Disciplina dei consorzi tra enti pubblici in adeguamento ai principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni.

Numero della legge: 42
Data: 25 maggio 1995
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1995

L.R. 25 Maggio 1995, n. 42
Disciplina dei consorzi tra enti pubblici in adeguamento ai principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni.

(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1995, n. 16, S.O. n. 3)



Art. 1
(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», adegua la propria legislazione in materia di consorzi alle norme contenute negli articoli 23, 24 e 25 della stessa legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni, per la disciplina dei consorzi obbligatori tra enti pubblici la cui costituzione sia prevista da legge dello Stato.

2. I consorzi volontari sono disciplinati dalle norme contenute nella legge n. 142 del 1990, in particolare negli articoli 23, 24 e 25 e successive modificazioni, e possono richiamarsi alla normativa di cui alla presente legge.


Art. 2
(Consorzi)

1. I consorzi disciplinati dalla presente legge, costituiti tra enti pubblici qualora la legge statale preveda l'esercizio associato di determinate funzioni e servizi per motivi di rilevante interesse pubblico, sono enti dotati di personalità giuridica e di un proprio statuto.


Art. 3
(Costituzione)

1. Per la costituzione del consorzio i consigli degli enti interessati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto.

2. La convenzione, nel rispetto delle finalità espresse dalla legge che prevede la costituzione del consorzio, determina i fini e la durata del consorzio, i rapporti finanziari tra gli enti aderenti, le rispettive quote di partecipazione e i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre, la convenzione deve prevedere le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione agli stessi degli atti fondamentali del consorzio.


Art. 4
(Statuto)

1. Lo statuto del consorzio contiene, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti elementi:
a) gli scopi, la denominazione, la sede e la durata del consorzio;
b) le cause e le modalità del suo eventuale scioglimento anticipato, dell'eventuale recesso dei singoli enti consorziati e dell'ammissione di nuovi enti pubblici al consorzio stesso;
c) le quote di partecipazione alla spesa degli enti consorziati determinate ai sensi dell'articolo 5, nonché i criteri e le modalità della loro revisione;
d) il numero dei voti spettanti ad ogni ente consorziato in relazione alla quota di partecipazione ad esso attribuita;
e) le attribuzioni e la durata in carica degli organi e le modalità del loro funzionamento;
f) il numero dei membri del consiglio di amministrazione, che non può essere superiore a sette compreso il presidente;
g) i criteri e le modalità di nomina del presidente del consorzio;
h) i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione e di componente del collegio dei revisori dei conti;
i) i casi e le modalità della revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione, nonché dello scioglimento e della decadenza dello stesso;
l) gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
m) i requisiti per la nomina del direttore del consorzio e le modalità del relativo bando di concorso;
n) la finanza e la contabilità del consorzio;
o) le norme per la liquidazione del consorzio, per la nomina di uno o più liquidatori, fissando i poteri e le attribuzioni e stabilendo le modalità per la determinazione dei compensi da corrispondere ai medesimi;
p) le modalità di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati e nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché delle altre deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nell'albo pretorio del comune ove ha sede legale il consorzio;
q) tutte le altre norme necessarie per l'organizzazione del consorzio e per il suo funzionamento amministrativo, contabile, finanziario e tecnico.


Art. 5
(Spese di gestione)

1. Le quote di partecipazione alle spese di gestione del consorzio sono determinate proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni ente locale consorziato, salvo che la convenzione e lo statuto non prevedono criteri diversi.

2. I valori percentuali della popolazione indicata nella convenzione e nello statuto devono essere aggiornati con deliberazione dell'assemblea, in corrispondenza dei censimenti ISTAT, entro tre mesi dalla pubblicazione dei dati ufficiali.


Art. 6
(Organi)

1. Gli organi del consorzio sono:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il direttore;
e) il collegio dei revisori dei conti.


Art. 7
(Assemblea)

1. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del sindaco per il comune, del presidente per la provincia, dei legali rappresentanti per gli altri enti pubblici, o da loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione determinata nella convenzione e nello statuto.

