| L.R. 10 Maggio 1990, n. 47 |
|
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1982,n. 40: "Norme per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e la trasformazione delle riserve di caccia in aziende faunistico-venatorie".
|
|
(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15) Art. 1 (Modificazioni al quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40) 1. Il quarto comma ed il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, vengono sostituiti dai seguenti: "4. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, ed alla amministrazione provinciale, competente per territorio, anche sena la documentazione indicata nei precedenti commi primo e secondo, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione di fatto e/o di diritto si e' verificata nell'azienda. L'amministrazione provinciale, con atto della Giunta, trasmette alla regione il proprio parere corredato da una relazione sulla gestione pregressa della azienda in concessione, entro il termine di sessanta giorni, scaduti i quali il parere s'intende dato in senso favorevole. 5. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al concessionario da parte della amministrazione regionale, la concessione si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno della concessione qualora sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali. Nelle more di ammissione del provvedimento di rinnovo della concessione, debbono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza dell'azienda". Art. 2 (Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40) 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, e' inserito il seguente comma 5-bis: "5-bis Le concessioni di aziende faunistiche-venatorie che scadono nel secondo semestre dell'anno e per le quali alla scadenza previsti siano ancora in istruttoria le domande di rinnovo presentate nei termini stabiliti sono prorogate al 31 dicembre successivo. Il prelievo venatorio e' consentito in conformita' con il piano di abbattimento approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40". Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |