Disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali.

Numero della legge: 68
Data: 13 maggio 1985
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1985

L.R. 13 Maggio 1985, n. 68
Disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali.

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1985, n. 15)



Art. 1
(Esercizio delegato delle funzioni amministrative regionali)

La Regione privilegia la propria potesta' legislativa assumendo la programmazione come metodo di governo per la fissazione degli obiettivi di sviluppo socio - economico del territorio ed esercitando le funzioni amministrative, di norma, mediante la loro delegazione agli enti locali, in conformita' dei principi dell' articolo 118 della Costituzione e dell' articolo 42 dello Statuto, secondo i criteri di cui alla presente legge.
Sono escluse dalla delegazione attivita' che, per la loro speciale natura e dimensione, devono essere gestite direttamente dalla Regione ovvero dagli enti, dalle aziende e dalle societa' finanziarie di cui all' articolo 53 dello Statuto.
Nelle materie nel cui ambito sono delegate funzioni amministrative, la Regione esercita il potere di indirizzo, coordinamento e vigilanza per lo svolgimento delle funzioni stesse da parte degli enti delegatari, in coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale.


Art. 2
(Enti destinatari della delega)

Mediante il processo di delegazione la Regione, in relazione alle proprie competenze, contribuisce al riassetto funzionale e organizzativo degli enti locali destinatari di funzioni amministrative delegate.
In armonia con i fini di cui al comma precedente, sono individuati quali soggetti di delega:
a) la provincia, ente intermedio di governo tra Regione e comuni, per le funzioni che attengono alla articolazione territoriale nell' area provinciale del programma regionale di sviluppo e per le funzioni connesse con la predisposizione e la realizzazione dei programmi regionali;
b) il comune, ente autonomo di base, preposto alla rappresentanza ed al governo degli interessi generali della comunita' locale, per le funzioni di attuazione - gestione degli interventi;
c) la comunita' montana, associazione obbligatoria dei comuni montani, per le funzioni relative all' organizzazione ed alla gestione degli interventi speciali per la montagna.
I consorzi costituiti ai sensi della legge comunale e provinciale tra enti locali territoriali possono essere eccezionalmente individuati dalla legge regionale quali soggetti di delega diretta di funzioni amministrative in relazione alla natura ed alla dimensione territoriale degli interventi.
La delega, di norma, e' attribuita, nell' ambito di ciascun gruppo di funzioni amministrative, a tutti gli enti di pari livello istituzionale.


Art. 3
(Funzioni regionali delegabili alle province )


Saranno delegate alle province:
a) funzioni concernenti l' articolazione territoriale delle scelte programmatorie regionali di ordine economico, sociale e territoriale, nei limiti dell' ambito e del livello di interessi relativi alle proprie circoscrizioni, in conformita' al programma regionale di sviluppo ed al relativo quadro di riferimento territoriale;
b) funzioni di promozione, coordinamento e verifica nei confronti dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane per l' elaborazione di progetti di intervento previsti dagli strumenti programmatici regionali e funzioni di vigilanza sull' attuazione dei progetti stessi;
c) funzioni di promozione, coordinamento e verifica di interventi pubblici sul territorio non connessi con i progetti di cui alla precedente lettera b) e funzioni di vigilanza sull' attuazione degli interventi stessi;
d) funzioni di elaborazione, esecuzione e gestione di progetti di intervento su area vasta previsti dagli strumenti programmatici regionali;
e) funzioni di raccordo tra la Regione e gli enti locali di cui alla precedente lettera b) e funzioni relative all' ordinamento di enti operanti a livello provinciale nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4
(Funzioni regionali delegabili ai comuni


Saranno delegate ai comuni:
a) funzioni di elaborazione, esecuzione e gestione di progetti di intervento previsti dagli strumenti programmatici regionali;
b) funzioni connesse con la gestione di interventi di ordine economico, sociale e territoriale, non finalizzati all' attuazione dei progetti di cui alla precedente lettera a);
c) funzioni relative all' ordinamento di enti operanti a livello comunale nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 5
(Funzioni delegabili alle comunita' montane )

Saranno delegate alle comunita' montane:
a) funzioni di elaborazione, esecuzione e gestione di progetti di intervento speciali per la montagna previsti dagli strumenti programmatici regionali;
b) funzioni connesse con la gestione di interventi sovracomunali di ordine economico, sociale e territoriale limitatamente al territorio della comunita' montana non finalizzati all' attuazione dei progetti di cui alla precedente lettera a).


Art. 6
(Funzioni delegabili ai consorzi tra enti locali territoriali)

Sono delegabili, nei limiti di cui al precedente articolo 2, penultimo comma, ai consorzi tra enti locali territoriali, costituiti ai sensi della legge comunale e provinciale, le funzioni amministrative indicate all' articolo 3, lettera d), ed all' articolo 4, lettera a), della presente legge.


Art. 7
(Gestione comuni di funzioni delegate)

Per una piu' efficace ed economica gestione delle funzioni delegate ai comuni, la legge regionale di delegazione puo' subordinare l' effettivo esercizio delle funzioni stesse alla costituzione di forme associative comunali, anche consortili, di norma coincidenti con gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali. Nel caso di comuni montani la forma associativa e' costituita dalla comunita' montana, quale ente idoneo a realizzare l' esercizio associato di funzioni comunali.
La legge regionale di delegazione puo' promuovere, altresi', tra gli enti locali territoriali convenzioni per lo esercizio di attivita' connesse con le funzioni delegate che disciplinino anche forme di gestione comune di servizi o l' uso comune di uffici.


Art. 8
(Identificazione delle materie per settori organici )

La Regione procede alla delegazione delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli per materie coordinate, in conformita' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell' ambito dei seguenti settori organici: ordinamento degli enti pubblici locali non territoriali e delle persone giuridiche private operanti nell' ambito delle competenze regionali; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed uso del territorio.
La delegazione di funzioni deve inoltre essere effettuata sulla base di criteri di integrazione con le funzioni di competenza degli enti delegatari.


Art. 9
(Contenuto delle leggi di delegazione)

La legge regionale di delegazione indica comunque:
a) le funzioni delegate con specificazione delle norme che le disciplinano;
b) gli enti destinatari;
c) gli obiettivi per i quali la delega viene conferita;
d) le modalita' per l' attivita' di coordinamento dello esercizio delle funzioni delegate;
e) la eventuale durata della delega, che e' di norma a tempo indeterminato;
f) le modalita' di assegnazione dei mezzi finanziari necessari per l' esercizio delle funzioni delegate;
g) il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari, per qualifica funzionale e profilo professionale, le modalita' del comando, nonche' le disposizioni per la formazione del personale destinato ad esercitare le funzioni delegate;
h) i limiti e i presupposti per l' esercizio delle funzioni di verifica, vigilanza e controllo da parte dei competenti organi regionali.


Art. 10
(Consultazioni per l' attribuzione delle deleghe )

La delegazione di funzioni amministrative regionali viene conferita previa consultazione degli enti destinatari. A tal fine la proposta di legge regionale di delegazione e' pubblicata entro trenta giorni dalla data della sua presentazione al Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente secondo comma le province, inviano alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale le proprie deliberazioni consiliari contenenti osservazioni e proposte formulate di concerto con gli enti locali interessati e compresi nel rispettivo territorio.
Entro lo stesso termine indicato nel precedente terzo comma, gli enti locali possono trasmettere direttamente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale i propri pareri.
Decorso il termine di cui al precedente terzo comma la competente Commissione consiliare permanente procede, comunque, all' esame della proposta di legge di delegazione con le modalita' e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento del Consiglio regionale del Lazio.


Art. 11
(Potere di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle funzioni delegate. Direttive)

Il Consiglio regionale, sulla base degli obiettivi individuati nella legge di delegazione, emana indirizzi di carattere generale cui gli enti devono attenersi per l' esercizio delle funzioni delegate, finalizzati anche al coordinamento ed alla integrazione delle competenze dei diversi enti interessati.
La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi di cui al precedente comma, impartisce direttive di attuazione e organizzazione agli enti delegatari.


