Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio approvata dal Consiglio regionale il 18-4-1973.

Numero della legge: 21
Data: 29 maggio 1973
Numero BUR: 15
Data BUR: 16/06/1973

L.R. 29 Maggio 1973, n. 21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio approvata dal Consiglio regionale il 18-4-1973.



ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale concernente l' ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio approvata dal Consiglio regionale il 18-4-1973 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1) l' art. 51 e' sostituito dal seguente:

Nomina coordinatori

La Giunta regionale provvede, sentito il Consiglio del personale, a conferire l' incarico di coordinatore sia dei Settori operativi che degli Uffici, tenendo presente l' anzianita' di servizio e di qualifica del dipendente, i titoli da lui posseduti (titolo di studio, concorsi vinti o in cui ha conseguito la idoneita', pubblicazioni, iscrizioni negli albi professionali aventi valore legale, conoscenza di lingue, ecc.), l' aver ricoperto l' incarico di coordinatore di Ufficio o di Settore, nonche' di altre mansioni svolte.
Per quanto riguarda i coordinatori di Settore e di Ufficio da assegnare al Consiglio regionale, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Consiglio del personale, provvedera' alle necessarie designazioni; successivamente la Giunta regionale procedera' al conferimento dei relativi incarichi.
Le designazioni dell' Ufficio di Presidenza, cosi' come le nomine effettuate dalla Giunta, qualora non concordino con il parere espresso dal Consiglio del personale, vanno motivate.
I coordinatori di Settore sono scelti fra i funzionari direttivi che abbiano gia' ricoperto l' incarico di coordinatore di Settore o di Ufficio, ovvero che siano in possesso di una anzianita' di almeno dieci anni nella qualifica ed abbiano frequentato il corso di cui ai seguenti commi.
I coordinatori di Ufficio, sono scelti fra i funzionari direttivi e i collaboratori che abbiano frequentato un corso di formazione, che l' Amministrazione organizzera' ogni anno, secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione e che abbiano superato i relativi esami finali, oltre che tra coloro che abbiano gia' ricoperto l' incarico di coordinatore.
I coordinatori di Ufficio con qualifica di collaboratore possono essere preposti solo ad Uffici ai quali non risultino assegnati funzionari direttivi.
Al corso di formazione di cui sopra sono ammessi i funzionari direttivi che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi tre anni e i collaboratori che sempre alla data di inizio del corso abbiano svolto dieci anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi cinque anni.
Il rapporto tra il numero complessivo dei coordinatori di Settore e di Ufficio e quello del personale dipendente in servizio presso gli Uffici regionali o presso Enti locali della Regione per l' espletamento delle funzioni delegate, non puo' superare il 7%.
L' incarico di coordinatore e' conferito per la durata di cinque anni; puo' essere rinnovato.
La revoca dei coordinatori e' disposta dalla Giunta, inteso il Consiglio del personale e su proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio regionale, con provvedimento motivato.
Nel periodo di durata dell' incarico, al coordinatore di Ufficio va liquidata l' indennita' mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 960.000 annue lorde.
Al coordinatore di Settore sempre per la durata dell' incarico va liquidata l' indennita' mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 1.440.000 annue lorde.
I coordinatori di Ufficio e di Settore, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l' orario stabilito ai sensi dell' art. 57 della presente legge, senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario effettuato.
2) L' art. 76, VI comma lettera a), primo periodo e' sostituito dal seguente:
" in tre classi di stipendio raggiungibili al quinto, decimo e trentesimo anno di servizio ".
3) L' art. 81 e' sostituito dal seguente:

Principi per l' inquadramento e trattamento economico

In aderenza alla legge regionale n. 3 del 5 maggio 1972, il personale proveniente dallo Stato o dalle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, dagli altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonche' quello comunque in servizio presso gli Uffici della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ha diritto di essere inquadrato - anche in soprannumero - nei ruoli organici regionali nel rispetto di tutti i diritti acquisiti ivi compresi quelli derivanti da provvedimenti formali gia' adottati ed eventualmente ancora non perfezionati al momento dell' entrata in vigore della presente legge.
Lo stesso diritto di cui al primo comma compete ai dipendenti assunti con decreto del Presidente del Consiglio regionale, purche' in servizio alla Regione stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.
I contratti del personale gia' scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, come pure i contratti gia' in atto e che scadranno dopo tale data sono prorogati fino all' inquadramento nei ruoli organici regionali.
L' inquadramento nei ruoli organici regionali del personale comunque in servizio presso la Regione Lazio avverra' nel rispetto di quanto stabilito dalla ricordata legge regionale n. 3 del 5 maggio 1972, sia per quanto riguarda l' accertamento del possesso dei necessari requisiti, sia per la valutazione del servizio prestato e delle qualifiche rivestite presso la medesima Regione Lazio e presso le Amministrazioni di provenienza.
L' assegnazione avverra' alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza all' atto dell' inquadramento, secondo le norme e i principi stabiliti dalla presente legge.
I dipendenti di cui al primo comma in possesso di un titolo di studio superiore a quello della qualifica cui appartengono e i dipendenti di cui al primo comma che abbiano svolto nell' Amministrazione di provenienza e in quella regionale - per quattro anni - mansioni superiori a quella rivestita, svolte a seguito di atto formale, verranno a domanda inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza.
Nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, l' assegnazione alla fascia funzionale verra' effettuata dalla Giunta regionale caso per caso sulla base delle mansioni proprie della carriera o della qualifica raggiunta nell' Amministrazione di provenienza.
L' anzianita' pregressa maturata presso qualsiasi Ente pubblico verra' determinata nella seguente maniera: - 100% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato; - 75% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica immediatamente inferiore; - 50% per il servizio prestato sia nelle altre carriere corrispondenti alle restanti qualifiche, che in qualita' di dipendente non di ruolo.
Nei confronti del dipendente che abbia prestato servizio per periodi tra loro non continuativi presso gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, l' anzianita' pregressa - da determinare con le modalita' sopra descritte - viene limitata alla somma dei periodi relativi al servizio effettivamente prestato.
Nel caso in cui il trattamento economico spettante a seguito dell' inquadramento e determinato ai sensi dei commi precedenti, sia inferiore a quello complessivo previsto, da norme di legge, dal dipendente percepito presso l' Amministrazione di provenienza, la differenza verra' corrisposta a titolo di assegno " ad personam " pensionabile e riassorbibile con la progressione economica.
I criteri di cui al presente articolo si applicano altresi' in favore del personale che abbia assunto servizio presso la Regione Lazio successivamente all' entrata in vigore della presente legge, sempre che la richiesta di comando sia stata deliberata dalla Giunta regionale antecedentemente. Detta ultima norma decade con l' approvazione dei ruoli organici del personale regionale.
4) L' ultimo comma della tabella A e' sostituito dal seguente:
" Competono successive classi di aumento del 20% della retribuzione base della qualifica, al 5°, 10°, 30° anno di servizio, intendendosi per retribuzione base quella raggiunta dopo due anni ".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.