2. Per la validità delle riunioni dell'assemblea è richiesta la presenza dei componenti che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti agli enti consorziati.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai componenti presenti, salvo che lo statuto preveda maggioranze più elevate per specifiche materie.


Art. 8
(Funzioni dell'assemblea)

1. L'assemblea svolge le seguenti funzioni:
a) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;
b) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi per l'attività del consiglio di amministrazione;
d) approva tutti gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione previsti dallo statuto;
e) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto.


Art. 9
(Consiglio di amministrazione)

1. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea nel numero previsto dallo statuto a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli enti consorziati.

2. Possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione coloro che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnico-amministrativa o amministrativa, formalmente documentata, per studi compiuti, per uffici pubblici ricoperti, per funzioni svolte presso consorzi, aziende pubbliche o private.


Art. 10
(Funzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto, in particolare delibera e propone all'assemblea:
a) il piano programma;
b) il bilancio pluriennale;
c) il bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni;
d) il conto consuntivo.


Art. 11
(Presidente)

1. Il presidente del consorzio è nominato fra i componenti del consiglio di amministrazione, dal consiglio di amministrazione stesso o dall'assemblea a seconda delle determinazioni contenute nello statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un consigliere delegato dal presidente stesso. Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere presente più anziano di età.


Art. 12
(Funzioni del presidente)

1. Il presidente cura i rapporti con gli altri enti e le autorità locali e statali e svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dallo statuto, in particolare convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovraintende al buon funzionamento del consorzio e riferisce semestralmente alla assemblea sull'andamento della gestione.


Art. 13
(Direttore)

1. Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alle attività del consorzio, determinate con specifica previsione statutaria.

2. Il bando di concorso è affisso all'albo pretorio del comune ove ha sede legale il consorzio, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è soggetto alle altre forme di pubblicità previste dalle norme vigenti.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 14
(Funzioni del direttore)

1. Il direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale del consorzio, inoltre formula proposte al consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni e svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto.


Art. 15
(Collegio dei revisori dei conti)

1. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti dall'assemblea, fuori dal suo seno e nel numero di tre, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti collabora con l'assemblea nella sua funzione di indirizzo e di controllo, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita la vigilanza sulla corretta gestione economico-finanziaria del consorzio, attestando, nell'apposita relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del conto consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

3. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'assemblea.


Art. 16
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Agli uffici e al personale del consorzio si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni.


Art. 17
(Controlli)

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono sottoposte ai controlli previsti dalla legge regionale 13 marzo 1992, n. 26 «Norme per il controllo sugli atti degli enti locali», e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, sottoposte al controllo di cui al comma 1 le deliberazioni del consiglio di amministrazione per le quali un terzo dell'assemblea ne faccia richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nell'albo pretorio del comune ove ha sede legale il consorzio.

3. I consorzi devono trasmettere all'assessorato enti locali della Regione copia degli atti costitutivi del consorzio, del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, con apposti gli estremi di approvazione da parte delle sezioni di controllo del CO.RE.CO. competenti per territorio. Inoltre i consorzi devono inviare al predetto assessorato regionale una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta.


Art. 18
(Consorzi obbligatori esistenti)

1. I consorzi obbligatori, costituiti in attuazione di una legge statale, già esistenti devono adeguarsi alle norme contenute nella presente legge entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, scaduti i quali la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modificazioni.



SOMMARIO


Art. 1. - Oggetto
Art. 2. - Consorzi
Art. 3. - Costituzione
Art. 4. - Statuto
Art. 5. - Spese di gestione
Art. 6. - Organi
Art. 7. - Assemblea
Art. 8. - Funzioni dell'assemblea
Art. 9. - Consiglio di amministrazione
Art. 10. - Funzioni del consiglio di amministrazione
Art. 11. - Presidente
Art. 12. - Funzioni del Presidente
Art. 13. - Direttore
Art. 14. - Funzioni del direttore
Art. 15. - Collegio dei revisori dei conti
Art. 16. - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 17. - Controlli
Art. 18. - Consorzi obbligatori esistenti

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.