovazione

1

3/2015, art. 26 – Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale

+ € 2.000.000,00

-

-

 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2

11/2023, art. 4 – Spese per l'acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma capitale, località "Olivetaccio"

- € 950.000,00

-

-

 

14 – Sviluppo economico e competitività

02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1

22/2019 – Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del lazio - parte corrente

- € 1.000.000,00

-

-

 

14 – Sviluppo economico e competitività

02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1

22/2019 – Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali (parte corrente)

- € 1.000.000,00

-

-

 

 

Art. 4
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativo
alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie)

1. All’articolo 5 della l.r. 13/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, le parole: “per euro 350.000.000,00 per l’anno 2024, euro 34.630.456,00, per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per euro 384.630.456,00, per l’anno 2024”;
b) al comma 2:
  1) all’alinea, le parole: “di cui euro 350.000.000,00 per l’anno 2024, euro 34.630.456,00, per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 384.630.456,00, per l’anno 2024”;
  2) al numero 1) della lettera a), le parole da: “, e destinate” fino a: “successive modifiche” sono soppresse;
  3) dopo il numero 2) della lettera a) è aggiunto il seguente:
  “2 bis) per euro 34.630.456,00, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche;”;
4) la lettera b) è soppressa;
5) alla lettera c), le parole da: “, e destinate” fino a: “l.r. 28/2019” sono soppresse.

2. Per l’anno 2025, è disposta la riduzione per complessivi euro 34.630.456,00 della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente integrazione, rispettivamente, per euro 24.630.456,00 dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al trasporto pubblico locale di Roma Capitale, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 10.000.000,00 del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 5
(Modifiche ai commi 42 e 43 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relative a disposizioni per incrementare i fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del comparto sanità)

1. All’articolo 23 della l.r. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 42, le parole da: “con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale” fino a: “per gli anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo pari a euro 7.010.000,00, per l’anno 2024, a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis”;
b) al comma 43:
  1) le parole: “comma 612” sono sostituite dalle seguenti: “comma 604”;
  2) le parole da: “con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale” fino a: “per gli anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo pari a euro 3.296.000,00, per l’anno 2024, a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis”;
c)  dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:
“43 bis. Agli oneri derivanti dai commi 42 e 43 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l’incremento dei fondi ex art. 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità”, nella quale confluiscono le risorse pari a euro 10.306.000,00, per l’anno 2024, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche.”.


Art. 6
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere
sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale
di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche)

1. A seguito delle risultanze delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 19 settembre e del 1° ottobre 2024, in base alle quali sono state svincolate in favore del bilancio regionale le risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004, relativo a interventi nel settore sanitario, pari a complessivi euro 134.067.292,85, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:


ENTRATA

Titolo

Tipologia

2024

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

101 – Imposte, tasse e proventi assimilati

+ € 134.067.292,85

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

102 – Tributi destinati al finanziamento della sanità

- € 91.091.000,00

SPESA

Missione

Programma

Titolo

2024

13 – Tutela della salute

04 – Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

1 – Spese correnti

- € 91.091.000,00

2. Per effetto delle variazioni di bilancio di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi a disposizioni per le Regioni sottoposte al piano di rientro, e successive modifiche, le risorse pari a euro 134.067.292,85, per l’anno 2024, iscritte nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio regionale 2024-2026, sono destinate, a valere sulla medesima annualità:
  a)  per euro 36.985.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, relativo al concorso finanziario regionale al Trasporto pubblico locale (TPL) del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;
  b) per euro 10.306.000,00, a copertura degli incrementi dei Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto sanità del 2 novembre 2022, stabiliti ai sensi dell’articolo 23, commi 42 e 43, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024), come modificato dall’articolo 5, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”;
  c)  per euro 10.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, relativo al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
  d) per euro 34.630.456,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa concernente la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, come modificato dall’articolo 4, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”;
  e)  per euro 42.145.836,85, nell’ambito di un apposito fondo da istituire nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, denominato: “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004”.

2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2, lettera e), non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2024, confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato e, una volta certificate in sede di rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024, sono destinate prioritariamente alle seguenti finalità, a valere sull’annualità 2025:

a)  per euro 14.995.836,85, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  per euro 5.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”;

c) per euro 2.500.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare) e successive modifiche, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

d) per euro 2.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive modifiche, di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

e)  per euro 2.500.000,00, a integrazione degli interventi concernenti i progetti di vita personalizzati relativi a persone con disabilità e le progettualità rivolte a persone che presentano bisogni sociosanitari complessi, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

f)  per euro 4.000.000,00, quale accantonamento nell’ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso dell’esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica, di cui all’Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;

g) per euro 1.150.000,00, quale accantonamento nell’ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso dell’esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare, di cui all’Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;

h)  per euro 5.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 31 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, relativa alle agevolazioni tariffarie in materia di TPL, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;

i)   per euro 5.000.000,00, a integrazione degli interventi in materia di politiche sociali in favore dei cittadini del Lazio, alla cui definizione si provvede con successive deliberazioni della Giunta regionale. (1)


Art. 7
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, e successive modifiche)

1. All’articolo 3 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al comma 1, le parole: “per ciascuna annualità 2020-2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuna annualità a decorrere dal 2020 e fino alla conclusione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66 (Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge 311/2004) e 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di rientro”)”;
  b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di spesa adottati e i procedimenti avviati, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativamente alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.


Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell'Agenzia regionale
 per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 45/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 è sostituita dalla seguente:
“a)  una quota del fondo sanitario regionale destinata annualmente dalla Regione, nell’ambito del bilancio di previsione finanziario, determinata in relazione agli obiettivi dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);”;
  b) dopo il comma 2 dell’articolo 23 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per l’anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 36.000.000,00, si provvede:
  a)  per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, per euro 7.000.000,00 nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 29.000.000,00, nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”;
    b) per gli anni successivi al 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.


Art. 9
(Contributo regionale alla finanza pubblica)

1. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 35.695.113,16, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 1, commi da 527 a 527-quinquies, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026, è istituito il “Fondo regionale per il concorso alla finanza pubblica”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 35.695.113,16, per l’anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”. (3)

3. Per l’anno 2025 e successivi, allo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, definito nel rispetto della normativa statale in materia, si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

bis. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 32.769.284,22, per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027, è istituito il “Fondo obiettivi di finanza pubblica”. (4)
ter. Agli oneri derivanti dal comma 3 bis, pari a euro 32.769.284,22, per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”. (4)


Art. 10
(Disposizioni finanziarie relative all’adozione del nuovo sistema
di contabilità economico-patrimoniale Accrual)

1. Al fine di garantire l’attuazione della Riforma 1.15 del PNRR “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual” di cui alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’Unione europea, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla direttiva 2024/1265/UE, del Consiglio dell'Unione europea, del 29 aprile 2024, e provvedere all’adozione del nuovo sistema di rilevamento contabile regionale, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per l’assistenza tecnica per l’attuazione della riforma 1.15 del PNRR concernente il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual”, con uno stanziamento pari a euro 1.350.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e, per l’anno 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale 2025-2027. Per le annualità successive al 2027 si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.


Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale
della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche. Disposizioni transitorie)

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “opere ed impianti di bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e di irrigazione”;
b) all’articolo 3:
  1) alla lettera a) del comma 1:
    1.1  al numero 1), dopo le parole: “dalle inondazioni”, sono aggiunte le seguenti: “nonché impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni o, producendo impaludamenti, possano recar danno all’igiene o all’agricoltura”;
    1.2  dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
“4 bis) mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché miglioramento dei contesti ambientali.”;
  2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l’individuazione delle opere idrauliche da dichiarare di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.
c) all’articolo 4:
  1) alla rubrica, dopo le parole: “Opere” sono inserite le seguenti: “e impianti” e dopo le parole: “di bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e di irrigazione”;
  2) all’alinea del comma 1, le parole: “di bonifica” sono soppresse;
  3) dopo della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
“a bis) opere ed impianti pubblici di irrigazione che assolvono anche funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali. Tali opere e impianti possono essere dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2;”;
  4) al comma 2:
    a) dopo le parole: “lettera a) sono inserite le seguenti: “e a bis)”;
    b) le parole: “con la delibera di cui all’articolo 3, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR)”;
  5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l’individuazione delle opere e degli impianti da dichiarare di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.”;
  6) al comma 3 dopo le parole: “opere di cui al comma 1, lettera a)” sono inserite le seguenti: “e a bis), non dichiarate di preminente interesse regionale,”;
d) all’articolo 8:
  1) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
“a bis) le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione dichiarati di preminente interesse regionale, individuati con apposite deliberazioni della Giunta regionale;”;
  2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La Regione provvede alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis), dichiarati di preminente interesse regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 34, sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi dell’articolo 35.”;
e) all’articolo 9:
  1) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “le opere” sono inserite le seguenti: “e gli impianti” e dopo le parole: “di bonifica” sono inserite le seguenti: “e di irrigazione, non riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 8”;
  2) al comma 3 le parole: “di competenza regionale” sono sostituite dalle seguenti: “non dichiarati di preminente interesse regionale”;
f) al comma 1 dell’articolo 34:
  1) le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione e le province, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ai sensi della presente legge,”;
  2) alla lettera a) dopo le parole: “impianti di bonifica” sono inserite le seguenti: “e di irrigazione” e le parole: “di preminente interesse regionale” sono soppresse;
  3) alla lettera b) le parole: “di preminente interesse regionale” sono soppresse;
g) all’articolo 35:
  1) al comma 1 le parole: “di cui all’articolo 12, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8, comma 2 bis,”;
  2) al comma 2 le parole: “tra le province ed i consorzi di bonifica” sono soppresse;
  3) al comma 6 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione e le province” e dopo le parole: “tale termine” sono inserite le seguenti: “senza che la provincia abbia sottoscritto,”.

2. Relativamente all’annualità 2025 e comunque fino alle dichiarazioni di preminente interesse regionale di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, della l.r. 53/1998, con le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3, comma 2 bis, e 4, comma 2 bis, della medesima legge regionale, come modificata dal presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui la Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica per le spese che gli stessi sostengono in relazione alle opere idrauliche e alle opere e agli impianti pubblici di irrigazione che assolvono a funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali.

3. Sulla base delle convenzioni vigenti con scadenza al 31 dicembre 2025, la Giunta regionale, con deliberazione, individua i criteri e le modalità con cui la Regione eroga i contributi ai consorzi di bonifica relativamente alle attività di gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo, diverse da quelle di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 33.000.000,00, per gli anni 2025 e 2026, di cui euro 15.000.000,00, per l’anno 2025 ed euro 18.000.000,00, per l’anno 2026, si provvede:
a)  per l’anno 2025, per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale nell’ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica e destinate alle finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, e per euro 5.000.000,00, mediante l’integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;

b) per l’anno 2026, per euro 18.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, nell’ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. (2)


Art. 12
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a contributi straordinari in favore dei consorzi di bonifica)

1. All’articolo 8 della l.r. 6/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contributi straordinari in favore dei Consorzi di bonifica”;
b) al comma 1:
  1) le parole: “è concesso” sono sostituite dalle seguenti: “sono concessi, rispettivamente,”;
  2) dopo le parole: “annualità 2024 e 2025” sono aggiunte le seguenti: “e un contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, pari a complessivi euro 3.500.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026”;
c)  al comma 2, le parole: “derivanti dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica “Valle del Liri””;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Agli oneri concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” per interventi di manutenzione straordinaria”, con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.


Art. 13
(Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2022, n. 16, relativo al fondo
 per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti
a processi di fusione e distacco tra comuni)

1. All’articolo 17 della l.r. 16/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a euro 505.000,00 per ciascuna annualità dal 2025 al 2029, è destinata al completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova, risultanti dalla definizione dei contenziosi giurisdizionali concernenti il complesso immobiliare denominato “Madonna delle Rose”, sito nel comune di Fonte Nuova. Le risorse di cui al precedente periodo sono concesse previa deliberazione della Giunta regionale e sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 15 bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, di un apposito accordo tra la Regione, i comuni di Mentana e di Fonte Nuova, l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con il quale sono regolati i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti tra i medesimi enti e sono definiti gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare “Madonna delle Rose” destinati al sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, in attuazione dell’articolo 23, commi da 11 a 14, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni per potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e garantire il sostegno abitativo degli studenti fuori sede.”;
b) al comma 2, alle parole: “Le risorse del fondo” sono premesse le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis,”.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede:
a)  per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale 2024-2026, nell’ambito del “Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni” e destinate alle finalità di cui all’articolo 17 della l.r. 16/2022, iscritto nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) per ciascuna annualità dal 2027 al 2029, a valere sullo stanziamento autorizzato con riferimento al Fondo di cui all’articolo 17 della l.r. 16/2022, ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 14
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative alla Lazio Youth Card)

1. All’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 128 le parole: “, denominata Lazio Youth Card” sono soppresse;
b) al comma 129 le parole: “La Lazio Youth Card” sono sostituite dalle seguenti: “La carta regionale di cui al comma 128”;
c) al comma 132 le parole: “della Lazio Youth Card” sono sostituite dalle seguenti: “della carta regionale di cui al comma 128”.


Art. 15
(Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio, a esclusione di Roma Capitale)

1. Il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio storicamente beneficiari, ad esclusione di Roma Capitale, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è incrementato per un importo pari a euro 1.270.000,00, a valere sull’annualità 2024.

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione dell’incremento autorizzato ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della l.r. 30/1998.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.270.000,00, per l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell’ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 16
(Disposizioni per l’emergenza abitativa di Roma Capitale)

1. La Regione sostiene l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma nell’ambito delle attività amministrative volte a fronteggiare lo stato di grave criticità della situazione abitativa nel territorio di Roma Capitale, anche avvalendosi, per un periodo della durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, della società Lazio Crea S.p.A.. (5)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

a) per euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00, per l’anno 2026, a valere sulle risorse già iscritte sulla voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e destinate alle medesime finalità;

b) per euro 300.000,00, per l’anno 2025 ed euro 150.000,00, per l’anno 2026, mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo all’ATER del Comune di Roma per rafforzare le attività amministrative volte a fronteggiare le criticità della situazione abitativa”, il cui stanziamento, pari agli importi predetti, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”. (6)


Art. 17

(Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell’area portuale)

1. La Regione, a fronte delle misure urgenti e straordinarie adottate dal Comune di Anzio per garantire il funzionamento e la sicurezza all’interno dell’area portuale di interesse regionale e, conseguentemente, evitare i disservizi delle attività portuali e non pregiudicare la sicurezza e l’incolumità pubblica, concede al Comune medesimo un contributo pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Trasporto per vie d'acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell’area portuale”, con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

La tabella allegata alla presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficale della Regione 3 dicembre 2024, n. 97

Note:

(1) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 128, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22

(2) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(5) Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(6) Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.