L.R. 08 Febbraio 1985, n. 13 |
Modifica dell' articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, concernente: << Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della Regione Lazio danneggiate da eccezionali calamita' naturali od avversita' atmosferiche >>.
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(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1985, n. 6) ARTICOLO UNICO L' articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, e' sostituito dal seguente: << Art. 8. Ricostituzione dei capitali di conduzione (articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590. La Regione a titolo di anticipazione eroga per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro dei coltivatori, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, i seguenti interventi: a) concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti dell' articolo 2 del decreto - legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088; b) contributi in conto capitale ai sensi dell' articolo 2 precitato a favore dei coltivatori diretti singoli od associati fino a L. 2 milioni, nonche' fino a L. 10 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale. Tali benefici sono commisurati all' entita' del danno. Le domande di contributo e/ o prestito agevolato, da redigersi su unico modello, vanno presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto del Presidente della Giunta regionale di delimitazione di cui all' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni con l' indicazione dell' istituto di credito. I comuni provvederanno entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, ad istruire le stesse, secondo l' ordine cronologico di presentazione, e ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo in conto capitale e/ o rilasciare il nulla - osta alla concessione del prestito da parte dello istituto di credito con le procedure previste dal precedente articolo 6, quarto e sesto comma. Ai fini dell' erogazione del prestito, priorita' assoluta va data ai coltivatori diretti ed alle cooperative. L' istituto od ente finanziatore eroghera' il prestito entro venti giorni dalla data di ricezione del nulla - osta da parte del comune. I settori decentrati dell' agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |