Illustrata in prima commissione la proposta di legge sul rilancio della Consulta femminile
Eleonora Berni ha spiegato l’esigenza di rendere l’organismo più efficiente per tutelare meglio le pari opportunità tra uomo e donna in tutti gli ambiti e nell’accesso alle cariche elettive.
16/01/2024 - La commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia, presieduta da
Flavio Cera (FdI), si è riunita oggi per la presentazione della proposta di legge regionale n. 117 del 29 novembre 2023 concernente: “Istituzione della Consulta femminile per le pari opportunità”. Il provvedimento è stato illustrato dalla vicepresidente della prima commissione,
Eleonora Berni (FdI), prima firmataria del testo. Presente alla seduta anche
Maria Chiara Iannarelli (FdI).
“Si tratta di una proposta per rilanciare un organismo del Consiglio regionale che purtroppo nel corso degli anni ha avuto una serie di stop a causa della struttura molto farraginosa e di un funzionamento molto complesso”, ha esordito Berni.
La vicepresidente della commissione, infatti, ha aggiunto che le ultime attività della Consulta risalgono al 2015. “Lo scopo di questa proposta di legge – ha spiegato Berni – è quindi quello di re-istituire questo organismo nato nel 1976, per renderlo più efficiente, per darle una struttura più chiara e meglio definita, che possa tutelare le pari opportunità tra uomo e donna in tutti gli ambiti e nell’accesso alle cariche elettive”.
Berni ha poi illustrato il testo articolo per articolo. Il primo articolo definisce i contorni della proposta, fissandone i princìpi costituzionali e statutari, con la precisazione che la Consulta è un organismo autonomo le cui finalità mirano alla valorizzazione delle differenze, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione della parità in una serie di materia indicate nel dispositivo. L’articolo due reca disposizioni in ordine alla composizione dell’organismo, formato da nove membri eletti dal Consiglio regionale e scelti, a seguito di un avviso pubblico, da un elenco formato da soggetti aventi requisiti per l’elezione alla carica di consigliere regionale e titoli o esperienze nelle materie attinenti. Si dispone altresì che la Consulta abbia una durata pari a quella della legislatura e che i suoi componenti svolgano le loro funzioni a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso spese per l’esercizio dei loro compiti.
L’articolo tre definisce gli organi della Consulta: presidente, vicepresidente e Ufficio di Presidenza. Il quattro individua la sede (presso il Consiglio regionale del Lazio) e l’organizzazione dell’organismo. L’articolo cinque elenca i compiti e le funzioni attribuiti alla Consulta, tra cui: la valutazione dello stato di attuazione di disposizioni comunitarie, statali e regionali; l’espressione del parere obbligatorio su una serie di atti; la proposta al Consiglio di un programma triennale di attività (che lo approva con apposita deliberazione). Lo stesso articolo dispone che le attività della Consulta siano pubblicate sul sito e introduce la facoltà di realizzarle con una serie di soggetti, tra cui la Consigliera delle pari opportunità e l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne.
L’articolo sei introduce l’approvazione del regolamento che disciplina funzionamento e organizzazione della Consulta. L’articolo sette prevede una serie di disposizioni transitorie per consentire, in prima applicazione, la costituzione stessa del nuovo organismo. L’articolo otto riguarda la disposizione finanziaria, che prevede uno stanziamento annuo di 100mila euro, destinati alle attività di cui all’art. 5 e ai rimborsi previsti per i componenti dell’organismo nell’esercizio delle loro funzioni. Infine, l’articolo nove prevede l’abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (“Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità”), della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 (“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58. Istituzione della Consulta femminile regionale”) e dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (“Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”). L’articolo dieci dispone l’entrata in vigore.
A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio