L.R. 28 Dicembre 2006, n. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)." |
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IL CONSIGLIO REGIONALE
la seguente legge:ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga SOMMARIO TITOLO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 2 Rifinanziamento di leggi regionali Art. 3 Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992” Art. 4 Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno Art. 5 Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata Art. 6 Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997” e successive modifiche TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO Art. 7 Codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa CAPO I
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE Art. 8 Attuazione del patto nazionale sulla salute Art. 9 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria Art. 10 Nuovo patto di solidarietà per la salute Art. 11 Disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario Art. 12 Abbattimento delle liste di attesa nella sanità pubblica regionale Art. 13 Sistema di pagamento dei beni e servizi del servizio sanitario regionale Art. 14 Promozione dell’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili Art. 15 Centralizzazione dei rimborsi Art. 16 Valorizzazione del patrimonio della “GEPRA comunione delle ASL del Lazio” Art. 17 Applicazione del sistema tariffario Art. 18 Pubblicità degli atti del servizio sanitario regionale Art. 19 Attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e attività di ricerca Art. 20 Verifica dei livelli di qualità ed idoneità delle prestazioni Art. 21 Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale Art. 22 Attività di farmacovigilanza Art. 23 Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche Art. 24 Anticipazione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie CAPO II
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA Art. 25 Limiti agli impegni di spesa Art. 26 Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale Art. 27 Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” Art. 28 Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie Art. 29 Norme per la partecipazione dei cittadini Art. 30 Modifica del comma 73 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo alla composizione della commissione speciale per la raccolta di analisi e predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale. Disposizione relativa all’insediamento della commissione. Art. 31 Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie Art. 32 Interventi straordinari di contenimento della spesa Art. 33 Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE DI BILANCIO Art. 34 Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche Art. 35 Disposizioni concernenti la gestione contabile e patrimoniale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre1996, n. 45 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” TITOLO III
CAPO I INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RISORSE UMANE, DELL’OCCUPABILITÀ E DELLA COESIONE SOCIALE DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE EQUITÀ Art. 36 Programmazione dei fondi comunitari e dei fondi per le aree sottosviluppate 2007 – 2013 Art. 37 Utilizzazione dei fondi comunitari FSE 2007 – 2013 Art. 38 Utilizzazione dei fondi comunitari FESR e dei Fondi FAS 2007 – 2013 Art. 39 Obiettivi delle politiche sociali regionali Art. 40 Misure a sostegno del terzo settore Art. 41 Misure a sostegno dei giovani Art. 42 Interventi concernenti l’occupabilità CAPO II
STRUMENTI PER FAVORIRE L’EQUITÀ Art. 43 Bilancio e politiche di genere Art. 44 Bilancio sociale Art. 45 Integrazione fondo microcredito Art. 46 Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa Art. 47 Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche CAPO III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Art. 48 Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa Art. 49 Gestione e reimpiego dei proventi Art. 50 Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica Art. 51 Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazionedegli alloggi di edilizia residenziale pubblica” Art. 52 Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche Art. 53 (Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche) Art. 54 Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica-ATER TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO Art. 55 Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana Art. 56 Interventi per i Campionati mondiali di nuoto Art. 57 Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti Art. 58 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” Art. 59 Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio Art. 60 Centri storici del Lazio Art. 61 Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente “Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie” e successive modifiche Art. 62 Responsabilità sociale delle imprese Art. 63 Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura Art. 64 Innovazione ed economia della conoscenza Art. 65 Accessibilità Art. 66 Anticipazione della programmazione dei fondi comunitari Art. 67 Fondo rotativo per le PMI Art. 68 Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive Art. 69 Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE Art. 70 Obbligo formativo e percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale Art. 71 Iniziative volte a favorire la memoria storica sulla tragedia Olocausto Art. 72 Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza Art. 73 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione Art. 74 Entrata in vigore TITOLO I
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2007 in termini di competenza e cassa nell’importo di 3.921.630.427,79 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2007. Disposizioni finanziarie Art. 1 (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario) 2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali. Art. 2
1. Relativamente all’anno finanziario 2007 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”. (Rifinanziamento di leggi regionali) Art. 3 (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992”) Art. 4
1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l’anno 2007, la direzione regionale bilancio e tributi, su conforme indicazione dell’assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico – finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2007 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto di stabilità medesimo. (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno) 2. L’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione economico- finanziaria e partecipazione. Art. 5
1. Alle deliberazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione. (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata) Art. 6
1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2007 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997, relativo alle attività finanziate agli enti locali. (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997”e successive modifiche) TITOLO II
Disposizioni per il risanamento Art. 7
1. La Regione intraprende azioni e iniziative per contrastare i fenomeni di corruzione, evitare sprechi, favorire un uso austero delle risorse. (Codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa) 2. In particolare il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 marzo 2007: a) approva un codice etico per l’azione amministrativa regionale; b) adotta procedure standardizzate finalizzate alla tracciabilità dei flussi di spesa della Regione; c) prevede modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici regionali, statali e comunitari anche attraverso l’inserimento di clausole valutative nei provvedimenti legislativi di carattere regionale. 3. Il codice etico di cui al comma 2, lettera a) deve essere recepito da tutti gli enti dipendenti dalla Regione. CAPO I
1. In sintonia con le regole stabilite nel patto nazionale per la salute, la Regione consegue entro il 2009 l’equilibrio del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, al netto delle entrate derivanti dalle maggiorazioni dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Disposizioni per il risanamento e per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale Art. 8 (Attuazione del patto nazionale sulla salute) 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione si impegna a: a) sottoscrivere l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche relativo alla ricognizione da parte della Regione delle cause d’inefficienza; b)b) realizzare una spesa per il fondo sanitario regionale per il 2009 corrispondente ai ricavi e stimata in 9 miliardi e 795 milioni di euro, e comunque entro i limiti definiti dalla quota di fondo sanitario nazionale più le entrate proprie delle aziende unità sanitarie locali; c) utilizzare la quota del fondo transitorio per gli anni 2007 – 2009 per il conseguimento dell’equilibrio finanziario a partire dall’anno 2007; d) mantenere, nel periodo 2007 – 2009, ai livelli massimi l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatti salvi, per quest’ultima, i regimi speciali e le esenzioni previsti dalla legislazione vigente, al fine di coprire eventuali disavanzi e prevedendone la riduzione a partire dal 2010, rispetto ai livelli massimi stabiliti per il 2007; e) concorrere alla copertura a carattere pluriennale con entrata destinata pari a 250 milioni di euro indicata nel bilancio regionale nell’ambito delle entrate del Titolo I; f) definire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2007, i budget annuali del sistema di tutti gli erogatori di servizi accreditati anche secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45 (Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), al fine del raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti dal presente articolo, procedendo anche alla verifica trimestrale degli stessi, tenendo conto delle capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie, nel rispetto di specifici criteri di qualità, sulla base di esigenze territoriali e di criteri di efficacia, efficienza ed economicità; g) provvedere entro il 31 agosto 2007, come previsto dal patto nazionale per la salute, agli accreditamenti definitivi. I criteri e modalità degli accreditamenti definitivi sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità; h) garantire piena attuazione in materia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci, ivi compreso quanto stabilito dall’articolo 27 dell’accordo collettivo nazionale (A.C.N.) del 23 marzo 2005 relativo al rapporto di lavoro dei medici di medicina generale. La Giunta regionale individua per i medici di medicina generale i profili di qualità dell’assistenza che tengano conto dei parametri derivanti dai sistemi informativi attualmente in essere. Le politiche di incentivazione dei suddetti medici si basano sull’analisi degli indicatori di qualità determinati dall’elaborazione dei dati disponibili; i) adottare disposizioni finalizzate alla riduzione delle unità operative complesse, da parte dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, del 20 per cento e comunque non inferiore al 10 per cento ed un’adeguata riduzione delle consulenze, da realizzare con l’approvazione dei nuovi atti aziendali. 3. Entro il 31 dicembre 2009 sono completate le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, atipici e derivanti da esternalizzazioni di servizi, in base a quanto previsto dall’articolo 139 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al personale precario del servizio sanitario regionale, e dai successivi accordi con le organizzazioni sindacali. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate ulteriori esternalizzazioni di servizi sanitari in difformità da quanto previsto dal comma 3. Eventuali deroghe a tale divieto sono concesse dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità. Art. 9
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 16/2001 è inserito il seguente:(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria”) “Art. 4 bis
(Istituzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) l. Il direttore generale, nell’ambito dell’atto aziendale, prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, da individuarsi all’interno della struttura aziendale ovvero da reperire tra i dirigenti della Regione. 2. Gli atti e le comunicazioni contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 sono accompagnate da apposita dichiarazione scritta del dirigente preposto al fine di attestarne la veridicità. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario. 4. Al dirigente preposto sono conferiti dal direttore generale adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo. 5. Il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 6. La responsabilità del direttore generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione. 7. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 4 del presente articolo non consente l’erogazione ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di qualsiasi eventuale trattamento economico aggiuntivo. 8. In sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2007, la Giunta regionale presenta una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo al Comitato regionale di controllo contabile. Art. 10
1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre il 31 marzo 2007, la proposta del nuovo piano sanitario regionale denominato “Nuovo patto di solidarietà per la salute” e lo inoltra al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione. (Nuovo patto di solidarietà per la salute)
b) la riforma del sistema sanitario regionale, finalizzata alla razionalizzazione del sistema di gestione ed alla riduzione dei costi nonché di verifica del numero e della definizione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali; c) l’adozione di modalità di acquisto centralizzato, sul modello CONSIP, di orientamenti uniformi nella gestione del personale, nell’ambito di accordi quadro regionali, di un sistema centralizzato di controllo della spesa; d) la definizione di modalità di gestione partecipata e di meccanismi di confronto, dialogo e concertazione con gli enti locali, le associazione di categoria e le associazione dei pazienti sulla nuova programmazione sanitaria, al fine di renderla il più possibile partecipata nonché l’adozione del “bilancio sociale”. Art. 11
1. In considerazione del valore complessivo degli aggregati economici e finanziari delle aziende sanitarie regionali, così come definiti al 31 dicembre 2005 dall’analisi conoscitiva predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, alla data del 18 dicembre 2006, tenuto conto del divieto costituzionale all’indebitamento se non per spese di investimento, che ha precluso la possibilità di acquisire finanziamenti a copertura dei disavanzi sanitari a decorrere dall’anno 2001, nonché del pronunciamento Eurostat del 4 settembre 2006 che ha riclassificato quale debito gli accordi già stipulati con i fornitori delle aziende del servizio sanitario regionale volti a regolare il pagamento dei debiti commerciali in un arco temporale non di breve termine, fermo restando l’obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari pubblici nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, di procedere entro il 30 giugno 2007 all’accertamento dell’eventuale insussistenza di debiti non transatti e di eventuali crediti inesigibili riferiti al periodo ricompresso fino al 31 dicembre 2005, le cui risultanze sono raccolte in una relazione sottoscritta dai direttori della direzione bilancio e direzione sanità e trasmessa agli assessori regionali competenti ed al Consiglio regionale, la Regione intende garantire che il pagamento delle rate dei debiti oggetto di transazioni già realizzate abbia la medesima cadenza temporale delle entrate proprie in libera disponibilità poste a copertura dei disavanzi pregressi. (Disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario) 2.2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le più idonee iniziative volte ad assicurare la corrispondenza in termini di cassa dei flussi di risorse derivanti dalle entrate di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), con le scadenze delle rate di pagamento dei debiti fino al 31 dicembre 2005 oggetto di transazioni con i fornitori del servizio sanitario regionale e/o loro cessionari, già incluse nel debito pubblico nazionale a seguito del pronunciamento Eurostat del 4 settembre 2006. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a verificare, nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 8, in via prioritaria, la possibilità di attivare una linea di credito con la cassa depositi e prestiti sostitutiva del debito già esistente, da utilizzare per il pagamento delle rate alle diverse scadenze e da rimborsare attraverso le entrate previste dal presente articolo, riferite all’articolo 8, comma 1, lettera e). 3. Per i debiti verso i fornitori di beni e servizi relativi alle forniture degli anni 2006 e seguenti, le aziende del servizio sanitario regionale sono autorizzate, in accordo con la Regione, a definire con i fornitori eventuali accordi anche a carattere rotativo che prevedano dilazioni di pagamento in coerenza con gli orientamenti delle competenti autorità. 4. La commissione speciale di cui all’articolo 1, comma 70 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006) è presieduta da un consigliere regionale espressione delle minoranze. Art. 12 (Abbattimento delle liste di attesa nella sanità pubblica regionale) 2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le strutture equiparate al pubblico devono presentare alla Regione, entro il 28 febbraio 2007, progetti specifici con l’obiettivo di garantire le ulteriori prestazioni per specialità di cui al comma 1, che presentino maggiori criticità, ampliando l’orario di apertura al pubblico ed aumentando l’utilizzo delle attrezzature e del personale disponibile nonché adeguando gli assetti organizzativi per conseguire maggiore produttività dei processi erogativi. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate, oltre alle risorse destinate, risorse aggiuntive ai budget concordati nell’ambito del fondo sanitario regionale. Il pagamento delle somme impegnate per una quota del 40 per cento, resta subordinato alla verifica del conseguimento dell’effettivo incremento dell’efficienza produttiva concordata, per un importo di 3 milioni di euro. 4. I progetti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale, ivi compresi i tempi di realizzazione e verifica. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, presenta un piano complessivo di incremento del tasso di produttività e del livello di efficienza delle dotazioni diagnostiche e strumentali nelle strutture pubbliche. 6. I commi 2 e 3 dell’articolo 148 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al progetto sperimentale per l’abbattimento delle liste di attesa, sono abrogati. Art. 13
1. Al fine di favorire certezza e puntualità nei pagamenti ed agevolare il processo di certificazione, a partire dal 1° gennaio 2007 il sistema di verifica e controllo dei pagamenti del servizio sanitario regionale è gestito in modo unificato e centralizzato a cura dell’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione in collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di sanità. (Sistema di pagamento dei beni e servizi del servizio sanitario regionale) 2. La Regione realizza il sistema informativo necessario per la gestione del sistema di cui al comma 1. Entro l’anno 2007 sono altresì uniformati i sistemi informativi e di contabilità analitica di tutti gli enti del servizio sanitario regionale. 3. Le informazioni desumibili dal sistema informativo dei pagamenti sono messe a disposizione, fatta salva la tutela della riservatezza, della cabina di regia istituita ai sensi dell’articolo 131 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006) e successive modifiche, per lo svolgimento delle attività di sua competenza. Art 14
1. Al fine di contribuire al raggiungimento delle finalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, e al rispetto degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Protocollo di Kyoto, ogni azienda unità sanitaria locale e ogni azienda ospedaliera promuove, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, l’acquisto di beni e servizi non sanitari rispondenti a standard di qualità ambientale come definiti dalla normativa comunitaria, l’utilizzo di prodotti agroalimentari biologici, l’utilizzo di materiali e tecnologie finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica nonchè l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. (Promozione dell’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili) 2. Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni energetici, ogni azienda unità sanitaria locale ed ogni azienda ospedaliera consegue l’obiettivo minimo di un risparmio dei consumi pari al 20 per cento nel triennio 2007 - 2009 rispetto ai consumi accertati nell’anno 2006. 3. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute a presentare ogni anno, insieme ai rispettivi bilanci, una relazione sull’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili, in cui indicano gli obiettivi ed i risultati raggiunti. Art. 15
1. Al fine di garantire puntualità e certezza dei pagamenti, la Regione provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle somme previste dal sistema sanitario regionale in favore di malati e/o loro familiari e portatori di handicap, anche attraverso stipula di apposita convenzione con enti previdenziali. ( Centralizzazione dei rimborsi) Art. 16 (Valorizzazione del patrimonio della “GEPRA comunione delle ASL del Lazio”) 2. Ai comuni e alle province che utilizzano, in tutto o in parte, immobili rientranti nel patrimonio in comunione delle aziende unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, che intendono acquistare gli immobili stessi, la Regione concede un contributo pari al 50 per cento del valore dell’immobile, sulla base della stima effettuata dall’agenzia del territorio. Gli enti acquirenti non possono alienare gli immobili per almeno dieci anni e si impegnano a tutelare le eventuali attuali utilizzazioni sociali e culturali di particolare rilevanza. In caso di alienazione, la Regione può esercitare il diritto di prelazione, al valore di stima ridotto del contributo ricevuto dalla Regione stessa rivalutato al tasso di legge vigente nei diversi periodi a decorrere dalla data di acquisto. 3. Gli enti di cui al comma 2 inoltrano, entro il 30 settembre 2007, all’assessorato regionale competente in materia bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, la richiesta di contributo ed alla GEPRA la richiesta di acquisto. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, delibera la concessione dei contributi ed autorizza la GEPRA all’alienazione dei beni. Il contributo è attribuito all’ente acquirente ed erogato, all’atto dell’acquisto, direttamente alla GEPRA per conto dell 3. Gli enti di cui al comma 2 inoltrano, entro il 30 settembre 2007, all’assessorato regionale competente in materia bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, la richiesta di contributo ed alla GEPRA la richiesta di acquisto. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, delibera la concessione dei contributi ed autorizza la GEPRA all’alienazione dei beni. Il contributo è attribuito all’ente acquirente ed erogato, all’atto dell’acquisto, direttamente alla GEPRA per conto dell’ente. 4. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2007 mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB C22 denominato “Contributi ai comuni ed alle province per l’acquisto di immobili della Comunione delle aziende unità sanitarie locali”. Art. 17
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il concordamento dei bilanci preventivi delle aziende ospedaliere pubbliche, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, dei policlinici universitari pubblici è basato sull’applicazione del sistema tariffario alle previsioni del volume di prestazioni erogate. (Applicazione del sistema tariffario) 2. È istituito un apposito fondo denominato “Fondo integrativo di finanziamento” finalizzato al sostegno dei maggiori oneri delle strutture di cui al comma 1, calcolato in quota percentuale sull’importo di cui al comma 1, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza. 3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, definisce gli indicatori ed i parametri di riferimento per il calcolo e la ripartizione tra le strutture delle risorse del Fondo integrativo nonché l’entità del Fondo integrativo stesso. Art. 18
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono tenuti a trasmettere al portale della Regione tutti gli atti esecutivi adottati nell’esercizio delle proprie funzioni, classificati per oggetto, per l’acquisizione di personale a tempo determinato ed indeterminato, tutte le deliberazioni per le convenzioni sanitarie e non, tutte le deliberazioni e determinazioni delle gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi, tutti i provvedimenti di aggiudicazione delle gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi e tutti i provvedimenti che instaurano rapporti in regime di convenzione. ( Pubblicità degli atti del servizio sanitario regionale) 2. Tutti gli atti trasmessi sono inseriti, in maniera ordinata, sul portale della Regione, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento degli stessi. Art. 19 ( Attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e attività di ricerca ) 2. Gli investimenti possono riguardare: a) l’acquisto di attrezzature ad alta tecnologia, di apparecchiature elettromedicali, di attrezzature informatiche e del relativo software; b) l’esecuzione di lavori edili ed impiantistici necessari alla installazione delle attrezzature; c) la manutenzione programmata delle attrezzature, definita all’atto dell’acquisto. 3. Le attività di ricerca riguardano prioritariamente le attività chimico-farmaceutiche con particolare riferimento alle tipologie di farmaci oggetto di acquisto diretto da parte degli enti del servizio sanitario regionale e le attività oncologiche possono essere realizzate anche attraverso forme di partnership con centri di ricerca, università e imprese del Lazio. 4. Sulla base di un budget indicativo inviato dalla Regione, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici presentano alla Regione entro il 30 ottobre dell’anno precedente il programma di investimenti di cui al presente articolo, indicando le priorità ed i tempi previsti per la realizzazione. Per l’anno 2007 le aziende sanitarie presentano il programma entro il 30 aprile 2007. 5. Per l’annualità 2007, il finanziamento regionale è destinato anche agli interventi già realizzati dalle aziende nell’anno 2006. 6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, approva con deliberazione, entro il 30 giugno, per l’anno 2007 e, a decorrere dall’anno 2008, entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma annuale di investimenti per ciascuna azienda sanitaria e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Il programma prevede criteri di ripartizione delle risorse che tengono conto di un’equa distribuzione delle stesse su base territoriale e della capacità realizzativa delle stesse aziende. 7. Il finanziamento regionale può riguardare anche interventi da realizzare attraverso il ricorso alla locazione finanziaria. In tal caso le erogazioni avvengono secondo la prevista articolazione temporale. 8. Le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici provvedono alla realizzazione degli interventi anche sulla base di criteri e modalità uniformi individuati dalla Regione. 9. Per il triennio 2007 - 2009 le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici non possono effettuare, a valere sulle risorse proprie, acquisti o contratti di locazione finanziaria per le tipologie di investimento di cui al presente articolo, se non in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Regione. 10. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell’ambito dell’UPB H22, apposito capitolo denominato “Programma straordinario di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici” con lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2007, 25 milioni di euro per l’anno 2008 e 25 milioni di euro per l’anno 2009. Per i canoni di locazione finanziaria l’impegno di spesa è assunto per intero nel primo anno ed erogato secondo la rispettiva cadenza temporale. Lo stanziamento di cui al presente comma può configurarsi, o 10. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell’ambito dell’UPB H22, apposito capitolo denominato “Programma straordinario di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici” con lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2007, 25 milioni di euro per l’anno 2008 e 25 milioni di euro per l’anno 2009. Per i canoni di locazione finanziaria l’impegno di spesa è assunto per intero nel primo anno ed erogato secondo la rispettiva cadenza temporale. Lo stanziamento di cui al presente comma può configurarsi, ove ne ricorrano le condizioni, quale anticipazione regionale delle risorse comunitarie 2007 - 2013 di cui al programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e/o delle risorse del Fondo delle aree sottosviluppate (FAS) di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e successive modifiche concernente interventi nelle aree depresse ed in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e al regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999. Art. 20
1. La Regione persegue la promozione della qualità ed idoneità delle prestazioni come obiettivo prioritario della politica sanitaria regionale. (Verifica dei livelli di qualità ed idoneità delle prestazioni) 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, sentite le rappresentanze delle categorie professionali, delle aziende sanitarie ed ospedaliere e delle altre strutture di offerta, coerentemente alle indicazioni formulate in materia dal Ministero della Salute, di concerto con le altre regioni, procede all’elaborazione di un sistema di indicatori per la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni rese dal sistema degli erogatori dei servizi accreditati. 3. Il sistema di indicatori di cui al comma 2 è utilizzato come strumento di verifica della qualità ed idoneità del servizio. Art. 21
1. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie pubbliche, dei policlinici universitari pubblici nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici sono rideterminate, in raccordo con l’assessorato regionale competente in materia di sanità entro il 30 giugno 2007, sulla base del volume delle prestazioni previste ed in conformità alle linee guida adottate in materia dalla Giunta regionale. (Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale) 2. A seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nel caso di eccedenze di personale, trovano applicazione le procedure di mobilità interaziendale ivi compresa la mobilità con gli altri enti pubblici dipendenti e con la Regione. 3. Fino alla data di cui al comma 1 è fatto divieto di assumere personale, salvo eventuali deroghe adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità nonché quanto previsto dall’articolo 8, comma 3. Art. 22 (Attività di farmacovigilanza) 2.2. La Regione anticipa la somma di 2 milioni 311 mila 144,63 euro da recuperare sull’assegnazione da parte del Ministero della salute, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie attribuite ad ogni regione e provincia autonoma sulla base di un apposito piano di riparto, secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relativo a iniziative di farmacovigilanza e informazione degli operatori circa gli effetti dei medicinali). 3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito, nell’ambito dell’UPB H13, uno specifico capitolo di bilancio denominato “Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui alla legge 449/1997 in materia di attività di farmacovigilanza”. Art. 23
1. La Regione, allo scopo di promuovere la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematologiche, in particolare di quelle di minore età, e di garantire altresì il mantenimento delle relazioni affettive con le relative famiglie, sostiene lo sviluppo delle forme di associazionismo e volontariato familiare aventi tali specifiche finalità, prevedendo contributi per la gestione e il funzionamento di apposite strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali. (Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche) 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche sociali e previa intesa con l’assessore regionale competente in materia di sanità, definisce i requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto a quelli previsti dall’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), differenziati per tipologia d’utenza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge regionale. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, nell’ambito dell’UPB H13 è destinata una somma pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Art. 24 (Anticipazione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) 2. La Regione anticipa la somma di 542 mila 543 euro da recuperare sulla assegnazione da parte dello Stato, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. 3. A tal fine è istituito, nell’ambito dell’UPB H13, un specifico capitolo denominato: “Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui al fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie”. 4. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottare entro il 30 marzo 2007, definisce le modalità di utilizzazione della somma di cui al comma 2. CAPO II
1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2007 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi e alle competenze accessorie del personale, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l’attuazione di programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, alle spese inderogabili concernenti interventi sul trasporto pubblico compresi nell’UPB D41, alle spese inderogabili di carattere socio-assistenziale afferenti l’UPB H41, alle annualità relative ai limiti d’impegno, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese finalizzate da apposita norma legislativa. Disposizioni per il contenimento della spesa Art. 25 (Limiti agli impegni di spesa) 2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma l, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio. 3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo. 4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione. Art. 26 (Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale) 2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di valorizzare l’Ospedale Forlanini di Roma come sede delle strutture istituzionali e del Consiglio regionale del Lazio. 3. Sono stanziati a favore dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini 20 milioni di euro per opere di ristrutturazione finalizzate al trasferimento presso l’Ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell’Ospedale Forlanini. 4. Sono stanziati a favore del Comune di Roma 20 milioni di euro per le opere di mobilità e infrastrutturali finalizzate al miglioramento dell’accessibilità dell’area interessata. 5.5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, di concerto con il Consiglio regionale, una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto interessato contestualmente all’acquisto e alla valorizzazione della sede di via della Pisana e di altre sedi istituzionali, assumendosi l’onere dei lavori di ristrutturazione della struttura che attualmente ospita l’Ospedale Forlanini. 6. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante gli stanziamenti di cui all’UPB H22. 7. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB H22, di apposito capitolo denominato “Finanziamento all’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per opere di ristrutturazione” con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro per l’anno 2008. Art. 27 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”) 2. Alla l.r. 4/2003, articolo 4, comma 2, dopo le parole “assistenza domiciliare” aggiungere le seguenti: “, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche”. Art. 28
1. Al fine di rendere effettivo il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private entro il termine del 31 agosto 2007, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’adempimento di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali). (Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie) Art. 29
1. In ogni azienda sanitaria è istituita la Consulta sanitaria ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). (Norme per la partecipazione dei cittadini) 2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità e sentita la commissione consiliare sanità, entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, emana le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta di cui al comma 1. Art. 30
(Modifica del comma 73 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo alla composizione della commissione speciale per la raccolta di analisi e predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale. Disposizione relativa all’insediamento della commissione.) 1. Il comma 73 dell’articolo 1 della l.r. 10/2006 è così modificato: “La commissione di cui al comma 70 è costituita da sette membri eletti dal Consiglio regionale. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a quattro nominativi. La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente espressione delle minoranze.” 2. La commissione istituita dall’articolo 1, comma 70, della l. r. 10/2006, come modificata dal presente articolo, è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 31
1. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema degli enti pubblici non economici regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, alla data del 31 dicembre 2007 sono trasformati in agenzie regionali ed assumono la configurazione prevista dall’articolo 54 dello Statuto, salvo diversa disposizione legislativa, i seguenti enti: (Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie) a) agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial); b) enti di gestione delle aree naturali protette regionali; c) agenzia regionale per i parchi (ARP); d) agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA); e) agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); f) agenzia regionale per lo sport (Agensport); g) istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”; h) ente regionale per la comunicazione “Istituto Montecelio”; i) agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio(Laziodisu); l) agenzia Lazio lavoro; m) istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT); n) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP); o) agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio; p) agenzia regionale per la mobilità (AREMOL); q) Consorzio polifunzionale Pegaso. 2. La Giunta regionale adotta le proposte di legge relative a quanto previsto dal comma 1 entro il 31 marzo 2007. 3. Gli organi degli enti di cui al comma 1 decadono alla data della trasformazione in agenzie. 4. Il patrimonio degli enti di cui al comma 1 è trasferito alla Regione ed affidato in gestione alle istituite agenzie. 5. Nelle more del riordino degli enti di cui al comma 1, la facoltà di impegnare sui capitoli concernenti i trasferimenti regionali agli enti stessi è consentita nel limite del 90 per cento e comunque la possibilità di impegno di spesa degli enti a valere sul proprio bilancio 2007 non può essere superiore al 90 per cento delle spese previste. 6. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste al comma 5, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione. Art. 32
1. Gli interventi straordinari di contenimento della spesa di cui al presente articolo si intendono di durata temporanea sino al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. (Interventi straordinari di contenimento della spesa) 2. Le spese di funzionamento dei comitati e degli osservatori regionali e degli altri organismi consultivi a qualsiasi titolo, comprese quelle relative ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese, sono ridotte del 50 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le indennità di funzione di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) sono ridotte del 10 per cento. 4. Le missioni all’estero effettuate nel 2007 nell’ambito delle attività istituzionali svolte dai membri della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organi degli enti regionali non sono rimborsate ad esclusione di quelle effettuate nell’ambito dei rapporti con l’Unione europea. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale possono concedere, con proprio decreto, specifiche deroghe alle presenti disposizioni. 5. Fino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale di propri provvedimenti con cui si definiscono programmi organici, non possono essere affidati incarichi, diretti o in convenzione, di studio e di ricerca a vario titolo. 6. Il numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici economici regionali è ridotto a tre, a partire dal rinnovo dei rispettivi organi. 7. Le indennità dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici economici e non economici sono ridotte del 10 per cento. 8. Lo stanziamento per la copertura dell’indennità di risultato dei dirigenti regionali è ridotto del 10 per cento. 9. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro il 30 giugno 2007, salvo diversa disposizione di legge, vengano dismesse tutte le partecipazioni della Regione, dirette e indirette, in società che non siano state istituite con legge regionale ovvero destinatarie di fondi speciali istituiti con legge regionale. Le società istituite con legge regionale o destinatarie di fondi speciali istituiti con legge regionale sono oggetto di una proposta di legge di riordino che la Giunta presenta entro il 31 marzo 2007. 10. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché sia conseguita la riduzione del 10 per cento delle indennità e/o emolumenti spettanti ai Presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori delegati delle società della Regione o a cui la Regione partecipa direttamente o indirettamente in quota maggioritaria. 11. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale prevede un numero di commissioni complessivo non superiore a dodici. Art. 33
1. Al fine di assicurare il concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti dipendenti dalla Regione limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali sono tenuti, prima di ricorrere a procedure concorsuali, con esclusione delle progressioni verticali previste dai contratti collettivi di lavoro, a reclutare il proprio personale mediante l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36, supplementi ordinari n. 4, 5 e 6, del 30 dicembre 2003. (Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti) CAPO III
1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente: Disposizioni relative alla decisione di bilancio Art. 34 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche) “3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unità previsionali di base determinate, per ciascun assessorato, in relazione ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell’ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità speciali, sia nell’entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.”. 2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 25/2001 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A ciascun capitolo della entrata è associato il corrispondente codice di classificazione economica SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni.” 3. All’articolo 20 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per assessorato, funzioni-obiettivo e, con esclusione delle contabilità speciali, per unità previsionali di base, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale.”; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A ciascun capitolo della spesa è associato il corrispondente codice di classificazione economica e funzionale SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni.”; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per assessorati, funzioni obiettivo e unità previsionali di base.” 4. All’articolo 21 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per assessorati e funzioni obiettivo. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell’Unione europea e dello Stato con le spese aventi le destinazioni di cui alle predette assegnazioni.”; b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “d) un prospetto riepilogativo generale ed un prospetto articolato per assessorato, in cui è rappresentata la classificazione economica e funzionale della spesa SEC 95, utilizzata per la classificazione del bilancio statale, articolata rispettivamente al terzo ed al secondo livello; i prospetti di cui alla presente lettera sono posti a corredo anche dell’assestamento del bilancio e del rendiconto generale.”. 5. All’articolo 28 della l.r. 25/2001, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente: “b bis) variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese correnti delle aziende sanitarie locali ed agli interventi finanziari per il sistema sanitario regionale.”; b) al comma 3 dopo le parole “Unione Europea” sono inserite le seguenti: “ivi comprese quelle derivanti da riparti disposti dal CIPE delle quote spettanti alla Regione del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente”. 6. All’articolo 37 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell’anno in cui vengono a maturazione.”; b) al comma 8 dopo le parole: “a carico del bilancio annuale” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le deliberazioni della Giunta regionale concernenti il riparto e l’assegnazione di fondi,”. 7. All’articolo 57 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I bilanci annuali degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono. La direzione competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione bilancio e tributi ai fini dell’inserimento nel bilancio annuale della Regione e dell’approvazione con apposito articolo della legge di bilancio di cui costituiscono allegato, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile.”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte degli enti, gli enti stessi possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili; i trasferimenti di risorse da parte della Regione sono commisurati, mensilmente, all’ammontare di tali spese, sino a quando non intervenga l’approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.”. 8. L’articolo 58 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 58
1. L’assestamento del bilancio annuale, adottato dai competenti organi degli enti, è inviato entro il 31 maggio alla direzione regionale competente per materia, che lo trasmette, con proprio parere, alla Direzione regionale bilancio e tributi, ai fini del suo inserimento nella legge di assestamento del bilancio regionale per l’approvazione con apposito articolo, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile. (Assestamento e variazioni dei bilanci annuali) 2.2. Le variazioni di bilancio degli enti aventi natura compensativa e riguardanti due o più unità previsionali di base sono trasmesse, previo parere della Direzione regionale competente per materia, alla Direzione regionale bilancio e tributi, che, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile, le sottopone alla Giunta regionale con apposita deliberazione.”. 9. L’articolo 60 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 60
1. I rendiconti generali annuali degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione regionale bilancio e tributi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari. ( Rendiconti annuali generali) 2. La direzione regionale competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione regionale bilancio e tributi, che inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione i quadri riepilogativi delle entrate e delle spese dei singoli enti, secondo uno schema – tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale. Copia dei rendiconti è inviata al Comitato regionale di controllo contabile per l’espressione del parere, che viene inserito nella legge di approvazione del rendiconto.”. 10. Le modifiche alla l.r. 25/2001 di cui ai commi 1, 2, 3, 4 nonché al comma 6, lettera a), sono applicate, in via sperimentale, a partire dall’assestamento per l’anno 2007 e dal rendiconto per l’anno 2006 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione per il 2008 previa verifica della fase sperimentale in sede di commissione consiliare competente. Art. 35
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 45/1996 è aggiunto il seguente: (Disposizioni concernenti la gestione contabile e patrimoniale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre1996, n. 45 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”) “2 bis. In sede di elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, la Giunta regionale definisce la stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale.”. 2. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 45/1996 è sostituito dal seguente: “1. Il bilancio economico di previsione annuale è trasmesso alla Giunta regionale entro i tre mesi precedenti l’inizio dell’esercizio, ed è formulato sulla base dell’accordo tra Regione e azienda relativamente alle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali, conformemente a quanto indicato nel DPEFR .”. 3. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 45/1996 le parole: “45 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”. 4. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 45/1996 sono inseriti i seguenti: “4 bis. Entro il 30 ottobre la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio economico di previsione annuale consolidato del servizio sanitario regionale indicando, in particolare, lo stanziamento complessivo delle risorse regionali attribuito alle aziende ed agli enti nonché le relative modalità di copertura nell’ambito del bilancio di previsione della Regione. 4 ter. Entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio finanziario, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale. 4 quater. Il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale è redatto, secondo le modalità e le procedure definite con apposito atto dalla Giunta regionale, sulla base dei bilanci di esercizio deliberati dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere nonché da ogni altro ente compreso nel servizio sanitario regionale. 4 quinquies. Il bilancio di esercizio consolidato di cui al comma 4 ter è corredato: a) da una relazione sulle motivazioni dell’eventuale scostamento dai bilanci preventivi e dell’eventuale risultato di esercizio negativo; b) da una proposta concernente le modalità di copertura della eventuale perdita.”. TITOLO III
1. Le risorse comunitarie di cofinanziamento nazionale e regionale destinate al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo aree sottosviluppate (FAS) ammontano a 2 miliardi 151 milioni di euro per il periodo 2007 – 2013. Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità CAPO I Interventi per il rafforzamento delle risorse umane, dell’occupabilità e della coesione sociale Art. 36 (Programmazione dei fondi comunitari e dei fondi per le aree sottosviluppate 2007 – 2013) 2. Le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale di cui al comma 1 per un importo complessivo pari a 1 miliardo 459 milioni di euro, sono ripartite al 50 per cento tra FSE e FESR. 3. I programmi operativi del FESR e del FSE sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Art. 37
1. Le risorse comunitarie relative alla programmazione del Fondo sociale europeo (FSE) 2007 – 2013 definita dal programma operativo adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di scuola, diritto allo studio e formazione professionale di concerto con gli assessori competenti per assi di intervento e misure e sentite le parti sociali, ed approvato dal Consiglio regionale, sono utilizzate, nell’ambito delle priorità tematiche - risorse umane, occupabilità e coesione sociale - previste dall’Unione europea, privilegiando la concentrazione delle risorse e l’integrazione delle politiche per l’attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale. (Utilizzazione dei fondi comunitari FSE 2007 – 2013) Art. 38 (Utilizzazione dei fondi comunitari FESR e dei Fondi FAS 2007 – 2013) 2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, integra il programma operativo di cui al comma 1 con un programma complessivo di utilizzo delle risorse Fondo aree sottosviluppate 2007 – 2013 di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, concernente interventi a favore delle aree depresse. Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Art. 39 (Obiettivi delle politiche sociali regionali) 2. A tal fine, nonostante l’incremento delle risorse nazionali per le politiche sociali nel 2006 rispetto al 2005, la Regione conferma per il 2007 le risorse destinate ai servizi erogati nel 2006 e attua le seguenti iniziative aggiuntive: a) realizzazione di una rete di servizi di prevenzione in materia di abusi all’infanzia e di sostegno all’attività di protezione e di reinserimento di minori vittime di abuso e violenza; b) completamento della realizzazione, su tutto il territorio regionale, di una rete di centri antiviolenza per donne maltrattate; c) sostegno alla realizzazione e gestione degli asili nido nella regione; d) sostegno alle politiche per l’adozione; e) superamento dello strumento “Carta Senior” con la realizzazione del “Piano d’azione di lotta alla povertà e di contrasto all’esclusione sociale” per uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro nel 2007, 5 milioni di euro nel 2008 e 5 milioni di euro nel 2009, attraverso uno specifico accantonamento nell’elenco 4; f) promozione di azioni e misure rivolte a immigrati donne e minori ridotti in schiavitù sessuale – tratta degli esseri umani – al fine di favorirne l’accoglienza, percorsi di rientro assistiti, percorsi formativi e di integrazione sociale, affrancamento dal circuito criminale e dall’illegalità; g)g) fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale, individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a misure di sostegno al reddito, da parte dei soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni); h) miglioramento della qualità dei servizi e riduzione delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali al fine in particolare di tutelare le fasce di reddito più basse. 3. In materia di risorse umane, si prevedono i seguenti interventi: a) realizzazione del sistema integrato per l’educazione permanente degli adulti; b) istituzione di un comitato inter-assessorile finalizzato alla integrazione scolastica e formativa dei disabili; c) attivazione di qualificate iniziative di formazione continua per l’aggiornamento, la riconversione, lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, a partire dai settori produttivi investiti dai processi di innovazione e di cambiamento. Art. 40
1. La Regione, in armonia con i principi di cui all’articolo 1, comma 4, ed all’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche promuove interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività del terzo settore all’interno del territorio regionale. (Misure a sostegno del terzo settore) 2. Ai fini del presente articolo, costituiscono il terzo settore gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche. 3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nell’ambito dell’UPB C11 un apposito capitolo denominato “Fondo per il sostegno al terzo settore”, con uno stanziamento di 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2007 destinato a: a) garantire l’accesso al credito agli organismi di cui al comma 2 che gestiscono servizi in convenzione con gli enti locali; b) contribuire alla formazione professionale ed alla stabilizzazione dei lavoratori all’interno degli organismi di cui al comma 2. 4. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Art. 41
1. La Regione, al fine di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, garantendo pari diritti e opportunità nell’accesso all’istruzione, al lavoro e alla mobilità, nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello spettacolo, con particolare riguardo al territorio regionale, stabilisce: (Misure a sostegno dei giovani) a) l’istituzione in ciascun ambito provinciale, presso istituti scolastici anche dismessi o altri immobili di proprietà pubblica già destinati ad attività socio-educative-culturali, di appositi centri di iniziativa giovanile e studentesca che, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere una maggiore integrazione fra mondo della scuola, dell’università e del lavoro assicurino: 1) supporto logistico ed operativo alle consulte studentesche provinciali, alle comunità giovanili di cui all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999) e successive modifiche nonché alle consulte o forum provinciali dei giovani e alle associazioni iscritte nel registro regionale; 2) punti informagiovani sulle opportunità previste a livello locale, regionale e nazionale in materia di percorsi formativi, inserimento lavorativo, autoimprenditorialità e microimpresa; 3) iniziative di informazione specifica nei luoghi di socialità dei giovani, anche attraverso l’utilizzo delle strutture competenti delle aziende unità sanitarie locali del Lazio, al fine di giungere ad una effettiva riduzione del danno determinato dall’uso di droghe; 4) attività di tutoraggio e sostegno scolastico, anche autogestite dagli studenti o dalle loro associazioni; 5) attività di orientamento universitario e iniziative sperimentali mirate all’inserimento lavorativo; 6) iniziative mirate alla promozione del volontariato; 7) partecipazione ai programmi comunitari riservati agli studenti; 8) costituzione di un sistema regionale di anagrafe degli studenti integrato tra i sistemi dell’istruzione e della formazione, a sostegno di una adeguata programmazione dell’offerta formativa sul territorio per promuovere il raggiungimento del successo formativo e per prevenire e combattere la dispersione scolastica; b) l’attivazione in via sperimentale di una carta giovani, destinata alle persone da quattordici a venticinque anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, che preveda: 1) l’uso gratuito dei mezzi pubblici regionali nell’area extraurbana nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo; 2) l’accesso a tariffe ridotte nei musei di interesse regionale e locale, nonché alle iniziative e manifestazioni culturali, musicali e sportive promosse o finanziate dalla Regione direttamente o mediante il trasferimento di fondi regionali agli enti locali; 3) convenzioni con alberghi e ostelli della gioventù per favorire la permanenza nei luoghi ove i giovani intendono recarsi durante il fine settimana; 4) altre agevolazioni finalizzate a sostenere il processo di crescita, formazione e inserimento lavorativo dei giovani, con particolare riguardo agli scambi internazionali, l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari, l’apprendimento di una seconda lingua. 2. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono poste a carico dei capitoli di bilancio di rispettiva competenza. Art. 42 (Interventi concernenti l’occupabilità) 2. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 in corso di definizione, è istituito un capitolo nell’UPB C22 denominato “Anticipazione delle risorse dei fondi strutturali destinata al cofinanziamento degli interventi per l’occupabilità” con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 3. Al recupero delle risorse comunitarie per un importo complessivo di 60 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione di tali risorse. CAPO II