Art. 12
(Potere di vigilanza e di controllo della Regione )

Il potere di vigilanza sull' esercizio delle funzioni delegate spetta alla Giunta regionale, la quale riferisce al Consiglio regionale con la relazione concernente il bilancio annuale della Regione.
Ai fini dell' esercizio del potere di cui al precedente comma, gli enti delegatari sono tenuti a fornire, con la periodicita' prevista dalla legge di delegazione ovvero a richiesta della Giunta regionale, una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate, corredata di rendiconto economico - finanziario.
Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di violazione delle leggi, degli indirizzi o delle direttive regionali, compresa l' inosservanza dell' obbligo di cui al precedente secondo comma, il potere sostitutivo e' esercitato, previa diffida a provvedere, dalla Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato.
Gli atti emanati dagli enti delegatari nell' esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Il controllo sugli atti stessi spetta all' organo di cui alla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.
Il potere sostitutivo, in caso di omissione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni delegate, e' esercitato, d' ufficio o su richiesta dei soggetti interessati, dall' organo regionale di controllo con le modalita' previste dall' articolo 30 della legge regionale di cui al precedente quarto comma.


Art. 13
(Snellimento delle procedure e pubblicita' degli atti )

Gli enti delegatari, nell' esercizio delle funzioni amministrative delegate, sono tenuti ad uniformarsi ai principi del piu' ampio snellimento procedurale e della pubblicita' enunciati nell' art. 48 dello Statuto regionale.
A tal fine gli enti delegatari organizzano la propria attivita' secondo quanto stabilito dagli indirizzi e dalle direttive regionali, sulla base di intese con la Regione volte a favorire i processi di ammodernamento e di razionalizzazione dell' organizzazione amministrativa anche attraverso un sistema informativo integrato.
Gli enti delegatari garantiscono altresi' forme di pubblicita', anche mediante pubblicazione degli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nei casi previsti da disposizioni normative regionali.


Art.14
(Revoca della delega)

La delega puo' essere revocata, sentiti gli enti interessati, di norma nei confronti di tutti gli enti di eguale livello istituzionale, nell' ambito di ciascun gruppo di funzioni.
La delega di funzioni amministrative puo' essere revocata anche nei confronti di uno solo o piu' enti quando gli enti stessi abbiano ripetutamente violato le leggi, disatteso gli indirizzi e le direttive della Regione o persistano nel mancato esercizio delle funzioni delegate e sia stato esercitato il potere sostitutivo di cui al precedente articolo 12, terzo comma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.


Art.15
(Subdelega di funzioni amministrative delegate dallo Stato)

In attuazione di quanto previsto nell' articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione provvede a subdelegare agli enti locali l' esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato, a norma dell' articolo 118 della Costituzione.
La subdelega di funzioni amministrative e' attribuita secondo i principi e le modalita' stabiliti nella presente legge, salvo quanto previsto nel successivo comma.
La legge di subdelegazione, nel determinare le modalita' per l' esercizio da parte della Regione della funzione di indirizzo e coordinamento nonche' della funzione di vigilanza a norma del precedente articolo 9, lettere d) e h), deve definire le procedure per il rispetto delle direttive emanate dal Governo della Repubblica ai sensi dell' articolo 4, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica e per lo svolgimento della attivita' di direzione del Presidente della Giunta regionale di cui all' art. 121 della Costituzione e all' articolo 21 dello Statuto regionale. In particolare devono essere previsti il potere del Presidente della Giunta regionale di impartire istruzioni agli enti subdelegatari in conformita' alle direttive del Governo, nonche' l' obbligo del Presidente stesso di riferire agli organi titolari delle funzioni di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e di controllo, anche ai fini dell' esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell' ente subdelegatario inadempiente.


Art. 16
(Norma transitoria)

Le singole leggi di delegazione possono prevedere deroghe nei confronti del comune di Roma nel delegare le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 3.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.