Quasi concluso in prima commissione l'esame del Testo unico sugli Organi di garanzia
Approvati tutti gli articoli tranne le norme finanziarie che passeranno prima in Bilancio.
21/04/2022 - La commissione Affari istituzionali ha approvato tutti gli articoli della proposta di legge n. 201, “Testo unico in materia di organi di garanzia”, tranne l’articolo 21, relativo alla disposizione finanziaria. Quest’ultimo, infatti, sarà prima esaminato in commissione Bilancio, come prevede il regolamento del Consiglio regionale, per poi tornare in prima commissione per il voto finale e il conseguente passaggio all’Aula.
La proposta di legge n. 201 nasce dalle Linee di indirizzo della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali per valorizzare gli organi di garanzia regionali e per assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni e una maggiore chiarezza nelle procedure di nomina. Il testo introduce anche una nuova figura nell’ordinamento regionale, un organismo di garanzia per gli animali di affezione, che diventerebbero così titolari di una serie di diritti e di tutele, come già sperimentato in altre regioni. Tale figura andrebbe quindi ad aggiungersi a quelle già presenti nel Lazio: Difensore civico, Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza e Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Il provvedimento si compone di 24 articoli, più due aggiuntivi inseriti oggi nel gruppo di 49 emendamenti che la commissione Affari istituzionali ha approvato a maggioranza, quasi tutti presentati sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio legislativo e di quelle emerse dalle audizioni effettuate in precedenza, suddivise in tre sedute. Nella prima, svolta
il 27 gennaio scorso, sono intervenuti proprio i vertici dei tre organismi già presenti nel Lazio. Successivamente, nell’
audizione del 3 marzo, la prima commissione ha acquisito il parere dell’Aiaf (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori), dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Infine, nell’
audizione del 24 marzo, sono intervenuti il Commissario straordinario e la direttrice dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”.
Il Capo I della proposta (articoli 1-10) definisce le finalità della legge, afferma l’autonomia funzionale e organizzativa dei quattro organismi di garanzia, ne indica i requisiti per l’elezione e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, le modalità di elezione, la durata (5 anni) e l’indennità (70 per cento di quella spettante ai consiglieri regionali, per i garanti giù esistenti, il 35 per cento per quello degli animali di affezione). Nello stesso Capo, inoltre, sono presenti le disposizioni relative alla programmazione dell’attività e delle risorse degli organismi di garanzia, alla loro struttura organizzativa e alla sede, ai loro rapporti con altre autorità, enti e associazioni.
Il Capo II (articoli 11-15), interamente dedicato al Difensore civico, disciplina anche la difesa civica in materia di sanità e servizi pubblici, coordinandola sia con la normativa statale (cosiddetta legge Gelli-Bianco del 2017) sia con la recente normativa regionale che ha istituito la Camera regionale di Conciliazione (Legge regionale 1/2016).
I Capi III e IV (articoli 16-18), relativi alle funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e a quelle del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, non introducono particolari novità, fatta eccezione per un articolo aggiuntivo che riguarda i due Coadiutori del primo, e l’introduzione del tema del bullismo nelle competenze del secondo. Con un articolo aggiuntivo approvato oggi, inoltre, viene istituito l’Osservatorio regionale sull’infanzia e l’adolescenza, con compiti di “approfondimento e di ricerca nell’ambito delle tematiche trasversali alla fascia di età evolutiva nei vari ambiti di lavoro tecnico” e con funzioni di “integrazione e promozione dell’alfabetizzazione emotiva”.
Il Capo V (articoli 19-20) è dedicato al nuovo “Garante per i diritti degli animali”, le cui modalità di intervento sono largamente basate sulla collaborazione con le guardie zoofile e con le associazioni per la protezione degli animali. I servizi veterinari delle Asl, gli enti locali e i medici veterinari saranno tenuti a segnalare al nuovo organismo i casi di maltrattamento di cui verranno a conoscenza.
Infine, l’articolo 21 (Disposizione finanziaria) è stato accantonato in attesa dell’esame in commissione Bilancio, mentre sono stati votati il 22 (Abrogazioni e modifiche), il 23 (Disciplina transitoria) e il 24 (Entrata in vigore).
A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio