Legge di stabilità regionale 2025

Numero della legge: 22
Data: 30 dicembre 2024
Numero BUR: 105 s.o. n. 1
Data BUR: 31/12/2024

SOMMARIO

Art. 1    Oggetto e leggi regionali di spesa

Art. 2    Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive

Art. 3    Modifica all’articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale” e successive modifiche

Art. 4    Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

Art. 5    Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale

Art. 6    Programma straordinario regionale di investimenti pubblici

Art. 7    Interventi in favore della viabilità rurale

Art. 8    Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL” e successive modifiche

Art. 9    Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche

Art. 10  Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL” e successive modifiche

Art. 11  Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica

Art. 12  Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile” e successive modifiche

Art. 13  Disposizioni varie

commi 1 e 2    Attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER

commi 3-5      Acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata

comma 6         Realizzazione delle Missioni di Sistema regionali

comma 7         Modifica all’articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente l’organizzazione regionale della difesa del suolo

comma 8         Modifica all’articolo 62 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale

comma 9         Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio)

comma 10       Attività per l’aggiornamento del Piano di sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale

commi 11-13         Iniziative e manifestazioni per il cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina

commi 14-16         Iniziative per l’aggiudicazione ai Castelli romani del titolo di “Città italiana del Vino 2025”

commi 17-23         Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti

commi 24-27         Cofinanziamento per l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione della Parrocchia Santa Maria del Divino Amore

commi 28-30         Contributo per le celebrazioni italiane della Giornata mondiale della terra (Earth Day) delle Nazioni unite

commi 31 e 32       Contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi dell’ATER della Provincia di Latina

commi 33-37         Contributo per le attività relative all’evento “World Travel and Tourism Council Global Summit

commi 38-41         Contributo alle ATER per l’acquisizione di immobili di proprietà di enti previdenziali

commi 42-44         Contributi per le attività professionali dei maestri e delle scuole di sci

commi 45 e 46       Modifica al comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025. Disposizione finanziaria

comma 47              Modifiche al comma 16 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a contributi per le imprese agricole produttrici di kiwi

comma 48              Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche

commi 49-51         Contributo per la realizzazione del Festival internazionale di teatro

commi 52 e 53       Concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale

commi 54 e 55       Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie per le attività del Consorzio industriale unico

commi 56-60         Sostegno alle amministrazioni comunali sciolte per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

comma 61             Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona -ASP) e successive modifiche

commi 62-64         Disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale

commi 65-66        Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie

commi 67-68 ter   Disposizioni relativi al trattamento economico del personale delle strutture di diretta collaborazione

comma 69              Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)) e successive modifiche

commi 70-73         Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie

commi 74 e 75       Finanziamento per il completamento dell’asse viario Località Selciatella nel comune di Anagni

comma 76              Modifica all’articolo 27 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo alla partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka

commi 77-84         Disposizioni relative alla sala del commiato

comma 85              Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche

commi 86-88         Ristoro ai comuni per le spese derivanti dalla partecipazione all’EGATO della Provincia di Frosinone

comma 89             Modifica all’articolo 55 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo a contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità

commi 90 e 91       Copertura per le spese di comunicazione, promozione e informazione della Regione

commi 92-94         Iniziative per la celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione

comma 95              Sostegno alle imprese che investono nello sviluppo industriale

commi 96 e 97       Disposizioni relative al personale del Consiglio regionale assegnato all’autoparco della Giunta regionale

commi 98-100       Disposizioni per promuovere la registrazione di marchi collettivi regionali

comma 101            Modifica al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016

commi 102 e 103   Contributo al Comune di Roccasecca per l’ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d’Aquino

commi 104 e 105   Modifica al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari. Disposizione finanziaria

commi 106 e 107   Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche. Disposizione finanziaria

commi 108 e 109   Contributo alla città di Subiaco “Capitale italiana del libro” per l’anno 2025

commi 110-113     Contributo per il programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità”

commi 114-116     Contributo per l’efficientamento delle ATER

commi 117-119     Premio intitolato a Valentina Paterna

commi 120-122     Contributo per il trasporto della Macchina di S. Rosa in occasione del Giubileo 2025 [abrogati]

commi 123 e 124   Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e relativa autorizzazione di spesa

comma 125           Modifica all’articolo 4, comma 70, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere

commi 126 e 127   Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e relativa autorizzazione di spesa

comma 128           Disposizioni relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione accantonato derivante dall’extragettito

commi 129-131     Elenco di esperti in progettazione

comma 132           Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche

commi 133-136     Studi per individuare e monitorare i tratti della rete viaria regionale a rischio di dissesto idrogeologico

commi 137 e 138   Contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi dell’ATER della Provincia di Rieti

commi 139 e 140   Contributo al Centro per la medicina di precisione (CMP)

commi 141 e 142   Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche. Disposizione finanziaria

commi 143 e 144   Modifica alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia). Disposizione finanziaria

Art. 14  Entrata in vigore


Art. 1

(Oggetto e leggi regionali di spesa)

l.   La presente legge definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027.

2.  Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa è individuato, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), mediante l’elenco allegato alla presente legge (Allegato A), contenente gli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito 
delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive) 

1.    Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applicano, per l’anno di imposta 2025, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023).
2.    Per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2023, non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3.  Per l’anno di imposta 2025, è disposta una detrazione dall’addizionale regionale all’IRPEF pari a 60,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF compreso tra 28.001 e 35.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

4.  È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, con l’indicazione, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, dell’aliquota di base, di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011, della maggiorazione, prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005") e successive modifiche, della maggiorazione di cui al comma 1 e della detrazione disposta ai sensi del comma 3. (Allegato B).

5.  Per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione di cui al precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00. 

6.  È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell’aliquota dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con l’indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell’aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell’articolo 16, commi da 1 a 3, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche (Allegato C).

7.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, pari a complessivi euro 148.700.000,00 per l’anno 2025 ed euro 123.700.000,00 per l’anno 2026, è derivante:

a)  per l’anno 2025, per euro 25.000.000,00, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 123.700.000,00, dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche;

b)  per l’anno 2026, per euro 123.700.000,00, dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della l. 191/2009.

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale” e successive modifiche)

1.  Il comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

“3.  Sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale, gli organi competenti degli enti di cui all’articolo 48, comma 1, possono adottare variazioni di bilancio aventi natura compensativa nell’ambito del medesimo programma di spesa, nonché ogni altra variazione che risulti obbligatoria o vincolata per legge o che comunque non incida su scelte strategiche. I relativi provvedimenti di variazione devono comunque essere comunicati, entro il termine di quindici giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio e alle direzioni regionali competenti per materia. Ogni altra variazione è approvata con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa verifica da parte della direzione regionale competente in materia di bilancio e delle direzioni regionali competenti per materia.”.

 

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”)

 

1.  Alla l.r. 9/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 9:

1)  alla rubrica, dopo le parole: “complementare al PNRR” sono aggiunte le seguenti: “e alla programmazione regionale unitaria”;

2)  dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis.  Al fine di garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi di cui alla programmazione regionale unitaria, finanziati mediante l’utilizzazione delle risorse regionali e delle risorse statali e comunitarie assegnate con vincolo di destinazione, per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali nelle attività di valutazione, gestione, verifica e monitoraggio degli interventi medesimi, ivi compresa la gestione dei relativi sistemi informativi, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, sono istituite le seguenti voci di spesa:

a)  “Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l’anno 2025, euro 800.000,00, per l’anno 2026 ed euro 600.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale;

b)  “Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l’anno 2025 ed euro 300.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”;

b)  dopo il comma 1 dell’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“1 bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio, di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 29 e agli interventi a favore delle aree interne del Lazio, finanziati con fondi statali e regionali nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).”.

 

Art. 5

(Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale)

1.  Al fine di consentire la gestione unitaria e integrata delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l’attrattività del patrimonio locale e rafforzano l’identità e la competitività territoriale, favorendo, in armonia con gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”.

2.  I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono concessi a seguito di avvisi pubblici, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale(5), in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale). Per l’espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi di cui al precedente periodo, la Regione può avvalersi del supporto delle proprie società in house, fermo restando che la gestione delle risorse a valere sul “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”, in termini di programmazione, verifica e liquidazione delle stesse, resta in capo alla Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3.  La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 8.348.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027. Alla relativa autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.


Art. 6

(Programma straordinario regionale di investimenti pubblici)

1.⁠  La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, promuove investimenti pubblici in favore dei comuni per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, nonché dell’innovazione tecnologica.

2.⁠  Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, il programma annuale degli investimenti pubblici suddivisi in macro-classi settoriali e individua i criteri e le modalità per l’ammissione ai finanziamenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge e successive modifiche, previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico.