1. La Regione promuove l’attuazione del bilancio di genere come strumento di valutazione e programmazione per fare emergere le politiche pubbliche di genere ed evidenziarne l’impatto nei diversi settori, al fine di favorire le pari opportunità tra uomini e donne. Strumenti per favorire l’equità Art. 43 (Bilancio e politiche di genere) 2. L’adozione di una valutazione di genere, da perseguire attraverso la riorganizzazione delle procedure di bilancio, intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle donne, il monitoraggio delle politiche pubbliche da una prospettiva di genere, un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse. 3. Per l’anno 2007, sono previsti i seguenti interventi: a) ricognizione dei bandi regionali sotto il profilo di genere; b) modificazione della composizione delle commissioni e degli organismi collegiali della Regione e degli enti dipendenti, garantendo l’attuazione della norma antidiscriminatoria che prevede che un genere non possa essere rappresentato al di sotto del 40 per cento; 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono coordinati dall’ufficio di genere istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione. Art. 44
1. La Regione si propone di costruire entro il 2007 uno schema di bilancio sociale, come forma di rendiconto utile, per consentire ai cittadini la verifica della coerenza tra gli obiettivi e le modalità attuate per realizzarli. (Bilancio sociale) 2. Lo schema contiene i criteri di individuazione e di selezione delle iniziative da finanziare e prevede un insieme di rendiconti e di relazioni che illustrino con efficacia la missione, i programmi di sviluppo dell’attività sociale della Regione, nonché gli obiettivi relazionali perseguiti. 3. 3. Lo schema di bilancio sociale di cui al comma 2 è realizzato dall’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione con il supporto dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. ed è sottoposto al processo di partecipazione unitamente ai documenti di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche. Art. 45 (Integrazione fondo microcredito) Art. 46 (Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa) 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, individua gli interventi da realizzare e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti. Art. 47 (Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) a) soci di cooperative partecipanti al bando denominato “20.000 abitazioni in affitto”; b) soci di cooperative che hanno fruito di contributi pubblici non regionali; c) soci di cooperative che non hanno usufruito di alcun contributo pubblico. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1, coloro che non hanno partecipato all’avviso pubblico di cui al medesimo comma possono presentare domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il socio può indicare alla Regione una persona del proprio nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, a cui concedere in alternativa il contributo regionale, che sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, quale assegnatario dell’alloggio. 4.4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate per le finalità della presente legge, secondo l’ordine indicato ai commi precedenti e in subordine con priorità ai richiedenti con il reddito complessivo familiare più basso. 5. Sono in ogni caso escluse le domande di soci di cooperative edilizie le cui condizioni di difficoltà economiche, previste dall’articolo 1 della l.r. 10/2004, si sono verificate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210). 6. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti dell’UPB C22 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata. CAPO III Edilizia residenziale pubblica Art. 48 (Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa) 2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni. 3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. 4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita: a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare dell’assegnatario; b) i figli non conviventi dell’assegnatario o di altro componente il nucleo familiare, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E’ fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà; c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla l.r. 18/2000 per i quali il relativo procedimento, ancora in corso, sia di esito certo. 5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. 6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti ad esclusione di coloro che hanno aderito alla transazione di cui alla l.r. 4/2006 per l’estinzione delle morosità legate ai canoni di locazione. Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. 7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi. 8. I termini previsti al comma 20 della l. 560/1993 per l’alienazione degli alloggi acquistati sono ridotti a cinque nei seguenti casi: a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente; b) successione mortis causa; c) età superiore ad anni 65. 9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER e dei comuni, possono esercitare il diritto di acquisto entro sei mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario. 10. Per gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, si applicano le seguenti disposizioni: a) gli alloggi liberi o non regolarmente occupati sono alienati su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica; b) gli alloggi regolarmente occupati sono alienati all’assegnatario al prezzo previsto dalla normativa vigente; c) nei casi di cui alla lettera b), qualora l’assegnatario non intenda acquistare, l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica e nei confronti dell’assegnatario residente è disposta la mobilità, ai sensi del Capo II del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2, verso altro alloggio non compreso nelle zone omogenee A di cui al d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968; d) qualora non si ritenga di procedere alla mobilità come previsto alla lettera c), l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura con evidenza pubblica e l’assegnatario è ammesso a permanervi dietro versamento di una indennità una tantum pari a venti volte l’ultimo canone di locazione mensile per l’attribuzione del diritto di usufrutto. Art. 49 (Gestione e reimpiego dei proventi) 2. I proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi delle unità immobiliari delle ATER, ai fini del risanamento di cui all’articolo 17, comma 5 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), sono impiegati secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005). 3. Nella fase di approvazione dei piani di cessione formulati dalle singole ATER, la Regione può determinare la percentuale dei proventi da destinare al risanamento economico finanziario delle ATER medesime. 4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale i programmi di destinazione ed utilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni. 5. La Regione, nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina in materia di bioedilizia e architettura sostenibile: a) promuove da parte delle ATER l’installazione di impianti fotovoltaici sui lastrici solari e l’adozione di misure di efficienza energetica degli edifici residenziali al fine di incentivare interventi di sostenibilità ambientale nell’edilizia residenziale pubblica e favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I proventi derivanti dalla vendita al gestore nazionale dell’energia prodotta sono destinati alla manutenzione straordinaria e al recupero del patrimonio edilizio esistente; b) promuove, nell’ambito delle proprie linee di finanziamento, studi di fattibilità tecnico-amministrativa, anche in convenzione con le università, gli ordini professionali, le agenzie pubbliche per il risparmio energetico, gli enti pubblici di ricerca, al fine di incentivare le ATER a predisporre programmi di intervento sul patrimonio edilizio esistente per la produzione di energia da fonti rinnovabili; c) incentiva la formazione e l’aggiornamento dei tecnici degli ATER per l’attività di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di interventi nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie impiantistiche volte al risparmio e all’efficienza energetica. Art. 50 (Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) 2. Gli alloggi per cui siano corrisposti canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione dell’alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta degli enti gestori, sono oggetto di contratto di servizio tra la Regione e l’ente gestore. 3. Agli assegnatari che abbiano superato per due anni consecutivi il limite di reddito per la permanenza nell’alloggio è applicato un canone calcolato in base ai criteri dell’articolo 4 della l. 431/1998, ridotto dal 20 al 10 per cento in proporzione al reddito percepito. Art. 51
1. Le somme provenienti dalla cessione degli alloggi e delle unità non residenziali autorizzate dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, ai sensi della l. 560/1993 e successive modifiche, contabilizzate dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), sono da versarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di esercizio su uno speciale conto corrente denominato “Fondo legge 24 dicembre 1993, n. 560” presso l’istituto bancario che svolge il servizio di cassa e sono utilizzate dalle ATER tramite specifici provvedimenti autorizzativi regionali. Le ATER sono, inoltre, autorizzate a trasferire sul suindicato speciale conto corrente tutti i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi della l. 560/1993, attualmente giacenti presso la tesoreria provinciale dello Stato. (Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”) Art. 52
1. Sono fatti salvi i contratti di compravendita stipulati anche in difformità delle disposizioni contenute nell’articolo 48, alla data di entrata in vigore della presente legge. (Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche) 2. Sono, altresì, considerati conclusi ai fini del comma 1 i contratti di compravendita qualora l’ente proprietario o gestore venga effettivamente a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’assegnatario, della proposta e del relativo prezzo di cessione dell’alloggio, incrementato della variazione ISTAT rispetto al prezzo di offerta. 3. Le disposizioni contenute nell’articolo 48 non si applicano ai contratti di compravendita non conclusi per cause non imputabili agli aventi diritto, in riferimento ai piani di vendita già approvati. In tali casi, il prezzo degli alloggi è calcolato secondo la normativa dell’anno di approvazione del piano di vendita, fatta salva la rendita catastale determinata ai sensi della normativa statale vigente all’atto della stipula del contratto di compravendita, maggiorato dell’indice ISTAT, fino al momento della conclusione della compravendita.
Art. 53 (Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche) 2. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell’assegnazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica, verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006; b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 12/1999. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa fissato alla data di presentazione della domanda;(1) c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio. 3. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta l’indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per cento della somma dovuta. 4. La regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di assegnazione e regolarizzazione al comune redatta su apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). 5. Nei casi di comprovata compravendita dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa.
b) il comma 4 è abrogato. Art. 54 (Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER) TITOLO IV Disposizioni per lo sviluppo Art. 55 (Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana) 2. Lo stanziamento di una quota pari a 7 milioni di euro suddivisi per ogni annualità nel settennio 2007-2013, è destinato quale contributo della Regione al cofinanziamento regionale per la realizzazione degli obiettivi di cui all‘accordo programma quadro (APQ) rete ferroviaria regionale”. 3. A recupero delle risorse FAS e comunitarie per un importo complessivo di 49 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione di tali risorse. Art. 56 (Interventi per i Campionati mondiali di nuoto) a) 2 milioni di euro per l’anno 2007; b) 4 milioni di euro per l’anno 2008; c) 4 milioni di euro per l’anno 2009. 2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione degli interventi e per l’assegnazione dei fondi di cui al comma 1 alle amministrazioni comunali sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, previo accordo con la commissione generale di indirizzo di cui al comma 3 dell’ordinanza n. 3489 del 29 dicembre 2005. 3. Nell’ambito delle disponibilità del capitolo G31502, la somma di 2 milioni 500 mila euro è assegnata, per l’anno 2007, al Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto per l’attività di promozione dell’evento nel territorio regionale e per la promozione della regione negli eventi sportivi internazionali di Melbourne (Mondiali di nuoto) e Valencia (America’s Cup). 4. Nell’ambito del medesimo capitolo G31502, le somme di 2 milioni 500 mila euro e 5 milioni di euro sono assegnate, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, al Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto per la preparazione e realizzazione di eventi culturali e sportivi, compresa l’ospitalità delle squadre partecipanti nei comuni della Regione identificati e localizzati in accordo con il Comitato organizzatore. Art. 57 (Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti) Art. 58 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”) “Art. 5
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.”. (Servizio di noleggio con conducente) Art. 59
1. Al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, la Regione promuove interventi straordinari minori per la viabilità, il recupero dei centri storici, degli edifici di pregio e di culto, l’acquisto, la realizzazione e manutenzione di centri socio-culturali, sportivi e di edilizia scolastica nonché le opere di recupero ambientale e l’acquisto e la gestione di strumenti tecnici finalizzati all’informazione e comunicazione di pubblica utilità, di cui alla tabella A parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520. (Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio) 2. I soggetti beneficiari dei contributi previsti nella tabella A di cui al presente articolo, devono presentare agli uffici regionali competenti, entro il 30 giugno 2007, pena la decadenza del contributo, la documentazione necessaria per l’identificazione dettagliata del progetto così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dalla disposizione di cui all’articolo 93, comma 3, della l.r. 6/1999. Art. 60 (Centri storici del Lazio) Art. 61 (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente “Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie” e successive modifiche) Art. 62
1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di sviluppo, crescita e competitività, riconosce, al contempo, la difesa dei diritti umani, economici e sociali attraverso la responsabilità sociale del sistema produttivo. (Responsabilità sociale delle imprese) 2. In esecuzione di quanto previsto al comma 1 la Regione promuove interventi di: a) tracciabilità sociale, intesa come la possibilità di verificare l’osservanza dei diritti nelle fasi di produzione e distribuzione di un prodotto o di un servizio, anche come obiettivo da perseguire per la valorizzazione, l’innovazione e la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico regionale; b) attuazione e diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni, nelle imprese e nei consumatori; c) iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e di propri enti dipendenti dalla Regione, può attivare bandi, concorsi di idee, accordi e protocolli d’intesa e promuovere percorsi di formazione rivolti a consumatori, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e consulenti, seminari, convegni, produzione di campagne pubblicitarie e altre iniziative volte a promuovere la cultura e gli strumenti della responsabilità sociale. 4. La Regione, nella promozione degli interventi regionali per la competitività, l’innovazione e lo sviluppo: a) favorisce le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all’introduzione e allo sviluppo di sistemi di rendicontazione e di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale; b) prevede, nell’ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che spingano le imprese all’adozione di sistemi di gestione integrati certificabili della qualità, ambiente e responsabilità sociale. 5. Sono destinatarie degli interventi di cui al comma 2 le piccole e medie imprese di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi e società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali, filiere e sistemi produttivi locali. 6. Ai fini del presente articolo, sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 7. Non possono essere destinatari degli interventi di cui al presente articolo le imprese in difficoltà, secondo quanto definito dalla vigente normativa comunitaria in merito agli aiuti di stato. 8. La Giunta regionale con apposito provvedimento definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per: a) gli interventi volti a realizzare le azioni di cui al comma 4, lettera a); b) gli interventi a sostegno dell’adozione di sistemi di gestione certificati di cui al comma 4, lettera b). 9. Per favorire la diffusione, il coordinamento e le azioni previste nel presente articolo è istituita la consulta regionale per la responsabilità sociale delle imprese. 10. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di piccola e media impresa e sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta di cui al comma 9, nelle more dell’approvazione di un organico provvedimento legislativo. Art. 63 (Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura) 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove: a) la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas serra e dei gas lesivi tra il 2008 e il 2013; b) la crescita del sistema produttivo orientata allo sviluppo sostenibile; c) la conservazione della biodiversità arrestando la relativa perdita entro il 2010; d) la protezione del territorio dai rischi idrogeologici e dai fenomeni erosivi delle coste; e) la limitazione dei fattori di rischio ambientale; f) la conservazione integrata del paesaggio quale manifestazione visibile dello sviluppo eco compatibile e quale fattore identitario delle comunità locali; g) lo sviluppo di una migliore integrazione fra imprenditoria turistica e culturale; h) la valorizzazione del sistema dei rifiuti. 3. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera d) la Regione realizza un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine del Lazio, con interventi non compresi tra quelli di competenza degli ambiti territoriali ottimali (ATO), attraverso l’istituzione di un “Fondo speciale per il risanamento idrogeologico”. 4.4. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera h) la Regione realizza un programma straordinario di interventi sui temi della raccolta differenziata, della riduzione dei consumi e dell’utilizzo dei materiali di recupero. In particolare, al fine di favorire politiche per la riduzione e il recupero dei rifiuti, la Regione, nel rispetto della normativa di settore e di quella sugli aiuti di Stato, promuove la realizzazione di distretti specializzati nel recupero, riparazione e riutilizzo delle merci, nella realizzazione di prodotti a partire esclusivamente da materie derivanti dal ciclo del riciclaggio, nonché provvede all’ erogazione di contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di impianti di trasformazione del rifiuto organico in materiale riutilizzabile anche come fertilizzante. 5. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera g) la Regione realizza un programma straordinario di interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali con particolare riferimento ai teatri comunali ed alle sedi espositive, da localizzare nelle aree territoriali carenti anche recuperando il patrimonio di archeologia industriale. 6. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato con uno stanziamento complessivo di 350 milioni di euro nel settennio 2007-2013. La Regione, nelle more della definizione degli accordi con il Ministero dell’ambiente e della assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse, per il periodo suddetto istituisce nell’ambito dell’UPB D32 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse nazionali e FAS di cui alla l. 208/1998 destinati al piano per il risanamento idrogeologico” con lo stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013 e un capitolo denominato “Cofinanziamento regionale del piano straordinario di risanamento idrogeologico” con lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013. Al recupero delle risorse nazionali per un complessivo importo di 140 milioni di euro e delle risorse FAS per un complessivo importo di 140 milioni di euro di cui all’anticipazione suddetta si provvede all’atto della definizione delle rispettive assegnazioni. 7. Il programma di cui al comma 4 da attuare nel periodo 2007-2013 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 175 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ed al regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, è istituito un capitolo nell’UPB E32 denominato “Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate al Programma dei rifiuti” con uno stanziamento annuale di 25 milioni di euro per ciascuna annualità 2007/2013. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 175 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione di tali risorse. 8.8. Il programma di cui al comma 5 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla l. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 e al regolamento (CE) 1080/2006, nell’ambito dell’UPB G24 è istituito un capitolo con la denominazione “Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate alla valorizzazione delle risorse culturali per lo sviluppo” con uno stanziamento annuale di 6 milioni di euro per ciascuna annualità. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 42 milioni di euro si provvede all’atto dell’assegnazione formale di dette risorse. Art. 64 (Innovazione ed economia della conoscenza) 2. La competitività del sistema produttivo è attuata con strumenti agevolativi selettivi per favorire l’innovazione e promuovere i processi di crescita e la valorizzazione delle esperienze dei distretti tecnologici e dei poli di eccellenza produttiva, caratterizzate da contenuti innovativi e potenzialità sul versante dell’esportazione. 3. L’innovazione e il trasferimento tecnologico sono attuati attraverso il rafforzamento e la messa in rete delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo. 4. Le azioni per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo sono: a) accrescere e migliorare gli investimenti in nella ricerca e nello sviluppo; b) promuovere una società dell’informazione inclusiva; c) facilitare l’innovazione e il trasferimento tecnologico; d) migliorare i vantaggi competitivi della base produttiva regionale; e) promuovere l’impresa innovativa; f) promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. 5. Ai fini di cui al presente articolo, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e al regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, è istituito, nell’ambito dell’UPB C22 il capitolo denominato “Fondo per lo sviluppo economico e la competitività”, con uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un complessivo importo di 280 milioni di euro si provvede all’atto formale di assegnazione delle risorse. 6. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale, in attuazione dei commi l, 2 e 3, sono attivate in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione economico finanziaria regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e, in particolare, perseguono gli obiettivi di: a) sviluppo e diffusione di tecnologie con forte impatto sull’intero sistema produttivo; b) sviluppo e consolidamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale e l’innovazione anche attraverso la promozione di forme associative nonché dei distretti rurali agroalimentari; c) crescita e qualificazione dell’occupazione. 7. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività sono attuate mediante programmi settoriali riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive, tra cui il programma straordinario di ammodernamento tecnologico e sviluppo della ricerca nel settore sanitario di cui all’articolo 19, denominati programmi per lo sviluppo economico e la competitività, che si caratterizzano per: a) il sostegno di progetti di innovazione industriale di imprese o loro aggregazioni, finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi di avanzamento tecnologico e sviluppo di aree produttive; b) la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi; c) l’integrazione degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa; d) il coinvolgimento, in forma singola o associata, di grandi imprese, piccole e medie imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia; e) l’attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili nelle aree tecnologiche e produttive individuate come prioritarie; f) il rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi; g) la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese e il sostegno alla cooperazione nei settori innovativi; h) l’attrazione di investimenti produttivi di origine esterna; i) la potenzialità di contribuire allo sviluppo agroenergetico; l) la promozione dei progetti integrati di filiera e territoriali nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale; m) la diffusione della banda larga negli ambiti territoriali meno sviluppati della Regione. Art. 65 (Accessibilità) 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione promuove: a) lo sviluppo di una mobilità sostenibile integrata; b) il miglioramento del grado di apertura, della governance e della produttività del settore pubblico; c) l’ottimizzazione dell’accessibilità al territorio e al suo patrimonio; d) la promozione dell’eccellenza regionale e la valorizzazione dei fattori di sviluppo. 3. Al fine di realizzare quanto previsto al comma 2, lettera a), è attuato il seguente piano di opere pubbliche che, nella fase di progettazione, prevede processi di informazione e consultazione degli enti locali, delle forze sociali e dei cittadini tutti gli accorgimenti utili per minimizzare eventuali impatti ambientali: a) interventi prioritari in tema di mobilità sostenibile e accessibilità per il miglioramento delle connessioni tra la capitale e le altre aree del Lazio, tra cui la realizzazione del nuovo sistema di bigliettazione elettronico (SBE) del Lazio, di cui al documento strategico preliminare della Regione; b) realizzazione della trasversale nord Orte - Civitavecchia, per la quale, al concorso del relativo finanziamento, è stanziato sul bilancio regionale il complessivo importo 100 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009; c) opere relative all’adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese - Rieti per il cui concorso nel bilancio regionale 2007 è stanziato il complessivo importo di 60 milioni di euro; d) realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell’autostrada A24 , realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24 , al cui concorso nel bilancio regionale 2007 è stanziato l’importo di 40 milioni di euro. 4. Nelle more dell’assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse sono istituiti nell’ambito dell’UPB D12 i seguenti capitoli di spesa: a) “Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione della trasversale nord Orte-Civitavecchia” con lo stanziamento di 38 milioni di euro per l’anno 2007, 16 milioni di euro per l’anno 2008 e 16 milioni di euro per l’anno 2009; b) “Concorso regionale alla realizzazione della trasversale nord Orte - Civitavecchia” con lo stanziamento di 16 milioni di euro per l’anno 2007, 7 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009; c) ”Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alle opere di adeguamento della Via Salaria, tratto Passo Corese - Rieti” con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l’anno 2007, 19 milioni di euro per l’anno 2008 e 14 milioni di euro per l’anno 2009; d) “Concorso regionale alle opere di adeguamento della Via Salaria, tratto Passo Corese-Rieti” con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2007, 6 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009; e) “Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell’autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24” con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l e) “Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell’autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24” con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009; f) “Concorso regionale alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell’autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24” con lo stanziamento di 3 milioni di euro per l’anno 2007, 6 milioni di euro per l’anno 2008 e 3 milioni di euro per l’anno 2009. g) “Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione di un piano di fattibilità per la realizzazione in Project Financing della S.R. Pedemontana di Formia (LT) di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98 da integrare con il collegamento stradale Mercato Ortofrutticolo di Fondi (M.O.F.) – Porto di Gaeta (LT)” con lo stanziamento di 3 milioni 500 mila euro per l’anno 2007; h) “Concorso regionale alla realizzazione di un piano di fattibilità per la realizzazione in Project Financing della S.R. Pedemontana di Formia (LT) di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98 da integrare con il collegamento stradale Mercato Ortofrutticolo di Fondi M.O.F. - Porto di Gaeta (LT)” con lo stanziamento di 1 milione 500 mila euro per l’anno 2007. 5. Al recupero delle risorse FAS di cui al comma 4 si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse medesime. 6. Nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 e delle risorse FAS di cui alla l. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e al regolamento (CE) n. 1080/2006,del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, è istituito nell’ambito dell’UPB D44 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie destinate all’accordo di programma quadro regionale in materia di mobilità sostenibile e accessibilità” con uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013 e un capitolo denominato “Cofinanziamento regionale dell’ accordo di programma quadro regionale in materia di mobilità sostenibile e accessibilità con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2007-2013. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un complessivo importo di 280 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse. 7. Al fine di realizzare quanto previsto comma 2 lettera b) e di contribuire alla competitività del sistema produttivo, la Regione nell’ambito della “competizione territoriale”, alla luce della sua posizione geografica, intende realizzare un programma straordinario di logistica del ciclo produttivo, sostenendo un sistema integrato di infrastrutture ed operatori per servizi logistici, fisici ed immateriali. 8.8. Il programma straordinario di cui al comma 7 è destinato all’ottimizzazione della logistica delle diverse filiere regionali, comprese quelle agricole, all’integrazione ed al coordinamento territoriale, valutando il territorio come strumento integratore tra imprese, sistemi produttivi e società. 9. Lo stanziamento di risorse per la realizzazione del programma è pari ad un importo complessivo di 35 milioni di euro a valere nel settennio 2007/2013. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007/2013 di cui al programma operativo del FESR e delle risorse FAS di cui alla l. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al reg. (CE) 1083/2006 e al reg. (CE) 1080/2006, è istituito nell’ambito dell’UPB B22 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR in materia di logistica del ciclo produttivo e dell’impresa” con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuna annualità 2007/2013. Al recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un importo complessivo di 35 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse medesime. Art. 66
1. La Regione, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse comunitarie, definisce, prima della redazione del programma operativo, previsto dagli articoli di cui al presente titolo, nell’ambito degli assi di riferimento previsti dall’Unione europea, programmi di intervento, allocando risorse dei fondi FAS e FESR e cofinanziamenti nazionali e regionali, per complessivi 1512 milioni di euro, di cui 280 milioni di euro per l’asse innovazione ed economia della conoscenza, 567 milioni di euro per l’asse ambiente e prevenzione dei rischi e 565 milioni di euro per l’asse accessibilità. (Anticipazione della programmazione dei fondi comunitari) 2. Nei programmi operativi riguardanti l’utilizzo del FESR e del FAS può essere variata la distribuzione delle risorse tra gli assi nel limite del 10 per cento. Art. 67 (Fondo rotativo per le PMI ) 2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia. La convenzione stabilisce, tra l’altro, l’entità delle commissioni di gestione del fondo rotativo per le PMI. 3. Per l’erogazione dei finanziamenti, l’Agenzia Sviluppo Lazio Spa stipula convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, individuati secondo procedure di evidenza pubblica. 4.4. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia Sviluppo Lazio Spa predispone uno sportello unico per la presentazione delle istanze di finanziamento, al fine di rendere il sistema degli incentivi regionali univoco e di rapido accesso e svolge, inoltre, il ruolo di promozione e di coordinamento per l’attuazione degli interventi. 5. Il fondo rotativo per le PMI può articolarsi in fondi settoriali da attivarsi attraverso specifiche disposizioni normative che ne stabiliscono le specifiche finalità, le risorse da attivare e le rispettive coperture. Art. 68 (Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive) 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti per materia, stabilisce periodicamente con deliberazione gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri generali cui attengono le azioni dello sviluppo, nonché la relativa ripartizione delle risorse secondo metodologie volte ad ottimizzare l’efficacia complessiva, la rapidità e la semplicità di attuazione. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti per materia, stabilisce, inoltre, le tipologie di intervento e i criteri di selettività mediante apposito regolamento attuativo. 3. Per il finanziamento delle azioni di cui comma 1 è istituito il fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive. 4. Lo stanziamento per il fondo rotativo di cui al comma 3 è di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore regionale competente in materia di attività produttive, presenta una relazione alle commissioni consiliari permanenti competenti per materia, al fine di verificare lo stato di attuazione delle azioni finanziate. 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione, nell’ambito dell’UPB B22, di apposito capitolo denominato “Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive”. Art. 69 (Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale) 2. Il programma straordinario si articola in un programma triennale 2007-2009, con uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro per il triennio, di cui il 70 per cento per gli interventi dei comuni a valere sul capitolo F16501 (l.r. 12/1981 e l.r. 13/1981) e il 30 per cento per gli interventi delle province a valere sul capitolo F16503 (l.r. 6/1999, art. 52). 3. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire il programma straordinario all’interno del programma di emissione di obbligazioni etiche di cui all’articolo 1, comma 20, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10. 4. La Regione, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e costruzione di nuovi edifici scolastici previsti dalla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche nonché dall’articolo 52 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo all’istituzione di un fondo straordinario per l’edilizia scolastica, promuove la diffusione di interventi di messa in sicurezza, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. 5. Nell’ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo F16501 e sul capitolo F16503 sono prioritariamente finanziati i progetti presentati da comuni e province aventi le caratteristiche di cui al comma 4. TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE Art. 70 (Obbligo formativo e percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale) Art. 71 (Iniziative volte a favorire la memoria storica sulla tragedia dell’olocausto) 2. Per le finalità previste dal presente articolo nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2007 è istituito, nell’ambito dell’UPB G11, un apposito capitolo di spesa denominato “Iniziative volte a favorire la memori storica sulla tragedia dell’olocausto” con uno stanziamento di 150 mila euro. Art. 72 (Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza) 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale, nell’ambito dell’UPB E46, di un apposito capitolo di spesa denominato “Concorso della Regione alla realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio colpite dai fenomeni di subsidenza”. Art. 73
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione) 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n.994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE concernenti gli aiuti di Stato. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del, Trattato che istituisce la Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo all’applicazione dell’ articolo 93 del Trattato CE concernente gli aiuti di Stato. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. Art. 74
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. (Entrata in vigore) QUADRO “A” – GENERALE Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2007
(in migliaia di Euro)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |