Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027

Numero della legge: 23
Data: 30 dicembre 2024
Numero BUR: 105 s.o. n. 1
Data BUR: 31/12/2024

S O M M A R I O

Art. 1         Stato di previsione dell’entrata

Art. 2         Stato di previsione della spesa

Art. 3         Bilancio di previsione finanziario. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2027

Art. 4         Fondi e accantonamenti

Art. 5         Disposizioni in materia di spese di investimento e indebitamento regionale

Art. 6         Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti

Art. 7         Entrata in vigore


 

Art. 1

(Stato di previsione dell’entrata)

1.  L’ammontare delle entrate previste per il triennio 2025-2027, in termini di competenza, e per l’anno 2025, in termini di cassa, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge (Allegato 2).

2.  Sono approvati, rispettivamente, in euro 32.738.697.983,90, in euro 32.070.720.347,73 e in euro 31.299.599.866,17, per il triennio 2025-2027 in termini di competenza, nonché in euro 30.459.628.646,51, per l’esercizio finanziario 2025 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.

 

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1.  Sono autorizzati l’impegno delle spese della Regione, per il triennio 2025-2027, e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno 2025, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge (Allegato 3).

2.  Sono approvati, rispettivamente, in euro 32.738.697.983,90, in euro 32.070.720.347,73 e in euro 31.299.599.866,17, per il triennio 2025-2027 in termini di competenza, nonché in euro 30.459.628.646,51, per l’esercizio finanziario 2025 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

 

Art. 3

(Bilancio di previsione finanziario. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2027)

1.  Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e in conformità agli schemi di cui all’allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, alla presente legge, sono allegati:

a)    la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’articolo 7 della l.r. 11/2020 (Allegato n. 1);

b)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g)    il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h)    il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 8);

i)     il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 9);

l)     il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 10);

m)   il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11);

n)    il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 12);

o)    l’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 13);

p)    l’elenco concernente le spese impreviste (Allegato n. 14);

q)    l’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da approvare durante l’esercizio finanziario 2025 (Allegato n. 15);

r)     l’elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito e la quota del ripiano annuale del disavanzo di parte corrente oltre il 2027 (Allegato n. 16);

s)    l’elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi (Allegato n. 17);

t)     l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera d), della l.r. 11/2020 (Allegato n. 18);

u)    la relazione del Collegio dei revisori dei conti (Allegato n. 19).

2.  Ai sensi dell’articolo 42, comma 13, del d.lgs. 118/2011, sono allegate alla presente legge:

a)    la deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2022, n. 5 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) (Allegato n. 20);

b)    la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 42, commi 12 e 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche) (Allegato n. 21).

3.  Ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. 11/2020, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, approva nella prima seduta successiva all’approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a)    il Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

b)    il bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli per le spese. Il bilancio finanziario gestionale provvede, altresì, all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

 

Art. 4

(Fondi e accantonamenti)

1.  Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 23, della l.r. 11/2020, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono iscritti:

a)    il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari ad euro 20.150.672,96, euro 19.060.557,93 ed euro 18.818.866,34;

b)    il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2025 e 2026, pari a euro 5.000.000,00, euro 1.000.000,00 ed euro 1.000.000,00;

c)    il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a euro 1.606.584.761,00, per l’anno 2025;

d)    il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 6.863.000,00, euro 20.684.000,00 ed euro 25.690.000,00;

e)    il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 6.665.739,26, euro 21.686.000,00 ed euro 24.036.000,00.

2.  Ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 11/2020, al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a)    il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 2.000.000,00;

b)    il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 2.000.000,00.

3.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2014”) e successive modifiche e dell’articolo 18 della l.r. 11/2020, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025, pari ad euro 200.000,00.

4.  Ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 11/2020, nel programma 03 della missione 20, titolo 1, è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 20.000.000,00, euro 20.000.000,00 ed euro 20.000.000,00.

5.  Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 118/2011, nel programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a)    il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza, per gli anni dal 2025 al 2027, pari a euro 28.125.696,22, euro 28.022.294,71 ed euro 27.894.050,79;

b)    il fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza, per gli anni dal 2025 al 2027, pari a euro 1.326.300,00, euro 1.326.300,00 ed euro 1.326.300,00.

6.  Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi a interventi preventivamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 11/2020, nel programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a)    il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari ad euro 3.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 3.000.000,00;

b)    il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, da utilizzarsi anche a garanzia degli investimenti finanziati con le risorse assegnate con vincolo di destinazione, qualora si verificassero definanziamenti nell’ambito della relativa programmazione di spesa, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 6.000.000,00, euro 10.000.000,00 ed euro 20.000.000,00.

 

Art. 5

(Disposizioni in materia di spese di investimento e indebitamento regionale)

1.  Per gli anni dal 2025 al 2027, al finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento, come elencati all’interno della nota integrativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), si provvede, senza ricorrere al mercato finanziario, a valere sulle risorse disponibili di parte corrente, previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali e altre entrate.

2.  Con riferimento alle fonti di copertura utilizzate a fronte dell’indebitamento complessivo della Regione, derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5,  commi da 2 a 4, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026).

 

Art. 6

(Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti)

1.  Ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 11/2020, sono approvati i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti dalla Regione:

a)    Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

b)    Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

c)    Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);

d)    Ente Parco naturale regionale di Veio;

e)    Ente Parco regionale dei Castelli Romani;

f)    Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

g)    Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico;

h)    Ente regionale Roma Natura;

i)     Ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;

l)     Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci;

m)   Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

n)    Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

o)    Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

p)    Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano.

2.  Fermo restando quando stabilito dall’articolo 49, comma 3, della l.r. 11/2020, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.

3.  L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti di cui al comma 1, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell’anno precedente, può essere utilizzato, previa valutazione da parte della Direzione regionale competente per materia, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di bilancio, per le finalità e secondo le priorità indicate dall’articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011.

4.  La gestione finanziaria degli enti pubblici dipendenti, il cui bilancio di previsione, per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, non risulti approvato ai sensi del presente articolo, si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria, riguardanti la gestione provvisoria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, fino a quando non intervenga l’approvazione del bilancio di previsione con successiva legge regionale.

5.  Sono allegati alla presente legge gli schemi riassuntivi dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 degli enti di cui al comma 1 (Allegato n. 22).

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.  La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Note:

Gli allegati alla presente legge sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione del 31 dicembre 20214, n. 105, s.o. n. 1

 

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.