3.  Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento.

4.⁠  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici”, con uno stanziamento pari a complessivi euro 12.210.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 2.442.000,00, per l’anno 2025 ed euro 4.884.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

5.  All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere, per l’anno 2026 e nel rispetto del relativo vincolo di destinazione, le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), iscritte nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio regionale 2025-2027.

 

Art. 7

(Interventi in favore della viabilità rurale)

1.    Al fine di favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono istituiti, rispettivamente, il “Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente” e il “Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale”.
2.    Le risorse a valere sui Fondi di cui al comma 1 sono assegnate in favore dei soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dell’articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72 (Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali), ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori generali comunali.

3.    Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), quale soggetto attuatore.
4.    La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è pari, rispettivamente:

a)  a euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi di parte corrente, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b)  a complessivi euro 4.525.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 925.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi in conto capitale, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

 

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “sistema agricolo regionale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché la ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi”;

b)   dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2 bis

(Competenze in materia di domini collettivi)

1.  L’Agenzia, nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) e della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, ai fini della valorizzazione del paesaggio agro-silvo-pastorale, nonché della ricognizione, promozione e sistemazione dei domini e beni collettivi, esercita le seguenti funzioni:

a)  realizzazione dello strato informativo digitale per la realizzazione della “Carta dei domini e beni collettivi della regione Lazio” funzionale ai diversi livelli di pianificazione territoriale;

b) digitalizzazione, metadatazione e gestione della documentazione presente presso fondi documentali relativa ai beni di proprietà collettiva ed ai beni gravati da diritti di uso civico;

c)   rilascio dei pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti e, anche in sede di conferenza di servizi, per opere in variante agli strumenti urbanistici;

d)   liquidazione dei diritti di uso civico ai sensi della l. 1766/1927 e del r.d. 332/1928, relativamente alle zone agricole individuate dal piano regolatore, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 1/1986 e successive modifiche;

e)   rilascio delle autorizzazioni relative ai trasferimenti di diritti di uso civico e delle permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater della l. 168/2017;

f)    istruttoria e verifica ai fini della pubblicazione e degli accertamenti dei domini e beni collettivi ai sensi del r.d. 322/1928.

2.  Il rilascio dei pareri di cui alla lettera c) è subordinato alla verifica dell’analisi del territorio allegata in sede di adozione dello strumento urbanistico e della conseguente attestazione comunale rilasciata circa l’esistenza di beni e domini collettivi e dell’eventuale preventivo provvedimento di sistemazione delle terre adottato dalla struttura regionale competente.

3.  La Giunta regionale, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo di cui all’articolo 14. In caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori, la Giunta regionale esercita, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, lettera c), il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un Commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine.”.

2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche alle disposizioni di cui al comma 1.

3.  Fatte salve le competenze di cui all’articolo 2 bis della l.r. 2/1995, come inserito dal presente articolo, la direzione regionale competente in materia di usi civici continua ad esercitare le ulteriori funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), individuate, con apposita deliberazione, dalla Giunta regionale.

bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettere c), d), e) e f), della l.r. 2/1995, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 che sono conclusi dalla direzione regionale competente in materia di usi civici.(3)

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente:

a)  all’integrazione per euro 400.000,00, a decorrere dall’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi di parte corrente a cura dell’Agenzia ARSIAL, di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti” e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  all’integrazione per complessivi euro 500.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 150.000,00, per l’anno 2025, euro 250.000,00, per l’anno 2026 ed euro 100.000,00, per l’anno 2027, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi in conto capitale a cura dell’Agenzia ARSIAL, di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 1/1986, è aggiunto il seguente:

Art. 4 bis

(Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico)

1. Ai sensi dell’articolo 12 ter, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è delegato ai comuni l’esercizio della funzione amministrativa concernente l’espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per le funzioni delegate ai comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, a decorrere dall’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

 

Art. 10

(Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

Art. 58

(Vivaistica forestale)

1.  La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all’imboschimento, all’arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

2.  Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, la produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione da impiegare per fini forestali è svolta in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche.

3.  Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 386/2003, per fini forestali si intendono le attività relative all’imboschimento e al rimboschimento, all’arboricoltura da legno e da biomasse, nonché le attività di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

4.  La direzione regionale competente in materia forestale, quale organismo ufficiale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 386/2003, è responsabile per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione e svolge le funzioni per l’approvazione dell’elenco dei boschi da seme e dei siti deputati al prelievo del materiale di base e l’istituzione del registro dei materiali di base, in conformità al d.lgs. 386/2003 e ai decreti ministeriali previsti in materia.

5.  Il materiale forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiali di base originari delle Regioni di provenienza, come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021.

6.  Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 386/2003, ARSIAL è individuata quale autorità territoriale alla quale è delegato l’espletamento delle funzioni previste dal medesimo decreto relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione. 

7.  ARSIAL svolge durante l’intero processo, attività di controllo attraverso ispezioni e prelievo di campioni.

8.  Per le violazioni alle norme vigenti in materia si applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 del d.lgs. 386/2003. L’applicazione delle sanzioni amministrative, conseguente all’attività di verifica e controllo, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche. 

9.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la direzione regionale competente in materia forestale adotta un disciplinare per l’attuazione delle disposizioni relative alla vivaistica forestale di cui al presente articolo.”;

b)  gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 sono abrogati;

c)  dopo il comma 3 dell’articolo 82, è aggiunto il seguente:

“3 bis.  Agli oneri derivanti dall’articolo 58, concernenti le attività relative alla vivaistica forestale, stimati in complessivi euro 300.000,00, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al fondo per l’attuazione della Strategia forestale nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive modifiche, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), iscritte nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede nell’ambito dello stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale ovvero nel limite delle risorse derivanti dal fondo per l’attuazione della Strategia forestale nazionale.”.

2.  Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995, è inserita la seguente:

“b ter)  svolge, in qualità di autorità territoriale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche, le funzioni previste dal medesimo decreto;”.

Art. 11

(Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica)

1.  Al fine di assicurare la gestione e il controllo della fauna selvatica, nonché la prevenzione e il contenimento della peste suina nel territorio regionale, è istituito, presso la Giunta regionale, il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica, di seguito denominato Commissario.

2.  Il Commissario, fermo restando le competenze del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana PSA di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, svolge, relativamente alle funzioni di competenza della Regione, in particolare, i seguenti compiti:

a)  coordina le attività relative al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all’articolo 19 ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del medesimo articolo 19 ter, comma 1;

b)  svolge, nell’ambito delle azioni e misure attuate per prevenire e contenere la peste suina africana (PSA), il ruolo di raccordo tra le attività del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA di cui all’articolo 2 del d.l. 9/2022 convertito dalla l. 29/2022 e quelle delle strutture regionali competenti;

c)  coordina le attività connesse alla realizzazione del Piano regionale interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), adottato dalla Regione ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 9/2022 convertito dalla l. 29/2022, assicurando, ove necessario, l’integrazione del PRIU con le prescrizioni del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

d) individua le eventuali criticità relative agli obiettivi specifici previsti dal PRIU, proponendo le opportune misure correttive o, in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti competenti, l’esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

3.  Il Commissario assicura il coordinamento e l’attuazione delle attività di cui al comma 2 anche formulando proposte al Presidente della Regione. I provvedimenti amministrativi di competenza delle direzioni regionali relativi all’attuazione delle misure urgenti derivanti dalla presenza della fauna selvatica restano di competenza delle medesime direzioni.

4.  Il Commissario è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione, tra persone di comprovata esperienza in materia di gestione e controllo della fauna selvatica, nonché di prevenzione e contenimento della peste suina.

5.  Il Commissario dura in carica tre anni, eventualmente rinnovabili.

6.  Al Commissario è attribuita un’indennità corrispondente al 30 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione.

7.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione(6), previo parere della competente commissione consiliare:

a)  definisce i compiti di cui al comma 2 e può attribuire al Commissario ulteriori compiti;

b)  individua gli ulteriori requisiti professionali del Commissario;

c)  individua le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

d) disciplina le modalità di raccordo tra il Commissario e le competenti strutture regionali e gli enti coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del PRIU.

8.  Agli oneri concernenti l’indennità relativa al Commissario si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al Commissario straordinario per la fauna selvatica”, il cui stanziamento, pari a euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 2/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12 bis

(Istituzione del Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile)

1.  È istituito il Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile per la concessione di contributi economici da destinare ai volontari, che abbiano subito infortuni, nell’espletamento delle attività di protezione civile, previste all’articolo 3, comma 1.

2.  I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico, per infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.

3.  I contributi non possono essere richiesti per le spese di cui al comma 2 che siano integralmente rimborsabili per la specifica copertura da polizze assicurative.

4.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.”;

b)  all’articolo 38:

1)  al comma 1, dopo le parole: “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione di quelli relativi all’articolo 12 bis,”;

2)  dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 12 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

Art. 13

(Disposizioni varie)

1.    Al fine di riqualificare e valorizzare i complessi immobiliari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) attraverso la realizzazione di attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere artistico-culturale in favore della comunità dei residenti, nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER”, con uno stanziamento pari a euro 700.000,00 per l’annualità 2025 e 500.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2.    Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento, nonché i criteri per l’assegnazione delle risorse in favore delle ATER.

3.    Per consentire l’acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a progetti di riutilizzo sociale in favore del territorio e delle comunità locali, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027 è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese preliminari per l’acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

4.    Le risorse di cui al comma 3 sono finalizzate al pagamento dei diritti di credito vantati da soggetti terzi sul bene confiscato alla criminalità organizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

5.    Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

6.    Al fine di favorire la realizzazione delle Missioni di Sistema regionali, quali strumenti di diplomazia economica finalizzati ad affiancare e completare gli interventi a sostegno dell’internazionalizzazione e la partecipazione da parte della Regione a eventi fieristici in Italia e all’estero, per le spese concernenti le missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali, come disciplinate da apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, a decorrere dall’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

7.    La lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è sostituita dalla seguente:

“b) per l’anno 2026, per euro 18.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, nell’ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

8.    Il comma 1 bis dell’articolo 62 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, è abrogato.

9.    Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio), è aggiunto il seguente:

“3 bis.  Per le spese in conto capitale concernenti il sistema statistico regionale, nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale – parte in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 90.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

10.  Al fine di garantire la copertura delle spese concernenti l’affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività connesse con l’aggiornamento del Piano di sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Tirreno centro-settentrionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2024, n. 797 (Proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), di cui alla DGR n. 40/2022. Approvazione del “Piano di Sviluppo Strategico - Aggiornamento 2024”), nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026 all’eventuale copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

11.  La Regione promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale in occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, figura storica della cultura regionale, nazionale ed europea, tra i più importanti compositori del XVI secolo ed esponente di punta della scuola polifonica romana rinascimentale, maestro di cappella presso le principali basiliche patriarcali romane.

12.  Per le finalità di cui al comma 11 è concesso un contributo straordinario, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2025 in favore della “Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina”, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte della Fondazione beneficiaria di un piano della attività e delle spese sostenute.

13.  Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate al cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

14.  La Regione, nell’ambito delle attività volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio enogastronomico regionale, sostiene le iniziative relative all’aggiudicazione ai Castelli romani del titolo di “Città italiana del Vino 2025”.

15.  Per la finalità di cui al comma 14 sono concessi contributi, per un importo fino a un massimo di euro 20.000,00 ciascuno, in favore dei Comuni di Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Nemi e Velletri. Per l’espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi di cui al precedente periodo, la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL).

16.  Agli oneri derivanti dai commi 14 e 15 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Sostegno ai Castelli Romani “Città Italiana del vino 2025””, istituita nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, pari ad euro 200.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse, iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

17.  Al fine di promuovere e sostenere le attività imprenditoriali e libero-professionali svolte dai giovani e favorire un raccordo tra i giovani imprenditori e professionisti e gli organi istituzionali della Regione, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, la Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti, di seguito denominata Consulta, quale organismo consultivo per le politiche volte al sostegno dell’imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

18.  La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

a)  dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, che la presiede;

b)  dai rappresentanti delle associazioni di giovani imprenditori che operano nel territorio regionale;

c)  dagli ordini professionali e/o dalle associazioni di giovani professionisti che operano nel territorio regionale.

19.  Il numero dei componenti della Consulta, i criteri, le modalità e i requisiti per la relativa composizione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, garantendo parità di genere e rappresentatività. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico.

20.  La Consulta svolge i seguenti compiti:

a)  realizza attività di informazione, studio e approfondimento, con riferimento all’imprenditoria giovanile e ai giovani professionisti;

b)  elabora proposte volte a sostenere l’imprenditoria giovanile e i giovani professionisti;

c)  promuove convegni, incontri e iniziative, anche in collaborazione con analoghi organismi di altre Regioni, sul tema dell’imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

21.  La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.

22.  Le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con apposito regolamento interno, adottato a maggioranza dei componenti.

23.  Per lo svolgimento dei compiti della Consulta è disposta l’istituzione nel programma 01 “Industria e PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le attività e le iniziative a cura della Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

24.  La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

25.  Per le finalità di cui al comma 24 è disposto il cofinanziamento regionale per l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione della Parrocchia Santa Maria del Divino Amore, sita a Castel di Leva in Roma, con l’assegnazione delle risorse in favore del soggetto attuatore dell’intervento, sulla base del relativo programma approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 422, della l. 234/2021.

26.  Agli oneri derivanti dal comma 25 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Cofinanziamento regionale delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 - Parrocchia Santa Maria del Divino Amore”, con uno stanziamento pari a complessivi euro 300.000,00, per gli anni 2025 e 2026, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

27.  Per le attività di promozione, informazione e comunicazione volte a valorizzare il sito di cui al comma 25 e a incrementarne la funzionalità in favore di pellegrini e visitatori in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese parte corrente”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per le attività informative e promozionali relative alla Parrocchia Santa Maria del Divino Amore in occasione del Giubileo 2025”, con uno stanziamento pari a euro 70.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

28.  La Regione sostiene l’organizzazione e la promozione delle attività relative alle celebrazioni italiane della Giornata mondiale della terra (Earth Day) delle Nazioni unite, quale evento di rilevanza istituzionale e di sensibilizzazione sui temi della salvaguardia e della sostenibilità ambientale.

29.  Per le finalità di cui al comma 28 e con riferimento alle attività che si svolgeranno in occasione della 55ª Giornata mondiale della terra (Earth Day) delle Nazioni unite prevista il 22 aprile 2025, è concesso un contributo straordinario, pari a euro 150.000,00 per l’anno 2025, in favore dell’associazione “Earth Day Italia Onlus”, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte dell’associazione beneficiaria di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

30.  Agli oneri derivanti dai commi 28 e 29 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario per le celebrazioni italiane della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day)”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

31.  Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Latina destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l’incremento per euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

32.  Agli oneri derivanti dal comma 31, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

33.  La Regione sostiene le iniziative finalizzate a promuovere una crescita sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo, a facilitare la creazione di posti di lavoro, a promuovere le esportazioni e a generare prosperità.

34.  Per le finalità di cui al comma 33, la Regione sostiene economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento “World Travel and Tourism Council Global Summit”, il principale appuntamento mondiale per il comparto privato Travel & Tourism e uno degli eventi più influenti per lo sviluppo del settore, che si svolgerà a Roma nell’ottobre 2025, con le modalità previste da un’apposita convenzione da stipulare tra la Regione Lazio ed Enit S.p.A., è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, per l’anno 2025, in favore di Enit S.p.A..

35.  Le risorse di cui al comma 34 sono destinate, in particolare:

a)  a sostenere economicamente le attività di organizzazione, coordinamento e gestione dell’evento “World Travel and Tourism Council Global Summit”;

b)  a incentivare la promozione della crescita sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo, generando la creazione di posti di lavoro, l’incremento delle esportazioni e la generazione di prosperità;

c)  a promuovere e valorizzare l’economia e l’imprenditorialità della Regione.

36.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce lo schema di convenzione e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 34 e 35.

37.  Agli oneri derivanti dai commi da 33 a 36 si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al “World Travel and Tourism Council Global Summit””, con uno stanziamento, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

38.  Al fine di incrementare l’offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) possono acquisire al proprio patrimonio unità immobiliari di proprietà di enti previdenziali, pubblici e privati, site nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, anche ricorrendo a specifici piani di acquisto rateali da concordare con i venditori.

39.  Per le acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 le ATER utilizzano i proventi derivanti dall’attuazione dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 12/1999.

40.  La Regione concorre alle acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 mediante la concessione di contributi alle ATER, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 41 e secondo modalità definite con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia.

41.  Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 38 a 40, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributi alle ATER per l’incremento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

42.  La Regione, a fronte delle difficoltà connesse con la ridotta apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2023/2024, sostiene le attività professionali dei maestri di sci del Lazio, iscritti nell’albo regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci), e delle scuole sci del Lazio, iscritte nell’elenco regionale di cui al decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2022, n. T00060 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle Scuole di sci - Legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e ss. mm. e ii., artt. 23, 24, 25, 26 e 27. Elenco regionale Scuole di sci del Lazio), attraverso la concessione di contributi straordinari a fondo perduto, a titolo di ristori per i minori incassi relativi al periodo predetto.

43.  I contributi di cui al comma 42 sono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti beneficiari ivi indicati, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale(7), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo il coinvolgimento del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 10 della l.r. 21/1996.

44.  Agli oneri derivanti dai commi 42 e 43 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi straordinari a sostegno delle attività professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci”, con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

45.  Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025, dopo le parole: “Le attività di cui al presente comma,” sono inserite le seguenti: “da attuarsi entro il 30 giugno 2025 e” e dopo le parole: “soggetti pubblici e privati, tra cui” sono inserite le seguenti: “gli enti del Terzo settore,”.

46.  Per l’anno 2025, gli stanziamenti, rispettivamente, del “Fondo regionale per le attività funzionali del Giubileo 2025 - parte corrente” e del “Fondo regionale di attività di promozione del Giubileo 2025 - parte in conto capitale”, istituiti ai sensi dell’articolo 23, comma 10, della l.r. 23/2023 ed iscritti nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono pari:

a)  per la parte corrente, a euro 1.100.000,00, di cui euro 375.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 07, titolo 1, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 725.000,00, mediante l’integrazione del fondo predetto e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  per la parte in conto capitale, a euro 875.000,00, di cui euro 125.000,00 a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 07, titolo 2, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 750.000,00 mediante l’integrazione del fondo predetto e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

47.  Al comma 16 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a contributi per le imprese agricole produttrici di kiwi, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’alinea le parole: “, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022,” sono soppresse;

b)  dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis)    per l’anno 2025, tenuto conto del decreto 7 ottobre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel territorio della Regione Lazio), con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2025, a valere sulla specifica voce di spesa di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, concernente il sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del kiwi, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative al cofinanziamento regionale del POR FEASR 2021/2027, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

48.  Alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

(Accademia regionale di polizia locale del Lazio)

1.  La Regione, nell’ambito dei principi fissati dalla normativa statale e dell’Unione europea, promuove e assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.

2.  Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente articolo, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a promuovere la costituzione della fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, di seguito denominata Accademia. L’Accademia, in particolare, svolge, in attuazione delle disposizioni della presente legge e tenuto conto delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata di cui all’articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

3.  La partecipazione della Regione alla Accademia è subordinata alle seguenti condizioni:

a)  che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore a quello stabilito dalla legislazione statale e regionale vigente;

b)  che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dall’Accademia e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi dell’Accademia.

4.  Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all’Accademia in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto dell’Accademia.

5.  I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell’Accademia sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.”;

b)  il comma 1 ter dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“1 ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1 bis, agli oneri derivanti dall’articolo 16, concernenti la Fondazione “Accademia regionale di polizia locale del Lazio” si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa:

a)  in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 03, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento e le attività dell’Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 03, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00, per l’anno 2025 si provvede a valere sulla voce di spesa relativa all’acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;

b)  in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 03, denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 325.000,00, per l’anno 2025 ed euro 425.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento e le attività dell’Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 03, titolo 1. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

49.  La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo da organizzare in occasione del Giubileo ordinario dell’anno 2025, sostiene la realizzazione del “Festival internazionale di teatro” attraverso la concessione di un contributo straordinario, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2025, in favore della Fondazione Teatro di Roma.

50.  Le risorse di cui al comma 49 sono erogate in favore della Fondazione Teatro di Roma nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, previa presentazione di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

51.  Agli oneri derivanti dai commi 49 e 50 si provvede mediante l’incremento per euro 1.000.000,00, per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, commi da 8 a 10, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativi alle spese per il funzionamento e le attività della Fondazione Teatro di Roma, iscritta nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

52.  Il concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è stabilito in euro 252.000.000,00 per l’anno 2025 e in euro 250.000.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027.

53.  Agli oneri derivanti dal comma 52 si provvede:

a)  per l’anno 2025, rispettivamente:

1)  per euro 240.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;

2)  per euro 12.000.000,00 a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio, ai sensi dell’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, riferita al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b)  per ciascuna annualità 2026 e 2027, rispettivamente:

1)  per euro 240.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.500.000,00, mediante l’integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

2)  per euro 8.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell’ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed iscritte nell’apposita voce di spesa del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.

54.  Alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 dell’articolo 5:

1)  dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d bis) le opere e gli interventi previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale redatti dai consorzi, nonché nel piano regolatore da redigersi a cura del Consorzio unico di cui all’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, sono considerati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e le relative aree sono espropriate dal Consorzio unico con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, ovvero, nel caso di intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, ancorché derivanti dalle previsioni del piano regolatore comunale, mediante il ricorso alle procedure previste dall’articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e successive modifiche;”;

2)  dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g bis) ad autorizzare il frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie o di volume.”;

b)  all’articolo 7:

1)  dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

“2 ter. Nelle zone destinate a servizi, previste nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, è da ritenersi urbanisticamente consolidata la destinazione residenziale per emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica o social housing nei casi in cui tali aree siano già state, alla data del 30 ottobre 2024, legittimamente edificate e adibite agli usi anzidetti, da almeno dieci anni, senza contestazione da parte degli organi dei consorzi previsti all’articolo 4.

2 quater. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste al comma 2 ter, le aree edificate destinate ad emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica o social housing sono automaticamente stralciate dal perimetro del piano regolatore consortile e acquisiscono, contestualmente, nei piani regolatori generali comunali, la conforme destinazione di zona. In considerazione delle previsioni di cui al presente articolo, i comuni, con cadenza quinquennale, procedono all’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente.”;

2)  al comma 4 le parole: “dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche”;

c)  dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11 bis

(Destinazioni logistiche)

1.  La destinazione logistica è sempre compatibile con la destinazione produttiva e può essere localizzata nelle zone aventi destinazione produttiva secondo le previsioni del piano regolatore del Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all’articolo 40 della l.r. 7/2018.

2.  Per il calcolo della capacità edificatoria è consentito, in sede di rilascio del titolo abilitativo per gli edifici a destinazione logistica, derogare le altezze massime previste dal piano regolatore del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, in ragione della tipologia delle merci trattate, fino ad un’altezza massima di 30 metri. Possibili ulteriori aumenti dell’altezza, in base a richieste debitamente motivate, previamente valutate dal Consorzio, possono essere autorizzati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3.  È, altresì, possibile variare l’indice di edificabilità previsto dal piano consortile in relazione a proposte, progetti ed investimenti specifici, che abbiano le caratteristiche individuate da apposita deliberazione della Giunta regionale in termini di rilevante valore economico occupazionale, debitamente motivati e valutati dal consorzio, attraverso le procedure previste dall’articolo 12, comma 6 ter.

4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle zone omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765) non comprese nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale. In tal caso, la disposizione di cui al comma 2 si applica con riferimento alle altezze massime previste dallo strumento urbanistico generale o, se presente, attuativo.”.

55.  Per l’anno 2025, lo stanziamento del “Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”, iscritto nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” ed istituito ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), è pari a euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 500.000,00 derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

56.  La Regione, al fine di favorire la ripresa economica e sociale delle amministrazioni comunali che, sciolte per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, sono state rinnovate con nuove elezioni, sostiene nel triennio successivo le medesime amministrazioni per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nonché per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali.

57.  Per le finalità di cui al comma 56 sono istituiti, nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titoli 1 “Spese e correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, il “Fondo per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso” e il “Fondo per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso”.

58.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l’accesso ai fondi di cui al comma 57, nonché la ripartizione delle relative risorse.

59.  La dotazione del “Fondo per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso” è pari a euro 200.000,00 per l’anno 2025 e la dotazione del “Fondo per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso”, è pari a euro 2.750.000,00 per l’anno 2025. Per le annualità successive al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

60.  Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 59 si provvede mediante la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità:

a)  per euro 200.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  per euro 2.750.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

61.  Alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP), sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 5 dell’articolo 11 le parole: “quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “quello del direttore regionale competente in materia di inclusione sociale”;

b)  dopo il comma 3 ter dell’articolo 23 è aggiunto il seguente:

“3 quater. Il consiglio di amministrazione dell’ASP, al termine del processo di fusione, può adeguare, anche con riferimento al contratto in essere, il compenso del direttore in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5.”.

62.  Ai sensi della normativa contabile in materia e in armonia con l’articolo 24 dello Statuto, a decorrere dal 2026 il Consiglio regionale provvede autonomamente al pagamento del proprio personale.

63.  Nelle more del trasferimento al Consiglio regionale delle risorse necessarie per le finalità di cui al comma 62, al fine di garantire l’omogeneità e la confrontabilità della spesa gravante sul bilancio regionale nel rispetto dei principi di attendibilità, correttezza e comprensibilità, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rappresentazione della spesa di personale concernente il Consiglio regionale, distinta per tipologia, all’interno di specifiche voci di spesa, da iscrivere nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

64.  Lo stanziamento delle voci di spesa di nuova istituzione concernenti il personale del Consiglio regionale è individuato nell’ambito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 63, a seguito di apposita ricognizione delle risorse iscritte a legislazione vigente a valere sulle voci di spesa relative al personale regionale di cui ai programmi 01 “Organi istituzionali” e 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” , a cura della direzione competente in materia di personale in raccordo con i corrispondenti uffici del Consiglio regionale.

65.  Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 12 le parole: “, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto,” sono soppresse;

b)  al comma 4 dell’articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) il trattamento economico da corrispondere mensilmente ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;”;

2)  la lettera f) è abrogata.

66.  A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessa l’erogazione dell’integrazione del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale a tempo determinato assegnato alle strutture di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale. Sono fatti salvi gli effetti della disciplina previgente e dei relativi atti attuativi.

67.  In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e successive modifiche, e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 66, con regolamento di organizzazione della Giunta regionale di cui all’articolo 30 della l.r. 6/2002, sono rimodulati il contingente e il trattamento accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 12, comma 1, della medesima l.r. 6/2002, nel rispetto dei seguenti criteri:

a)     rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente;

b)     rimodulazione del contingente stabilito dall’articolo 9 del regolamento di organizzazione;

c)     rimodulazione del trattamento accessorio del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento di organizzazione. (1)

68.  In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del d. l. 44/2023 convertito dalla l. 74/2023 e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 66, con regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 39 della l.r. 6/2002, è rimodulato il trattamento accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 37 della medesima l.r. 6/2002, nel rispetto dei seguenti criteri;

a)     rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente;

b)     rimodulazione del trattamento accessorio dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 9 e 9 bis del regolamento di organizzazione;

c)     salvaguardia delle riduzioni di spesa stabilite dalla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 (Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche).(1)

68 bis. Agli oneri derivanti dal comma 67 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell’esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 700.000,00, a decorrere dall’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (2)

68 ter. Agli oneri derivanti dal comma 68 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell’esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 100.000,00, a decorrere dall’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (2)

69.  Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)) e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Agli oneri concernenti gli interventi di parte corrente di cui alla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma  01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)”, con uno stanziamento pari a euro 2.800.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

70.  La Regione, in attuazione degli articoli 3, 30 e 33 della Costituzione e dell’articolo 2, comma 7, lettera h), dello Statuto, interviene a sostegno delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per garantire il diritto allo studio, l’assenza di discriminazioni e la piena integrazione scolastica degli stessi, all’interno del sistema nazionale dell’istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) del quale le scuole paritarie fanno parte.

71.  La Regione concede alle famiglie degli alunni e degli studenti di cui al comma 70, con reddito ISEE non superiore a euro 40.000,00, un contributo per le spese relative al sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il contributo annuale è fissato nella misura massima stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 72 e, in caso di percezione di altri contributi pubblici, lo stesso è commisurato alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia.

72.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 71.

73.  Agli oneri derivanti dai commi 70, 71 e 72 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo in favore delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

74.  Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale della Provincia di Frosinone e incrementare la rete infrastrutturale a supporto delle industrie del settore chimico, farmaceutico, della meccanica di precisione e della logistica della provincia medesima, facilitando il collegamento diretto dell’agglomerato industriale con l’Autostrada A1, è disposto un finanziamento pari a euro 2.902.260,74, per l’anno 2025, per il completamento dell’asse viario Località Selciatella nel comune di Anagni (FR). A tal fine la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore e le relative risorse ad essa trasferita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

75.  Agli oneri derivanti dal comma 74, pari a euro 2.902.260,74, per l’anno 2025, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”,  della voce di spesa denominata: “Spese per il completamento dell’asse viario Località Selciatella, nel comune di Anagni (FR)”, il cui stanziamento, pari all’importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

76.  Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo alla partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le spese concernenti le missioni dei componenti di Giunta e di Consiglio regionale membri della delegazione regionale partecipante a Expo 2025 Osaka, come disciplinate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri della delegazione regionale partecipante a Expo 2025 Osaka”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

77.  La sala del commiato è la struttura destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del defunto ove, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto è esposto, per brevi periodi, a fini cerimoniali.

78.  La gestione della sala del commiato può essere affidata ai soggetti che esercitano l’attività funebre, previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dallo stesso.

79.  La casa funeraria rappresenta una struttura appositamente concepita per offrire, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, una serie di servizi specifici, tra cui:

a)    l’osservazione della salma;

b)   l’esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;

c)    la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d)   la custodia e l’esposizione delle salme e dei cadaveri;

e)    l’organizzazione di cerimonie;

f)    le attività proprie della sala del commiato.

80.  La realizzazione e la gestione di una casa funeraria sono consentite esclusivamente ai soggetti che esercitano attività funebri e che siano in possesso dei requisiti di legge previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa del parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione, garantendo una piena conformità agli standard normativi, e provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case medesime.

81.  L’ASL territorialmente competente verifica il possesso dei requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui ai commi da 77 a 80.

82.  Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con i comuni né con strutture sanitarie pubbliche per l’erogazione del servizio obitoriale. Esse non possono essere situate all’interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture sociosanitarie o socioassistenziali, né all’interno dei cimiteri.

83.  La Giunta regionale, con regolamento di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82.

84.  Al fine di promuovere l’accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi di cui ai commi da 77 a 80, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per promuovere l’accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi relativi alla sala del commiato e alla casa funeraria”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

85.  Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 8 le parole: “e presenti nel consiglio nazionale per l’ambiente” sono soppresse;

b)  al comma 1 dell’articolo 28:

1)  il numero 4) della lettera A) è sostituito dal seguente:

“4) il revisore dei conti unico.”;

2)  alla lettera B):

2.1  al numero 3), le parole: “, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;” sono sostituite dalle seguenti: “, del consiglio direttivo, del presidente e del revisore dei conti unico;”;

2.2  il numero 4) è sostituito dal seguente:

“4) le modalità per l’elezione del presidente, che non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato consecutivo, e del revisore dei conti unico;”;

3)  alla lettera C):

3.1  le parole: “di venti” sono sostituite dalle seguenti: “di trenta”;

3.2  le parole: “Per le associazioni venatorie sarà l’UNAVI regionale a eleggere i propri rappresentanti nell’assemblea.” sono sostituite dalle seguenti: “Le associazioni venatorie individuano i propri rappresentanti nell’assemblea su base regionale. Ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ha diritto ad almeno un rappresentante.”;

4)  alla lettera D):

4.1  le parole: “Il consiglio direttivo.” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, il componente del consiglio direttivo non può:

a)    ricoprire la carica di consigliere regionale o di componente della Giunta regionale;

b)   ricoprire la carica di sindaco;

c)    essere un delegato dell’assemblea;

d)   trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse strutturale definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”;

4.2  al numero 1) le parole: “da un funzionario della Regione,” sono sostituite dalle seguenti: “da un rappresentante designato dalla Regione,”;

4.3  al numero 2) le parole: “alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “alla designazione”;

4.4  al numero 4) le parole: “ed espressione dei diversi soggetti del settore aggregati;” sono sostituite dalle seguenti: “, anche su base aggregata;”;

4.5 le parole: “Il collegio dei revisori dei conti” sono soppresse;

5)  la lettera E) è sostituita dalla seguente:

“E) il revisore dei conti unico è nominato dalla Regione. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.”;

c)  dopo il comma 6 dell’articolo 32 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Nelle aziende faunistico-venatorie possono essere svolte verifiche zootecniche per cani da caccia, senza facoltà di sparo, con esclusione del periodo che va dal 15 marzo al 30 giugno.”;

d) al comma 14 dell’articolo 34:

1)  le parole: “il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore regionale competente in materia di agricoltura”;

2)  le parole “da seguito” sono sostituite dalle seguenti: “da seguita”;

e)  dopo il comma 5 bis dell’articolo 35 è aggiunto il seguente:

“5 ter. Per il mantenimento della pubblica incolumità e della sicurezza stradale nonché per ricomporre squilibri ecologici che comportano impatti sulla biodiversità e sul patrimonio zootecnico, la Regione sostiene i comuni che intervengono nel proprio territorio con prelievi di specie domestiche rinselvatichite attraverso attività di controllo, cattura e, ove necessario, abbattimenti selettivi.”;

f)  al comma 13 dell’articolo 43, le parole: “3.000 ettari” sono sostituite dalle seguenti: “1.500 ettari”;

g)  l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

Art. 44

(Commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria)

1.  Il Direttore regionale competente in materia di agricoltura nomina la Commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria, di seguito denominata Commissione.

2.  La Commissione si compone:

a)  di un dirigente della direzione competente in materia di agricoltura o da un suo delegato funzionario regionale, esperto in materia faunistico-venatoria, con funzione di Presidente;

b)  di quattro componenti esperti nelle materie previste dall’articolo 40, di cui, rispettivamente: un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria, un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio ai sensi dell’articolo 8, designati dai rispettivi organismi regionali e da un funzionario regionale designato dal dirigente della direzione competente in materia di agricoltura;

c)  di un dipendente della Regione, designato dal dirigente della direzione competente in materia di agricoltura, con funzione di segretario.

3.  Il programma di esami è quello stabilito all’articolo 40, comma 2, integrato dalla conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative all’attività di pubblico ufficiale.

4.  La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere per il bilancio regionale.”;

h)  all’articolo 50:

1)  al comma 2:

1.1  all’alinea le parole: “e per gli importi di seguito indicati” sono soppresse;

1.2  le parole: “e per una quota pari a”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “, stimata in”;

1.3  alla lettera a) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale. La predetta misura del 60 per cento va ripartita, con apposita determinazione del Direttore competente in materia di agricoltura, per il 70 per cento, in rapporto alla superficie del territorio, per il restante 30 per cento, in rapporto al numero degli iscritti di ogni singolo ambito territoriale di caccia”;

1.4  alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, quale concorso per le spese rendicontate connesse ai servizi di vigilanza da ripartire, con apposita determinazione del Direttore competente in materia di agricoltura, per il 70 per cento, in rapporto alla documentata consistenza associativa a livello regionale, per il restante 30 per cento in uguale misura tra le associazioni venatorie riconosciute”;

2)  dopo la lettera b) del comma 4 è aggiunta la seguente:

“b bis)    in riferimento alle spese relative alle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 5 ter, si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Contributi ai comuni per le attività di controllo e gestione delle specie domestiche rinselvatichite”, istituita nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, pari a euro 600.000,00, per l’anno 2025 ed euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

86.  Al fine di ristorare i comuni per le spese derivanti dalla partecipazione all’Ente di governo d’ambito territoriale ottimale (EGATO) della Provincia di Frosinone di cui alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani), nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo per il ristoro ai Comuni delle spese connesse alle operazioni di liquidazione dell’EGATO della Provincia di Frosinone”.

87.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse a valere sul fondo di cui al comma 86 nonché le relative modalità di rendicontazione da parte dei comuni.

88.  La dotazione del fondo di cui al comma 86, pari a euro 300.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

89.  All’articolo 55 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo a contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: “fenomeni di corruzione e di criminalità” sono aggiunte le seguenti: “, rivolte agli alunni e agli studenti del Lazio”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative e le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità rivolte agli alunni e agli studenti del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

90.  Alla copertura delle spese relative alle attività di comunicazione, promozione e informazione della Regione, autorizzate nel rispetto della normativa vigente in materia, si provvede nell’ambito della voce di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

91.  Per gli anni 2025, 2026 e 2027, lo stanziamento della voce di spesa di cui al comma 90 è pari, rispettivamente, a euro 3.341.000,00, euro 2.261.000,00 ed euro 2.261.000,00, di cui euro 2.261.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 11 della missione 01, titolo 1, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 1.080.000,00, per l’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

92.  La Regione, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione, incentiva la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria e alle celebrazioni.

93.  Con successiva deliberazione della Giunta regionale(8), da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 92 e le relative modalità di svolgimento.

94.  Agli oneri derivanti dai commi 92 e 93 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per le celebrazioni in occasione dell’80° anniversario della Liberazione", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

95.  Alla realizzazione degli investimenti volti a sostenere le imprese che investono nello sviluppo industriale del Lazio si provvede a valere sulla voce di spesa concernente il cofinanziamento regionale dei contratti di sviluppo, degli accordi di programma e degli accordi per l’innovazione iscritta nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 630.000,00, per l’anno 2025, di cui euro 315.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 01 della missione 14, titolo 2, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 315.000,00 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

96.  Il personale di cui all’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni per il personale regionale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente al ruolo del Consiglio regionale e assegnato alla struttura “autoparco regionale” della Giunta regionale, è trasferito, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, nel ruolo della Giunta regionale, secondo le modalità e con la decorrenza definite nei provvedimenti di trasferimento previsti dal medesimo articolo 32, comma 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 97.

97.  Il trasferimento del personale di cui al comma 96 è disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al patto di stabilità interno per gli enti territoriali e successive modifiche e dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare:

a) non deve comportare, con riferimento alla dotazione organica della Giunta regionale, situazioni di personale in soprannumero;

b) non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è disposto a invarianza della spesa complessiva del personale regionale ai fini del rispetto del limite di spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi a disposizioni in materia di personale per regioni ed enti locali, nonché del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;

c) il risparmio derivante dalle relative cessazioni per il Consiglio regionale non può essere calcolato come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, mentre i corrispondenti oneri di tali nuovi ingressi per la Giunta regionale non sono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista.

98.  La Regione, nel rispetto degli articoli 41 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, al fine di valorizzare la qualità e la tipicità dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio regionale, promuove la registrazione dei marchi collettivi regionali, ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia e, in particolare, del regolamento (UE) n. 1001/2017 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.

99.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative delle disposizioni del comma 98 e, in particolare, i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti per promuovere la registrazione dei marchi di cui al medesimo comma 98.

100. Agli oneri derivanti dai commi 98 e 99 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la promozione dei marchi collettivi regionali”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

101. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, dopo le parole: “del bilancio regionale 2022-2024” sono aggiunte le seguenti: “e successivi”.

102. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e considerato il valore storico e culturale rappresentato dall’ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d’Aquino, sostiene il Comune di Roccasecca nell’organizzazione della manifestazione commemorativa a carattere culturale, da realizzare nel mese di marzo 2025, attraverso la concessione di un contributo nei confronti del comune medesimo, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025.

103. Agli oneri derivanti dal comma 102 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo in favore del Comune di Roccasecca in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d’Aquino”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

104. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

105. Agli oneri derivanti dal comma 104 si provvede mediante l’incremento per euro 106.000.00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, della voce di spesa di cui al programma 03 “Sostegno per l’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

106. Dopo il comma 3 dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale, in presenza di documentate situazioni di eccezionale necessità, con apposita deliberazione, può concedere i contributi, previsti al presente articolo, direttamente ai comuni.”.

107. Per l’anno 2025, lo stanziamento della voce di spesa concernente i contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi di cui all’articolo 39 bis della l.r. 27/1998, iscritta nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è pari a euro 600.000,00, di cui euro 500.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 03 della missione 09, titolo 2, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 100.000,00, mediante l’integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

108. La Regione sostiene la città di Subiaco, proclamata “Capitale italiana del libro” per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) e successive modifiche, nella realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle attività per la promozione del libro e della lettura.

109. Per le finalità di cui al comma 108, è assegnato un contributo al Comune di Subiaco pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025, a valere sulla voce di spesa, da istituire nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata: “Contributo alla città di Subiaco “Capitale italiana del libro” per l’anno 2025”, il cui stanziamento, pari all’importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

110. La Regione, nell’ambito delle iniziative finalizzate a dare attuazione all’accordo “Patto di quartiere per Montespaccato”, stipulato, unitamente agli altri soggetti istituzionali coinvolti, con l’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Asilo Savoia e tenuto conto della deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2021, n. 98, sostiene gli interventi per consolidare, implementare e sviluppare il programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità”, per promuovere, attraverso la valorizzazione delle realtà sportive, l’inclusione sociale, l’educazione alla legalità e la promozione dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni.

111. Ai fini di cui al comma 110, la Regione concede contributi:

a)  all’ASP Asilo Savoia, per la valorizzazione del centro sportivo dedicato a Don Pino Puglisi e del Centro sportivo Fogaccia calcio, al fine di favorire l’accesso e la frequenza gratuita o agevolata allo sport di base e alle attività di promozione sportiva dei minori e dei nuclei familiari che versano in situazioni di disagio economico;

b)  alla società sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Montespaccato S.r.l., per le attività di promozione dello sport, quale strumento di crescita ed educazione alla legalità.

112. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua gli interventi da realizzare e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 111.

113. Agli oneri derivanti dai commi 110 e 111 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”:

a) con riferimento agli interventi di cui al comma 111, lettera a), della voce di spesa denominata: “Spese relative al programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità” – parte in conto capitale”, con uno stanziamento, pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;

b) con riferimento agli interventi di cui al comma 111, lettera b), della voce di spesa denominata: “Spese relative al programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità” – parte corrente”, con uno stanziamento, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

114. Nelle more di una riforma organica dell’ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica, la Regione, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza delle funzioni amministrative esercitate dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), concede a ciascuna ATER, per l’annualità 2025, un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00, da calcolarsi in misura percentuale, tra un minimo del 6 per cento e un massimo del 10 per cento, sulla differenza tra i costi di natura corrente, anche indiretti, degli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica e i canoni di locazione degli stessi come risultanti dalla media dei bilanci dell’ultimo triennio.

115. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione(9), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto al comma 114.

116. Agli oneri derivanti dal comma 114 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario per l’efficientamento delle ATER”, con uno stanziamento pari a euro 2.700.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

117.  La Regione, al fine di promuovere la ricerca e lo studio nei settori ambientale e agricolo, istituisce il premio intitolato a Valentina Paterna. Tale premio, assegnato attraverso bando di concorso, è destinato agli studenti iscritti:

a) alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;

b) agli istituti del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.

118. Per le finalità di cui al comma 117, la direzione regionale competente in materia di istruzione provvede a:

a) emanare il bando di concorso, specificando le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e l’ammontare dei premi destinati ai vincitori;

b) istituire una commissione tecnico-scientifica per la valutazione e selezione dei progetti presentati e per la predisposizione della graduatoria finale;

c) definire le modalità di erogazione dei premi ai vincitori.

119. Agli oneri derivanti dai commi 117 e 118 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la borsa di studio regionale in materia agricola ed ambientale Valentina Paterna”, con uno stanziamento pari a euro 40.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

120. (4)

121. (4)

122. (4)

123. Il comma 5 ter dell’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“5 ter. In caso di necessità e urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Regione, acquisito il parere dell’ente di gestione, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe allo strumento di pianificazione, prescrivendo modalità di attuazione delle opere e dei lavori idonei a tutelare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.”.

124. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, lo stanziamento della voce di spesa iscritta nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, relativa all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 29/1997, in materia di aree naturali protette, è pari, rispettivamente, a euro 9.908.680,00, euro 9.753.680,00 ed euro 9.753.680,00, di cui euro 9.888.680,00, per l’anno 2025 ed euro 9.753.680,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 05 della missione 09, titolo 1, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 20.000,00, per l’anno 2025, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

125. Dopo il comma 70 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere, è aggiunto il seguente:

“70 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 70, con riferimento agli interventi di parte corrente, nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Interventi di parte corrente per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

126. All’articolo 14 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di garantire la caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, per la somministrazione di alimenti e bevande sono utilizzati i prodotti realizzati nell’azienda o ricavati da materie prime dell’azienda stessa e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. I prodotti aziendali possono essere integrati con:

a)    i prodotti provenienti dalle aziende agricole locali con le quali l’imprenditore dell’azienda che effettua l’offerta enogastronomica sottoscrive specifici accordi;

b)   i prodotti certificati laziali nel rispetto del sistema della filiera corta, quali, in particolare:

1)   prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) Lazio;

2)   prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) Lazio;

3)   prodotti biologici di aziende laziali;

4)   prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio;

5)   vini a denominazione d’origine del Lazio.”;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. Al fine di favorire la creazione di raggruppamenti di impresa, consorzi, reti di imprese agrituristiche e agricole, l’impresa agrituristica può somministrare alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), anche attraverso l’acquisizione dei prodotti forniti dal soggetto aggregato nel limite dell’80 per cento.”;

c) il comma 8 è abrogato.

127. Per l’anno 2025, lo stanziamento della voce di spesa iscritta nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, relativa all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 14/2006, in materia di diversificazione delle attività agricole, pari a euro 50.000,00, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

128. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alle variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2, lettera e), non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2024, confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato e, una volta certificate in sede di rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024, sono destinate prioritariamente alle seguenti finalità, a valere sull’annualità 2025:

a)  per euro 14.995.836,85, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  per euro 5.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”;

c) per euro 2.500.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare) e successive modifiche, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

d) per euro 2.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive modifiche, di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

e)  per euro 2.500.000,00, a integrazione degli interventi concernenti i progetti di vita personalizzati relativi a persone con disabilità e le progettualità rivolte a persone che presentano bisogni sociosanitari complessi, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

f)  per euro 4.000.000,00, quale accantonamento nell’ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso dell’esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica, di cui all’Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;

g) per euro 1.150.000,00, quale accantonamento nell’ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso dell’esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare, di cui all’Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;

h)  per euro 5.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 31 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, relativa alle agevolazioni tariffarie in materia di TPL, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;

i)   per euro 5.000.000,00, a integrazione degli interventi in materia di politiche sociali in favore dei cittadini del Lazio, alla cui definizione si provvede con successive deliberazioni della Giunta regionale.”.

129. Presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico è costituito a favore delle imprese un elenco di esperti in progettazione nell’ambito di programmi e progetti finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei, i fondi europei a gestione diretta, i fondi derivanti dal Next generation EU nonché altri fondi internazionali, statali e regionali finalizzati ad altre iniziative in materia europea e internazionale. Le imprese del territorio regionale possono attingere a tale elenco per il conferimento di incarichi per l’elaborazione di proposte progettuali. La medesima direzione regionale provvede alla formazione e alla tenuta dell’elenco a cui possono iscriversi, a seguito di avviso pubblico, coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

130. La direzione regionale competente in materia di sviluppo economico promuove, avvalendosi di Lazio Innova S.p.A., percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze dei soggetti di cui al comma 129.

131. Agli oneri derivanti dai commi 129 e 130 si provvede mediante l’istituzione nel programma  01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione degli esperti in programmazione e progettazione finanziata con fondi europei diretti e/o indiretti, statali o regionali”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

132. Alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione e all’aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi. A tale scopo costituisce l’Istituto di studi giuridici denominato “A. C. Jemolo”, di seguito denominato Istituto.

2. L’istituto è ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno.”;

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3, è aggiunto la seguente:

“e bis) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale vigente.”;

c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 “Art. 6

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è così composto:

a) il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente;

b) due membri sono nominati dal Presidente della Regione tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati, con almeno dieci anni di esercizio, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

c) due membri su designazione del Consiglio regionale con voto limitato.

3. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.

4.  Al rinnovo del Consiglio di amministrazione si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine, si provvede, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

5.  Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.”;

d) all’articolo 7:

1) la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

“c) i provvedimenti relativi al fabbisogno di personale;”;

2) alla lettera d) del primo comma dopo la parola: “preventivi” sono inserite le seguenti: “, gli assestamenti di bilancio”;

3) al secondo comma dopo la parola: “vicepresidente” sono aggiunte le seguenti: “, tra i propri componenti.”;

e) all’articolo 8:

1) al secondo comma le parole: “la metà dei membri componenti” sono sostituite dalle seguenti: “tre membri componenti”;

2) al terzo comma le parole: “con voto consultivo” sono sostituite dalle seguenti: “senza diritto di voto”;

f) i commi secondo e terzo dell’articolo 9 sono sostituiti dal seguente:

“2. Nelle more della costituzione del Consiglio di amministrazione, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente dell’Istituto.”;

g) all’articolo 10:

1) le lettere b) e g bis) del primo comma sono abrogate;

2) il secondo comma è abrogato;

h) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13

(Comitato scientifico-didattico)

1. Il Comitato scientifico-didattico è nominato dal Presidente della Regione, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Comitato scientifico-didattico è composto da cinque membri scelti tra i docenti dell’Istituto che abbiano comprovata competenza e professionalità nelle attività inerenti alle finalità dell’Istituto.

3. Il Comitato scientifico-didattico è presieduto dal Presidente dell’Istituto che lo convoca.”;

i) all’articolo 15:

1) al comma 1 dopo la parola: “permanente.”: sono aggiunte le seguenti: “Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.”;

2)  al comma 3:

2.1  alla lettera b) le parole: “con voto consultivo” sono sostituite dalle seguenti: “senza dritto di voto”;

2.2  alla lettera c) dopo la parola: “aggiornamenti” sono aggiunte le seguenti: “curando l’esercizio dei relativi poteri di gestione e di spesa”;

2.3  la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) adotta gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno.”;

l)   all’articolo 16:

1)  il primo comma è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quando stabilito dall’articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, l’Istituto si avvale di proprio personale nei limiti della dotazione organica allegata al regolamento interno dell’Istituto stesso e nel rispetto della normativa vigente in materia.”;

2)  al secondo comma dopo la parola: “comando,” è inserita la seguente: “anche" e le parole: “presenti negli organi collegiali dell’istituto” sono soppresse;

3)  al quarto comma dopo la parola: “determinati” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della normativa statale vigente in materia”;

4) il quinto comma è sostituito dal seguente:

“5. Ai sensi dell’articolo 55, comma 6, dello Statuto, il personale dell’Istituto è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.”;

m) l’articolo 16 bis è abrogato;

n) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

Art. 18

(Vigilanza e controllo sull’attività dell’Istituto)

1.  Ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto, la vigilanza e il controllo dell’attività dell’Istituto spettano alla Giunta regionale, che esercita il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7, primo comma, lettere a), c) e g) limitatamente all’acquisizione, all’alienazione e alla trasformazione dei beni immobili. Sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale esercita il solo controllo di legittimità, fatta eccezione per i provvedimenti meramente esecutivi e non aventi carattere dispositivo, che sono esclusi dal controllo.

2.  Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell’Istituto e il Presidente della Regione nomina un Commissario ad acta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione). La nomina del Commissario può essere disposta, altresì, negli altri casi individuati dal medesimo articolo 34 della l.r. 12/2016.

3.  La Giunta regionale trasmette annualmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sull’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 55, comma 7, dello Statuto.”;

o) gli articoli 19 e 20 sono abrogati;

p) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21

(Finanziamento)

1.  Il finanziamento dell’Istituto è assicurato mediante:

a)  contributo ordinario della Giunta regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell’Istituto;

b)  contributi straordinari eurounitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti locali per la realizzazione dell’attività dell’istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

c)  proventi, quali le risorse finanziarie derivanti dalle attività istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;

d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.

e)  proventi, quali risorse finanziarie derivanti anche dall’attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dall’attività svolta.”;

q) all’articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il bilancio di previsione, l’assestamento e il rendiconto generale sono approvati dalla Regione secondo le disposizioni del capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche.”;

2) al comma 3 le parole: “di cui al comma 2” sono soppresse;

r) dopo l’articolo 23 è inserito dal seguente:

Art. 23 bis

(Disposizioni finanziarie)

1.  A decorrere dall’anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo””, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, a decorrere dall’annualità predetta, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, rispettivamente, per euro 50.000,00, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al medesimo programma 01 della missione 01, titolo 1 e per euro 450.000,00 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”;

s) l’articolo 24 è abrogato.

133. La Regione, al fine di prevenire le situazioni di dissesto idrogeologico che possono interessare la rete viaria regionale, promuove la realizzazione di studi per individuare e monitorare i tratti dei versanti prospicienti la rete viaria medesima a rischio di dissesto, valutarne la relativa pericolosità e programmare gli interventi necessari alla difesa e al consolidamento dei tratti interessati.

134. Per la realizzazione degli studi di cui al comma 133, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore.

135. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti e le caratteristiche degli studi di cui al comma 133, le metodologie da adottare, il materiale da produrre e le modalità di integrazione con le banche dati e i sistemi informativi esistenti.

136. Agli oneri derivanti dai commi 133, 134 e 135 si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Studi per individuare e monitorare i tratti dei versanti prospicienti la rete viaria regionale a rischio di dissesto idrogeologico”, con uno stanziamento pari a euro 170.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

137. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Rieti destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l’incremento per euro 150.000,00, per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

138. Agli oneri derivanti dal comma 137, pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

139. Al fine di potenziare i programmi dedicati alla medicina di precisione sul territorio regionale, la Regione concede un contributo straordinario al Centro per la medicina di precisione (CMP) dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, finalizzato ad attività di ricerca.

140. Agli oneri derivanti dal comma 139 si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

141. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3 bis

(Grandi eventi di spettacolo dal vivo)

1.  Si definiscono Grandi eventi di spettacolo dal vivo, ai sensi della presente legge, gli eventi singoli, le rassegne, i festival e i progetti speciali, anche aventi carattere ricorrente, con riferimento a singole edizioni, di rilevanza nazionale o internazionale, aventi ad oggetto la musica dal vivo in ogni sua forma, il teatro, il teatro musicale, il teatro di strada, il teatro urbano, le arti performative, le arti di strada, le attività circensi, lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni, le attività di danza anche aventi carattere multidisciplinare ma con prevalenza di una delle predette espressioni artistiche.

2.  La Regione persegue, mediante l’organizzazione di Grandi eventi di spettacolo dal vivo, le seguenti finalità:

a)  la promozione e la valorizzazione del patrimonio creativo e performativo regionale rappresentato dall’associazionismo così come disciplinato dalla normativa statale in materia di terzo settore e dal tessuto delle imprese culturali nonché di quelle culturali e creative secondo la definizione di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy) e successive modifiche, che operano nel Lazio;

b)  l’approfondimento di tematiche inerenti al patrimonio di autori e interpreti della tradizione musicale, teatrale e coreutica regionale, ma anche contemporaneamente alla produzione artistica più recente e innovativa che avviene nel territorio della Regione, con particolare attenzione alle nuove generazioni e agli artisti under 35;

c)  la conoscenza di protagonisti, opere, movimenti, tendenze che hanno svolto o svolgono un ruolo significativo e/o innovativo nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

d) la complessiva valorizzazione del territorio del Lazio attraverso la diversificazione e il riequilibrio della offerta di spettacolo dal vivo, non solo con riferimento ai luoghi della cultura ma anche alle aree meno raggiunte dalla programmazione corrente.

3.  La Regione può partecipare alle iniziative rientranti nei Grandi eventi di spettacolo dal vivo realizzati da soggetti privati o da enti pubblici operanti nel settore sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15. Il programma operativo di cui all’articolo 14 definisce le risorse da destinare annualmente alla partecipazione regionale.”;

b) al comma 1 dell’articolo 23 dopo le parole: “articoli 3,” sono inserite le seguenti: “3 bis,”.

142. Agli oneri derivanti dal comma 141 si provvede mediante l’integrazione per euro 700.000,00, per l’anno 2025, del “Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo”, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2014, iscritto nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

143. All’articolo 51 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 1 le parole: “in affido e” sono sostituite dalle seguenti: “in affido, ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità, in particolare monogenitoriali, per la frequenza dei figli successivi al primogenito,”;

b)   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione per il tramite dei comuni singoli o associati sostiene la realizzazione di sperimentazioni territoriali finalizzate all’integrazione dei servizi sociali con i servizi educativi, potenziando i rispettivi interventi in una logica di presa in carico integrata, in particolare dei nuclei familiari di cui al comma 1.”;

c)    al comma 2 le parole: “per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché gli obiettivi delle sperimentazioni territoriali di cui al comma 1 bis”.

144.   Agli oneri derivanti dal comma 143 si provvede mediante l’integrazione per euro 2.500.000,00, per ciascuna annualità 2025-2027, del “Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia – parte corrente”, iscritto nel programma 01 “Interventi per l’infanzia,  i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Note:

(1) Comma sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(2) Comma inserito a seguito della sostituzione dei commi 67 e 68 ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(3) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(4) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(5) Vedi deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2025, n. 75 (Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale - l.r. 30/12/2024 n. 22, Art. 5 Programmazione delle risorse anno 2025 e definizione dei criteri e modalità per la concessioen dei contributi), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 18 febbraio 2025, n. 14

(6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2025, n. 89 (Legge Regionale 30 dicembre 2024 n. 22, articolo 11. Approvazione dei compiti e dei requisiti del Commissario Straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica.), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 25 febbraio 2025, n. 16

(7) Vedi deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2025, n. 148 (Legge di stabilità regionale 2025 art. 13 comma 42-43 "Contributi straordinari a sostegno delle attività professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci per la ridotta apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2023/2024". Finalizzazione delle risorse, approvazione dello schema di convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Lazio e dei criteri per l'attribuzione dei contributi.), pubblicata nel Bolltettino ufficiale della Regione 25 marzo 2025, n. 24

(8) Vedi deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2025, n. 93 (Legge Regionale n. 22/2024, art. 13, cc. 92-94 "Celebrazioni in occasione dell'80 Anniversario della Liberazione), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 4 marzo 2025, n. 18

(9) Vedi deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2025, n. 122 (L.R. n. 22 del 30 dicembre 2024, articolo 13, commi 114-116. Determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione del contributo al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle funzioni amministrative esercitate dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenzaile pubblia.), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 13 marzo 2025, n. 21

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati